Cass. civ., sez. III, sentenza 08/07/1978, n. 3431
CASS
Sentenza 8 luglio 1978

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Al fine di stabilire il piu lungo termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per un fatto illecito che costituisca anche reato, il giudice deve innanzitutto accertare la coincidenza tra il concreto fatto illecito verificatosi e la fattispecie penale, e poi stabilire il termine di prescrizione del reato - cui corrisponde il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno - sulla base dell'art 157 cod pen, applicando, altresi, le Disposizioni contenute nell'art 69 dello stesso codice, ma senza tener conto delle circostanze attenuanti generiche, di cui allo art 62 bis cod pen, eventualmente concesse dal giudice penale. Pertanto, quando nel giudizio penale il reato, costituente fatto illecito civile, sia dichiarato prescritto in conseguenza della concessione di circostanze attenuanti generiche, non ne deriva anche la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. ( V 2026/77, mass n 385750; ( V 2918/75, mass n 376973; ( V 1030/73, mass n 363461).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/07/1978, n. 3431
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3431
    Data del deposito : 8 luglio 1978

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