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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cosenza
Ufficio del Giudice Tutelare
N. V.G. 2663/2025
Il Giudice tutelare, letta l'ordinanza del Sindaco f.f. del COMUNE DI COSENZA del
12.6.2025 ore 20:15, notificata a questo ufficio in data odierna alle ore
9:20, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nei confronti di , nata Parte_1
a COSENZA il 26/07/1996, residente in [...]; premesso che in conformità alla formulazione dell'art. 35, l. 833/1978, come risultante dalla sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale, il provvedimento predetto è stato comunicato in data 12.6.2025 alle ore 23:20 alla persona interessata, come da relata in calce ad esso ed è stato poi, in via integrativa, comunicato anche al padre quale amministratore di sostegno avente rappresentanza in ambito sanitario, come da relata fatta pervenire a questo ufficio;
vista la proposta motivata del dott. specialista in Persona_1
psichiatria (matr. 5493);
vista la convalida del medico di struttura pubblica dott. CP_1
(matr. 201412), medico del Pronto Soccorso dell'A.O. di
[...]
Cosenza;
osservato che nell'ordinanza sindacale sono invertiti i nominativi del medico proponente e di quello convalidante, ma ciò non incide sulla validità sostanziale di essa, venendo esplicitati i presupposti giustificativi del disposto TS, come riscontrabili dagli atti;
ritenuta la propria competenza territoriale;
atteso che dagli atti si evince:
- Che la paziente è affetta da “agitazione psicomotoria in sisturbo bipolare”;
- Che le alterazioni psichiche riscontrate dal sanitario proponente rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti;
- Che gli interventi medesimi sono rifiutati e non possono essere consapevolmente accettati dall'inferma;
- Che, allo stato non sono possibili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere, non sussistendone le condizioni;
dato atto che in data odierna si è provveduto all'audizione della persona sottoposta a TS (in conformità al disposto 35, l. 833/1978, come risultante dalla sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale) e sono state assunte informazioni dal medico del reparto in cui lo stesso è ricoverato, dott.ssa : l'audizione, in particolare, ha evidenziato Persona_2
la tutela della dignità personale dell'infermo e non sono emerse, da essa e dalle sommarie informazioni assunte, circostanze tali da mettere in dubbio la conformità del provvedimento del Sindaco ai certificati medici in atti e allo stato attuale del paziente o la rispondenza del ricovero all'interesse della persona sottoposta al trattamento;
pag. 2 di 3 visti gli artt. 33, 34, 35, l. 23 dicembre 1978, 737, 741 c.p.c. e verificato il rispetto dei termini di legge nella trasmissione degli atti a questo ufficio;
CONVALIDA
l'ordinanza di cui sopra emessa dal Sindaco del CP_2
nei confronti di , nata a [...] il
[...] Parte_1
26/07/1996, residente in [...];
MANDA
alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 35 l. 833/1978, come risultante dalla sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale, disponendo in particolare che la notifica del presente provvedimento all'interessato avvenga, attese le ragioni di urgenza connaturate al procedimento e le particolari condizioni del destinatario, attualmente ricoverato presso l'Ospedale di Corigliano, per il tramite della Polizia Municipale di
Corigliano-Rossano.
Cosenza, 13/06/2025
Il Giudice
Giusi Ianni
pag. 3 di 3
Ufficio del Giudice Tutelare
N. V.G. 2663/2025
Il Giudice tutelare, letta l'ordinanza del Sindaco f.f. del COMUNE DI COSENZA del
12.6.2025 ore 20:15, notificata a questo ufficio in data odierna alle ore
9:20, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nei confronti di , nata Parte_1
a COSENZA il 26/07/1996, residente in [...]; premesso che in conformità alla formulazione dell'art. 35, l. 833/1978, come risultante dalla sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale, il provvedimento predetto è stato comunicato in data 12.6.2025 alle ore 23:20 alla persona interessata, come da relata in calce ad esso ed è stato poi, in via integrativa, comunicato anche al padre quale amministratore di sostegno avente rappresentanza in ambito sanitario, come da relata fatta pervenire a questo ufficio;
vista la proposta motivata del dott. specialista in Persona_1
psichiatria (matr. 5493);
vista la convalida del medico di struttura pubblica dott. CP_1
(matr. 201412), medico del Pronto Soccorso dell'A.O. di
[...]
Cosenza;
osservato che nell'ordinanza sindacale sono invertiti i nominativi del medico proponente e di quello convalidante, ma ciò non incide sulla validità sostanziale di essa, venendo esplicitati i presupposti giustificativi del disposto TS, come riscontrabili dagli atti;
ritenuta la propria competenza territoriale;
atteso che dagli atti si evince:
- Che la paziente è affetta da “agitazione psicomotoria in sisturbo bipolare”;
- Che le alterazioni psichiche riscontrate dal sanitario proponente rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti;
- Che gli interventi medesimi sono rifiutati e non possono essere consapevolmente accettati dall'inferma;
- Che, allo stato non sono possibili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere, non sussistendone le condizioni;
dato atto che in data odierna si è provveduto all'audizione della persona sottoposta a TS (in conformità al disposto 35, l. 833/1978, come risultante dalla sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale) e sono state assunte informazioni dal medico del reparto in cui lo stesso è ricoverato, dott.ssa : l'audizione, in particolare, ha evidenziato Persona_2
la tutela della dignità personale dell'infermo e non sono emerse, da essa e dalle sommarie informazioni assunte, circostanze tali da mettere in dubbio la conformità del provvedimento del Sindaco ai certificati medici in atti e allo stato attuale del paziente o la rispondenza del ricovero all'interesse della persona sottoposta al trattamento;
pag. 2 di 3 visti gli artt. 33, 34, 35, l. 23 dicembre 1978, 737, 741 c.p.c. e verificato il rispetto dei termini di legge nella trasmissione degli atti a questo ufficio;
CONVALIDA
l'ordinanza di cui sopra emessa dal Sindaco del CP_2
nei confronti di , nata a [...] il
[...] Parte_1
26/07/1996, residente in [...];
MANDA
alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 35 l. 833/1978, come risultante dalla sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale, disponendo in particolare che la notifica del presente provvedimento all'interessato avvenga, attese le ragioni di urgenza connaturate al procedimento e le particolari condizioni del destinatario, attualmente ricoverato presso l'Ospedale di Corigliano, per il tramite della Polizia Municipale di
Corigliano-Rossano.
Cosenza, 13/06/2025
Il Giudice
Giusi Ianni
pag. 3 di 3