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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. n. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 1710 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), in CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 giudizio con l'avv. Giannicola Scarciolla
-attori-
e
(C.F. ; P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, in giudizio con gli avv.ti Françoise Marie Plantade, Andrea Colletti,
Carlo Del Torto
-convenuta-
***
OGGETTO: Contratti assicurativi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa: - accertato
e dichiarato il diritto degli attori ad essere indennizzati per il decesso del Sig. ai sensi Persona_1
e per gli effetti della polizza vita assicurativa “Mente Serena” n. 0768179 del 07.04.2014 in essere con la in persona del suo legale rapp.te p.t., condannare quest'ultima al pagamento Controparte_2 in favore degli attori della somma di € 5.912,33, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che apparirà di giustizia, in una con interessi moratori e/o legali e rivalutazione monetaria dalla data del decesso all'effettivo saldo, anche oltre i limiti del massimale;
- rigettare le eccezioni e domande riconvenzionali proposte dalla in quanto inammissibili e, comunque, infondate Controparte_2
1 in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, rimborso forfettario, diritti ed onorari di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 13.12.2024);
- PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito ed all'Ill.mo Signor Giudice designato, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare : 1) In via principale, accertare che il sig. Persona_1 al momento della stipula del contratto assicurativo di cui alla polizza n. 768179 (proposta n. 867942) ha sottaciuto con dolo o colpa grave le sue reali condizioni di salute e conseguentemente dichiarare la non indennizzabilità del sinistro e della scaturente prestazione, ai sensi dell'art. 1892 c.c. 2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere che l'assicurato abbia agito con dolo o colpa grave, riconoscere ad ogni modo il diritto della di recedere dal contratto Controparte_1 di cui alla polizza n. 768179 (proposta n. 867942) ai sensi dell'art. 1893 c.c. a causa delle dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal sig. 3) In via ulteriormente subordinata, e senza pregiudizio Persona_1 per le superiori deduzioni, riconoscere il diritto della Compagnia di recedere del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1898 c.c., e quindi degli artt. 1453 e 1455 c.c., poiché l'assicurato non ha tempestivamente comunicato l'aggravamento del rischio in seguito all'insorgere della patologia. 4) Per l'effetto ed in ogni caso respingere la domanda di parte attrice per essere infondata nel fatto e nel diritto, liberando la Compagnia da ogni richiesta avanzata nei suoi confronti, in ragione del contratto di cui alla polizza n. 768179
(proposta n. 867942). 5) In via istruttoria ammettere le produzioni e richieste istruttorie per come articolate al paragrafo 4 della propria comparsa di costituzione e risposta, nonché e principalmente - facendo richiamo alle note predisposte dal CTP Dott. - disporre il rinnovo della CTU o la convocazione del CTU Per_2
a chiarimenti, opponendosi e contestando le conclusioni di cui alla relazione depositata. 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari” (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 17.12.2024).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di eredi di , hanno convenuto in giudizio Parte_3 Persona_1 [...]
(di seguito anche solo “ ) al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 CP_2 pagamento della somma di euro 5.912,33, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di capitale dovuto in forza della polizza assicurativa n. 0768179, sottoscritta in data 07.04.2014 dal proprio dante causa.
I-1.1. Gli attori, a tal fine, hanno allegato e dedotto:
2 - che, in data 07.04.2014, aveva stipulato con la polizza Persona_1 CP_2 assicurativa “Mente Serena”, con efficacia temporale dal 07.04.2014 al 07.04.2024, avente quali beneficiari l'assicurato e, in ipotesi di decesso, gli eredi legittimi in parti uguali;
- che in data 04.05.2015 era deceduto;
Persona_1
- che gli odierni attori, in qualità di eredi legittimi del (in quanto moglie - Per_1
- e figli dello stesso - e ), scoperta Parte_1 Pt_2 Parte_3
l'esistenza della polizza, avevano provveduto a formulare richiesta di pagamento del capitale assicurato;
- che, nonostante il tempestivo inoltro della documentazione all'uopo richiesta dalla compagnia assicurativa, non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, CP_2 omettendo altresì di presenziare all'incontro di mediazione del 12.07.2017.
I-2. Con comparsa del 10.09.2018, si è tempestivamente costituita in giudizio CP_2 concludendo nel senso dell'infondatezza della domanda attorea, in ragione della non indennizzabilità del sinistro alla luce delle dichiarazioni inesatte e reticenti – in tesi – rese dal sig.
al momento della sottoscrizione della polizza. In via subordinata, inoltre, la Persona_1 convenuta ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di recedere dal contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1893 c.c., nonché, in via ulteriormente gradata, in ossequio al disposto di cui agli artt.
1898 e 1453-1455 c.c.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 al cui esito, con ordinanza del 20.12.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 10.03.2025.
II. ESAME DELLE DOMANDE.
II-4. La domanda formulata da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi legittimi del sig. , risulta fondata e, come tale, deve essere Persona_1 accolta.
II-5. Giova rammentare, in punto di diritto, che vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazione (di fonte contrattuale), trovano piena e pacifica applicazione i noti principi di distribuzione dell'onus probandi, secondo cui il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento – come nel caso di specie – è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa del creditore,
3 essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
II-5.1. Siffatta ripartizione dell'onus probandi non subisce deroghe in ipotesi di contratto di assicurazione sulla vita, sicché, al fine di ottenere il pagamento del capitale dovuto, per il beneficiario è sufficiente provare il titolo contrattuale e la morte dell'assicurato, mentre l'impresa assicuratrice, per liberarsi dall'obbligazione sulla stessa gravante, è tenuta fornire la prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9205 del
02.04.2021).
II-6. L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce all'accoglimento della domanda attorea, a fronte dell'avvenuta prova – ad opera della difesa di parte attrice – del titolo negoziale e della morte dell'assicurato con allegazione dell'altrui inadempimento, circostanze peraltro non oggetto di contestazione fra le parti con i noti effetti ex art. 115 c.p.c.
II-7. Al contrario, deve ritenersi che la convenuta, al fine di paralizzare la pretesa vantata dagli attori, abbia articolato difese del tutto prive di riscontro in termini probatori.
Più nel dettaglio, prescindendo dalla contestazione di parte attrice in ordine alla invalidità di non meglio indicate clausole di polizza, in quanto solo genericamente formulata, occorre entrare nel merito delle contestazioni sollevate da CP_2
II-8. Sul punto, con particolare riguardo alla affermazione di non indennizzabilità dell'evento ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nonché ex art. 6 delle Condizioni di assicurazione (“Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del
Contraente e dell'Assicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede (…)” cfr. pag. 12, all. n. 4 fasc. parte convenuta), occorre anzitutto evidenziare che, com'è noto, l'equilibrio causale del contratto assicurativo può, fin dall'origine, essere alterato dalle dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio e, quindi, sul rapporto fra questo e l'ammontare del premio. In tal caso, tuttavia, se l'assicurato ha agito con dolo o con colpa grave, l'assicuratore può, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, chiedere l'annullamento del contratto e ha diritto a non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine (art. 1892 c.c.); se invece l'assicurato ha agito senza dolo o colpa grave,
l'assicuratore può, entro lo stesso termine, recedere dal contratto, e, per il sinistro eventualmente verificatosi prima della scoperta, è dovuto un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto e adeguato al vero stato delle cose, ai sensi dell'art. 1893 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord.
n. 32017 del 11.12.2024).
4 È evidente, tuttavia, che ai fini dell'operatività dei rimedi di cui agli artt. 1892 e 1893, invocati gradatamente da parte convenuta, in ogni caso, occorre che l'assicurato abbia reso dichiarazioni inesatte e reticenti.
II-8.1. Orbene, nel caso de quo, l'istruttoria svolta in corso di causa ha escluso che
[...] abbia tenuto siffatto contegno al momento della conclusione del contratto assicurativo Per_1 con CP_2
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che “il Sig. ha avuto nel 2004 una Per_1 diagnosi di Leucemia Linfatica Cronica, ovvero una patologia linfoproliferativa, cioè una neoplasia del sistema linfatico, caratterizzata da un accumulo di linfociti B nel sangue periferico, nel midollo osseo e negli organi linfatici
(…). Per tale patologia è stato sottoposto a chemioterapia fino a novembre 2008. È seguita una fase di “remissione” fino alla “recidiva” di Ottobre 2014, quando, infatti, ha iniziato un nuovo ciclo di chemioterapia” (cfr. pag. 10-
11 della consulenza in atti). Inoltre, ha chiarito il CTU che “al momento della sottoscrizione della Polizza, il 07/04/2014, il Sig. era privo di segni e sintomi di malattia, ovvero era in remissione, almeno da Per_1
Novembre 2008, data in cui, infatti, aveva interrotto le terapie, cioè da più di 5 anni. Probabilmente proprio questo lungo intervallo libero da malattia, che possiamo definire 'intervallo' solo a posteriori, ha permesso al Sig.
certo non dotato di conoscenze mediche così specialistiche, di ritenere di essere guarito al momento della Per_1 sottoscrizione della polizza”. A ciò si aggiunga che, come evidenziato dal consulente, con argomentazioni fondate su una corretta metodologia scientifica, nonché immuni da vizi logici o motivazionali, “In realtà, comunque, la sua risposta alle specifiche domande previste nel modulo di proposta, non risulta 'inesatta' o 'non veritiera' in quanto corrisponde al vero quanto lui ha dichiarato, ovvero: - di non aver sofferto di malattie da cui siano residuati postumi permanenti. Al momento della sottoscrizione, infatti, era in remissione, quindi, in assenza di segni e sintomi;
- di non avere malattie in atto. La malattia, infatti, in quel momento e dal
2008 fino a qual momento era assente;
- di non essere stato ricoverato negli ultimi 5 anni;
- di non essere sottoposto
a terapie continuative” (cfr. pag. 12-13 della consulenza in atti), circostanze confermate anche da entrambi i testi escussi nel corso dell'istruttoria ( e come da Testimone_1 Testimone_2 verbali d'udienza del 24.02.2021e del 24.05.2022).
Acclarato, pertanto, che l'assicurato, al momento della conclusione del contratto, non ha omesso di riferire sulle circostanze mediche oggetto di indagine, fornendo peraltro le risposte veritiere, debbono essere rigettate le eccezioni e le domande formulate da parte convenuta ex art. 1892 c.c.
e, in subordine, ai sensi dell'art. 1893 c.c..
II-9. Parimenti, deve ritenersi destituita di fondamento l'invocata applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 1898 c.c., non avendo la convenuta allegato compiutamente gli elementi della fattispecie normativa menzionata, anzi finendo per richiamare strumenti giuridici non pertinenti rispetto all'ipotesi in esame (cfr. risoluzione del contratto per inadempimento).
5 Più nel dettaglio, infatti, - a fronte di una polizza assicurativa Controparte_1 stipulata senza sottoposizione dell'assicurato a visita medica (cfr. pag. 3, all. n. 4 fasc. convenuta:
“Le forme di assicurazione che prevedono la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato, normalmente richiedono il preventivo accertamento delle sue condizioni di salute mediante visita medica ed esami clinici. “MENTE SERENA” può essere stipulato senza visita medica, a condizione che l sia in grado Parte_4 di sottoscrivere le dichiarazioni riportate nella proposta di assicurazione circa le sue condizioni di salute”) - nulla ha allegato e provato su entità, essenzialità e rilevanza dell'aggravamento del rischio assunto rispetto a quello esistente al momento della formazione dell'originario consenso contrattuale, ovvero sulla misura dell'alterazione dell'equilibrio tra il rischio vigente - in conseguenza dell'aggravamento - e il premio pattuito ab origine, atteso che la previsione dell'art. 1898 c.c. non attribuisce rilievo a qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo a quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito all'assicurazione o l'avrebbe consentita per un prezzo più elevato (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20011 del 06.10.2016).
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. La domanda di parte attrice deve essere accolta con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 5.912,33 (misura allegata da parte attrice e non contestata, in ordine ai criteri di calcolo, dalla convenuta) in adempimento della polizza assicurativa n. 0768179 del 07.04.2014.
III-12. Su tale importo, costituente debito di valuta, in assenza di prova di un danno ulteriore ex art. 1224 c.c., non può esser riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria (cfr. sul punto, Cassazione civile, 02/12/2000, n.15407: “Con riguardo ad un contratto di assicurazione contro gli infortuni - nel quale viene assicurato un determinato capitale a fronte della morte, dell'inabilità permanente o di quella temporanea - la prestazione dell'assicuratore costituisce un debito di valuta e, pertanto, può essere rivalutato soltanto se il creditore dimostri di aver subito un danno maggiore di quello compensato con gli interessi legali, secondo quanto stabilito dall'art. 1224 c.c.), mentre devono esser corrisposti gli interessi legali, quale liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie, dalla data di costituzione in mora (da individuarsi nella diffida del 09.06.2016, pervenuta al destinatario in data 14.06.2016; cfr. all. 3 fasc. parte attrice) sino al soddisfo, al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c.
III-13. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti. Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96
c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
6 In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n.
26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale della convenuta.
III-14. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m.
n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
con applicazione dello scaglione da euro compreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00; valori medi per tutte le fasi).
III-14.1. Vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente le spese dell'espletata
C.T.U., per come liquidate con separato decreto del 26.06.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda spiegata dalla parte attrice e, per l'effetto,
- CONDANNA al pagamento della somma di euro 5.912,33, Controparte_1 in favore degli attori, oltre interessi nella misura legale (art. 1284, comma 1, c.c.), come indicati in parte motiva;
- RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli attori;
- CONDANNA alla refusione, in favore degli attori, in solido Controparte_1 tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi e in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Giannicola Scarciolla, dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente a carico di le spese dell'espletata Controparte_1
C.T.U., liquidate con separato decreto del 26.06.2023.
Così deciso in Teramo, il 26 marzo 2025.
IL GIUDICE Luca Bordin
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. n. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 1710 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), in CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 giudizio con l'avv. Giannicola Scarciolla
-attori-
e
(C.F. ; P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, in giudizio con gli avv.ti Françoise Marie Plantade, Andrea Colletti,
Carlo Del Torto
-convenuta-
***
OGGETTO: Contratti assicurativi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa: - accertato
e dichiarato il diritto degli attori ad essere indennizzati per il decesso del Sig. ai sensi Persona_1
e per gli effetti della polizza vita assicurativa “Mente Serena” n. 0768179 del 07.04.2014 in essere con la in persona del suo legale rapp.te p.t., condannare quest'ultima al pagamento Controparte_2 in favore degli attori della somma di € 5.912,33, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che apparirà di giustizia, in una con interessi moratori e/o legali e rivalutazione monetaria dalla data del decesso all'effettivo saldo, anche oltre i limiti del massimale;
- rigettare le eccezioni e domande riconvenzionali proposte dalla in quanto inammissibili e, comunque, infondate Controparte_2
1 in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, rimborso forfettario, diritti ed onorari di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 13.12.2024);
- PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito ed all'Ill.mo Signor Giudice designato, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare : 1) In via principale, accertare che il sig. Persona_1 al momento della stipula del contratto assicurativo di cui alla polizza n. 768179 (proposta n. 867942) ha sottaciuto con dolo o colpa grave le sue reali condizioni di salute e conseguentemente dichiarare la non indennizzabilità del sinistro e della scaturente prestazione, ai sensi dell'art. 1892 c.c. 2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere che l'assicurato abbia agito con dolo o colpa grave, riconoscere ad ogni modo il diritto della di recedere dal contratto Controparte_1 di cui alla polizza n. 768179 (proposta n. 867942) ai sensi dell'art. 1893 c.c. a causa delle dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal sig. 3) In via ulteriormente subordinata, e senza pregiudizio Persona_1 per le superiori deduzioni, riconoscere il diritto della Compagnia di recedere del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1898 c.c., e quindi degli artt. 1453 e 1455 c.c., poiché l'assicurato non ha tempestivamente comunicato l'aggravamento del rischio in seguito all'insorgere della patologia. 4) Per l'effetto ed in ogni caso respingere la domanda di parte attrice per essere infondata nel fatto e nel diritto, liberando la Compagnia da ogni richiesta avanzata nei suoi confronti, in ragione del contratto di cui alla polizza n. 768179
(proposta n. 867942). 5) In via istruttoria ammettere le produzioni e richieste istruttorie per come articolate al paragrafo 4 della propria comparsa di costituzione e risposta, nonché e principalmente - facendo richiamo alle note predisposte dal CTP Dott. - disporre il rinnovo della CTU o la convocazione del CTU Per_2
a chiarimenti, opponendosi e contestando le conclusioni di cui alla relazione depositata. 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari” (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 17.12.2024).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di eredi di , hanno convenuto in giudizio Parte_3 Persona_1 [...]
(di seguito anche solo “ ) al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 CP_2 pagamento della somma di euro 5.912,33, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di capitale dovuto in forza della polizza assicurativa n. 0768179, sottoscritta in data 07.04.2014 dal proprio dante causa.
I-1.1. Gli attori, a tal fine, hanno allegato e dedotto:
2 - che, in data 07.04.2014, aveva stipulato con la polizza Persona_1 CP_2 assicurativa “Mente Serena”, con efficacia temporale dal 07.04.2014 al 07.04.2024, avente quali beneficiari l'assicurato e, in ipotesi di decesso, gli eredi legittimi in parti uguali;
- che in data 04.05.2015 era deceduto;
Persona_1
- che gli odierni attori, in qualità di eredi legittimi del (in quanto moglie - Per_1
- e figli dello stesso - e ), scoperta Parte_1 Pt_2 Parte_3
l'esistenza della polizza, avevano provveduto a formulare richiesta di pagamento del capitale assicurato;
- che, nonostante il tempestivo inoltro della documentazione all'uopo richiesta dalla compagnia assicurativa, non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, CP_2 omettendo altresì di presenziare all'incontro di mediazione del 12.07.2017.
I-2. Con comparsa del 10.09.2018, si è tempestivamente costituita in giudizio CP_2 concludendo nel senso dell'infondatezza della domanda attorea, in ragione della non indennizzabilità del sinistro alla luce delle dichiarazioni inesatte e reticenti – in tesi – rese dal sig.
al momento della sottoscrizione della polizza. In via subordinata, inoltre, la Persona_1 convenuta ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di recedere dal contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1893 c.c., nonché, in via ulteriormente gradata, in ossequio al disposto di cui agli artt.
1898 e 1453-1455 c.c.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 al cui esito, con ordinanza del 20.12.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 10.03.2025.
II. ESAME DELLE DOMANDE.
II-4. La domanda formulata da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi legittimi del sig. , risulta fondata e, come tale, deve essere Persona_1 accolta.
II-5. Giova rammentare, in punto di diritto, che vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazione (di fonte contrattuale), trovano piena e pacifica applicazione i noti principi di distribuzione dell'onus probandi, secondo cui il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento – come nel caso di specie – è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa del creditore,
3 essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
II-5.1. Siffatta ripartizione dell'onus probandi non subisce deroghe in ipotesi di contratto di assicurazione sulla vita, sicché, al fine di ottenere il pagamento del capitale dovuto, per il beneficiario è sufficiente provare il titolo contrattuale e la morte dell'assicurato, mentre l'impresa assicuratrice, per liberarsi dall'obbligazione sulla stessa gravante, è tenuta fornire la prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9205 del
02.04.2021).
II-6. L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce all'accoglimento della domanda attorea, a fronte dell'avvenuta prova – ad opera della difesa di parte attrice – del titolo negoziale e della morte dell'assicurato con allegazione dell'altrui inadempimento, circostanze peraltro non oggetto di contestazione fra le parti con i noti effetti ex art. 115 c.p.c.
II-7. Al contrario, deve ritenersi che la convenuta, al fine di paralizzare la pretesa vantata dagli attori, abbia articolato difese del tutto prive di riscontro in termini probatori.
Più nel dettaglio, prescindendo dalla contestazione di parte attrice in ordine alla invalidità di non meglio indicate clausole di polizza, in quanto solo genericamente formulata, occorre entrare nel merito delle contestazioni sollevate da CP_2
II-8. Sul punto, con particolare riguardo alla affermazione di non indennizzabilità dell'evento ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nonché ex art. 6 delle Condizioni di assicurazione (“Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del
Contraente e dell'Assicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede (…)” cfr. pag. 12, all. n. 4 fasc. parte convenuta), occorre anzitutto evidenziare che, com'è noto, l'equilibrio causale del contratto assicurativo può, fin dall'origine, essere alterato dalle dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio e, quindi, sul rapporto fra questo e l'ammontare del premio. In tal caso, tuttavia, se l'assicurato ha agito con dolo o con colpa grave, l'assicuratore può, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, chiedere l'annullamento del contratto e ha diritto a non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine (art. 1892 c.c.); se invece l'assicurato ha agito senza dolo o colpa grave,
l'assicuratore può, entro lo stesso termine, recedere dal contratto, e, per il sinistro eventualmente verificatosi prima della scoperta, è dovuto un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto e adeguato al vero stato delle cose, ai sensi dell'art. 1893 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord.
n. 32017 del 11.12.2024).
4 È evidente, tuttavia, che ai fini dell'operatività dei rimedi di cui agli artt. 1892 e 1893, invocati gradatamente da parte convenuta, in ogni caso, occorre che l'assicurato abbia reso dichiarazioni inesatte e reticenti.
II-8.1. Orbene, nel caso de quo, l'istruttoria svolta in corso di causa ha escluso che
[...] abbia tenuto siffatto contegno al momento della conclusione del contratto assicurativo Per_1 con CP_2
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che “il Sig. ha avuto nel 2004 una Per_1 diagnosi di Leucemia Linfatica Cronica, ovvero una patologia linfoproliferativa, cioè una neoplasia del sistema linfatico, caratterizzata da un accumulo di linfociti B nel sangue periferico, nel midollo osseo e negli organi linfatici
(…). Per tale patologia è stato sottoposto a chemioterapia fino a novembre 2008. È seguita una fase di “remissione” fino alla “recidiva” di Ottobre 2014, quando, infatti, ha iniziato un nuovo ciclo di chemioterapia” (cfr. pag. 10-
11 della consulenza in atti). Inoltre, ha chiarito il CTU che “al momento della sottoscrizione della Polizza, il 07/04/2014, il Sig. era privo di segni e sintomi di malattia, ovvero era in remissione, almeno da Per_1
Novembre 2008, data in cui, infatti, aveva interrotto le terapie, cioè da più di 5 anni. Probabilmente proprio questo lungo intervallo libero da malattia, che possiamo definire 'intervallo' solo a posteriori, ha permesso al Sig.
certo non dotato di conoscenze mediche così specialistiche, di ritenere di essere guarito al momento della Per_1 sottoscrizione della polizza”. A ciò si aggiunga che, come evidenziato dal consulente, con argomentazioni fondate su una corretta metodologia scientifica, nonché immuni da vizi logici o motivazionali, “In realtà, comunque, la sua risposta alle specifiche domande previste nel modulo di proposta, non risulta 'inesatta' o 'non veritiera' in quanto corrisponde al vero quanto lui ha dichiarato, ovvero: - di non aver sofferto di malattie da cui siano residuati postumi permanenti. Al momento della sottoscrizione, infatti, era in remissione, quindi, in assenza di segni e sintomi;
- di non avere malattie in atto. La malattia, infatti, in quel momento e dal
2008 fino a qual momento era assente;
- di non essere stato ricoverato negli ultimi 5 anni;
- di non essere sottoposto
a terapie continuative” (cfr. pag. 12-13 della consulenza in atti), circostanze confermate anche da entrambi i testi escussi nel corso dell'istruttoria ( e come da Testimone_1 Testimone_2 verbali d'udienza del 24.02.2021e del 24.05.2022).
Acclarato, pertanto, che l'assicurato, al momento della conclusione del contratto, non ha omesso di riferire sulle circostanze mediche oggetto di indagine, fornendo peraltro le risposte veritiere, debbono essere rigettate le eccezioni e le domande formulate da parte convenuta ex art. 1892 c.c.
e, in subordine, ai sensi dell'art. 1893 c.c..
II-9. Parimenti, deve ritenersi destituita di fondamento l'invocata applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 1898 c.c., non avendo la convenuta allegato compiutamente gli elementi della fattispecie normativa menzionata, anzi finendo per richiamare strumenti giuridici non pertinenti rispetto all'ipotesi in esame (cfr. risoluzione del contratto per inadempimento).
5 Più nel dettaglio, infatti, - a fronte di una polizza assicurativa Controparte_1 stipulata senza sottoposizione dell'assicurato a visita medica (cfr. pag. 3, all. n. 4 fasc. convenuta:
“Le forme di assicurazione che prevedono la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato, normalmente richiedono il preventivo accertamento delle sue condizioni di salute mediante visita medica ed esami clinici. “MENTE SERENA” può essere stipulato senza visita medica, a condizione che l sia in grado Parte_4 di sottoscrivere le dichiarazioni riportate nella proposta di assicurazione circa le sue condizioni di salute”) - nulla ha allegato e provato su entità, essenzialità e rilevanza dell'aggravamento del rischio assunto rispetto a quello esistente al momento della formazione dell'originario consenso contrattuale, ovvero sulla misura dell'alterazione dell'equilibrio tra il rischio vigente - in conseguenza dell'aggravamento - e il premio pattuito ab origine, atteso che la previsione dell'art. 1898 c.c. non attribuisce rilievo a qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo a quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito all'assicurazione o l'avrebbe consentita per un prezzo più elevato (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20011 del 06.10.2016).
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. La domanda di parte attrice deve essere accolta con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 5.912,33 (misura allegata da parte attrice e non contestata, in ordine ai criteri di calcolo, dalla convenuta) in adempimento della polizza assicurativa n. 0768179 del 07.04.2014.
III-12. Su tale importo, costituente debito di valuta, in assenza di prova di un danno ulteriore ex art. 1224 c.c., non può esser riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria (cfr. sul punto, Cassazione civile, 02/12/2000, n.15407: “Con riguardo ad un contratto di assicurazione contro gli infortuni - nel quale viene assicurato un determinato capitale a fronte della morte, dell'inabilità permanente o di quella temporanea - la prestazione dell'assicuratore costituisce un debito di valuta e, pertanto, può essere rivalutato soltanto se il creditore dimostri di aver subito un danno maggiore di quello compensato con gli interessi legali, secondo quanto stabilito dall'art. 1224 c.c.), mentre devono esser corrisposti gli interessi legali, quale liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie, dalla data di costituzione in mora (da individuarsi nella diffida del 09.06.2016, pervenuta al destinatario in data 14.06.2016; cfr. all. 3 fasc. parte attrice) sino al soddisfo, al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c.
III-13. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti. Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96
c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
6 In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n.
26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale della convenuta.
III-14. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m.
n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
con applicazione dello scaglione da euro compreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00; valori medi per tutte le fasi).
III-14.1. Vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente le spese dell'espletata
C.T.U., per come liquidate con separato decreto del 26.06.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda spiegata dalla parte attrice e, per l'effetto,
- CONDANNA al pagamento della somma di euro 5.912,33, Controparte_1 in favore degli attori, oltre interessi nella misura legale (art. 1284, comma 1, c.c.), come indicati in parte motiva;
- RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli attori;
- CONDANNA alla refusione, in favore degli attori, in solido Controparte_1 tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi e in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Giannicola Scarciolla, dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente a carico di le spese dell'espletata Controparte_1
C.T.U., liquidate con separato decreto del 26.06.2023.
Così deciso in Teramo, il 26 marzo 2025.
IL GIUDICE Luca Bordin
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