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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/07/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 499/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 499/2024, promossa con ricorso depositato in data 27 febbraio
2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Elisabetta Pichenstein ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. Gloria Valentini
convenuto
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Rimessa in decisione all'udienza del 15 aprile 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “voglia l'intestato Tribunale, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del signor
e disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura Controparte_1
1 di euro 450,00 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di regolamentazione della potestà genitoriale con effetto a partire dalla data della presente domanda. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “si chiede di rigettare l'avversaria domanda in quanto inammissibile e comunque infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario.”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra ha agito in questa sede Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale di data
31 maggio 2023 in punto di mantenimento della figlia minore (nata in [...] Per_1
9 agosto 2007), domandando accogliersi le seguenti condizioni: “effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del signor CP_1
e disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura di euro
[...]
450,00 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di regolamentazione della potestà genitoriale con effetto a partire dalla data della presente domanda.”.
La ricorrente ha dedotto che con decreto di questo Tribunale di data 31 maggio 2023
è stato posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 250,00 al mese, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra ha, quindi, esposto che le sue condizioni patrimoniali e Parte_1 lavorative hanno nei mesi subito una modifica in senso peggiorativo, atteso che la stessa ha lavorato come impiegata sino al 30 giugno 2023 e che, alla data del ricorso, cessato il rapporto di lavoro, la stessa percepisce una indennità di disoccupazione pari al 75% dello stipendio. In ragione di ciò, la ricorrente ha esposto che il suo reddito di sta riducendo, tenuto conto delle spese di locazione (pari a 450,00 euro al
2 mese) e del carovita, rappresentando, al contempo, che il sig. parrebbe aver CP_1 reperito una occupazione stabile a tempo indeterminato.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che non vi sarebbero alcune sopravvenienze tali da giustificare la domanda di modifica svolta dalla ricorrente.
In particolare, il sig. ha dedotto: che il “carovita” è compensato dalla CP_1 rivalutazione Istat cui è soggetta la somma a suo carico;
che la perdita dell'impiego da parte della ricorrente è una situazione transitoria;
che le sue condizioni patrimoniali non sono migliorate, non avendo l'assunzione a tempo indeterminato inciso sul suo reddito.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025.
La domanda va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Ritiene il Collegio che, rispetto all'epoca in cui è stato determinato da questo
Tribunale l'obbligo di contribuzione paterno al mantenimento ordinario della figlia non siano sopravvenuti giustificati motivi tali da comportare la revisione Per_1 delle statuizioni assunte con decreto di data 31 maggio 2023.
Innanzitutto, alcuna rilevanza può essere riconosciuta al preso aumento della
“gestione ordinaria della famiglia aggravate dal carovita”, atteso che con decreto di questo Tribunale di data 31 maggio 2023 è stato espressamente disposto che la somma mensile posta a carico del padre a titolo di mantenimento ordinario della figlia è soggetta annualmente alla rivalutazione Istat. Né può essere attribuita rilevanza agli esborsi che la ricorrente sostiene per il canone di locazione, non trattandosi di spesa sopravvenuta, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta tale spesa grava sulla ricorrente sin dal 2022, ossia sin da epoca antecedente rispetto alla regolamentazione di questo Tribunale con decreto di data 31 maggio
2023 (cfr. doc. 5 ricorrente).
Va, altresì, considerato, da un lato, che la sig.ra de OV in data 9 maggio 2024
è stata assunta con contratto a tempo indeterminato (doc. 12 ricorrente); dall'altro lato, che non risulta dimostrato il preteso miglioramento della condizione reddituale del sig. CP_1
3 Al riguardo, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, il sig. non era disoccupato alla data in cui è stato pronunciato il CP_1 provvedimento che in questa sede si chiede di modificare: ed invero, nel decreto di questo Tribunale di data 31 maggio 2023, passato in giudicato, si legge che i redditi del padre sono “tratti da contratti di lavoro a tempo determinato”.
Non solo, ma va considerato che le deduzioni di parte ricorrente in ordine ad un preteso miglioramento della condizione reddituale del convenuto risultano generiche (limitate alla durata indeterminata dell'assunzione), risultando, peraltro, che nel 2022 il sig. ha percepito un reddito imponibile pari ad euro 21.228,00 CP_1
(con imposta netta di euro 2.496,00; euro 1.560,00 netti al mese) e nel 2023 un reddito imponibile pari ad euro 19.129,00 (con imposta netta di euro 1.768,00; euro
1.446,00 netti al mese), sicché eventuali doglianze rispetto alla pretesa inadeguatezza della somma posta a carico del padre per il mantenimento della figlia
(pari a 250,00 euro al mese) avrebbero potuto, e dovuto, essere fatte valere in sede di gravame, quanto meno rispetto ai redditi 2022, con conseguente rigetto della domanda di modifica svolta in questa sede (cfr. Cass. 30545/2024, che detta un principio generale, applicabile anche al caso che occupa: “Le statuizioni economiche dell'assegno divorzile e quelle sull'affidamento sui figli passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi. La rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo, ancorché ignorati dalla parte, rimane dunque esclusa, in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Le medesime conclusioni valgono per i provvedimenti di modifica delle condizioni di divorzio. In tali ipotesi, l'unico rimedio è la revocazione, nei soli casi eccezionali e tassativi di cui all'art. 395
c.p.c.”). Per le medesime ragioni, le deduzioni relative a pretese disponibilità ulteriori di cui beneficerebbe il sig. non possono essere fatte valere in questa CP_1 sede, atteso che, per espressa prospettazione di parte ricorrente, di tali entrate ulteriori il convenuto godrebbe “da sempre”, di talché anche questi fatti risultano coperti da giudicato (“Lo stesso, contrariamente a quanto dichiarato e provato a smentire in questa sede, di fatto da sempre beneficia di una disponibilità economica ulteriore grazie ai proventi della locazione di un immobile ad uso commerciale (…)
4 Di tale circostanza sono peraltro da sempre a conoscenza sia la ricorrente che la figlia (….)”, cfr. pag. 3 comparsa conclusionale). Per_1
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
(valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto delle caratteristiche delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 499/2024, promossa con ricorso depositato in data 27 febbraio
2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Elisabetta Pichenstein ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. Gloria Valentini
convenuto
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Rimessa in decisione all'udienza del 15 aprile 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “voglia l'intestato Tribunale, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del signor
e disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura Controparte_1
1 di euro 450,00 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di regolamentazione della potestà genitoriale con effetto a partire dalla data della presente domanda. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “si chiede di rigettare l'avversaria domanda in quanto inammissibile e comunque infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario.”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra ha agito in questa sede Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale di data
31 maggio 2023 in punto di mantenimento della figlia minore (nata in [...] Per_1
9 agosto 2007), domandando accogliersi le seguenti condizioni: “effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del signor CP_1
e disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura di euro
[...]
450,00 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di regolamentazione della potestà genitoriale con effetto a partire dalla data della presente domanda.”.
La ricorrente ha dedotto che con decreto di questo Tribunale di data 31 maggio 2023
è stato posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 250,00 al mese, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra ha, quindi, esposto che le sue condizioni patrimoniali e Parte_1 lavorative hanno nei mesi subito una modifica in senso peggiorativo, atteso che la stessa ha lavorato come impiegata sino al 30 giugno 2023 e che, alla data del ricorso, cessato il rapporto di lavoro, la stessa percepisce una indennità di disoccupazione pari al 75% dello stipendio. In ragione di ciò, la ricorrente ha esposto che il suo reddito di sta riducendo, tenuto conto delle spese di locazione (pari a 450,00 euro al
2 mese) e del carovita, rappresentando, al contempo, che il sig. parrebbe aver CP_1 reperito una occupazione stabile a tempo indeterminato.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che non vi sarebbero alcune sopravvenienze tali da giustificare la domanda di modifica svolta dalla ricorrente.
In particolare, il sig. ha dedotto: che il “carovita” è compensato dalla CP_1 rivalutazione Istat cui è soggetta la somma a suo carico;
che la perdita dell'impiego da parte della ricorrente è una situazione transitoria;
che le sue condizioni patrimoniali non sono migliorate, non avendo l'assunzione a tempo indeterminato inciso sul suo reddito.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025.
La domanda va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Ritiene il Collegio che, rispetto all'epoca in cui è stato determinato da questo
Tribunale l'obbligo di contribuzione paterno al mantenimento ordinario della figlia non siano sopravvenuti giustificati motivi tali da comportare la revisione Per_1 delle statuizioni assunte con decreto di data 31 maggio 2023.
Innanzitutto, alcuna rilevanza può essere riconosciuta al preso aumento della
“gestione ordinaria della famiglia aggravate dal carovita”, atteso che con decreto di questo Tribunale di data 31 maggio 2023 è stato espressamente disposto che la somma mensile posta a carico del padre a titolo di mantenimento ordinario della figlia è soggetta annualmente alla rivalutazione Istat. Né può essere attribuita rilevanza agli esborsi che la ricorrente sostiene per il canone di locazione, non trattandosi di spesa sopravvenuta, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta tale spesa grava sulla ricorrente sin dal 2022, ossia sin da epoca antecedente rispetto alla regolamentazione di questo Tribunale con decreto di data 31 maggio
2023 (cfr. doc. 5 ricorrente).
Va, altresì, considerato, da un lato, che la sig.ra de OV in data 9 maggio 2024
è stata assunta con contratto a tempo indeterminato (doc. 12 ricorrente); dall'altro lato, che non risulta dimostrato il preteso miglioramento della condizione reddituale del sig. CP_1
3 Al riguardo, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, il sig. non era disoccupato alla data in cui è stato pronunciato il CP_1 provvedimento che in questa sede si chiede di modificare: ed invero, nel decreto di questo Tribunale di data 31 maggio 2023, passato in giudicato, si legge che i redditi del padre sono “tratti da contratti di lavoro a tempo determinato”.
Non solo, ma va considerato che le deduzioni di parte ricorrente in ordine ad un preteso miglioramento della condizione reddituale del convenuto risultano generiche (limitate alla durata indeterminata dell'assunzione), risultando, peraltro, che nel 2022 il sig. ha percepito un reddito imponibile pari ad euro 21.228,00 CP_1
(con imposta netta di euro 2.496,00; euro 1.560,00 netti al mese) e nel 2023 un reddito imponibile pari ad euro 19.129,00 (con imposta netta di euro 1.768,00; euro
1.446,00 netti al mese), sicché eventuali doglianze rispetto alla pretesa inadeguatezza della somma posta a carico del padre per il mantenimento della figlia
(pari a 250,00 euro al mese) avrebbero potuto, e dovuto, essere fatte valere in sede di gravame, quanto meno rispetto ai redditi 2022, con conseguente rigetto della domanda di modifica svolta in questa sede (cfr. Cass. 30545/2024, che detta un principio generale, applicabile anche al caso che occupa: “Le statuizioni economiche dell'assegno divorzile e quelle sull'affidamento sui figli passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi. La rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo, ancorché ignorati dalla parte, rimane dunque esclusa, in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Le medesime conclusioni valgono per i provvedimenti di modifica delle condizioni di divorzio. In tali ipotesi, l'unico rimedio è la revocazione, nei soli casi eccezionali e tassativi di cui all'art. 395
c.p.c.”). Per le medesime ragioni, le deduzioni relative a pretese disponibilità ulteriori di cui beneficerebbe il sig. non possono essere fatte valere in questa CP_1 sede, atteso che, per espressa prospettazione di parte ricorrente, di tali entrate ulteriori il convenuto godrebbe “da sempre”, di talché anche questi fatti risultano coperti da giudicato (“Lo stesso, contrariamente a quanto dichiarato e provato a smentire in questa sede, di fatto da sempre beneficia di una disponibilità economica ulteriore grazie ai proventi della locazione di un immobile ad uso commerciale (…)
4 Di tale circostanza sono peraltro da sempre a conoscenza sia la ricorrente che la figlia (….)”, cfr. pag. 3 comparsa conclusionale). Per_1
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
(valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto delle caratteristiche delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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