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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/12/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado R.G. 206/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. IMMEDIATA Parte_1 C.F._1
ROBERTO elett. Dom PIAZZA CALAMATTA, 16 00053 CIVITAVECCHIA
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MANICA Controparte_1 P.IVA_1
MONICA, dall'Avv. Francesca Corradini, dall'Avv. Maria Luisa Torresani, elett. Dom. in CP_1
presso l'Avv. Monica Manica, Piazza Dante 15
appellato pagina 1 di 27 Avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 400/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 18.11.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento adìta, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare,
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per le ragioni meglio dedotte nell'istanza formulata nel presente atto;
in via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi tutti dedotti in narrativa ed in riforma della sentenza n. 400/2024 pubblicata il 04/04/2024, resa inter partes dal Tribunale Civile di Trento
nell'ambito del giudizio rubricato al n. n. 2565/2021 RG., respinta ogni contraria istanza ed eccezione e conseguentemente disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, dichiarare ammissibile e fondato il gravame dal sig. con ogni conseguenza di legge. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA:
- In via preliminare e nel merito - rigettare ogni avversaria domanda, (ivi compresa la istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza appellata), perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata, anche sul capo delle spese.- Nel merito in
via subordinata nella subordinata e non voluta ipotesi di accoglimento della domanda principale nel merito di parte appellante
- 1) accertare e dichiarare che mediante le condotte descritte in atto di citazione della Procura contabile di data 23 novembre 2017 il convenuto, signor ha indebitamente incassato somme Parte_1
per Euro 91.778,60 (novantunomilasettecentosettantotto/60) erogate dalla al CP_1 CP_2
pagina 2 di 27 Welcome Lavis a titolo di contributo ex legge provinciale n. 17/2010, così realizzando un arricchimento senza giusta causa, in danno della;
Controparte_1
- 2. condannare il convenuto signor ai sensi dell'art. 2041 codice civile a restituire Parte_1
alla la somma indebitamente incassata di Euro 91.778,60 Controparte_1
( ) o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi Email_1
legali e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo.
- In ogni caso disporre la correzione della sentenza appellata laddove per mero errore materiale,
indica la data del “23.5.2024” in luogo della data corretta del “23.5.2014” precisamente a pag. 18
(ultimo rigo) e nel dispositivo a pag. 19 (righi 17 e 19).- Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd.
8.10.22 la conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Trento in proprio ed in qualità di socio e vicepresidente del CdA della Parte_1
O.G.P. Agenzia di Pubblicità srl dal 19.5.2005 al 22.8.2013, di socio ed amministratore unico della srl
MO NS dal 18.1.2010 al 26.4.2016 e di amministratore di fatto della UR NS
srl, esponendo che:
si era svolto dinanzi alla Corte dei conti di Trento giudizio nei confronti di nel corso Parte_1
del quale la Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti aveva chiesto la condanna dello stesso il pagamento dell'importo di euro 91.778,60 quale indebito conseguimento di somme corrisposte a titolo di contributi previsti dall'articolo 64 comma 2 della L.P. n.17/2010, contributi finalizzati a favorire l'aggregazione sociale ed a migliorare la capacità di attrazione nei centri storici del commercio, erogati della in favore del Consorzio “Welcome Lavis”; Controparte_1
la Procura aveva esposto che a seguito di attività di investigazione della Guardia di Finanza era risultato che erano stati erogati contributi pubblici in favore del consorzio Welcome Lavis negli anni pagina 3 di 27 2011, 2012, 2013; i contributi in questione erano stati percepiti indebitamente poiché dagli accertamenti effettuati della Guardia di Finanza era risultato che attraverso Parte_1
l'esposizione delle spese fratturate, aveva ottenuto un contributo pubblico che aveva finanziato 100%
di quanto speso, mentre in base alla normativa il contributo doveva coprire il 40% dei costi e ciò
avendo gonfiato artificiosamente le spese dei fornitori attraverso voci quali pubblicità, presidi,
animazione; veniva esposta una fittizia vendita di spazi pubblicitari così da consentire il raggiungimento del contributo pubblico in grado di coprire interamente i costi di gestione;
in particolare predisponeva il programma delle iniziative che il avrebbe Parte_1 CP_2
realizzato, determinava le entrate del , emetteva prima a mezzo della OGP e poi a mezzo CP_2
della MO NS, una moltitudine di fatture gonfiate in favore del e ciò grazie CP_2
alla vendita di fittizi spazi pubblicitari e/o servizi alla medesima società fornitrice;
il danno subito dalla era pari ad euro 91.778,60, quale somma dei contributi versati in misura maggiore rispetto al CP_1
dovuto in relazione agli anni 2011, 2012, 2013, avendo la Guardia di Finanza estrapolato dalle fatture le spese non ammissibili per tale importo;
venivano richiamate le dichiarazioni rese dai collaboratori del l'esito delle intercettazioni telefoniche, delle perquisizioni e dell'incrocio dei dati Pt_1
contabili e informatici;
dall'indagine era risultato che le spese per il personale ed altre voci di spesa indicate nelle fatture non erano veritiere ovvero erano state sovradimensionate in quanto il personale indicato non aveva partecipato all'evento e, nei casi di partecipazione, l'importo riferito al personale risultava sovra fatturato;
era stato sottoposto a procedimento penale in relazione al Parte_1
reato di truffa in danno della , essendo stato emesso nei suoi confronti Controparte_1
decreto penale di condanna dal gip presso il tribunale di Trento, opposto da la Corte Parte_1
dei conti con sentenza/ordinanza n.43/19 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta dal pubblico ministero nei confronti di spettando la cognizione Parte_1
della stessa alla giurisdizione del giudice ordinario;
avverso tale sentenza il Procuratore generale aveva pagina 4 di 27 presentato appello e la Corte dei conti sezione giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza n.
8/2021, aveva rigettato l'appello, confermando il dichiarato difetto di giurisdizione contabile nei confronti del convenuto;
conseguentemente la riassumeva il giudizio Controparte_1
dinanzi al tribunale di Trento, richiamando le risultanze delle indagini svolte da Guardia di Finanza,
chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'importo di euro 91.778,60 quale danno patrimoniale, oltre alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per danno morale e danno all'immagine; in via subordinata la chiedeva la CP_1
condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 91.778,60 a titolo di arricchimento senza causa.
si costituiva in giudizio, eccependo la nullità della citazione per incertezza circa i Parte_1
fatti costitutivi della domanda ex articolo 164 numero 4 c.p.c. e, nel merito, deduceva l'insussistenza di un danno ingiusto in capo alla ai sensi dell'art. 2043 c.c., rilevando che Controparte_1
negli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza non venivano considerate le spese sostenute per svolgere le attività e le remunerazioni proprie della prestazione resa;
inoltre gli eventi realizzati avevano conseguito la finalità di determinare ricadute economiche positive sul territorio, generando entrate superiori alle spese per la finanza erariale;
non era stato eseguito alcun raffronto circa i prezzi medi praticati dal mercato relativi a servizi similari né per quanto concerneva il profilo qualitativo né
per quanto riguardava l'effetto moltiplicatore delle risorse allocate;
dagli accertamenti della Guardia di
Finanza doveva ritenersi non provata la quantificazione della presunta sovra fatturazione e conseguentemente il relativo danno erariale e comunque gli stessi accertamenti venivano esposti in termini tali da palesarsi approssimativi. Sosteneva non fosse applicabile l'articolo 2041 c.c. mancando il nesso causale tra l'arricchimento e il depauperamento e contestava la sussistenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa.
pagina 5 di 27 Chiedeva pertanto che l'atto di citazione fosse dichiarato nullo e, in via principale, il rigetto della domanda proposta di suoi confronti.
Con sentenza n. 400/24 oggetto di impugnazione il tribunale di Trento condannava Parte_1
a corrispondere alla , a titolo risarcimento danni patrimoniali, la somma Controparte_1
di euro 91.778,60 oltre accessori, condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite.
In primo luogo il tribunale escludeva che la sentenza penale di assoluzione del convenuto perché il fatto non sussiste emessa a seguito di dibattimento della Corte d'appello di Trento avesse efficacia nel giudizio civile;
rigettava l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio;
riteneva provata la responsabilità per fatto illecito del convenuto riportando specificatamente gli elementi probatori valutati ai fini della decisione (contenuto degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, dei documenti acquisiti e delle dichiarazione delle persone ascoltate nel corso delle indagini, utilizzati quali prove atipiche). Concludeva nel senso che fosse risultato provato in giudizio che Parte_1
fosse, oltre che socio e vicepresidente del consiglio amministrazione della OPG Agenzia di Pubblicità,
socio ed amministratore unico della MO NS srl, ed anche amministratore di fatto della srl
UR NS;
che fosse risultato provato che il tramite le sue società ed avvalendosi di Pt_1
soggetti indirettamente a lui riconducibili e comunque compiacenti, avesse operato quale fornitore unico di diversi consorzi ed associazioni a lui riconducibili che beneficiavano di contributi pubblici, tra i quali anche il consorzio Welcome Lavis;
che fosse risultato provato dagli esiti delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza che aveva posto in essere in modo sistematico con più Parte_1
soggetti un'attività diretta a truffare l'ente provinciale, ricostruendo, sempre sulla base dei risultati delle indagini della Guardia di Finanza, le modalità di svolgimento delle attività svolte in favore del
Consorzio Welcome Lavis e comunque anche di altri consorzi ed associazioni, richiamando la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza riferita ad ogni evento;
che fosse risultato provato che quantificava le spese effettive per realizzare un evento e calcolasse l'importo Parte_1
pagina 6 di 27 maggiorato del 60% che le sue società dovevano concretamente fatturare, inserendo voci fittizie e generiche, in modo tale che il contributo successivamente erogato della coprisse il 100% CP_1
delle spese di gestione e non soltanto il 40%; in particolare il tribunale riteneva accertato che si fosse realizzata la vendita fittizia di spazi pubblicitari e che fossero state esposte spese per personale inesistenti, richiamando specificatamente gli elementi documentali acquisiti dalla Guardia di Finanza e le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti dalla stessa ascoltate. Concludeva il tribunale nel senso che il contributo pubblico illecitamente percepito con riferimento agli eventi realizzati dalle società riferibili a fosse pari al 40% degli importi fatturati, somma che Parte_1
corrispondeva all'importo di cui la chiedeva la restituzione. Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione, articolando i motivi di appello di Parte_1
seguito indicati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo che l'appello sia dichiarato Controparte_1
inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc e che sia comunque rigettato, chiedendo la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'impugnata sentenza quanto alla decorrenza degli interessi.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28/10/25 e decisa nella camera di consiglio del
18.11.25.
* * * *
Deve essere preliminarmente evidenziato che non sono stati impugnati i capi della sentenza del tribunale di Trento di rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione e di esclusione dell'efficacia di giudicato della sentenza penale pronunciata dalla corte d'appello di Trento nei confronti dell'appellante.
pagina 7 di 27 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2697 e 2043 c.c. con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova e dell'art. 115 cpc.
Rileva l'appellante che la si sia limitata ad allegare integralmente la relazione della Guardia CP_1
di Finanza senza nulla aggiungere, variare e/o precisare, come evidenziato nelle sentenze da esso appellante prodotte in giudizio. Richiama ancora l'appellante le sentenze depositate in giudizio nelle quali si legge che nelle relazioni della Guardia di Finanza vi era la frequente formulazione di ipotesi di verosimiglianza o inverosimiglianza di fatti a fondamento della domanda o di loro ipotizzabilità o addirittura di loro verosimile ipotizzabilità; inoltre molto spesso le condotte dannose venivano ascritte dalla Guardia di Finanza impersonalmente alla srl OGP senza altra indicazione del soggetto o dei soggetti che avrebbero agito per essa. L'appellante richiama il principio giurisprudenziale secondo cui tutti elementi acquisiti concorrono alla formazione del convincimento del giudice con possibilità di soccombenza dell'attore qualora non sia ottemperato l'onere probatorio posto a suo carico, come nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al giudizio, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio. Sostiene
l'appellante che da tale principio derivi che l'onere probatorio in capo a parte attrice non possa considerarsi assolto dalla semplice prospettazione della condotta “in tesi colpevole della controparte”,
ma deve includere anche puntuali elementi di riscontro che consentano l'esatta quantificazione del pregiudizio, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizioni di potersi difendere. Rileva
l'appellante che non sono stati mai precisamente circoscritti ed imputati ai singoli partecipanti i fatti causativi del danno nelle specifiche condotte asseritamente dannose in relazione alle singole fattispecie illecite indicate in atto di citazione, siccome cumulativamente contestate. Sostiene parte appellante che non si sono approfonditi gli effettivi apporti causali alle frammentate vicende e che non risulta individuato il nesso causale tra i danni e la condotta riconducibile a ciascuno dei singoli soggetti con conseguente vulnus nell'esatta individuazione dell'elemento oggettivo del danno da porre,
pagina 8 di 27 singolarmente, a carico dei vari soggetti coinvolti. Sostiene che, nel caso di specie, l'imputabilità
dell'evento pregiudizievole in capo al singolo danneggiante a titolo di colpa o di dolo sia controverso ,
se non palesemente assente, e che l'elemento colposo risulta semplicemente affermato dalla CP_1
che si è limitata a rinviare integralmente per relationem alla corposa documentazione investigativa con la conseguenza che, avendo l'impugnata sentenza fatto propria tale tesi, la stessa aveva affermato che era onere del danneggiante dimostrare la propria incolpevolezza. Rileva l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe dovuto trarre il proprio convincimento anche dall'esito di altri giudizi, rilevando che doveva essere fornita in giudizio non solo la prova dell'esistenza del danno e del suo esatto ammontare, ma anche la riconducibilità di detto evento ad una condotta illecita. Rileva l'appellante che l'impianto investigativo della Guardia di Finanza si è dimostrato nel corso di vari giudizi carente in quanto supportato da elementi aleatori e da poste preventivate, rilevando che la valenza preconcetta dell'addebito verrebbe in rilievo sia nelle omissioni compiute nelle operazioni ispettive sia nel metodo di analisi utilizzato che il giudice di primo grado ha comunque inteso accogliere. Sostiene l'appellante che la mera dichiarazione di incongruità dei costi sostenuti si pone come circostanza apodittica, priva di riscontro e perciò stesso non sufficiente a configurare il relativo danno;
mai è stato eseguito alcun raffronto circa i prezzi praticati dal mercato relativamente a servizi similari, né per quanto concerne il profilo qualitativo, né per quanto concerne l'effetto moltiplicatore delle risorse allocate con la conseguenza che le valutazioni proposte risultano prive di valore. In particolare le criticità del modello assunto si basa sull'attendibilità delle risultanze dei cosiddetti bilancini dai quali si deduce aprioristicamente la valenza probatoria di un meccanismo truffaldino senza operare un serio raffronto rispetto alla documentazione contabile;
sull'inaffidabilità del metodo di calcolo utilizzato dalla
Guardia di Finanza per evidenziare il presunto illecito percepito dal laddove, nel comparare i CP_2
costi indicati nelle fatture emesse con i costi vivi per realizzare l'evento, non ha considerato la valenza economica delle voci riportate in fattore;
sul rilievo che, come è stato accertato nei vari giudizi pagina 9 di 27 succedutisi nel tempo, l'assunto secondo cui bilancini risultavano in linea con i costi vivi di realizzazione dell'evento non dimostrava la creazione di una sovraffatturazione, ma semmai un buon lavoro di pianificazione economica. Circa il presunto stratagemma della fittizia vendita di spazi pubblicitari, il cui scopo sarebbe stato quello di ottenere un contributo pubblico atto a coprire lo scarto necessario per ripagare tutti costi, risultava dimostrata la finalità legittimamente imprenditoriale di effettuare un investimento di medio-lungo periodo;
“nell'ipotesi di investimento di lungo termine
l'intento era sfruttare la diminuzione del rischio legata al fattore tempo, dove i costi vengono ad essere
ammortizzati senza trascurare le possibili perdite, il tutto nell'ottica del mantenimento di un metodo di
gestione coerente e preciso durante tutto l'arco temporale di riferimento. In altre parola la
“scommessa” riguardava il posizionamento dell'evento ed il conseguente incremento di valore del collegato circuito pubblicitario”.
Sostiene l'appellante che l'ipotesi investigativa non può assurgere a tesi accusatoria con crismi di certezza, senza alcun minimo vaglio critico e ciò nonostante il fatto che la Guardia di Finanza di fatto non sia mai riuscita a fornire precisi parametri in forza dei quali quantificare la presunta sovrafatturazione e di conseguenza individuare il relativo danno;
nella stessa annotazione della Guardia
di Finanza veniva specificato che non vi erano elementi certi per quantificare la presunta sovraffatturazione e individuare il relativo danno erariale, mancando requisiti di certezza e concretezza.
Tale motivo di impugnazione risulta infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sua responsabilità in relazione ai danni pretesi dalla non è stata affermata del tribunale in forza del mero richiamo alle risultanze degli CP_1
accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, poiché sono state utilizzate e specificatamente riportate nel corpo della sentenza le dichiarazioni delle persone informate dei fatti escusse nel corso delle indagini e la documentazione utilizzata ai fini della decisione.
pagina 10 di 27 Il giudice di primo grado ha autonomamente valutato le dichiarazioni delle persone sentite nel corso delle indagini, riportandole per esteso nel corpo del provvedimento impugnato, valutazione che è stata coordinata con l'esame dei bilancini estratti dalla Guardia di Finanza dal computer utilizzato dal e della documentazione specificatamente indicata, concludendo nel senso che la valutazione Pt_1
coordinata delle dichiarazioni e delle risultanze documentali fosse univoca nel senso di ritenere che effettivamente il avesse posto in essere un'attività truffaldina confronti della , nel Pt_2 CP_1
senso di far apparire costi inesistenti al fine di ottenere contributi pubblici di importo maggiore rispetto a quelli che avrebbe ottenuto se fossero state rendicontati esclusivamente le spese in effetti sostenute.
In primo luogo il tribunale ha indicato le ragioni per le quali fosse da considerarsi Parte_1
amministratore di fatto della UR NS, posizione che gli consentiva l'emissione da parte di tale società di fatture nei confronti della soc. OGP che a sua volta fatturava nei confronti del CP_2
che organizzava l'evento, in relazione tuttavia a prestazione mai rese. Il tribunale ha richiamato le dichiarazioni di , che ricopriva formalmente la carica di amministratore della srl UR Parte_3
NS, il quale aveva riferito di essere stato contattato nel 2010 dal che gli aveva Pt_1
proposto di costituire la società, cosa realmente avvenuta nonostante il Carlevarsi avesse manifestato le proprie perplessità (“non avevo né la capacità economico/ finanziaria, nè professionale per
intraprendere tale esperienza imprenditoriale ed il tempo materiale per seguirla”), aggiungendo che il si era “offerto di redigermi le relative fatture emesse e tenere la corrispondenza/ Pt_1
documentazione aziendale… non avendo la mia società una propria segreteria ed un ufficio
amministrativo”.
Ha dichiarato ancora , secondo quanto riportato nell'impugnata sentenza: “la UR Parte_3
NS srl già nel 2010 operò per conto di OGP per un servizio fotografico e per conto
dell'Associazione per la realizzazione materiale pubblicitario...questa era Controparte_3
riconducibile allo stesso con il quale mi interpellavo. Nel medesimo anno la mia Parte_1
pagina 11 di 27 società sosteneva dei costi, a mio parere di dubbia entità, dalla OGP e dalla cennata Associazione
Riflessi d'Infinito. Come ho detto era il che mi teneva l'amministrazione, pertanto non gli Pt_1
chiesi maggiori delucidazioni circa l'oggettività di tali costi....nel 2011 la UR NS srl operò
quasi principalmente con OGP srl alla quale fornì prestazioni di servizi. Rappresento che ero lo stesso
, già socio OGP srl che unilateralmente redigendo la mia fattura ne decideva Pt_1
arbitrariamente l'importo da indicarvi. Personalmente io e la eseguivamo delle piccole CP_4
prestazioni attinenti consulenze sul marketing, su ordine e previ accordi del il Parte_1
quale faceva poi risultare nelle fatture attive della UR altre prestazioni per importi superiori
rispetto a quelli reali. Alla luce di tali accadimenti ritengo che abbia interposto la mia società per
operazioni di comodo con la OGP srl, ossia creargli fittiziamente dei costi... la gestione della mia
società, sotto la supervisione ed influenza di ha caratterizzato anche l'operatività Parte_1
per l'anno 2012 nel gennaio del 2013, su suggerimento dello stesso , aprii un'unità locale in Pt_1
Pergine, in forza di un contratto di comodato d'uso sottoscritto con l'avv. NI Claudio, già legale
di fiducia del Nel corso del 2013..non sono stato più in grado di interessarmi alla Parte_1
gestione della società UR NS srl, che di fatto era già amministrata dallo stesso Parte_1
il quale, nel contempo, mi aveva persuaso nell'avere la piena disponibilità del token ed
[...]
inBanking per operare sul conto corrente aziendale, per meglio gestire i pagamenti societari”,
aggiungendo che il “era divenuto amministratore di fatto della UR NS e la Pt_1
gestiva a suo piacimento”.
Dal contenuto di tali dichiarazioni il tribunale ha tratto un elemento indiziario circa la circostanza che le prestazioni che venivano esposte nelle fatture erano di importo superiore a quello reale, tanto da ingenerare la convinzione in che il aveva interposto la soc. UR NS per Parte_3 Pt_1
operazioni di comodo con la srl OGP per creare fittiziamente dei costi.
pagina 12 di 27 Il tribunale ha richiamato le dichiarazioni di per ribadire la circostanza che Tes_1 Parte_1
era amministratore di fatto della soc. UR NS (“noi addetti ai lavori sapevamo bene
[...]
che la UR era una società fittizia amministrata di fatto dal ma rappresentata da un Pt_1
prestanome, tale ) nonché dei tirocinanti che avrebbero dovuto svolgere il loro Parte_3
tirocinio presso la UR NS ma che non avevano mai conosciuto tale società ed avevano svolto il loro tirocinio presso la sede della MO NS, avendo come referente soltanto il Pt_1
(dichiarazioni rese da ispettore del lavoro: “...si è appurato che vari tirocinanti Testimone_2
acquisiti tramite l'interposizione della società UR NS srl...hanno di fatto svolto un tirocinio
presso la sede della società MO NS srl seguendo le direttive del sig. Parte_1
..vari stagisti sentiti hanno rappresentato di non conoscere il signor , di aver svolto
[...] Parte_3
il tirocinio presso la sede della società MO e di aver relazionato esclusivamente con il sig.
dal quale avevano avuto le relative disposizioni circa il loro operato da eseguire”). Pt_1
Che le fatture emesse nei confronti dei consorzi che organizzavano gli eventi fossero relative a prestazioni mai rese è stato ritenuto dal tribunale sulla base delle dichiarazioni di Testimone_3
( mi diede indicazione di effettuare dei bonifici bancari, tramite i token Parte_1
dell'inbanking, da MO NS a favore delle Associazioni del e Controparte_5
viceversa, aventi per oggetto il pagamento di sponsorizzazioni e/o utilizzo del marchio e fornitura
chiavi in mano degli eventi, detta operazione finanziaria serviva di fatto a fornire liquidità
all'Associazione di riferimento alla quale contestualmente MO NS emetteva fattura per
la realizzazione dei due eventi (estate/Natale).... L'effettuazione di tal sponsorizzazioni ha interessato
anche il rapporto MO ed i vari Consorzi. La dinamica era la stessa e stessa era la finalità, ossia
quella di fornire liquidità ai Consorzi cosicchè questi erano in grado di quietanzare le fatture gonfiate
ricevute da MO”), da collaboratrice occasionale della MO NS la Tes_1
quale nel 2013 sera occupata nella realizzazione delle manifestazioni (“nel periodo in cui ho lavorato
pagina 13 di 27 in MO NS posso affermare di non aver mai notato la presenza, durante la realizzazione
degli eventi, di sponsor, ossia di brand pubblicitari della stessa MO e/o di suoi clienti”). Nell'
impugnata sentenza vengono riportate ulteriori dichiarazioni di , sempre ritenute idonee a Tes_1
far ritenere che la soc. MO NS rappresentasse nei confronti dei consorzi, e quindi della
, ai fini del riconoscimento del contributo, prestazioni in realtà inesistenti (“certamente CP_1
ritengo che le spese del personale, allestimenti vari, gestione campagna facebook, sevizio catering,
trasporti gazebo ecc. siano ingiustificate/sproporzionate in quanto nei singoli eventi vi partecipavano
costantemente io e la AD e coadiuvati da alcuni stagisti/tirocinanti e/o collaboratori occasionali;
questo personale di fatto veniva scarsamente retribuito (nel caso di stagisti/tirocinanti veniva
riconosciuto solo un piccolo rimborso spese)..; di , il quale aveva lavorato per la srl Testimone_3
OGP dall'aprile 2013 e dal luglio 2013 per la srl MO NS, il quale, secondo quanto riportato nell'impugnata sentenza, aveva dichiarato che: “Per quanto riguarda la realizzazione degli
eventi realizzati per conto del Consorzio Welcome Lavis ricordo che la AD e la non erano Tes_1
coadiuvate da alcuno, tale circostanza alimentò in me delle criticità quando, nel corso del 2014,
mi diede l'incarico di seguire la fatturazione sia della MO NS che Parte_1
della UR. Al riguardo rammento delle fatture emesse dalla MO NS a favore del
Consorzio Welcome Lavis avente ad oggetto i singoli eventi realizzati in cui, su espressa indicazione
del , venivano imputati presunti costi di personale per circa € 25 l'ora. Detta voce, pertanto, Pt_1
era palesemente falsa in quanto quel personale non vi aveva lavorato. Evidenzio che spesso ho sentito
il rammentare alla e alla che dovevano rispettare il Parte_1 Parte_4 Tes_1
budget di spesa per la realizzazione degli eventi che era di un max di spesa di circa € 4.000,00 per i
Consorzi e circa € 2.000 per le Associazioni. Detto budget di fatto veniva rispettato ed io, nei miei file
excell, provvedevo ad aggiornare la rendicontazione delle spese per ciascun evento, mi spiego meglio.
Durante il passaggio da OGP srl a MO NS Srl, mi diede dei file Controparte_6
pagina 14 di 27 excell che venivano già utilizzati da OGP srl in cui veniva riportato nel dettaglio la fattura di
riferimento per ciascun evento con le specifiche voci di spesa. La maschera prevedeva nella prima
parte erano indicate le spese interne e nella seconda le spese sostenute ricorrendo ai fornitori. Dette
voci venivano aggiornate con i costi realmente sostenute ed implementate, previa indicazione del
, con costi fittizi attinenti, principalmente, con costi del personale (Hostess/promoter per Pt_1
presidio, volantinaggio ecc.) e forniture di servizi (service audio/montaggio smontaggio palchi,
fornitura gazebi ecc.) al fine di raggiungere il limite di spesa massimo già autorizzato dalla Pat in fase
di domanda di contributo presentata dal ”. Parte_5
Ancora nell'impugnata sentenza viene riportato che collaboratrice occasionale della Parte_4
srl MO NS, aveva dichiarato con riferimento ad ogni evento che molte delle voci esposte fatturate si riferivano in realtà a prestazione mai eseguite. In particolare con riguardo all'evento denominato “1,2,3…scuola” tenutosi a Lavis nel settembre 2013 aveva riferito: Parte_4
“nutro forti perplessità circa il costo del personale, in quanto negli eventi da me organizzati e
presieduti non vi è stato impiegato tutto quel personale. Per quanto attiene la fattura n. 187 datata
29/10/2014 emessa dalla MO NS srl nei confronti del Consorzio Welcome Lavis –
avente ad oggetto l'evento “1,2,3...scuola Welcome Lavis 14 settembre 2013 – l'importo di € 22.842,34
+ iva: per quanto riguarda il costo del servizio di contratto, coinvolgimento delle attività economiche
del luogo storico del commercio in relazione all'evento + coinvolgimento e gestione degli incontri per
l'evento con gli associati e gli operatori del luogo storico del commercio + attività di organizzazione
comprensive di redazione modulistica, è stato da me svolto in autonomia, ma il relativo costo indicato
in fattura (€ 700 + € 700 + € 700) mi sembra eccessivo in quanto io sono stata retribuita per tutte le
attività svolte nel mio periodo di esperienza in MO, con € 2.746,00 con . ...per Controparte_3
il personale del presidio nel giorno del 14 settembre eravamo in 4 persone, tra cui , tale Tes_1
ed una ragazza di nazionalità straniera. La voce della UR NS per il 14 settembre: Per_1
pagina 15 di 27 lavoratori didattici per bambini, attività di disegno – collage, paste sale, baby dance, gimkana, una
persona (€ 2.600,00,) mi sembra inesistente in quanto le cennate attività sono state da noi svolte
(disegno e pasta sale) mentre la baby dance è stata effettuata dalla scuola di danza locale Ritmo Misto
e la gimkana da Bike World, ex marito di una consorziata. L'allestimento e disallestimento stand,
palco gazebi e percorso gimkana (€ 600) è stato eseguito dalla Bike World direttamente. Il Service
audio (€ 1.800) è stato fornito gratuitamente dalla Ritmo Misto. La fornitura e trasporto gazebi è stata
effettivamente svolta dalla MO ma nutro dubbi circa l'esosità del costo, Gestione Facebook (€
650,) come prima ed anche il service catering (€ 700) lo abbiamo effettuato in economica, panini a
nutella per poche decine di euro. Evidenzio la presenza di gonfiabili forniti da Controparte_7
CP_ (tale il quale provvedeva a fornire lo zucchero filato, sulla scora di questo ritengo improbabile
che il noleggio della UR (€ 550) della macchina dello zucchero filato e pop corn sia veritiero... “.
Anche aveva riferito, secondo quanto riportato in sentenza: “erano presenti solo due Tes_1
gonfiabili, forniti, per quanto ne so dalla era presente alcuna macchina dello Controparte_7
zucchero filato e pop corn;
penso che tutto il materiale pubblicitario sia stato distribuito da vari
ragazzi, probabilmente forniti dalle scuole;
non vi erano molte attività per l'intrattenimento. Le uniche
presenti erano fornite dalla Ritmo misto e la gimkana fornita dalla Bike World, non ricordo la
presenza di pasta sale disegno e collage. Non c'era alcun impianto audio, video e luci, l'unico
impianto audio presente era quello fornito dalla Ritmo Misto;
tutti i gazebi erano già presenti e
montati dal Comune;
non ricordo la presenza di nessuna persona riconducibile alla Parte_6
nemmeno la presenza di mascotte;
per quello che riguarda il servizio catering si basava
CP_ essenzialmente su poche cose comprate la mattina al supermercato pane e nutella, altre bibite;
non vi era la presenza di nessuna hostess o personale che faceva supporto;
non ho mai sentito parlare
dell' e non ricordo la presenza di personale ad essa riconducibile”. Parte_7
pagina 16 di 27 , che in tale manifestazione si era occupato del percorso in bici, aveva dichiarato di CP_10
aver provveduto egli stesso a predisporre gratuitamente il percorso ginkana per le biciclette.
legale rappresentante della ha dichiarato di aver fornito una CP_11 Controparte_7
struttura gonfiabile sia per l'evento in oggetto, sia per un altro evento tenutosi a Cavareno e di aver emesso una sola fattura per un importo complessivo di € 450 + iva;
ha escluso la presenza di mascotte,
gazebi mobili e macchine dello zucchero filato e pop corn, precisando che erano presenti solo dei gazebo fissi sul piazzale scolastico.
referente dell'associazione Ritmo Misto, ha precisato che “nel piazzale erano Testimone_4
installati in maniera fissa, da parte del Comune, n.3 gazebi, che facevano parte dell'arredo della
scuola...le panche utilizzate erano sempre quelle fornite dal ”; inoltre ha dichiarato CP_12
che “la nostra Associazione utilizzando il nostro service audio, ha intrattenuto gratuitamente i bambini
con la babydance”; “nel piazzale erano presenti una struttura gonfiabile della un Controparte_7
percorso Gimkana, ossia un percorso ad ostacoli per civi, allestito e fornito dalla Bike World. Non
ricordo la presenza di altri artisti/animatori, di altre attività di intrattenimento e laboratori didattici,
l'evento in sé e per sé era molto semplice e economo, nessun allestimento è stato predisposto, nessuno
gazebo mobile e macchine per zucchero filato e pop corn erano presenti, nessun servizio video/luci e
mascotte erano presenti all'evento”.
Con riferimento a tali dichiarazioni, il tribunale ha richiamato specificatamente per relationem (pagina
46 relazione Guardia di Finanza) la parte della annotazione della Guardia di Finanza in cui veniva evidenziata la discrasia tra le dichiarazioni indicate e le spese per tali eventi esposte in un file ritrovato nel personal computer dal (in particolare in tale file venivano esposti i costi per laboratori Pt_1
didattici, baby dance, fornitura, trasporto allestimento di gazebo, percorso gimkana, noleggio zucchero filato e pop-corn)
pagina 17 di 27 Con specifico riferimento a tale evento, avuto riguardo alle dichiarazioni utilizzate, il tribunale ha ritenuto che rispetto alla fattura numero 187 emessa dalla MO NS per euro 22.842,34
l'importo di euro 19.243,38 dovevano ritenersi riferito a spese fittizie, in quanto relative a prestazioni che secondo le suddette dichiarazioni non erano state eseguite, indicando specificatamente i servizi e le prestazioni ritenuti inesistenti.
Ancora con riferimento all'evento “1,2,3 …scuola” , ma anche ad altri eventi organizzati dal
Consorzio Lavis (Fiera della Lazzera Expo Lavis, mese della mamma, colline lavisane in centro,
autunno lavisano, natale in centro, welcome Lavis) il tribunale ha argomentato, a supporto della non veridicità dei costi esposti dalla MO NS, circa la inattendibilità della fattura emessa in data 29.8.14 n. 109 per euro 32.425,00 oltre IVA dalla soc. Showrent. In particolare era emerso dal mastino della contabilità della soc. MO NS il pagamento delle fatture n.78/B dd. 4.8.14
e n.95/B dd.
9.10.14 emesse dalla soc. Shworent sicchè non era verosimile che una fattura emessa in data 29.8.14 potesse avere numero 109.
Il tribunale ha inoltre riportato le dichiarazioni di , socio della Shworent, il quale Testimone_5
ha escluso la partecipazione della sua società agli eventi “mese della mamma, colline lavisane,
autunno lavisano, natale in centro, 1,2,3 scuola”, avendo fatto solo fornitura e montaggio audio, luci e strutture varie per gli eventi “Fiera Lezzera” e “Moda & Bellezza sotto le stelle”, negando di aver realizzato altre attività quali servizi hostess, promoter, presidio e presentatore, attività di intrattenimento e distribuzione materiale.
Ancora a supporto della falsità delle fatture utilizzate per rendicontare nei confronti della CP_1
costi delle manifestazioni in realtà inesistenti il tribunale ha richiamato le dichiarazioni di Tes_3
quanto alle fatture emesse dall'associazione EM CI , il quale ha dichiarato che era stato
[...]
inviato alla srl MO NS nel corso del 2014 “un file word dell'associazione EM
CI riportante la maschera per creare della fatture di quest'ultima, attinente la realizzazione di
pagina 18 di 27 eventi. In merito rammento che ci riferì che potevamo crearle noi seguendo le sue Parte_1
indicazioni, ossia ci forniva gli importi e le voci di spesa. Con tale escamotage veniva indicato
formalmente che EM CI diveniva fornitore di MO NS per la realizzazione di eventi realizzati nel corso 2014. Nessun pagamento è stato effettuato per tali fittizie prestazioni”.
Nella quantificazione del danno rappresentato dei contributi indebitamente percepiti dalla , il CP_1
tribunale ha utilizzato in via indiziaria sia la ricostruzione riguardanti i costi effettivi dell'evento”1, 2,
3… scuola” sia le risultanze dei bilancini acquisiti sul pc MO NS.
Dall'esame del bilancino riferito al consorzio Welcome Lavis risulta che con riferimento all'evento
“1,2,3 ..scuola” rispetto al costo effettivo dell'evento rappresentato dalle voci e dalle somme riportate nella colonna “uscite” erano stati esposti costi maggiorati di circa il 60% (Euro 20.000)
cosicché i costi effettivi di euro 8.221 venivano quasi integralmente coperti dal contributo (che doveva essere pari al 40%) erogato dalla Provincia (euro 8000).
Con riguardo all'evento “sabati d'autunno”, venivano esposti nella colonna “uscite” costi effettivi per euro 16.435, ma veniva rendicontato un costo complessivo di euro 51.800 (ottenendo un contributo provinciale di euro 20.720).
Alla luce dalle risultanze sopra richiamate, il tribunale riteneva che, sulla base di un criterio prudenziale, gli importi illegittimamente percepiti fossero da quantificare nella misura del 40% dei contributi indebitamente ottenuti per effetto della maggiorazione fittizia per il 60% dei costi rendicontati.
In sintesi si ricava pertanto dalla motivazione dell'impugnata sentenza che il tribunale abbia utilizzato plurimi elementi indiziari (contenuto delle fatture, dichiarazioni delle persone informate sui fatti,
bilancini rinvenuti nel computer della soc. MO NS) per giungere alla conclusione che le prestazioni rendicontate alla fossero in realtà in parte inesistenti ed in parte esposte con costi CP_1
pagina 19 di 27 maggiorati, al solo fine di ottenere che i costi effettivi fossero completamente coperti dal contributo provinciale che realtà doveva essere riconosciuto solo nella misura del 40% di tali costi effettivi.
Rispetto a tali plurimi elementi indiziari utilizzati del tribunale, l'appellante ha contestato esclusivamente l'interpretazione fatta il tribunale delle risultanze dei bilancini, senza in alcun modo valutare le altre risultanze istruttorie e contestarne portata e pertinenza;
non è stato contestato il contenuto e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti ovvero le risultanze delle fatture utilizzate al tribunale per affermare la natura fittizia delle stesse.
Nel motivi di appello non viene illustrata alcune lettura alternativa delle risultanze dei bilancini e si propone una lettura atomistica di tali documenti i quali vanno invece valutati con le altre acquisizione istruttorie (ed in particolare con le dichiarazioni delle persone informate sui fatti).
Quanto alle considerazioni dell'appellante circa la mancata considerazione dell'apporto causale di altri soggetti nella verificazione del danno, vanno richiamate le argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza (pag. 8) secondo cui al “si occupava, in via esclusiva, sia di organizzare che di Pt_1
preparare i programmi dei vari eventi ed iniziative che il intendeva realizzare, di emettere le CP_2
fatture e di predisporre – in forza di una delega conferita dal presidente del - la CP_2
documentazione e le richieste da indirizzare all'ente pubblico al fine di ottenere i finanziamenti previsti
( “ rappresento che MO NS srl era il fornitore chiavi in mano di eventi Parte_4
per conto delle Associazioni e Consorzi del network MO... provvedeva a Parte_1
redigere la domanda di contributo, con annesse relazioni introduttive. Tale mansione, con tempo,
veniva demandata agli stagisti di turno, in tali casi... , addetto contabile alla MO Testimone_3
NS srl, provvedeva a consegnarli al Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia
... ci riferì, a me e alla , che dovevamo organizzarli Controparte_1 Parte_1 Tes_1
e realizzarli mantenendo un budget prefissato e per ogni cosa dovevamo far riferimento a
[...]
. nonostante fosse dipendente della OGP srl, di fatto, collaborava, Parte_8 Parte_8
pagina 20 di 27 almeno per tutto il 2013/2014, con la MO NS srl. Tengo a rappresentare che Parte_1
si raccomandava spesso di non spendere molto per gli eventi e che per le Associazioni
[...]
avevamo un margine di € 2.000,00 circa, mentre per i Consorzi, variava a seconda dell'importanza,
tuttavia non doveva essere superiore a € 5/7.000,00”)”.
Anche circa tale profilo va evidenziato che l'appellante non ha in alcun modo criticato tali conclusioni del tribunale circa il ruolo da lui ricoperto nella realizzazione del meccanismo che ha consentito al
Consorzio Welcome Lavis, attraverso la rendicontazione dei costi fatta dalla soc. MO
NS, di cui il era socio e amministratore unico, di ottenere maggiori contributi dalla Pt_1
rispetto a quelli spettanti per legge. Controparte_1
In ogni caso, anche a voler ipotizzare che altri soggetti abbiano concorso nella realizzazione di tale meccanismo, va rilevato che l'appellante deve rispondere del danno subito della in via CP_1
solidale con gli stessi, posto che la sua condotta era utile ed efficace per rendicontare costi in misura maggiore di quelli reali.
Risultano inconferenti le argomentazioni difensive dell'appellante secondo cui erroneamente non si sarebbe tenuto conto del costo di mercato dei servizi effettivamente realizzati, in quanto il contributo provinciale era dovuto in relazione ai costi effettivamente sostenuti e non al valore di mercato dei servizi.
Il primo motivo di impugnazione deve pertanto essere rigettato.
Con il secondo motivo di impugnazione appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., lamentando un difetto di motivazione dell'impugnata sentenza circa un punto decisivo della controversia, il travisamento dei fatti in relazione ai dati ed alla produzione documentale acquisiti.
Con tale motivo l'impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il giudice di primo grado non abbia valutato tutto il materiale istruttorio messo a sua disposizione ed in particolare non abbia valutato pagina 21 di 27 le sentenze da lui prodotte, rilevando che egli è stato assolto in sede penale perché fatto non sussiste;
inoltre il giudice di primo grado non ha valutato i pronunciamenti della giurisdizione contabile,
costituenti tutti elementi indiziari a favore della sua non colpevolezza.
Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado abbia ritenuto attendibile il solo materiale probatorio proposto dalla senza nulla dire circa il restante quadro dimostrativo. Rileva che, CP_1
anche a voler ritenere corretta l'interpretazione dei fatti offerta dalla Procura (quindi dalla CP_1
con successivo “stampone”) una responsabilità extracontrattuale in capo all'appellante
[...]
risulterebbe infondata in quanto priva di riscontri oggettivi.
Sostiene che, seppure possa affermarsi una autonomia della giurisdizione civile rispetto a quella penale,
tale autonomia non giustifica un'assoluta omissione del vaglio delle argomentazioni difensive che una parte prospetti deducendole da prove effettuate in sede penale o dalla motivazione di sentenze attinenti la medesima vicenda oggetto di cognizione del giudice.
Richiama l'appellante il principio giurisprudenziale secondo cui il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo all'esame diretto del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza o se necessario degli atti del relativo processo.
Anche talento il motivo di impugnazione deve essere rigettato.
È opportuno sottolineare in primo luogo che più sentenze prodotte dall'appellante e pronunciate all'esito di giudizi contabili riguardano pronunce di rito (sentenza della corte dei conti numero 102/21
con cui veniva dichiarata l'estinzione del giudizio, sentenza della corte dei conti numero 94/21 di estinzione del giudizio, sentenza numero 86/21 che dichiarava il difetto di giurisdizione della corte dei conti).
pagina 22 di 27 Le uniche sentenze che siano pronunciate nel merito delle vicende in esame sono la sentenza numero
335/2021 nella corte dei conti con la quale è stato assolto dalle imputazioni Parte_1
attribuitegli con riguardo a manifestazioni organizzate per il Comune di Mori e la sentenza della corte d'appello di Trento, con la quale lo stesso è stato assolto dal reato di truffa nei confronti della
[...]
. Controparte_1
L'appellante lamenta che giudice di primo grado non abbia tenuto conto di quanto affermato in tali provvedimenti i quali contenevano invece accertamenti di fatto idonei ad escludere del tutto una qualche sua responsabilità extracontrattuale.
Anche a voler prescindere dal fatto che l'appellante non ha indicato le valutazione e le conclusioni contenute nei suddetti provvedimenti giurisdizionali che sarebbero in contrasto con le valutazioni contenute dell'impugnata sentenza, limitandosi richiamare gli esiti di tali giudizi, il motivo di impugnazione risulta comunque infondato.
La corte dei conti con sentenza n. 335/2021 ha ritenuto che la contabilità riportata nei files rinvenuti nel computer della soc. OGP indicasse costi preventivati per ogni singolo evento e ha ritenuto non sussistente alcuna responsabilità dell'appellante su rilievo che altre possibili entrate o spese potessero modificarsi in sede di rendiconazione rispetto all'ipotesi preventivata. La corte dei conti ha ritenuto che il materiale extra contabile costituito da fogli elettronici rappresentassero “le ipotesi delle entrate e dei
costi, con l'evidente scopo di impostare e predisporre la proposta dell'evento, onde valutarne la
fattibilità, in vista della successiva attività di rendicontazione che richiedeva il necessario riscontro
delle voci di entrata e di spesa.” La corte dei conti ha ritenuto ingiustificata l'ipotesi che “le cifre
prefigurate in fase progettuale fossero poi invariabili rispetto alle cifre del rendiconto, il quale…
doveva fornire cifre aderenti ai fatti gestionali e necessariamente legate al budget iniziale e alle
risorse da impiegare per l'iniziativa, compresi i contributi pubblici”. La corte dei conti ha quindi ritenuto che “l'asserita mancata coerenza dei dati riportati nella documentazione informale
pagina 23 di 27 extracontabile (fogli elettronici) si manifesta soltanto sub specie di indizi, sforniti di adeguato sostegno
probatorio, in quanto il Collegio non li ritiene sufficienti a dimostrare una parziale inattendibilità delle
risultanze contabili, oggetto del finanziamento pubblico: le contestazioni derivano infatti da
valutazioni probabilistiche e/o di verosimiglianza, basate su presunzioni, che nel caso di specie non
possono validamente condurre ad una affermazione di responsabilità erariale”.
Risulta tuttavia da tale motivazione (che peraltro si riferisce ad iniziative attivate dal Comune di
Mori, mentre nel caso di specie le contestazioni riguardano il che ha realizzato iniziative nel CP_2
Comune di Lavis) che non siano state presi in considerazione gli elementi probatori valutati dal tribunale di Trento e costituiti dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e dalle incongruità
delle fatture riferite agli specifici eventi dedotti nel presente giudizio.
Nel valutare gli esiti del giudizio penale occorre considerare che i fatti vengono valutati nelle diverse sedi sulla base di regole probatorie diverse, nel senso che nel giudizio penale ogni valutazione deve armonizzarsi con il principio che la responsabilità va accertata al di la di oltre ogni ragionevole dubbio,
mentre nel giudizio civile vale, quanto alla valutazione del nesso di causalità, la regola del più
probabile che non.
Con riferimento alla sentenza penale della Corte d'appello di Trento n. 268/21 dd. 27.10.21, emerge che la assoluzione di sia fondata sulla circostanza, nel caso dirimente, che egli non Parte_1
fosse amministratore di fatto della soc. UR NS, conclusione ricavata dalle dichiarazioni rese in dibattimento da secondo cui quest'ultimo era l'effettivo legale rappresentante di tale Parte_3
società e la sua attività imprenditoriale era effettiva, come effettive erano le prestazioni rese per il consorzio Welcome Lavis.
Le dichiarazioni rese da nel corso del dibattimento evidentemente sono in contrasto Parte_3
con quelle rese nel corso delle indagini alla Guardia di Finanza. Tuttavia, considerata anche la mancata produzione dei verbali delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del dibattimento e tenuto conto pagina 24 di 27 di quanto dichiarato dal suddetto nel corso delle indagini (come sopra riportato), non Parte_3
può escludersi che anche svolgesse attività di amministrazione della soc. UR Parte_1
NS e fosse in condizioni di emettere fatture per prestazioni fittizie per importi arbitrariamente da lui indicati.
Anche con riguardo alle attività rese soc. la Corte d'appello di Trento ha ritenuto, sulla Parte_6
base di dichiarazioni di testi NI e che le prestazioni esposte nelle Parte_3 Testimone_6
fatture fossero effettive;
tali conclusioni contrastano tuttavia con quanto dichiarato nel corso indagini da che era socio della e che era quindi in posizione tale da ben conoscere Tes_5 Parte_6
l'effettiva attività della sua società.
La assoluzione di in sede penale si basa quindi sul fatto che sia con riguardo alle Parte_1
fatture emesse dalla UR NS che dalla fosse provato che le relative prestazioni Parte_6
fossero veritiere. Tale conclusione contrasta tuttavia con le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti sentite nel corso dell'indagine la Guardia di Finanza e che sono state integralmente prodotte in giudizio ed utilizzate del giudice di primo grado.
Al contrario le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del dibattimento non sono state prodotte in questo giudizio si che non è possibile apprezzarle nella loro integrità nè risulta dalla sentenza della corte d'appello di Trento se le persone ascoltate nel corso indagini siano anche state sentite come testi in dibattimento e quale sia stato il contenuto delle loro dichiarazioni (la sentenza penale della corte d'appello si limita ad indicare che le dichiarazione dei testi dell'accusa sono state caratterizzate da
“sostanziale genericità e lacunosità” senza altra specificazione).
Pertanto anche secondo motivo di impugnazione viene rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza.
pagina 25 di 27 Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta l'accertamento nei confronti dell'appellante ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dello stesso dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
Deve essere accolta l'istanza della di correzione dell'errore materiale contenuto nel CP_1
dispositivo dell'impugnata sentenza quanto alla rivalutazione monetaria ed alla decorrenza degli interessi sull'importo di euro 36.914,80. L'impugnata sentenza ha disposto il conteggio della rivalutazione monetaria e degli interessi alla data di accredito degli importi da parte della ed CP_1
è documentato che, quanto all'importo di euro 36.814,80, l'accredito sia avvenuto in data 23.5.14 (doc.
Cont 9h pag. 27 .
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 400/2024 del Tribunale di Parte_1
Trento;
2) condanna al rimborso in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'appello;
pagina 26 di 27 4) dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'impugnata sentenza nel senso che ove al punto 1) del dispositivo è scritto “Condanna a corrispondere alla Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 91.778.60, oltre Controparte_1
alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat - da calcolare rispettivamente dal 24.4.2013
sulla somma di € 6.880,00, dal 23.5.2024 sulla somma di € 36.914,80 e dall'11.6.2015 sulla somma di € 47.983,60 – alla data odierna;
ed oltre agli interessi legali - da calcolare dal
24.4.2013 sulla somma di € 6.880,00 annualmente rivalutata, dal 23.5.2024 sulla somma di €
36.914,80 annualmente rivalutata e dall'11.6.2015 sulla somma di € 47.983,60 annualmente rivalutata – alla data odierna;
ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo” debba intendersi scritto: “
Condanna a corrispondere alla , a titolo di Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni, la somma di € 91.778.60, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat - da calcolare rispettivamente dal 24.4.2013 sulla somma di € 6.880,00, dal
23.5.2014 sulla somma di € 36.914,80 e dall'11.6.2015 sulla somma di € 47.983,60 – alla data odierna;
ed oltre agli interessi legali - da calcolare dal 24.4.2013 sulla somma di € 6.880,00
annualmente rivalutata, dal 23.5.2014 sulla somma di € 36.914,80 annualmente rivalutata e dall'11.6.2015 sulla somma di € 47.983,60 annualmente rivalutata – alla data odierna;
ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo”; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosi deciso in Trento, lì 18.11.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado R.G. 206/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. IMMEDIATA Parte_1 C.F._1
ROBERTO elett. Dom PIAZZA CALAMATTA, 16 00053 CIVITAVECCHIA
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MANICA Controparte_1 P.IVA_1
MONICA, dall'Avv. Francesca Corradini, dall'Avv. Maria Luisa Torresani, elett. Dom. in CP_1
presso l'Avv. Monica Manica, Piazza Dante 15
appellato pagina 1 di 27 Avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 400/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 18.11.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento adìta, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare,
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per le ragioni meglio dedotte nell'istanza formulata nel presente atto;
in via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi tutti dedotti in narrativa ed in riforma della sentenza n. 400/2024 pubblicata il 04/04/2024, resa inter partes dal Tribunale Civile di Trento
nell'ambito del giudizio rubricato al n. n. 2565/2021 RG., respinta ogni contraria istanza ed eccezione e conseguentemente disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, dichiarare ammissibile e fondato il gravame dal sig. con ogni conseguenza di legge. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA:
- In via preliminare e nel merito - rigettare ogni avversaria domanda, (ivi compresa la istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza appellata), perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata, anche sul capo delle spese.- Nel merito in
via subordinata nella subordinata e non voluta ipotesi di accoglimento della domanda principale nel merito di parte appellante
- 1) accertare e dichiarare che mediante le condotte descritte in atto di citazione della Procura contabile di data 23 novembre 2017 il convenuto, signor ha indebitamente incassato somme Parte_1
per Euro 91.778,60 (novantunomilasettecentosettantotto/60) erogate dalla al CP_1 CP_2
pagina 2 di 27 Welcome Lavis a titolo di contributo ex legge provinciale n. 17/2010, così realizzando un arricchimento senza giusta causa, in danno della;
Controparte_1
- 2. condannare il convenuto signor ai sensi dell'art. 2041 codice civile a restituire Parte_1
alla la somma indebitamente incassata di Euro 91.778,60 Controparte_1
( ) o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi Email_1
legali e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo.
- In ogni caso disporre la correzione della sentenza appellata laddove per mero errore materiale,
indica la data del “23.5.2024” in luogo della data corretta del “23.5.2014” precisamente a pag. 18
(ultimo rigo) e nel dispositivo a pag. 19 (righi 17 e 19).- Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd.
8.10.22 la conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Trento in proprio ed in qualità di socio e vicepresidente del CdA della Parte_1
O.G.P. Agenzia di Pubblicità srl dal 19.5.2005 al 22.8.2013, di socio ed amministratore unico della srl
MO NS dal 18.1.2010 al 26.4.2016 e di amministratore di fatto della UR NS
srl, esponendo che:
si era svolto dinanzi alla Corte dei conti di Trento giudizio nei confronti di nel corso Parte_1
del quale la Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti aveva chiesto la condanna dello stesso il pagamento dell'importo di euro 91.778,60 quale indebito conseguimento di somme corrisposte a titolo di contributi previsti dall'articolo 64 comma 2 della L.P. n.17/2010, contributi finalizzati a favorire l'aggregazione sociale ed a migliorare la capacità di attrazione nei centri storici del commercio, erogati della in favore del Consorzio “Welcome Lavis”; Controparte_1
la Procura aveva esposto che a seguito di attività di investigazione della Guardia di Finanza era risultato che erano stati erogati contributi pubblici in favore del consorzio Welcome Lavis negli anni pagina 3 di 27 2011, 2012, 2013; i contributi in questione erano stati percepiti indebitamente poiché dagli accertamenti effettuati della Guardia di Finanza era risultato che attraverso Parte_1
l'esposizione delle spese fratturate, aveva ottenuto un contributo pubblico che aveva finanziato 100%
di quanto speso, mentre in base alla normativa il contributo doveva coprire il 40% dei costi e ciò
avendo gonfiato artificiosamente le spese dei fornitori attraverso voci quali pubblicità, presidi,
animazione; veniva esposta una fittizia vendita di spazi pubblicitari così da consentire il raggiungimento del contributo pubblico in grado di coprire interamente i costi di gestione;
in particolare predisponeva il programma delle iniziative che il avrebbe Parte_1 CP_2
realizzato, determinava le entrate del , emetteva prima a mezzo della OGP e poi a mezzo CP_2
della MO NS, una moltitudine di fatture gonfiate in favore del e ciò grazie CP_2
alla vendita di fittizi spazi pubblicitari e/o servizi alla medesima società fornitrice;
il danno subito dalla era pari ad euro 91.778,60, quale somma dei contributi versati in misura maggiore rispetto al CP_1
dovuto in relazione agli anni 2011, 2012, 2013, avendo la Guardia di Finanza estrapolato dalle fatture le spese non ammissibili per tale importo;
venivano richiamate le dichiarazioni rese dai collaboratori del l'esito delle intercettazioni telefoniche, delle perquisizioni e dell'incrocio dei dati Pt_1
contabili e informatici;
dall'indagine era risultato che le spese per il personale ed altre voci di spesa indicate nelle fatture non erano veritiere ovvero erano state sovradimensionate in quanto il personale indicato non aveva partecipato all'evento e, nei casi di partecipazione, l'importo riferito al personale risultava sovra fatturato;
era stato sottoposto a procedimento penale in relazione al Parte_1
reato di truffa in danno della , essendo stato emesso nei suoi confronti Controparte_1
decreto penale di condanna dal gip presso il tribunale di Trento, opposto da la Corte Parte_1
dei conti con sentenza/ordinanza n.43/19 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta dal pubblico ministero nei confronti di spettando la cognizione Parte_1
della stessa alla giurisdizione del giudice ordinario;
avverso tale sentenza il Procuratore generale aveva pagina 4 di 27 presentato appello e la Corte dei conti sezione giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza n.
8/2021, aveva rigettato l'appello, confermando il dichiarato difetto di giurisdizione contabile nei confronti del convenuto;
conseguentemente la riassumeva il giudizio Controparte_1
dinanzi al tribunale di Trento, richiamando le risultanze delle indagini svolte da Guardia di Finanza,
chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'importo di euro 91.778,60 quale danno patrimoniale, oltre alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per danno morale e danno all'immagine; in via subordinata la chiedeva la CP_1
condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 91.778,60 a titolo di arricchimento senza causa.
si costituiva in giudizio, eccependo la nullità della citazione per incertezza circa i Parte_1
fatti costitutivi della domanda ex articolo 164 numero 4 c.p.c. e, nel merito, deduceva l'insussistenza di un danno ingiusto in capo alla ai sensi dell'art. 2043 c.c., rilevando che Controparte_1
negli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza non venivano considerate le spese sostenute per svolgere le attività e le remunerazioni proprie della prestazione resa;
inoltre gli eventi realizzati avevano conseguito la finalità di determinare ricadute economiche positive sul territorio, generando entrate superiori alle spese per la finanza erariale;
non era stato eseguito alcun raffronto circa i prezzi medi praticati dal mercato relativi a servizi similari né per quanto concerneva il profilo qualitativo né
per quanto riguardava l'effetto moltiplicatore delle risorse allocate;
dagli accertamenti della Guardia di
Finanza doveva ritenersi non provata la quantificazione della presunta sovra fatturazione e conseguentemente il relativo danno erariale e comunque gli stessi accertamenti venivano esposti in termini tali da palesarsi approssimativi. Sosteneva non fosse applicabile l'articolo 2041 c.c. mancando il nesso causale tra l'arricchimento e il depauperamento e contestava la sussistenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa.
pagina 5 di 27 Chiedeva pertanto che l'atto di citazione fosse dichiarato nullo e, in via principale, il rigetto della domanda proposta di suoi confronti.
Con sentenza n. 400/24 oggetto di impugnazione il tribunale di Trento condannava Parte_1
a corrispondere alla , a titolo risarcimento danni patrimoniali, la somma Controparte_1
di euro 91.778,60 oltre accessori, condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite.
In primo luogo il tribunale escludeva che la sentenza penale di assoluzione del convenuto perché il fatto non sussiste emessa a seguito di dibattimento della Corte d'appello di Trento avesse efficacia nel giudizio civile;
rigettava l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio;
riteneva provata la responsabilità per fatto illecito del convenuto riportando specificatamente gli elementi probatori valutati ai fini della decisione (contenuto degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, dei documenti acquisiti e delle dichiarazione delle persone ascoltate nel corso delle indagini, utilizzati quali prove atipiche). Concludeva nel senso che fosse risultato provato in giudizio che Parte_1
fosse, oltre che socio e vicepresidente del consiglio amministrazione della OPG Agenzia di Pubblicità,
socio ed amministratore unico della MO NS srl, ed anche amministratore di fatto della srl
UR NS;
che fosse risultato provato che il tramite le sue società ed avvalendosi di Pt_1
soggetti indirettamente a lui riconducibili e comunque compiacenti, avesse operato quale fornitore unico di diversi consorzi ed associazioni a lui riconducibili che beneficiavano di contributi pubblici, tra i quali anche il consorzio Welcome Lavis;
che fosse risultato provato dagli esiti delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza che aveva posto in essere in modo sistematico con più Parte_1
soggetti un'attività diretta a truffare l'ente provinciale, ricostruendo, sempre sulla base dei risultati delle indagini della Guardia di Finanza, le modalità di svolgimento delle attività svolte in favore del
Consorzio Welcome Lavis e comunque anche di altri consorzi ed associazioni, richiamando la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza riferita ad ogni evento;
che fosse risultato provato che quantificava le spese effettive per realizzare un evento e calcolasse l'importo Parte_1
pagina 6 di 27 maggiorato del 60% che le sue società dovevano concretamente fatturare, inserendo voci fittizie e generiche, in modo tale che il contributo successivamente erogato della coprisse il 100% CP_1
delle spese di gestione e non soltanto il 40%; in particolare il tribunale riteneva accertato che si fosse realizzata la vendita fittizia di spazi pubblicitari e che fossero state esposte spese per personale inesistenti, richiamando specificatamente gli elementi documentali acquisiti dalla Guardia di Finanza e le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti dalla stessa ascoltate. Concludeva il tribunale nel senso che il contributo pubblico illecitamente percepito con riferimento agli eventi realizzati dalle società riferibili a fosse pari al 40% degli importi fatturati, somma che Parte_1
corrispondeva all'importo di cui la chiedeva la restituzione. Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione, articolando i motivi di appello di Parte_1
seguito indicati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo che l'appello sia dichiarato Controparte_1
inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc e che sia comunque rigettato, chiedendo la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'impugnata sentenza quanto alla decorrenza degli interessi.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28/10/25 e decisa nella camera di consiglio del
18.11.25.
* * * *
Deve essere preliminarmente evidenziato che non sono stati impugnati i capi della sentenza del tribunale di Trento di rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione e di esclusione dell'efficacia di giudicato della sentenza penale pronunciata dalla corte d'appello di Trento nei confronti dell'appellante.
pagina 7 di 27 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2697 e 2043 c.c. con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova e dell'art. 115 cpc.
Rileva l'appellante che la si sia limitata ad allegare integralmente la relazione della Guardia CP_1
di Finanza senza nulla aggiungere, variare e/o precisare, come evidenziato nelle sentenze da esso appellante prodotte in giudizio. Richiama ancora l'appellante le sentenze depositate in giudizio nelle quali si legge che nelle relazioni della Guardia di Finanza vi era la frequente formulazione di ipotesi di verosimiglianza o inverosimiglianza di fatti a fondamento della domanda o di loro ipotizzabilità o addirittura di loro verosimile ipotizzabilità; inoltre molto spesso le condotte dannose venivano ascritte dalla Guardia di Finanza impersonalmente alla srl OGP senza altra indicazione del soggetto o dei soggetti che avrebbero agito per essa. L'appellante richiama il principio giurisprudenziale secondo cui tutti elementi acquisiti concorrono alla formazione del convincimento del giudice con possibilità di soccombenza dell'attore qualora non sia ottemperato l'onere probatorio posto a suo carico, come nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al giudizio, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio. Sostiene
l'appellante che da tale principio derivi che l'onere probatorio in capo a parte attrice non possa considerarsi assolto dalla semplice prospettazione della condotta “in tesi colpevole della controparte”,
ma deve includere anche puntuali elementi di riscontro che consentano l'esatta quantificazione del pregiudizio, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizioni di potersi difendere. Rileva
l'appellante che non sono stati mai precisamente circoscritti ed imputati ai singoli partecipanti i fatti causativi del danno nelle specifiche condotte asseritamente dannose in relazione alle singole fattispecie illecite indicate in atto di citazione, siccome cumulativamente contestate. Sostiene parte appellante che non si sono approfonditi gli effettivi apporti causali alle frammentate vicende e che non risulta individuato il nesso causale tra i danni e la condotta riconducibile a ciascuno dei singoli soggetti con conseguente vulnus nell'esatta individuazione dell'elemento oggettivo del danno da porre,
pagina 8 di 27 singolarmente, a carico dei vari soggetti coinvolti. Sostiene che, nel caso di specie, l'imputabilità
dell'evento pregiudizievole in capo al singolo danneggiante a titolo di colpa o di dolo sia controverso ,
se non palesemente assente, e che l'elemento colposo risulta semplicemente affermato dalla CP_1
che si è limitata a rinviare integralmente per relationem alla corposa documentazione investigativa con la conseguenza che, avendo l'impugnata sentenza fatto propria tale tesi, la stessa aveva affermato che era onere del danneggiante dimostrare la propria incolpevolezza. Rileva l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe dovuto trarre il proprio convincimento anche dall'esito di altri giudizi, rilevando che doveva essere fornita in giudizio non solo la prova dell'esistenza del danno e del suo esatto ammontare, ma anche la riconducibilità di detto evento ad una condotta illecita. Rileva l'appellante che l'impianto investigativo della Guardia di Finanza si è dimostrato nel corso di vari giudizi carente in quanto supportato da elementi aleatori e da poste preventivate, rilevando che la valenza preconcetta dell'addebito verrebbe in rilievo sia nelle omissioni compiute nelle operazioni ispettive sia nel metodo di analisi utilizzato che il giudice di primo grado ha comunque inteso accogliere. Sostiene l'appellante che la mera dichiarazione di incongruità dei costi sostenuti si pone come circostanza apodittica, priva di riscontro e perciò stesso non sufficiente a configurare il relativo danno;
mai è stato eseguito alcun raffronto circa i prezzi praticati dal mercato relativamente a servizi similari, né per quanto concerne il profilo qualitativo, né per quanto concerne l'effetto moltiplicatore delle risorse allocate con la conseguenza che le valutazioni proposte risultano prive di valore. In particolare le criticità del modello assunto si basa sull'attendibilità delle risultanze dei cosiddetti bilancini dai quali si deduce aprioristicamente la valenza probatoria di un meccanismo truffaldino senza operare un serio raffronto rispetto alla documentazione contabile;
sull'inaffidabilità del metodo di calcolo utilizzato dalla
Guardia di Finanza per evidenziare il presunto illecito percepito dal laddove, nel comparare i CP_2
costi indicati nelle fatture emesse con i costi vivi per realizzare l'evento, non ha considerato la valenza economica delle voci riportate in fattore;
sul rilievo che, come è stato accertato nei vari giudizi pagina 9 di 27 succedutisi nel tempo, l'assunto secondo cui bilancini risultavano in linea con i costi vivi di realizzazione dell'evento non dimostrava la creazione di una sovraffatturazione, ma semmai un buon lavoro di pianificazione economica. Circa il presunto stratagemma della fittizia vendita di spazi pubblicitari, il cui scopo sarebbe stato quello di ottenere un contributo pubblico atto a coprire lo scarto necessario per ripagare tutti costi, risultava dimostrata la finalità legittimamente imprenditoriale di effettuare un investimento di medio-lungo periodo;
“nell'ipotesi di investimento di lungo termine
l'intento era sfruttare la diminuzione del rischio legata al fattore tempo, dove i costi vengono ad essere
ammortizzati senza trascurare le possibili perdite, il tutto nell'ottica del mantenimento di un metodo di
gestione coerente e preciso durante tutto l'arco temporale di riferimento. In altre parola la
“scommessa” riguardava il posizionamento dell'evento ed il conseguente incremento di valore del collegato circuito pubblicitario”.
Sostiene l'appellante che l'ipotesi investigativa non può assurgere a tesi accusatoria con crismi di certezza, senza alcun minimo vaglio critico e ciò nonostante il fatto che la Guardia di Finanza di fatto non sia mai riuscita a fornire precisi parametri in forza dei quali quantificare la presunta sovrafatturazione e di conseguenza individuare il relativo danno;
nella stessa annotazione della Guardia
di Finanza veniva specificato che non vi erano elementi certi per quantificare la presunta sovraffatturazione e individuare il relativo danno erariale, mancando requisiti di certezza e concretezza.
Tale motivo di impugnazione risulta infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sua responsabilità in relazione ai danni pretesi dalla non è stata affermata del tribunale in forza del mero richiamo alle risultanze degli CP_1
accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, poiché sono state utilizzate e specificatamente riportate nel corpo della sentenza le dichiarazioni delle persone informate dei fatti escusse nel corso delle indagini e la documentazione utilizzata ai fini della decisione.
pagina 10 di 27 Il giudice di primo grado ha autonomamente valutato le dichiarazioni delle persone sentite nel corso delle indagini, riportandole per esteso nel corpo del provvedimento impugnato, valutazione che è stata coordinata con l'esame dei bilancini estratti dalla Guardia di Finanza dal computer utilizzato dal e della documentazione specificatamente indicata, concludendo nel senso che la valutazione Pt_1
coordinata delle dichiarazioni e delle risultanze documentali fosse univoca nel senso di ritenere che effettivamente il avesse posto in essere un'attività truffaldina confronti della , nel Pt_2 CP_1
senso di far apparire costi inesistenti al fine di ottenere contributi pubblici di importo maggiore rispetto a quelli che avrebbe ottenuto se fossero state rendicontati esclusivamente le spese in effetti sostenute.
In primo luogo il tribunale ha indicato le ragioni per le quali fosse da considerarsi Parte_1
amministratore di fatto della UR NS, posizione che gli consentiva l'emissione da parte di tale società di fatture nei confronti della soc. OGP che a sua volta fatturava nei confronti del CP_2
che organizzava l'evento, in relazione tuttavia a prestazione mai rese. Il tribunale ha richiamato le dichiarazioni di , che ricopriva formalmente la carica di amministratore della srl UR Parte_3
NS, il quale aveva riferito di essere stato contattato nel 2010 dal che gli aveva Pt_1
proposto di costituire la società, cosa realmente avvenuta nonostante il Carlevarsi avesse manifestato le proprie perplessità (“non avevo né la capacità economico/ finanziaria, nè professionale per
intraprendere tale esperienza imprenditoriale ed il tempo materiale per seguirla”), aggiungendo che il si era “offerto di redigermi le relative fatture emesse e tenere la corrispondenza/ Pt_1
documentazione aziendale… non avendo la mia società una propria segreteria ed un ufficio
amministrativo”.
Ha dichiarato ancora , secondo quanto riportato nell'impugnata sentenza: “la UR Parte_3
NS srl già nel 2010 operò per conto di OGP per un servizio fotografico e per conto
dell'Associazione per la realizzazione materiale pubblicitario...questa era Controparte_3
riconducibile allo stesso con il quale mi interpellavo. Nel medesimo anno la mia Parte_1
pagina 11 di 27 società sosteneva dei costi, a mio parere di dubbia entità, dalla OGP e dalla cennata Associazione
Riflessi d'Infinito. Come ho detto era il che mi teneva l'amministrazione, pertanto non gli Pt_1
chiesi maggiori delucidazioni circa l'oggettività di tali costi....nel 2011 la UR NS srl operò
quasi principalmente con OGP srl alla quale fornì prestazioni di servizi. Rappresento che ero lo stesso
, già socio OGP srl che unilateralmente redigendo la mia fattura ne decideva Pt_1
arbitrariamente l'importo da indicarvi. Personalmente io e la eseguivamo delle piccole CP_4
prestazioni attinenti consulenze sul marketing, su ordine e previ accordi del il Parte_1
quale faceva poi risultare nelle fatture attive della UR altre prestazioni per importi superiori
rispetto a quelli reali. Alla luce di tali accadimenti ritengo che abbia interposto la mia società per
operazioni di comodo con la OGP srl, ossia creargli fittiziamente dei costi... la gestione della mia
società, sotto la supervisione ed influenza di ha caratterizzato anche l'operatività Parte_1
per l'anno 2012 nel gennaio del 2013, su suggerimento dello stesso , aprii un'unità locale in Pt_1
Pergine, in forza di un contratto di comodato d'uso sottoscritto con l'avv. NI Claudio, già legale
di fiducia del Nel corso del 2013..non sono stato più in grado di interessarmi alla Parte_1
gestione della società UR NS srl, che di fatto era già amministrata dallo stesso Parte_1
il quale, nel contempo, mi aveva persuaso nell'avere la piena disponibilità del token ed
[...]
inBanking per operare sul conto corrente aziendale, per meglio gestire i pagamenti societari”,
aggiungendo che il “era divenuto amministratore di fatto della UR NS e la Pt_1
gestiva a suo piacimento”.
Dal contenuto di tali dichiarazioni il tribunale ha tratto un elemento indiziario circa la circostanza che le prestazioni che venivano esposte nelle fatture erano di importo superiore a quello reale, tanto da ingenerare la convinzione in che il aveva interposto la soc. UR NS per Parte_3 Pt_1
operazioni di comodo con la srl OGP per creare fittiziamente dei costi.
pagina 12 di 27 Il tribunale ha richiamato le dichiarazioni di per ribadire la circostanza che Tes_1 Parte_1
era amministratore di fatto della soc. UR NS (“noi addetti ai lavori sapevamo bene
[...]
che la UR era una società fittizia amministrata di fatto dal ma rappresentata da un Pt_1
prestanome, tale ) nonché dei tirocinanti che avrebbero dovuto svolgere il loro Parte_3
tirocinio presso la UR NS ma che non avevano mai conosciuto tale società ed avevano svolto il loro tirocinio presso la sede della MO NS, avendo come referente soltanto il Pt_1
(dichiarazioni rese da ispettore del lavoro: “...si è appurato che vari tirocinanti Testimone_2
acquisiti tramite l'interposizione della società UR NS srl...hanno di fatto svolto un tirocinio
presso la sede della società MO NS srl seguendo le direttive del sig. Parte_1
..vari stagisti sentiti hanno rappresentato di non conoscere il signor , di aver svolto
[...] Parte_3
il tirocinio presso la sede della società MO e di aver relazionato esclusivamente con il sig.
dal quale avevano avuto le relative disposizioni circa il loro operato da eseguire”). Pt_1
Che le fatture emesse nei confronti dei consorzi che organizzavano gli eventi fossero relative a prestazioni mai rese è stato ritenuto dal tribunale sulla base delle dichiarazioni di Testimone_3
( mi diede indicazione di effettuare dei bonifici bancari, tramite i token Parte_1
dell'inbanking, da MO NS a favore delle Associazioni del e Controparte_5
viceversa, aventi per oggetto il pagamento di sponsorizzazioni e/o utilizzo del marchio e fornitura
chiavi in mano degli eventi, detta operazione finanziaria serviva di fatto a fornire liquidità
all'Associazione di riferimento alla quale contestualmente MO NS emetteva fattura per
la realizzazione dei due eventi (estate/Natale).... L'effettuazione di tal sponsorizzazioni ha interessato
anche il rapporto MO ed i vari Consorzi. La dinamica era la stessa e stessa era la finalità, ossia
quella di fornire liquidità ai Consorzi cosicchè questi erano in grado di quietanzare le fatture gonfiate
ricevute da MO”), da collaboratrice occasionale della MO NS la Tes_1
quale nel 2013 sera occupata nella realizzazione delle manifestazioni (“nel periodo in cui ho lavorato
pagina 13 di 27 in MO NS posso affermare di non aver mai notato la presenza, durante la realizzazione
degli eventi, di sponsor, ossia di brand pubblicitari della stessa MO e/o di suoi clienti”). Nell'
impugnata sentenza vengono riportate ulteriori dichiarazioni di , sempre ritenute idonee a Tes_1
far ritenere che la soc. MO NS rappresentasse nei confronti dei consorzi, e quindi della
, ai fini del riconoscimento del contributo, prestazioni in realtà inesistenti (“certamente CP_1
ritengo che le spese del personale, allestimenti vari, gestione campagna facebook, sevizio catering,
trasporti gazebo ecc. siano ingiustificate/sproporzionate in quanto nei singoli eventi vi partecipavano
costantemente io e la AD e coadiuvati da alcuni stagisti/tirocinanti e/o collaboratori occasionali;
questo personale di fatto veniva scarsamente retribuito (nel caso di stagisti/tirocinanti veniva
riconosciuto solo un piccolo rimborso spese)..; di , il quale aveva lavorato per la srl Testimone_3
OGP dall'aprile 2013 e dal luglio 2013 per la srl MO NS, il quale, secondo quanto riportato nell'impugnata sentenza, aveva dichiarato che: “Per quanto riguarda la realizzazione degli
eventi realizzati per conto del Consorzio Welcome Lavis ricordo che la AD e la non erano Tes_1
coadiuvate da alcuno, tale circostanza alimentò in me delle criticità quando, nel corso del 2014,
mi diede l'incarico di seguire la fatturazione sia della MO NS che Parte_1
della UR. Al riguardo rammento delle fatture emesse dalla MO NS a favore del
Consorzio Welcome Lavis avente ad oggetto i singoli eventi realizzati in cui, su espressa indicazione
del , venivano imputati presunti costi di personale per circa € 25 l'ora. Detta voce, pertanto, Pt_1
era palesemente falsa in quanto quel personale non vi aveva lavorato. Evidenzio che spesso ho sentito
il rammentare alla e alla che dovevano rispettare il Parte_1 Parte_4 Tes_1
budget di spesa per la realizzazione degli eventi che era di un max di spesa di circa € 4.000,00 per i
Consorzi e circa € 2.000 per le Associazioni. Detto budget di fatto veniva rispettato ed io, nei miei file
excell, provvedevo ad aggiornare la rendicontazione delle spese per ciascun evento, mi spiego meglio.
Durante il passaggio da OGP srl a MO NS Srl, mi diede dei file Controparte_6
pagina 14 di 27 excell che venivano già utilizzati da OGP srl in cui veniva riportato nel dettaglio la fattura di
riferimento per ciascun evento con le specifiche voci di spesa. La maschera prevedeva nella prima
parte erano indicate le spese interne e nella seconda le spese sostenute ricorrendo ai fornitori. Dette
voci venivano aggiornate con i costi realmente sostenute ed implementate, previa indicazione del
, con costi fittizi attinenti, principalmente, con costi del personale (Hostess/promoter per Pt_1
presidio, volantinaggio ecc.) e forniture di servizi (service audio/montaggio smontaggio palchi,
fornitura gazebi ecc.) al fine di raggiungere il limite di spesa massimo già autorizzato dalla Pat in fase
di domanda di contributo presentata dal ”. Parte_5
Ancora nell'impugnata sentenza viene riportato che collaboratrice occasionale della Parte_4
srl MO NS, aveva dichiarato con riferimento ad ogni evento che molte delle voci esposte fatturate si riferivano in realtà a prestazione mai eseguite. In particolare con riguardo all'evento denominato “1,2,3…scuola” tenutosi a Lavis nel settembre 2013 aveva riferito: Parte_4
“nutro forti perplessità circa il costo del personale, in quanto negli eventi da me organizzati e
presieduti non vi è stato impiegato tutto quel personale. Per quanto attiene la fattura n. 187 datata
29/10/2014 emessa dalla MO NS srl nei confronti del Consorzio Welcome Lavis –
avente ad oggetto l'evento “1,2,3...scuola Welcome Lavis 14 settembre 2013 – l'importo di € 22.842,34
+ iva: per quanto riguarda il costo del servizio di contratto, coinvolgimento delle attività economiche
del luogo storico del commercio in relazione all'evento + coinvolgimento e gestione degli incontri per
l'evento con gli associati e gli operatori del luogo storico del commercio + attività di organizzazione
comprensive di redazione modulistica, è stato da me svolto in autonomia, ma il relativo costo indicato
in fattura (€ 700 + € 700 + € 700) mi sembra eccessivo in quanto io sono stata retribuita per tutte le
attività svolte nel mio periodo di esperienza in MO, con € 2.746,00 con . ...per Controparte_3
il personale del presidio nel giorno del 14 settembre eravamo in 4 persone, tra cui , tale Tes_1
ed una ragazza di nazionalità straniera. La voce della UR NS per il 14 settembre: Per_1
pagina 15 di 27 lavoratori didattici per bambini, attività di disegno – collage, paste sale, baby dance, gimkana, una
persona (€ 2.600,00,) mi sembra inesistente in quanto le cennate attività sono state da noi svolte
(disegno e pasta sale) mentre la baby dance è stata effettuata dalla scuola di danza locale Ritmo Misto
e la gimkana da Bike World, ex marito di una consorziata. L'allestimento e disallestimento stand,
palco gazebi e percorso gimkana (€ 600) è stato eseguito dalla Bike World direttamente. Il Service
audio (€ 1.800) è stato fornito gratuitamente dalla Ritmo Misto. La fornitura e trasporto gazebi è stata
effettivamente svolta dalla MO ma nutro dubbi circa l'esosità del costo, Gestione Facebook (€
650,) come prima ed anche il service catering (€ 700) lo abbiamo effettuato in economica, panini a
nutella per poche decine di euro. Evidenzio la presenza di gonfiabili forniti da Controparte_7
CP_ (tale il quale provvedeva a fornire lo zucchero filato, sulla scora di questo ritengo improbabile
che il noleggio della UR (€ 550) della macchina dello zucchero filato e pop corn sia veritiero... “.
Anche aveva riferito, secondo quanto riportato in sentenza: “erano presenti solo due Tes_1
gonfiabili, forniti, per quanto ne so dalla era presente alcuna macchina dello Controparte_7
zucchero filato e pop corn;
penso che tutto il materiale pubblicitario sia stato distribuito da vari
ragazzi, probabilmente forniti dalle scuole;
non vi erano molte attività per l'intrattenimento. Le uniche
presenti erano fornite dalla Ritmo misto e la gimkana fornita dalla Bike World, non ricordo la
presenza di pasta sale disegno e collage. Non c'era alcun impianto audio, video e luci, l'unico
impianto audio presente era quello fornito dalla Ritmo Misto;
tutti i gazebi erano già presenti e
montati dal Comune;
non ricordo la presenza di nessuna persona riconducibile alla Parte_6
nemmeno la presenza di mascotte;
per quello che riguarda il servizio catering si basava
CP_ essenzialmente su poche cose comprate la mattina al supermercato pane e nutella, altre bibite;
non vi era la presenza di nessuna hostess o personale che faceva supporto;
non ho mai sentito parlare
dell' e non ricordo la presenza di personale ad essa riconducibile”. Parte_7
pagina 16 di 27 , che in tale manifestazione si era occupato del percorso in bici, aveva dichiarato di CP_10
aver provveduto egli stesso a predisporre gratuitamente il percorso ginkana per le biciclette.
legale rappresentante della ha dichiarato di aver fornito una CP_11 Controparte_7
struttura gonfiabile sia per l'evento in oggetto, sia per un altro evento tenutosi a Cavareno e di aver emesso una sola fattura per un importo complessivo di € 450 + iva;
ha escluso la presenza di mascotte,
gazebi mobili e macchine dello zucchero filato e pop corn, precisando che erano presenti solo dei gazebo fissi sul piazzale scolastico.
referente dell'associazione Ritmo Misto, ha precisato che “nel piazzale erano Testimone_4
installati in maniera fissa, da parte del Comune, n.3 gazebi, che facevano parte dell'arredo della
scuola...le panche utilizzate erano sempre quelle fornite dal ”; inoltre ha dichiarato CP_12
che “la nostra Associazione utilizzando il nostro service audio, ha intrattenuto gratuitamente i bambini
con la babydance”; “nel piazzale erano presenti una struttura gonfiabile della un Controparte_7
percorso Gimkana, ossia un percorso ad ostacoli per civi, allestito e fornito dalla Bike World. Non
ricordo la presenza di altri artisti/animatori, di altre attività di intrattenimento e laboratori didattici,
l'evento in sé e per sé era molto semplice e economo, nessun allestimento è stato predisposto, nessuno
gazebo mobile e macchine per zucchero filato e pop corn erano presenti, nessun servizio video/luci e
mascotte erano presenti all'evento”.
Con riferimento a tali dichiarazioni, il tribunale ha richiamato specificatamente per relationem (pagina
46 relazione Guardia di Finanza) la parte della annotazione della Guardia di Finanza in cui veniva evidenziata la discrasia tra le dichiarazioni indicate e le spese per tali eventi esposte in un file ritrovato nel personal computer dal (in particolare in tale file venivano esposti i costi per laboratori Pt_1
didattici, baby dance, fornitura, trasporto allestimento di gazebo, percorso gimkana, noleggio zucchero filato e pop-corn)
pagina 17 di 27 Con specifico riferimento a tale evento, avuto riguardo alle dichiarazioni utilizzate, il tribunale ha ritenuto che rispetto alla fattura numero 187 emessa dalla MO NS per euro 22.842,34
l'importo di euro 19.243,38 dovevano ritenersi riferito a spese fittizie, in quanto relative a prestazioni che secondo le suddette dichiarazioni non erano state eseguite, indicando specificatamente i servizi e le prestazioni ritenuti inesistenti.
Ancora con riferimento all'evento “1,2,3 …scuola” , ma anche ad altri eventi organizzati dal
Consorzio Lavis (Fiera della Lazzera Expo Lavis, mese della mamma, colline lavisane in centro,
autunno lavisano, natale in centro, welcome Lavis) il tribunale ha argomentato, a supporto della non veridicità dei costi esposti dalla MO NS, circa la inattendibilità della fattura emessa in data 29.8.14 n. 109 per euro 32.425,00 oltre IVA dalla soc. Showrent. In particolare era emerso dal mastino della contabilità della soc. MO NS il pagamento delle fatture n.78/B dd. 4.8.14
e n.95/B dd.
9.10.14 emesse dalla soc. Shworent sicchè non era verosimile che una fattura emessa in data 29.8.14 potesse avere numero 109.
Il tribunale ha inoltre riportato le dichiarazioni di , socio della Shworent, il quale Testimone_5
ha escluso la partecipazione della sua società agli eventi “mese della mamma, colline lavisane,
autunno lavisano, natale in centro, 1,2,3 scuola”, avendo fatto solo fornitura e montaggio audio, luci e strutture varie per gli eventi “Fiera Lezzera” e “Moda & Bellezza sotto le stelle”, negando di aver realizzato altre attività quali servizi hostess, promoter, presidio e presentatore, attività di intrattenimento e distribuzione materiale.
Ancora a supporto della falsità delle fatture utilizzate per rendicontare nei confronti della CP_1
costi delle manifestazioni in realtà inesistenti il tribunale ha richiamato le dichiarazioni di Tes_3
quanto alle fatture emesse dall'associazione EM CI , il quale ha dichiarato che era stato
[...]
inviato alla srl MO NS nel corso del 2014 “un file word dell'associazione EM
CI riportante la maschera per creare della fatture di quest'ultima, attinente la realizzazione di
pagina 18 di 27 eventi. In merito rammento che ci riferì che potevamo crearle noi seguendo le sue Parte_1
indicazioni, ossia ci forniva gli importi e le voci di spesa. Con tale escamotage veniva indicato
formalmente che EM CI diveniva fornitore di MO NS per la realizzazione di eventi realizzati nel corso 2014. Nessun pagamento è stato effettuato per tali fittizie prestazioni”.
Nella quantificazione del danno rappresentato dei contributi indebitamente percepiti dalla , il CP_1
tribunale ha utilizzato in via indiziaria sia la ricostruzione riguardanti i costi effettivi dell'evento”1, 2,
3… scuola” sia le risultanze dei bilancini acquisiti sul pc MO NS.
Dall'esame del bilancino riferito al consorzio Welcome Lavis risulta che con riferimento all'evento
“1,2,3 ..scuola” rispetto al costo effettivo dell'evento rappresentato dalle voci e dalle somme riportate nella colonna “uscite” erano stati esposti costi maggiorati di circa il 60% (Euro 20.000)
cosicché i costi effettivi di euro 8.221 venivano quasi integralmente coperti dal contributo (che doveva essere pari al 40%) erogato dalla Provincia (euro 8000).
Con riguardo all'evento “sabati d'autunno”, venivano esposti nella colonna “uscite” costi effettivi per euro 16.435, ma veniva rendicontato un costo complessivo di euro 51.800 (ottenendo un contributo provinciale di euro 20.720).
Alla luce dalle risultanze sopra richiamate, il tribunale riteneva che, sulla base di un criterio prudenziale, gli importi illegittimamente percepiti fossero da quantificare nella misura del 40% dei contributi indebitamente ottenuti per effetto della maggiorazione fittizia per il 60% dei costi rendicontati.
In sintesi si ricava pertanto dalla motivazione dell'impugnata sentenza che il tribunale abbia utilizzato plurimi elementi indiziari (contenuto delle fatture, dichiarazioni delle persone informate sui fatti,
bilancini rinvenuti nel computer della soc. MO NS) per giungere alla conclusione che le prestazioni rendicontate alla fossero in realtà in parte inesistenti ed in parte esposte con costi CP_1
pagina 19 di 27 maggiorati, al solo fine di ottenere che i costi effettivi fossero completamente coperti dal contributo provinciale che realtà doveva essere riconosciuto solo nella misura del 40% di tali costi effettivi.
Rispetto a tali plurimi elementi indiziari utilizzati del tribunale, l'appellante ha contestato esclusivamente l'interpretazione fatta il tribunale delle risultanze dei bilancini, senza in alcun modo valutare le altre risultanze istruttorie e contestarne portata e pertinenza;
non è stato contestato il contenuto e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti ovvero le risultanze delle fatture utilizzate al tribunale per affermare la natura fittizia delle stesse.
Nel motivi di appello non viene illustrata alcune lettura alternativa delle risultanze dei bilancini e si propone una lettura atomistica di tali documenti i quali vanno invece valutati con le altre acquisizione istruttorie (ed in particolare con le dichiarazioni delle persone informate sui fatti).
Quanto alle considerazioni dell'appellante circa la mancata considerazione dell'apporto causale di altri soggetti nella verificazione del danno, vanno richiamate le argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza (pag. 8) secondo cui al “si occupava, in via esclusiva, sia di organizzare che di Pt_1
preparare i programmi dei vari eventi ed iniziative che il intendeva realizzare, di emettere le CP_2
fatture e di predisporre – in forza di una delega conferita dal presidente del - la CP_2
documentazione e le richieste da indirizzare all'ente pubblico al fine di ottenere i finanziamenti previsti
( “ rappresento che MO NS srl era il fornitore chiavi in mano di eventi Parte_4
per conto delle Associazioni e Consorzi del network MO... provvedeva a Parte_1
redigere la domanda di contributo, con annesse relazioni introduttive. Tale mansione, con tempo,
veniva demandata agli stagisti di turno, in tali casi... , addetto contabile alla MO Testimone_3
NS srl, provvedeva a consegnarli al Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia
... ci riferì, a me e alla , che dovevamo organizzarli Controparte_1 Parte_1 Tes_1
e realizzarli mantenendo un budget prefissato e per ogni cosa dovevamo far riferimento a
[...]
. nonostante fosse dipendente della OGP srl, di fatto, collaborava, Parte_8 Parte_8
pagina 20 di 27 almeno per tutto il 2013/2014, con la MO NS srl. Tengo a rappresentare che Parte_1
si raccomandava spesso di non spendere molto per gli eventi e che per le Associazioni
[...]
avevamo un margine di € 2.000,00 circa, mentre per i Consorzi, variava a seconda dell'importanza,
tuttavia non doveva essere superiore a € 5/7.000,00”)”.
Anche circa tale profilo va evidenziato che l'appellante non ha in alcun modo criticato tali conclusioni del tribunale circa il ruolo da lui ricoperto nella realizzazione del meccanismo che ha consentito al
Consorzio Welcome Lavis, attraverso la rendicontazione dei costi fatta dalla soc. MO
NS, di cui il era socio e amministratore unico, di ottenere maggiori contributi dalla Pt_1
rispetto a quelli spettanti per legge. Controparte_1
In ogni caso, anche a voler ipotizzare che altri soggetti abbiano concorso nella realizzazione di tale meccanismo, va rilevato che l'appellante deve rispondere del danno subito della in via CP_1
solidale con gli stessi, posto che la sua condotta era utile ed efficace per rendicontare costi in misura maggiore di quelli reali.
Risultano inconferenti le argomentazioni difensive dell'appellante secondo cui erroneamente non si sarebbe tenuto conto del costo di mercato dei servizi effettivamente realizzati, in quanto il contributo provinciale era dovuto in relazione ai costi effettivamente sostenuti e non al valore di mercato dei servizi.
Il primo motivo di impugnazione deve pertanto essere rigettato.
Con il secondo motivo di impugnazione appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., lamentando un difetto di motivazione dell'impugnata sentenza circa un punto decisivo della controversia, il travisamento dei fatti in relazione ai dati ed alla produzione documentale acquisiti.
Con tale motivo l'impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il giudice di primo grado non abbia valutato tutto il materiale istruttorio messo a sua disposizione ed in particolare non abbia valutato pagina 21 di 27 le sentenze da lui prodotte, rilevando che egli è stato assolto in sede penale perché fatto non sussiste;
inoltre il giudice di primo grado non ha valutato i pronunciamenti della giurisdizione contabile,
costituenti tutti elementi indiziari a favore della sua non colpevolezza.
Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado abbia ritenuto attendibile il solo materiale probatorio proposto dalla senza nulla dire circa il restante quadro dimostrativo. Rileva che, CP_1
anche a voler ritenere corretta l'interpretazione dei fatti offerta dalla Procura (quindi dalla CP_1
con successivo “stampone”) una responsabilità extracontrattuale in capo all'appellante
[...]
risulterebbe infondata in quanto priva di riscontri oggettivi.
Sostiene che, seppure possa affermarsi una autonomia della giurisdizione civile rispetto a quella penale,
tale autonomia non giustifica un'assoluta omissione del vaglio delle argomentazioni difensive che una parte prospetti deducendole da prove effettuate in sede penale o dalla motivazione di sentenze attinenti la medesima vicenda oggetto di cognizione del giudice.
Richiama l'appellante il principio giurisprudenziale secondo cui il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo all'esame diretto del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza o se necessario degli atti del relativo processo.
Anche talento il motivo di impugnazione deve essere rigettato.
È opportuno sottolineare in primo luogo che più sentenze prodotte dall'appellante e pronunciate all'esito di giudizi contabili riguardano pronunce di rito (sentenza della corte dei conti numero 102/21
con cui veniva dichiarata l'estinzione del giudizio, sentenza della corte dei conti numero 94/21 di estinzione del giudizio, sentenza numero 86/21 che dichiarava il difetto di giurisdizione della corte dei conti).
pagina 22 di 27 Le uniche sentenze che siano pronunciate nel merito delle vicende in esame sono la sentenza numero
335/2021 nella corte dei conti con la quale è stato assolto dalle imputazioni Parte_1
attribuitegli con riguardo a manifestazioni organizzate per il Comune di Mori e la sentenza della corte d'appello di Trento, con la quale lo stesso è stato assolto dal reato di truffa nei confronti della
[...]
. Controparte_1
L'appellante lamenta che giudice di primo grado non abbia tenuto conto di quanto affermato in tali provvedimenti i quali contenevano invece accertamenti di fatto idonei ad escludere del tutto una qualche sua responsabilità extracontrattuale.
Anche a voler prescindere dal fatto che l'appellante non ha indicato le valutazione e le conclusioni contenute nei suddetti provvedimenti giurisdizionali che sarebbero in contrasto con le valutazioni contenute dell'impugnata sentenza, limitandosi richiamare gli esiti di tali giudizi, il motivo di impugnazione risulta comunque infondato.
La corte dei conti con sentenza n. 335/2021 ha ritenuto che la contabilità riportata nei files rinvenuti nel computer della soc. OGP indicasse costi preventivati per ogni singolo evento e ha ritenuto non sussistente alcuna responsabilità dell'appellante su rilievo che altre possibili entrate o spese potessero modificarsi in sede di rendiconazione rispetto all'ipotesi preventivata. La corte dei conti ha ritenuto che il materiale extra contabile costituito da fogli elettronici rappresentassero “le ipotesi delle entrate e dei
costi, con l'evidente scopo di impostare e predisporre la proposta dell'evento, onde valutarne la
fattibilità, in vista della successiva attività di rendicontazione che richiedeva il necessario riscontro
delle voci di entrata e di spesa.” La corte dei conti ha ritenuto ingiustificata l'ipotesi che “le cifre
prefigurate in fase progettuale fossero poi invariabili rispetto alle cifre del rendiconto, il quale…
doveva fornire cifre aderenti ai fatti gestionali e necessariamente legate al budget iniziale e alle
risorse da impiegare per l'iniziativa, compresi i contributi pubblici”. La corte dei conti ha quindi ritenuto che “l'asserita mancata coerenza dei dati riportati nella documentazione informale
pagina 23 di 27 extracontabile (fogli elettronici) si manifesta soltanto sub specie di indizi, sforniti di adeguato sostegno
probatorio, in quanto il Collegio non li ritiene sufficienti a dimostrare una parziale inattendibilità delle
risultanze contabili, oggetto del finanziamento pubblico: le contestazioni derivano infatti da
valutazioni probabilistiche e/o di verosimiglianza, basate su presunzioni, che nel caso di specie non
possono validamente condurre ad una affermazione di responsabilità erariale”.
Risulta tuttavia da tale motivazione (che peraltro si riferisce ad iniziative attivate dal Comune di
Mori, mentre nel caso di specie le contestazioni riguardano il che ha realizzato iniziative nel CP_2
Comune di Lavis) che non siano state presi in considerazione gli elementi probatori valutati dal tribunale di Trento e costituiti dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e dalle incongruità
delle fatture riferite agli specifici eventi dedotti nel presente giudizio.
Nel valutare gli esiti del giudizio penale occorre considerare che i fatti vengono valutati nelle diverse sedi sulla base di regole probatorie diverse, nel senso che nel giudizio penale ogni valutazione deve armonizzarsi con il principio che la responsabilità va accertata al di la di oltre ogni ragionevole dubbio,
mentre nel giudizio civile vale, quanto alla valutazione del nesso di causalità, la regola del più
probabile che non.
Con riferimento alla sentenza penale della Corte d'appello di Trento n. 268/21 dd. 27.10.21, emerge che la assoluzione di sia fondata sulla circostanza, nel caso dirimente, che egli non Parte_1
fosse amministratore di fatto della soc. UR NS, conclusione ricavata dalle dichiarazioni rese in dibattimento da secondo cui quest'ultimo era l'effettivo legale rappresentante di tale Parte_3
società e la sua attività imprenditoriale era effettiva, come effettive erano le prestazioni rese per il consorzio Welcome Lavis.
Le dichiarazioni rese da nel corso del dibattimento evidentemente sono in contrasto Parte_3
con quelle rese nel corso delle indagini alla Guardia di Finanza. Tuttavia, considerata anche la mancata produzione dei verbali delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del dibattimento e tenuto conto pagina 24 di 27 di quanto dichiarato dal suddetto nel corso delle indagini (come sopra riportato), non Parte_3
può escludersi che anche svolgesse attività di amministrazione della soc. UR Parte_1
NS e fosse in condizioni di emettere fatture per prestazioni fittizie per importi arbitrariamente da lui indicati.
Anche con riguardo alle attività rese soc. la Corte d'appello di Trento ha ritenuto, sulla Parte_6
base di dichiarazioni di testi NI e che le prestazioni esposte nelle Parte_3 Testimone_6
fatture fossero effettive;
tali conclusioni contrastano tuttavia con quanto dichiarato nel corso indagini da che era socio della e che era quindi in posizione tale da ben conoscere Tes_5 Parte_6
l'effettiva attività della sua società.
La assoluzione di in sede penale si basa quindi sul fatto che sia con riguardo alle Parte_1
fatture emesse dalla UR NS che dalla fosse provato che le relative prestazioni Parte_6
fossero veritiere. Tale conclusione contrasta tuttavia con le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti sentite nel corso dell'indagine la Guardia di Finanza e che sono state integralmente prodotte in giudizio ed utilizzate del giudice di primo grado.
Al contrario le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del dibattimento non sono state prodotte in questo giudizio si che non è possibile apprezzarle nella loro integrità nè risulta dalla sentenza della corte d'appello di Trento se le persone ascoltate nel corso indagini siano anche state sentite come testi in dibattimento e quale sia stato il contenuto delle loro dichiarazioni (la sentenza penale della corte d'appello si limita ad indicare che le dichiarazione dei testi dell'accusa sono state caratterizzate da
“sostanziale genericità e lacunosità” senza altra specificazione).
Pertanto anche secondo motivo di impugnazione viene rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza.
pagina 25 di 27 Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta l'accertamento nei confronti dell'appellante ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dello stesso dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
Deve essere accolta l'istanza della di correzione dell'errore materiale contenuto nel CP_1
dispositivo dell'impugnata sentenza quanto alla rivalutazione monetaria ed alla decorrenza degli interessi sull'importo di euro 36.914,80. L'impugnata sentenza ha disposto il conteggio della rivalutazione monetaria e degli interessi alla data di accredito degli importi da parte della ed CP_1
è documentato che, quanto all'importo di euro 36.814,80, l'accredito sia avvenuto in data 23.5.14 (doc.
Cont 9h pag. 27 .
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 400/2024 del Tribunale di Parte_1
Trento;
2) condanna al rimborso in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'appello;
pagina 26 di 27 4) dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'impugnata sentenza nel senso che ove al punto 1) del dispositivo è scritto “Condanna a corrispondere alla Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 91.778.60, oltre Controparte_1
alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat - da calcolare rispettivamente dal 24.4.2013
sulla somma di € 6.880,00, dal 23.5.2024 sulla somma di € 36.914,80 e dall'11.6.2015 sulla somma di € 47.983,60 – alla data odierna;
ed oltre agli interessi legali - da calcolare dal
24.4.2013 sulla somma di € 6.880,00 annualmente rivalutata, dal 23.5.2024 sulla somma di €
36.914,80 annualmente rivalutata e dall'11.6.2015 sulla somma di € 47.983,60 annualmente rivalutata – alla data odierna;
ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo” debba intendersi scritto: “
Condanna a corrispondere alla , a titolo di Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni, la somma di € 91.778.60, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat - da calcolare rispettivamente dal 24.4.2013 sulla somma di € 6.880,00, dal
23.5.2014 sulla somma di € 36.914,80 e dall'11.6.2015 sulla somma di € 47.983,60 – alla data odierna;
ed oltre agli interessi legali - da calcolare dal 24.4.2013 sulla somma di € 6.880,00
annualmente rivalutata, dal 23.5.2014 sulla somma di € 36.914,80 annualmente rivalutata e dall'11.6.2015 sulla somma di € 47.983,60 annualmente rivalutata – alla data odierna;
ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo”; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosi deciso in Trento, lì 18.11.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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