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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/11/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.3782/2024 R.A.L., promosso da
da
elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Mola Vecchia n.4, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Ramona Deseira, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Pietro Spinelli, in virtù di mandato posto in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1
Frosinone, presso l'Avv. Maria A. Tuminelli, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' deducendo che: 1) l' , in data 14.5.2024, le aveva comunicato che nel periodo dal CP_1 CP_1
1°.
1.2021 al 30.9.2023 aveva effettuato pagamenti non dovuti sulla prestazione Cat. INV CIV n.
3300/07079701, in godimento della ricorrente, che avevano determinato un indebito a suo carico di
1 €.17.299,56; 2) le somme richieste erano irripetibili per violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte dell' non avendo l'ente sostenuto la richiesta di somme mediante CP_1 una ricostruzione dei fatti validi a fondarla e non avendo correttamente provato la pretesa restitutoria anche in ordine al quantum, e giusta applicazione della normativa in materia di indebiti per prestazioni assistenziali, come interpretata dalla giurisprudenza citata in atti, con particolare riferimento alla buona fede dell'accipiens; 3 aveva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale avverso la suddetta comunicazione che era stato rigettato. CP_1
Su queste premesse l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di “1) In via principale, accertare e dichiarare non ripetibile la somma di € 17.299,56, per le ragioni innanzi tutte dedotte con diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall in forza CP_1 della suddetta procedura di recupero indebito;
2) Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero nella denegata ipotesi di rigetto dichiarare compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c., giusta dichiarazione sostitutiva di parte ricorrente in atti”.
L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che mancava radicalmente CP_1 il diritto alla prestazione assistenziale e dunque l'indebito era da ritenersi pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c..
Sulle conclusioni indicate la causa è stata decisa con sentenza all'udienza del 25.7.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte.
La domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di irripetibilità dell'indebito di €.17.299,56, contestato dall' con nota del 14.5.2024, può essere accolta, per i motivi appresso indicati. CP_1
Al fine di individuare il regime che governa l'indebito nella presente controversia, ben possono essere richiamate alcune affermazioni della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, va considerato quanto si legge nella sentenza di cui a Cass. civ., Sez. lav., 23/01/2008, n.1446, ove sono espressi i passaggi chiave della materia in esame.
Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi,
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti
2 costitutivi degli effetti (cfr, per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 8/4/1975, n, 1261).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo,
i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (cfr, per tutte, Cass. civ., Sez. lav., 10/01/2001, n. 256).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di CP_2 dieci anni).
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n.39 del 1993; n.431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina
3 particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt.3 e 38 Cost., comma 1, dell'art.1, commi
260 - L. 23 dicembre 1996, n.662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art.52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, ma non anche di quello assistenziale.
La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.
In particolare, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n.29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n.850 del 1976; del D.L. n.173 del
1988, art.3, comma 9, convertito nella L. n.291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art.11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art.5, comma 5; del D.L. n.323 del 1996, art.4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n.425 e della L. 23 dicembre 1998, n.448, art.37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); della L. 27 dicembre 1997, n.449, art.52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n.269, art.42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n.326.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate.
Orbene, per ciò che maggiormente interessa nella presente sede, va menzionato quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Si è, infatti, affermato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n.16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n.6091;
Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n.21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei
4 requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, attenendo la comunicazione al provvedimento di sospensione dei pagamenti.
A tale logica non sfugge neppure l'art.37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che la regola generale è che debbano essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ., Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Si è del resto precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema" (Cass. civ., Sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione ha anche evidenziato che l'esistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole dell'assistito può giustificare l'irreperibilità dell'indebito, anche in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari. Così si è sostenuto nella pronuncia della Cassazione n.29419/2018, nella quale l'affidamento è stato riconosciuto in ragione del lungo arco di tempo (10 anni) trascorso tra la data della visita di revisione e la sospensione della prestazione indebita. Analogamente, in recente sentenza della Cassazione, la n.4668 del 2021, la non ripetibilità dei ratei della prestazione assistenziale, erogati dalla data della visita di revisione alla data della revoca della prestazione, è stata ricollegata all'esistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole dell'assistito, desunta dalla mancanza della prova della notifica alla parte
5 del verbale della visita di revisione.
Circostanze analoghe ricorrono anche nel caso in esame.
Invero, risulta documentalmente che: 1) la ricorrente, alla quale era stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e che aveva in godimento la prestazione, ha effettuato in data
18.11.2020 la visita di revisione, all'esito della quale è stata riconosciuta “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età
(L.509/88.124/98) grave 100%” (cfr. all. 6 al ricorso); 2) con missiva ricevuta in data 20.1.2021 (allegata alla memoria , l'Istituto ha comunicato all'attrice che “In allegato a questa lettera troverà il CP_1 verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche
e i dati per il pagamento”. Dal tenore letterale della comunicazione - che non fa riferimento al venir meno delle condizioni per poter continuare a fruire dell'indennità di accompagnamento in godimento
– si evince soltanto che la ricorrente, che si era vista confermare la percentuale di invalidità già riconosciuta pari al 100% - non avrebbe dovuto porre in essere alcun adempimento, poiché gli uffici dell' avrebbero provveduto in automatico al calcolo della prestazione cui avrebbe avuto CP_1 diritto;
3) dopo la comunicazione de qua l' ha continuato a corrispondere mensilmente i ratei CP_1 di accompagno sino alla richiesta di indebito.
Nel caso di specie, quindi, non soltanto non è intervenuta la revoca della prestazione nei 90 giorni successivi alla visita di revisione, ai sensi della L. n.448/98, art.37, comma 8, ma anzi si sono susseguiti ininterrottamente gli accrediti della prestazione nei mesi successivi e per altri tre anni.
Ebbene, il lasso temporale (più di tre anni) decorso dalla data della visita di revisione fino alla sospensione della prestazione indebita, la accertata persistenza di condizioni precarie di salute della ricorrente (tali da giustificare comunque l'erogazione di una prestazione assistenziale) e l'invio all'attrice della generica comunicazione ricevuta in data 20.1.2021 – inidonea, per i motivi esposti, a far comprendere alla ricorrente che aveva perso il diritto a percepire la prestazione in godimento - sono circostanze pienamente idonee ad ingenerare un affidamento nell'assistita circa la spettanza della prestazione. Si consideri che l'affidamento può essere tutelato dal diritto solo quando legittimo, come può dirsi nel caso di specie.
6 Va, in definitiva, accolto l'assunto attoreo relativo all'irripetibilità da parte dell' CP_1 dell'indebito contestato con nota del 14.5.2024.
Il ricorso va dunque accolto, nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta, in ossequio al principio della sua soccombenza, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità da parte dell' dell'indebito di €.17.299,56, contestato CP_1 alla ricorrente dall'Istituto con nota del 14.5.2024, e, per l'effetto, condanna Parte_1
l' convenuto alla restituzione delle somme medio tempore recuperate;
CP_1
b) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in €.1.865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese genera-li, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 28.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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