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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 893/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 893/2017
TRA
Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4
, nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_6
difeso dall'avv. NATALE VALENTINA Persona_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. ELISABETTA PAONESSA, CP_1
RESISTENTI
Nonché
Contr
e CP_3
RESISTENTI contumaci
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 novembre 2017, il sig. Parte_7 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
139201690023326000, notificata il 17 marzo 2017, contenente le seguenti cartelle di pagamento:
2. cartella esattoriale n. 13920030009130759000, notificata il 22 agosto 2003, relativa a contributi previdenziali (DM10) per gli anni 1994 e 1995, per un importo pari ad euro 1.768,84;
3. cartella esattoriale n. 13920060006764460000, notificata il 30 agosto 2017, relativa a premi per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, per un importo pari CP_1
ad euro 10.535,97;
4. cartella esattoriale n. 13920070007413322000, notificata il 28 dicembre 2007, relativa a premi per gli anni 2006 e 2007, per un importo pari ad euro 661,46. CP_1
5. Successivamente, in data 11 ottobre 2023, si sono costituiti in giudizio i ricorrenti in epigrafe indicati, insistendo per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di estinzione o annullamento delle cartelle sopra indicate.
Contr
6. Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso, mentre l' e l' CP_1 CP_3
rimanevano contumaci
*****
7. L'opposizione è fondata nei seguenti termini.
8. Quanto alle prime due cartelle, concernenti crediti relativi agli anni 1994, 1995 e dal
2000 al 2005, deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione quinquennale, in applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati entro i termini previsti. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
9. Quanto alla cartella n. 13920070007413322000, relativa a premi per gli anni CP_1
2006 e 2007 per un importo complessivo inferiore a 1.000 euro, si evidenzia che il credito in essa contenuto rientra tra quelli oggetto dello stralcio automatico previsto
2 dall'art. 4, commi 222 e ss., della legge n. 197/2022, come modificato dall'art. 17 del
D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 56/2023.
10. T ale disposizione ha stabilito, per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 e di importo residuo fino a euro 1.000,
l'annullamento automatico del debito a decorrere dal 31 marzo 2023, senza necessità di provvedimenti attuativi da parte dell'ente creditore.
11. Poiché nel caso in esame risultano integrati i presupposti oggettivi e temporali della norma, la pretesa risulta ormai estinta ex lege e non più esigibile.
12. Ne consegue la cessazione della materia del contendere, atteso che, per effetto della sopravvenuta normativa, è venuto meno l'interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio in relazione alla suddetta cartella. Trattandosi di circostanza sopravvenuta e oggettivamente verificabile, la cessazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice e dichiarata con sentenza, senza necessità di accettazione delle parti.
13. Quanto alle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione integrale, in considerazione della parziale soccombenza reciproca e della sopravvenienza normativa – indipendente dalla volontà delle parti – che ha inciso sull'oggetto del contendere, giustificando una regolazione equitativa ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal sig.
[...] avverso l'intimazione di pagamento n. 1139201690023326000: Pt_8
– accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara prescritte le pretese contenute nelle cartelle n. 13920030009130759000, e n. 113920060006764460000;
– dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla cartella n.
139200070007413320000 per intervenuto annullamento automatico ex lege del relativo credito, ai sensi dell'art. 4, comma 222, della legge n. 197/2022, come modificato dall'art. 17 D.L. n. 34/2023;
3 – compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
Così deciso 4.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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