Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa IA UR consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 3224/2020 R.G., avverso la sentenza n.
4765/2020 del Tribunale di Napoli, depositata in data 8.7.2020;
tra c.f. nata a Napoli in [...] Parte_1 C.F._1
9/2/1955, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele Seccia (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
e l codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di MA , R.E.A. di MA n. 30794, partita IVA P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Maria Clementina Montesano (C.F.
; C.F._3
APPELLATA
nonchè codice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_2
Registro delle Imprese di TO , rappresentata da P.IVA_3
(già , codice fiscale e numero di CP_3 CP_4
iscrizione nel Registro delle Imprese di VE , partita IVA P.IVA_4
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_5 difesa dall'avv. Maria Clementina Montesano;
qualità di procuratrice speciale di codice fiscale e Parte_2
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-
Brianza-Lodi n. , rappresentata e difesa dall'avv. Renato P.IVA_6
Sardi (c.f. ); CodiceFiscale_4
INTERVENTRICI EX ART. 111 C.P.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di appello notificato in data 18.9.2020, proponeva Parte_1
impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Accolta, all'esito della prima udienza, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ed esperita la mediazione, all'udienza del 14 marzo 2024, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 24.7.2024, la Corte rimetteva la causa sul ruolo, rilevato che, attesa la molteplicità dei passaggi societari allegati dalle odierne parti appellate ed intervenute in giudizio, nonché la confusione ingenerata dall'affermazione della nella qualità di procuratrice Controparte_5
speciale di dichiaratasi cessionaria del credito vantato da Parte_2
e non da (originaria titolare del CP_6 Controparte_7
credito), occorresse invitare le dette parti, ed in particolare la menzionata ad allegare e documentare adeguatamente la Controparte_5
legittimazione a stare in giudizio.
All'udienza del 12.9.2024, le parti chiedevano un breve rinvio, rappresentando la pendenza tra le stesse di trattative per il bonario componimento della lite. Alle successive udienze del 23 gennaio 2025 (svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.) e del 6.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 17935/2011
R.G.) è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito
(all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 27.3.2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa IA UR Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio