Corte d'Appello Trento, sentenza 23/12/2025, n. 254
CA
Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2043 c.c. con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova e dell'art. 115 cpc

    La Corte ritiene che la responsabilità non sia stata affermata in forza del mero richiamo alle risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza, ma anche sulla base delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti e della documentazione utilizzata. Il giudice di primo grado ha valutato autonomamente tali elementi, coordinandoli con l'esame dei bilancini, concludendo per l'attività truffaldina dell'appellante volta a far apparire costi inesistenti per ottenere contributi pubblici maggiori. La Corte evidenzia che l'appellante non ha contestato il contenuto e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti né le risultanze delle fatture, proponendo una lettura atomistica dei bilancini senza considerare gli altri elementi istruttori. Riguardo al ruolo di altri soggetti, la Corte richiama le argomentazioni della sentenza di primo grado sul ruolo esclusivo dell'appellante nell'organizzazione, preparazione dei programmi, emissione di fatture e predisposizione della documentazione per ottenere finanziamenti pubblici. Infine, anche in caso di concorso di altri soggetti, l'appellante risponde in via solidale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., difetto di motivazione su punto decisivo, travisamento dei fatti

    La Corte rileva che le sentenze contabili prodotte riguardano pronunce di rito o assoluzioni per fatti diversi da quelli in oggetto. La sentenza penale di assoluzione per truffa si basa sulla circostanza che l'appellante non fosse amministratore di fatto della società UR NS, conclusione che contrasta con le dichiarazioni rese nel corso delle indagini. La Corte sottolinea che nel giudizio civile vale la regola del 'più probabile che non', mentre nel giudizio penale vige il principio del 'al di là di ogni ragionevole dubbio'. Le dichiarazioni dei testi nel dibattimento penale non sono state prodotte, rendendo impossibile un confronto con quelle rese durante le indagini. La Corte conclude che le sentenze penali e contabili non escludono la responsabilità extracontrattuale dell'appellante, in quanto basate su presupposti probatori e fatti diversi rispetto a quelli valutati nel presente giudizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Trento, sentenza 23/12/2025, n. 254
    Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
    Numero : 254
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo