TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1629/23 e pendente tra:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Claudio e Marco Del Nevo, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
-Attore opponente- contro
(C.F e P.IVA e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.IVA ) a sua volta rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa dall' Avv. Matteo Rignanese, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta opposta-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 447/2023 del Tribunale di Alessandria, pubblicato in data 24/3/2023;
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n.447\2023 r.g. 893\2023 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 24\03\2023 per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per parte opposta: pagina 1 di 10 “1) In via preliminare: dichiarare la incompetenza dell'On.le Tribunale adito per essere competente la
Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Milano;
2)Nel merito: a) rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto;
b) in via gradata, condannare l'opponente al pagamento delle somme di euro
289.936,58 per saldo c/c 21208 alla data del 26.6.2018, oltre interessi convenzionali di mora dal
26.6.2018, ovvero di quell'altra minor o maggior somma che dovesse risultare di ragione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 447/23, emesso in data 24.3.2023 dal Tribunale di Alessandria, con il quale la CP_1
gli ingiungeva il pagamento della somma di € 289.936,58 in forza di una fideiussione omnibus (e
[...]
successive estensioni) rilasciata (anche) dal medesimo a garanzia di un debito contratto dalla
[...]
di cui l'ingiunto era socio-lavoratore. Controparte_4
A sostegno della propria opposizione l'attore assumeva: 1) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata, per violazione della normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'AL n. 55/05; 2) la conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere la Banca agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma;
3) nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la propria qualità di consumatore e quindi la nullità della clausola suddetta per vessatorietà; 4) nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., il difetto di legittimazione attiva dell' opposta a far valere il credito oggetto di causa, in mancanza di prova esaustiva dell'avvenuta cessione a sé dello stesso, da parte di
NC PM.
Con comparsa depositata in data 7.09.2023 si costituiva in giudizio la resistendo Controparte_1
all'opposizione proposta e chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio alle cause di opposizione proposte avverso il medesimo decreto ingiuntivo dagli altri ingiunti e Parte_2
(anch'essi fideiussori per il medesimo credito) e in via pregiudiziale la Parte_3
declaratoria di incompetenza per materia del Tribunale adito sulla domanda di nullità delle fideiussioni
– attesa la ritenuta competenza del Tribunale di Milano Sezione Specializzata Imprese - e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.
Con ordinanza del 4.12.2023 il G.I. precedente assegnatario del fascicolo rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento emesso in data 3.12.2024 la scrivente, cui veniva medio tempore assegnata la causa, modificava l'incombente di udienza atteso che trattasi di rito cd. “Cartabia” e fissava udienza pagina 2 di 10 per la remissione della causa in decisione al 26.2.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche.
§2. Sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia del Tribunale adito.
L'eccezione è infondata.
La disamina della proposta questione della nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale, sebbene per un verso spetti alla competenza per materia del Tribunale delle imprese, ai sensi dell'art. dell'art. 4, comma 1 ter, della legge 168/2003, aggiunto dall'art. 18 D.lgs.
3/2017, può essere esaminata da questo Giudice ordinario della cognizione, essendo la stessa oggetto di un'eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell'Istituto di credito.
Sul punto, con specifico riferimento alla questione in esame, la giurisprudenza di merito ha infatti ritenuto che “il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione omnibus contrarie al diritto antitrust, in specie perché riproduttive dello schema contrattuale ABI contrastanti con l'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990, è di competenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'intesa. Diversamente nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento della nullità delle clausole per i medesimi presupposti descritti, in quanto in questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale'”( v. ex multis Tribunale Forlì, 15/03/2022, n. 251 ed in senso conforme ex multis: Tribunale Spoleto sez. I, 12/04/2021, n. 244; Tribunale Piacenza,
10/10/2022, (ud. 07/10/2022, dep. 10/10/2022), n. 509; Tribunale Benevento sez. II, 01/06/2022,
n.1310).
§3. Sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della parte opposta.
L'eccezione è infondata.
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessione attiene certamente ad un problema di titolarità del diritto di credito della cui prova è onerata la cessionaria.
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente pagina 3 di 10 prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto, giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale.
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Corte di cassazione ha più volte affermato, da ultimo nella propria pronuncia n. 4277 del 10/02/2023, che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. anche Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019,
n. 15884).
Ciò precisato in ordine ai principi regolatori, quanto al caso di specie, la posizione debitoria trattata in capo alla società garantita è stata oggetto di una sola cessione, da parte di Controparte_5
poi divenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione
[...] Controparte_6 CP_1
ai sensi e per gli effetti della già citata Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con atto pubblico di cessione pro soluto in data 1.06.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 7 giugno
2018.
Il suddetto avviso, prodotto in causa, così recita: “La società .comunica che, Parte_4 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da NC PM e , in forza di contratto di cessione di crediti ai sensi Controparte_7
degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 1 giugno 2018, ha acquistato pro-soluto da crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, Controparte_8 indennizzi e quant'altro) di NC PM derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1962 ed il 2017,
i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'AL numero
272 del 2008 e segnalati in Centrale dei rischi ai sensi della circolare della Banca d'AL numero 139 del 1991, come risultanti da apposita lista in cui è indicato con riferimento a ciascun debitore ceduto il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è depositata presso il notaio avente Persona_1
sede in con atto di deposito numero repertorio 4584 e raccolta 2559 e pubblicata ai sensi CP_7
pagina 4 di 10 dell'articolo 7.1 della legge 130 sul seguente sito Internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/, fino alla loro estinzione”
Ebbene, il suddetto estratto appare sufficientemente determinato quanto alla definizione delle caratteristiche fondamentali dei crediti ceduti dimodoché appare oltremodo plausibile la ricomprensione del credito oggetto del presente giudizio nel portafoglio ceduto;
trattasi infatti pacificamente di credito nella originaria titolarità di NC PM S.p.a., originato da un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 21208 (posizione a sofferenza n. 2416978) concluso in data 9 dicembre 2008 e quindi nel periodo interessato dall'oggetto della cessione, a soggetto segnalato alla
Centrale Rischi (v. doc. 13)
Inoltre, accedendo al link presente nella pubblicazione in G.U. si approda ad una lista dei rapporti ceduti (che l'opposta produce anche al doc. doc. 10.1) in cui è presente, indicata come “conto corrente” anche la posizione a sofferenza n. 2416978 oggetto di causa.
In ultimo, parte opposta ha prodotto (doc. 7) dichiarazione di cessione del credito proveniente da NC
PM datata 30 ottobre 2023, in cui è indicato proprio il rapporto di conto corrente da cui è originato lo scoperto di cui si discute, ovvero il conto corrente n. 21208, originariamente aperto da CP_4
con contratto del 9 dicembre 2008.
[...]
In definitiva, il Tribunale ritiene che il supporto probatorio offerto dalla convenuta opposta sia sufficiente e idoneo a provare in capo ad essa la titolarità del credito azionato (supporto che per quel che si legge nella parte motiva del provvedimento, è invece del tutto mancato in seno alla causa civile
2309/2023 già pendente tra le medesime parti, di cui l'opponente ha prodotto la sentenza che tuttavia non produce alcun effetto di giudicato nel presente giudizio, in cui l'onere della prova oltre che di allegazione a carico della cessionaria opposta è stato assolto compiutamente).
§4. Sull'eccezione di decadenza della Banca ex art. 1957 c.c.
Prima di entrare nel merito dell'eccezione in parola va premesso che il credito per il quale la Banca agisce discende da un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 21208 con diverse aperture di credito, stipulato in data 9 dicembre 2008 (doc. 4 ricorso monitorio) con Controparte_5
(poi divenuta Banca Popolare di Milano s.p.a.) dalla società all'interno
[...] Controparte_4
della quale rivestiva la qualità di socio. In tale veste egli aveva prestato anche garanzia Parte_1
fideiussoria omnibus, con contratto del 16 febbraio 2009 (doc. 8) per l'importo di € 200.000,00, poi aumentato a € 350.000,00 ed infine a € 600.000,00.
Successivamente la Banca (vedi raccomandata 19.1.2017 doc. 13, ricevuta dal in data 30 Pt_1
gennaio 2017 e dalla cooperativa in data 1 febbraio 2017) con comunicazione indirizzata alla società e pagina 5 di 10 ai fideiussori, aveva risolto ogni rapporto e intimato il pagamento di € 276.545,78 per scoperto di conto corrente a titolo di capitale, oltre interessi convenzionali maturandi dal 1.01.2017 in poi.
La società coop veniva poi dichiarata fallita con sentenza n. 56/17 del 18 luglio 2017 del CP_4
Tribunale di Alessandria (doc. 14); NC PM presentava quindi, in data 8 agosto 2017 (doc. 15) istanza di ammissione al passivo per € 298.737,00, istanza accolta con provvedimento del 10 gennaio
2018, con cui la Banca veniva ammessa in via chirografaria. Il fallimento si è chiuso (in data 19 agosto
2021) senza che nulla recuperasse la Banca del suo credito.
Successivamente, con ricorso per D.I. depositato il giorno 8 marzo 2023, , in qualità di CP_1
cessionaria del credito (vedi pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale sub doc.to 17, e integrazione doc. 7 (dichiarazione di cessione), ha agito contro i fideiussori per il recupero di €
289.936,58 (come risultante dagli estratti conto - docc. 8 e 8.1 allegati alla comparsa) e dal certificato ex art. 50 TUB al 26 giugno 2018 (doc. 19), oltre a interessi moratori maturati da tale data al saldo.
Opponendosi al decreto ingiuntivo per cui è causa, il fideiussore si è limitato a contestare la Pt_1
decadenza dalla garanzia azionata nei suoi confronti ex art. 1957 c.c. e ciò sull'assunto per cui non fosse a lui opponibile la clausola derogatoria di cui all'art 6 delle fideiussioni stipulate, nulla (insieme a quelle di cui agli artt. 2 e 9) perché assolutamente riproducenti lo schema ABI sanzionato dalla nota decisione di Banca d'AL del 2005. Da tale nullità discenderebbe secondo l'opponente la decadenza della Banca da ogni diritto di azione avverso il fideiussore, non avendo la stessa proposto né coltivato alcuna istanza giudiziale nei confronti della debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come disposto dall'art. 1957 c.c.
Nella prima memoria, inoltre, l'opponente ha anche dedotto che la clausola derogatoria in parola comunque non potrebbe essergli opposta dal momento che egli nella sottoscrizione del contratto di garanzia ha ricoperto la qualità di consumatore.
Egli, infatti, era unicamente socio lavoratore dipendente della Cooperativa BPB Service e non rivestiva
Cont la carica di amministratore. Inoltre, la è una società cooperativa di produzione lavoro con scopo mutualistico e non di lucro.
L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è infondata.
Sul punto, in primo luogo, occorre statuire che la fideiussione omnibus in questione, così come le sue estensioni successive (vedi doc. ti 8, 9 e 10 allegati al ricorso monitorio) è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono agli artt. 2, 6 e 9; clausole perfettamente coincidenti con quelle ritenute anticoncorrenziali dall'Autorità Garante.
In ciò si sostanzia senza dubbio una condotta lesiva della concorrenza, poiché la scelta della Banca di dare continuità alle deroghe alla disciplina ordinaria evidenziate nel modulo ABI del 2003 - deroghe pagina 6 di 10 che si devono considerare di applicazione persistente e generalizzata ad opera di quasi tutti gli istituti di credito operanti in AL (vedi le produzioni sub 8 fascicolo attoreo) anche dopo più di un decennio dall'adozione della delibera dell'Autorità Garante e della concorrenza – è senza dubbio sufficiente a dare la prova, quanto meno presuntiva, che il contratto di fideiussione de quo è frutto, a valle, di intese illecite adottate a monte degli stessi.
Ciò posto però, è al contempo noto il principio statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”; che si tratti quindi di una nullità solo parziale che attinge le sole clausole riproduttive di quelle ai nn. 2, 6 e 8 individuate dall'Autorità
Garante, lasciando operative tutte le altre.
Ebbene, nella fideiussione in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola cd. “di pagamento a prima richiesta,” ritenuta legittima dalla Banca d'AL nel provvedimento 55/05, che prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale interessi spese tasse e ogni altro accessorio”
Ebbene, tale clausola, come costantemente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità, fa sì che l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. sia soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali, essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore.
Sul punto si veda la recentissima Cass. Ord. 835/25 del 13 gennaio 2025 “la presenza di una clausola
c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione
a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante.”; ma anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 660 del 10/01/2025 e
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017secondo cui “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice
pagina 7 di 10 proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
In altre parole, uno degli effetti, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione così come in un contratto autonomo di garanzia, sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c. onerandolo, entro il termine semestrale di una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti dello stesso e del garante.
Ebbene nel caso di specie la Banca ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione del rapporto, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia alla società debitrice principale in data 1.02.2017, sia al fideiussore in data 30.01.2017 (vedi doc. 13 Pt_1
fascicolo monitorio), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalla garanzia personale prestata a suo favore dal . Pt_1
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata.
Quanto, infine, alla qualità di consumatore del fideiussore, sollevata in prima memoria, in ogni caso ritiene il Tribunale che essa non sia stata sufficientemente provata.
Sul punto l'opponente, a sostegno della propria tesi, ha allegato di esser stato un socio e un dipendente della società Cooperativa debitrice principale, privo di poteri gestori e mai amministratore e che la
Cooperativa in parola ha scopo mutualistico e non fine di lucro.
Ebbene tali deduzioni difensive in parte non sono condivisibili ed in parte non sono comunque sufficienti per ritenere che il fideiussore abbia agito come un consumatore. Pt_1
Cont Quanto all'assenza di scopo di lucro della , la tesi è quantomeno in parte smentita dal fatto che la stessa sia stata dichiarata fallita, pronuncia che presuppone almeno la sussistenza di un lucro cd.
“oggettivo” ovvero di una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi, requisito quest'ultimo che, non è inconciliabile con il fine mutualistico (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25478 del 10/10/2019).
Venendo poi all'ulteriore argomento speso, secondo cui il sarebbe consumatore perché mero Pt_1
socio lavoratore e non amministratore, la tesi non convince.
La Giurisprudenza di legittimità costante, sul punto ha asserito che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla
pagina 8 di 10 giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, Per_2
in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica Per_3
che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio). (v. Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023); ed ancora che “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale)”. V. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 32225 del 13/12/2018.
Ebbene, parte opponente, sulla quale gravava l'onere di provare la propria qualità di consumatore, oltre a dire di non aver mai ricoperto la funzione di amministratore (fatto di per sé stesso non sufficiente per renderlo un consumatore), nulla ha riferito né provato in ordine al capitale detenuto dalla Società
Cooperativa in questione ed alla consistenza della propria quota.
Inoltre, la L. 3 aprile 2001, n. 142, che disciplina appunto le cooperative (come quella che ci occupa) nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, prevede all'art. 1 rubricato “Soci lavoratori di cooperativa” ai co. II e III che: “2. I soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o
pagina 9 di 10 autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali..”. Ne emerge quindi una figura di socio che, in quanto tale, concorre alla gestione dell'impresa e partecipa alle scelte di realizzazione dei processi produttivi ed al rischio d'impresa.
Ebbene, a fronte di tali poteri riconosciuti al socio dalla stessa Legge, ed in assenza di elementi di segno contrario da cui possa evincersi che la partecipazione del era una partecipazione Pt_1
quantitativamente e qualitativamente priva di rilevanza nella compagine societaria, non può non ritenersi che la sua scelta di sottoscrivere una garanzia personale in favore della cooperativa di cui faceva parte fosse manifestazione proprio dei doveri-poteri discendenti dalla sua qualità di socio- lavoratore e fosse strettamente legata all'esigenza di garantire l'operatività economica della cooperativa e di garantirsi continuità di lavoro e retribuzione.
Anche sotto tale profilo quindi – che avrebbe astrattamente potuto rilevare ai fini della validità delle clausole contrattuali citate, compresa quella a prima richiesta di cui all'art.
7 - l'opposizione è infondata.
§5. Conclusioni e spese di lite.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 447/2023 confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore da € 260.000 a € 520.000, valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione promossa da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 447/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria il 24/3/2023;
Condanna a rifondere alla convenuta opposta le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso in Alessandria il 23.05.2025
La Giudice
Dr.ssa Martina Cacioppo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1629/23 e pendente tra:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Claudio e Marco Del Nevo, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
-Attore opponente- contro
(C.F e P.IVA e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.IVA ) a sua volta rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa dall' Avv. Matteo Rignanese, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta opposta-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 447/2023 del Tribunale di Alessandria, pubblicato in data 24/3/2023;
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n.447\2023 r.g. 893\2023 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 24\03\2023 per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per parte opposta: pagina 1 di 10 “1) In via preliminare: dichiarare la incompetenza dell'On.le Tribunale adito per essere competente la
Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Milano;
2)Nel merito: a) rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto;
b) in via gradata, condannare l'opponente al pagamento delle somme di euro
289.936,58 per saldo c/c 21208 alla data del 26.6.2018, oltre interessi convenzionali di mora dal
26.6.2018, ovvero di quell'altra minor o maggior somma che dovesse risultare di ragione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 447/23, emesso in data 24.3.2023 dal Tribunale di Alessandria, con il quale la CP_1
gli ingiungeva il pagamento della somma di € 289.936,58 in forza di una fideiussione omnibus (e
[...]
successive estensioni) rilasciata (anche) dal medesimo a garanzia di un debito contratto dalla
[...]
di cui l'ingiunto era socio-lavoratore. Controparte_4
A sostegno della propria opposizione l'attore assumeva: 1) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata, per violazione della normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'AL n. 55/05; 2) la conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere la Banca agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma;
3) nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la propria qualità di consumatore e quindi la nullità della clausola suddetta per vessatorietà; 4) nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., il difetto di legittimazione attiva dell' opposta a far valere il credito oggetto di causa, in mancanza di prova esaustiva dell'avvenuta cessione a sé dello stesso, da parte di
NC PM.
Con comparsa depositata in data 7.09.2023 si costituiva in giudizio la resistendo Controparte_1
all'opposizione proposta e chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio alle cause di opposizione proposte avverso il medesimo decreto ingiuntivo dagli altri ingiunti e Parte_2
(anch'essi fideiussori per il medesimo credito) e in via pregiudiziale la Parte_3
declaratoria di incompetenza per materia del Tribunale adito sulla domanda di nullità delle fideiussioni
– attesa la ritenuta competenza del Tribunale di Milano Sezione Specializzata Imprese - e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.
Con ordinanza del 4.12.2023 il G.I. precedente assegnatario del fascicolo rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento emesso in data 3.12.2024 la scrivente, cui veniva medio tempore assegnata la causa, modificava l'incombente di udienza atteso che trattasi di rito cd. “Cartabia” e fissava udienza pagina 2 di 10 per la remissione della causa in decisione al 26.2.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche.
§2. Sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia del Tribunale adito.
L'eccezione è infondata.
La disamina della proposta questione della nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale, sebbene per un verso spetti alla competenza per materia del Tribunale delle imprese, ai sensi dell'art. dell'art. 4, comma 1 ter, della legge 168/2003, aggiunto dall'art. 18 D.lgs.
3/2017, può essere esaminata da questo Giudice ordinario della cognizione, essendo la stessa oggetto di un'eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell'Istituto di credito.
Sul punto, con specifico riferimento alla questione in esame, la giurisprudenza di merito ha infatti ritenuto che “il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione omnibus contrarie al diritto antitrust, in specie perché riproduttive dello schema contrattuale ABI contrastanti con l'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990, è di competenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'intesa. Diversamente nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento della nullità delle clausole per i medesimi presupposti descritti, in quanto in questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale'”( v. ex multis Tribunale Forlì, 15/03/2022, n. 251 ed in senso conforme ex multis: Tribunale Spoleto sez. I, 12/04/2021, n. 244; Tribunale Piacenza,
10/10/2022, (ud. 07/10/2022, dep. 10/10/2022), n. 509; Tribunale Benevento sez. II, 01/06/2022,
n.1310).
§3. Sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della parte opposta.
L'eccezione è infondata.
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessione attiene certamente ad un problema di titolarità del diritto di credito della cui prova è onerata la cessionaria.
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente pagina 3 di 10 prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto, giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale.
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Corte di cassazione ha più volte affermato, da ultimo nella propria pronuncia n. 4277 del 10/02/2023, che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. anche Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019,
n. 15884).
Ciò precisato in ordine ai principi regolatori, quanto al caso di specie, la posizione debitoria trattata in capo alla società garantita è stata oggetto di una sola cessione, da parte di Controparte_5
poi divenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione
[...] Controparte_6 CP_1
ai sensi e per gli effetti della già citata Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con atto pubblico di cessione pro soluto in data 1.06.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 7 giugno
2018.
Il suddetto avviso, prodotto in causa, così recita: “La società .comunica che, Parte_4 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da NC PM e , in forza di contratto di cessione di crediti ai sensi Controparte_7
degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 1 giugno 2018, ha acquistato pro-soluto da crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, Controparte_8 indennizzi e quant'altro) di NC PM derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1962 ed il 2017,
i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'AL numero
272 del 2008 e segnalati in Centrale dei rischi ai sensi della circolare della Banca d'AL numero 139 del 1991, come risultanti da apposita lista in cui è indicato con riferimento a ciascun debitore ceduto il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è depositata presso il notaio avente Persona_1
sede in con atto di deposito numero repertorio 4584 e raccolta 2559 e pubblicata ai sensi CP_7
pagina 4 di 10 dell'articolo 7.1 della legge 130 sul seguente sito Internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/, fino alla loro estinzione”
Ebbene, il suddetto estratto appare sufficientemente determinato quanto alla definizione delle caratteristiche fondamentali dei crediti ceduti dimodoché appare oltremodo plausibile la ricomprensione del credito oggetto del presente giudizio nel portafoglio ceduto;
trattasi infatti pacificamente di credito nella originaria titolarità di NC PM S.p.a., originato da un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 21208 (posizione a sofferenza n. 2416978) concluso in data 9 dicembre 2008 e quindi nel periodo interessato dall'oggetto della cessione, a soggetto segnalato alla
Centrale Rischi (v. doc. 13)
Inoltre, accedendo al link presente nella pubblicazione in G.U. si approda ad una lista dei rapporti ceduti (che l'opposta produce anche al doc. doc. 10.1) in cui è presente, indicata come “conto corrente” anche la posizione a sofferenza n. 2416978 oggetto di causa.
In ultimo, parte opposta ha prodotto (doc. 7) dichiarazione di cessione del credito proveniente da NC
PM datata 30 ottobre 2023, in cui è indicato proprio il rapporto di conto corrente da cui è originato lo scoperto di cui si discute, ovvero il conto corrente n. 21208, originariamente aperto da CP_4
con contratto del 9 dicembre 2008.
[...]
In definitiva, il Tribunale ritiene che il supporto probatorio offerto dalla convenuta opposta sia sufficiente e idoneo a provare in capo ad essa la titolarità del credito azionato (supporto che per quel che si legge nella parte motiva del provvedimento, è invece del tutto mancato in seno alla causa civile
2309/2023 già pendente tra le medesime parti, di cui l'opponente ha prodotto la sentenza che tuttavia non produce alcun effetto di giudicato nel presente giudizio, in cui l'onere della prova oltre che di allegazione a carico della cessionaria opposta è stato assolto compiutamente).
§4. Sull'eccezione di decadenza della Banca ex art. 1957 c.c.
Prima di entrare nel merito dell'eccezione in parola va premesso che il credito per il quale la Banca agisce discende da un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 21208 con diverse aperture di credito, stipulato in data 9 dicembre 2008 (doc. 4 ricorso monitorio) con Controparte_5
(poi divenuta Banca Popolare di Milano s.p.a.) dalla società all'interno
[...] Controparte_4
della quale rivestiva la qualità di socio. In tale veste egli aveva prestato anche garanzia Parte_1
fideiussoria omnibus, con contratto del 16 febbraio 2009 (doc. 8) per l'importo di € 200.000,00, poi aumentato a € 350.000,00 ed infine a € 600.000,00.
Successivamente la Banca (vedi raccomandata 19.1.2017 doc. 13, ricevuta dal in data 30 Pt_1
gennaio 2017 e dalla cooperativa in data 1 febbraio 2017) con comunicazione indirizzata alla società e pagina 5 di 10 ai fideiussori, aveva risolto ogni rapporto e intimato il pagamento di € 276.545,78 per scoperto di conto corrente a titolo di capitale, oltre interessi convenzionali maturandi dal 1.01.2017 in poi.
La società coop veniva poi dichiarata fallita con sentenza n. 56/17 del 18 luglio 2017 del CP_4
Tribunale di Alessandria (doc. 14); NC PM presentava quindi, in data 8 agosto 2017 (doc. 15) istanza di ammissione al passivo per € 298.737,00, istanza accolta con provvedimento del 10 gennaio
2018, con cui la Banca veniva ammessa in via chirografaria. Il fallimento si è chiuso (in data 19 agosto
2021) senza che nulla recuperasse la Banca del suo credito.
Successivamente, con ricorso per D.I. depositato il giorno 8 marzo 2023, , in qualità di CP_1
cessionaria del credito (vedi pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale sub doc.to 17, e integrazione doc. 7 (dichiarazione di cessione), ha agito contro i fideiussori per il recupero di €
289.936,58 (come risultante dagli estratti conto - docc. 8 e 8.1 allegati alla comparsa) e dal certificato ex art. 50 TUB al 26 giugno 2018 (doc. 19), oltre a interessi moratori maturati da tale data al saldo.
Opponendosi al decreto ingiuntivo per cui è causa, il fideiussore si è limitato a contestare la Pt_1
decadenza dalla garanzia azionata nei suoi confronti ex art. 1957 c.c. e ciò sull'assunto per cui non fosse a lui opponibile la clausola derogatoria di cui all'art 6 delle fideiussioni stipulate, nulla (insieme a quelle di cui agli artt. 2 e 9) perché assolutamente riproducenti lo schema ABI sanzionato dalla nota decisione di Banca d'AL del 2005. Da tale nullità discenderebbe secondo l'opponente la decadenza della Banca da ogni diritto di azione avverso il fideiussore, non avendo la stessa proposto né coltivato alcuna istanza giudiziale nei confronti della debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come disposto dall'art. 1957 c.c.
Nella prima memoria, inoltre, l'opponente ha anche dedotto che la clausola derogatoria in parola comunque non potrebbe essergli opposta dal momento che egli nella sottoscrizione del contratto di garanzia ha ricoperto la qualità di consumatore.
Egli, infatti, era unicamente socio lavoratore dipendente della Cooperativa BPB Service e non rivestiva
Cont la carica di amministratore. Inoltre, la è una società cooperativa di produzione lavoro con scopo mutualistico e non di lucro.
L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è infondata.
Sul punto, in primo luogo, occorre statuire che la fideiussione omnibus in questione, così come le sue estensioni successive (vedi doc. ti 8, 9 e 10 allegati al ricorso monitorio) è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono agli artt. 2, 6 e 9; clausole perfettamente coincidenti con quelle ritenute anticoncorrenziali dall'Autorità Garante.
In ciò si sostanzia senza dubbio una condotta lesiva della concorrenza, poiché la scelta della Banca di dare continuità alle deroghe alla disciplina ordinaria evidenziate nel modulo ABI del 2003 - deroghe pagina 6 di 10 che si devono considerare di applicazione persistente e generalizzata ad opera di quasi tutti gli istituti di credito operanti in AL (vedi le produzioni sub 8 fascicolo attoreo) anche dopo più di un decennio dall'adozione della delibera dell'Autorità Garante e della concorrenza – è senza dubbio sufficiente a dare la prova, quanto meno presuntiva, che il contratto di fideiussione de quo è frutto, a valle, di intese illecite adottate a monte degli stessi.
Ciò posto però, è al contempo noto il principio statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”; che si tratti quindi di una nullità solo parziale che attinge le sole clausole riproduttive di quelle ai nn. 2, 6 e 8 individuate dall'Autorità
Garante, lasciando operative tutte le altre.
Ebbene, nella fideiussione in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola cd. “di pagamento a prima richiesta,” ritenuta legittima dalla Banca d'AL nel provvedimento 55/05, che prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale interessi spese tasse e ogni altro accessorio”
Ebbene, tale clausola, come costantemente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità, fa sì che l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. sia soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali, essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore.
Sul punto si veda la recentissima Cass. Ord. 835/25 del 13 gennaio 2025 “la presenza di una clausola
c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione
a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante.”; ma anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 660 del 10/01/2025 e
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017secondo cui “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice
pagina 7 di 10 proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
In altre parole, uno degli effetti, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione così come in un contratto autonomo di garanzia, sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c. onerandolo, entro il termine semestrale di una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti dello stesso e del garante.
Ebbene nel caso di specie la Banca ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione del rapporto, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia alla società debitrice principale in data 1.02.2017, sia al fideiussore in data 30.01.2017 (vedi doc. 13 Pt_1
fascicolo monitorio), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalla garanzia personale prestata a suo favore dal . Pt_1
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata.
Quanto, infine, alla qualità di consumatore del fideiussore, sollevata in prima memoria, in ogni caso ritiene il Tribunale che essa non sia stata sufficientemente provata.
Sul punto l'opponente, a sostegno della propria tesi, ha allegato di esser stato un socio e un dipendente della società Cooperativa debitrice principale, privo di poteri gestori e mai amministratore e che la
Cooperativa in parola ha scopo mutualistico e non fine di lucro.
Ebbene tali deduzioni difensive in parte non sono condivisibili ed in parte non sono comunque sufficienti per ritenere che il fideiussore abbia agito come un consumatore. Pt_1
Cont Quanto all'assenza di scopo di lucro della , la tesi è quantomeno in parte smentita dal fatto che la stessa sia stata dichiarata fallita, pronuncia che presuppone almeno la sussistenza di un lucro cd.
“oggettivo” ovvero di una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi, requisito quest'ultimo che, non è inconciliabile con il fine mutualistico (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25478 del 10/10/2019).
Venendo poi all'ulteriore argomento speso, secondo cui il sarebbe consumatore perché mero Pt_1
socio lavoratore e non amministratore, la tesi non convince.
La Giurisprudenza di legittimità costante, sul punto ha asserito che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla
pagina 8 di 10 giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, Per_2
in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica Per_3
che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio). (v. Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023); ed ancora che “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale)”. V. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 32225 del 13/12/2018.
Ebbene, parte opponente, sulla quale gravava l'onere di provare la propria qualità di consumatore, oltre a dire di non aver mai ricoperto la funzione di amministratore (fatto di per sé stesso non sufficiente per renderlo un consumatore), nulla ha riferito né provato in ordine al capitale detenuto dalla Società
Cooperativa in questione ed alla consistenza della propria quota.
Inoltre, la L. 3 aprile 2001, n. 142, che disciplina appunto le cooperative (come quella che ci occupa) nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, prevede all'art. 1 rubricato “Soci lavoratori di cooperativa” ai co. II e III che: “2. I soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o
pagina 9 di 10 autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali..”. Ne emerge quindi una figura di socio che, in quanto tale, concorre alla gestione dell'impresa e partecipa alle scelte di realizzazione dei processi produttivi ed al rischio d'impresa.
Ebbene, a fronte di tali poteri riconosciuti al socio dalla stessa Legge, ed in assenza di elementi di segno contrario da cui possa evincersi che la partecipazione del era una partecipazione Pt_1
quantitativamente e qualitativamente priva di rilevanza nella compagine societaria, non può non ritenersi che la sua scelta di sottoscrivere una garanzia personale in favore della cooperativa di cui faceva parte fosse manifestazione proprio dei doveri-poteri discendenti dalla sua qualità di socio- lavoratore e fosse strettamente legata all'esigenza di garantire l'operatività economica della cooperativa e di garantirsi continuità di lavoro e retribuzione.
Anche sotto tale profilo quindi – che avrebbe astrattamente potuto rilevare ai fini della validità delle clausole contrattuali citate, compresa quella a prima richiesta di cui all'art.
7 - l'opposizione è infondata.
§5. Conclusioni e spese di lite.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 447/2023 confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore da € 260.000 a € 520.000, valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione promossa da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 447/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria il 24/3/2023;
Condanna a rifondere alla convenuta opposta le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso in Alessandria il 23.05.2025
La Giudice
Dr.ssa Martina Cacioppo
pagina 10 di 10