TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/10/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 82 /20242024 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR OR, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16/01/2024, ormulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni del c.t.u. della prima fase. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che Persona_1 parte ricorrente è affetta da: esiti di neoplasia mammaria sinistra (12/2020: quadrantectomia ampia
QQI mammella sinistra con linfoadenectomia cavo ascellare sinistro;
2021: chemioterapia adiuvante, radioterapia, terapia con trastuzumab;
2022: terapia con trastuzumab) in attuale follow- up ed ormonoterapia adiuvante con letrozolo®; cardiomiopatia ipertensiva con ipertensione polmonare, valvulopatia mitro tricuspidalica e cardiopalmo aritmico in III^ classe funzionale
N.Y.H.A.; diabete mellito tipo II° in scarso compenso metabolico, in trattamento misto
(ipoglicemizzanti orali – insulina ad azione prolungata), complicato da retinopatia non proliferante
e neuropatia periferica;
poliartrosi a moderata incidenza funzionale;
esiti di emicolectomia destra in lipomatosi intestinale funzionale (occludente, esulcerativo-sanguinante); sindrome ansioso- depressiva reattiva di grado severo (grave), le menomazioni riscontrate, che rappresentano verosimilmente l'esito della fisiologica evoluzione col relativo aggravamento delle patologie presunte e/o documentate, sia all'epoca di presentazione della domanda in sede amministrativa, e sia all'epoca dell'accertamento di revisione oggetto del presente contenzioso giudiziario, rafforzano ulteriormente la presunta condizione di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). [..]
Premesso tutto quanto sopra si può dunque affermare che la Sig.ra , nata Parte_1 in Marocco il 01/01/1949, andrebbe riconosciuta: INVALIDA CON TOTALE E PERMANENTE
INABILITA' LAVORATIVA 100% (CENTO PER CENTO) e CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA
CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA
(L. 18/1980 e L. 508/1988) A DECORRERE DAL 27/05/2022 ( Parte_2
, DATA DELLA VISITA DI REVISIONE ED EPOCA IN CUI,
[...]
VEROSIMILMENTE, POTEVA CONSIDERARSI CONFERMATA LA PERSISTENZA DELLA
NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA E DUNQUE REQUISITO SANITARIO UTILE ALLA
PERMANENZA DEI BENEFICI RICHIESTI ED OGGETTO DEL PRESENTE CONTENZIOSO
GIUDIZIARIO
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione del
27.05.2022.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
82 /2024 RG, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dalla visita di revisione del 27.05.2022, sussistono, in capo a le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento Parte_1 del diritto all'indennità di accompagnamento;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano per la prima fase in euro 1.170,00 e per la presente fase in euro 2.697,00, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, Avv. Salvatore Galofaro, ai sensi dell'art. 93 cpc. CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 30/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 82 /20242024 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR OR, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16/01/2024, ormulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni del c.t.u. della prima fase. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che Persona_1 parte ricorrente è affetta da: esiti di neoplasia mammaria sinistra (12/2020: quadrantectomia ampia
QQI mammella sinistra con linfoadenectomia cavo ascellare sinistro;
2021: chemioterapia adiuvante, radioterapia, terapia con trastuzumab;
2022: terapia con trastuzumab) in attuale follow- up ed ormonoterapia adiuvante con letrozolo®; cardiomiopatia ipertensiva con ipertensione polmonare, valvulopatia mitro tricuspidalica e cardiopalmo aritmico in III^ classe funzionale
N.Y.H.A.; diabete mellito tipo II° in scarso compenso metabolico, in trattamento misto
(ipoglicemizzanti orali – insulina ad azione prolungata), complicato da retinopatia non proliferante
e neuropatia periferica;
poliartrosi a moderata incidenza funzionale;
esiti di emicolectomia destra in lipomatosi intestinale funzionale (occludente, esulcerativo-sanguinante); sindrome ansioso- depressiva reattiva di grado severo (grave), le menomazioni riscontrate, che rappresentano verosimilmente l'esito della fisiologica evoluzione col relativo aggravamento delle patologie presunte e/o documentate, sia all'epoca di presentazione della domanda in sede amministrativa, e sia all'epoca dell'accertamento di revisione oggetto del presente contenzioso giudiziario, rafforzano ulteriormente la presunta condizione di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). [..]
Premesso tutto quanto sopra si può dunque affermare che la Sig.ra , nata Parte_1 in Marocco il 01/01/1949, andrebbe riconosciuta: INVALIDA CON TOTALE E PERMANENTE
INABILITA' LAVORATIVA 100% (CENTO PER CENTO) e CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA
CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA
(L. 18/1980 e L. 508/1988) A DECORRERE DAL 27/05/2022 ( Parte_2
, DATA DELLA VISITA DI REVISIONE ED EPOCA IN CUI,
[...]
VEROSIMILMENTE, POTEVA CONSIDERARSI CONFERMATA LA PERSISTENZA DELLA
NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA E DUNQUE REQUISITO SANITARIO UTILE ALLA
PERMANENZA DEI BENEFICI RICHIESTI ED OGGETTO DEL PRESENTE CONTENZIOSO
GIUDIZIARIO
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione del
27.05.2022.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
82 /2024 RG, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dalla visita di revisione del 27.05.2022, sussistono, in capo a le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento Parte_1 del diritto all'indennità di accompagnamento;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano per la prima fase in euro 1.170,00 e per la presente fase in euro 2.697,00, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, Avv. Salvatore Galofaro, ai sensi dell'art. 93 cpc. CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 30/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano