Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
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n. 18363 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18363 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. GAGLIARDI CIRO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al C.so
Meridionale n. 7,
RICORRENTE
E
-, non costituito CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week
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end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento delle 2 minori venga determinato in € 500 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre dei loro quattro figli ( nato il [...] Per_1
e il 27.1.2001 entrambi maggiorenni ma soltanto economicamente Per_2 Per_1
autosufficiente, nata il [...] e l'8.9.2010 entrambe minori), ha chiesto Per_4
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
assegnarsi alla moglie la ex casa coniugale;
affidarsi le figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
porsi a carico del ricorrente un assegno mensile per il mantenimento delle tre figlie e della ricorrente di €.1.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
All'udienza del 11.11.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava le figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
assegnava alla moglie la casa coniugale;
disponeva che il padre potesse vedere liberamente le minori e comunque tenuto conto delle esigenze delle stesse, previo accordo con la madre, due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle 17,00 alle 20,30, nonché a settimane alterne dal sabato mattina ore 10 ovvero dall'uscita da scuola alla domenica ore 20,30; nonché ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 2 gennaio;
ed inoltre il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis ad anni alterni;
e 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con la madre entro il
30 giugno;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €.400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie di cui €.300,00 per le minori (€.150,00 ciascuna) e €.100,00 per la figlia maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018; nonché poneva a carico del
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resistente l'assegno mensile di €.100,00 a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva il resistente sebbene regolarmene avvisato.
Non richiesta la prova orale, richieste informazioni ai ss, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
• Sull'affido delle figlie minori nata il [...] e nata l'[...]) Per_3 Per_4
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi delle due minori, e non avendo la ricorrente dedotto e provato fatti e/o circostanze Per_4
tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata delle stesse il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, tenuto conto che sia nel ricorso introduttivo che nella precisazione delle conclusioni chiedeva dichiararsi l'affido condiviso e attesa la relazione dei servizi sociali (VII Municipalità) dalla quale emerge che non vi sono criticità per le minori né da un punto di vista scolastico né educativo, va disposto l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare le minori, ritiene il Tribunale che vada confermato il calendario degli incontri stabilito in sede di udienza presidenziale,
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perché idoneo a garantire un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana delle figlie. Pertanto, tenuto conto delle esigenze delle minori e previo accordo con la madre, il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle 17,00 alle 20,30, nonché a settimane alterne dal sabato mattina ore 10 ovvero dall'uscita da scuola alla domenica ore 20,30; nonché ad anni alterni dal 24 al
26 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 2 gennaio;
ed inoltre il giorno di Pasqua o
Lunedì in Albis ad anni alterni;
e 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Non si è proceduto all'audizione delle minori per l'età e per le questioni da dover decidere, ritenendosi che l'ascolto sarebbe, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico delle stesse.
• Sull'assegno di mantenimento per le tre figlie.
Va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto
(pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento
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dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020).
Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n.
12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass.
6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
La Suprema Corte ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207).
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A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498).
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col
"principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti.
Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse.
Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr. Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
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In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost..
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il
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diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze.
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento.
A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita.
Quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro.
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Anzi, deve ritenersi che tale dovere sussista, vuoi ex ante, sin dagli esordi del corso di studi, che il figlio ha l'onere di ponderare in comparazione con le proprie effettive capacità personali, di studio e di impegno, oltre che con le concrete offerte ed opportunità di prestazioni lavorative;
vuoi ex post, quando esso si atteggia quale dovere di ricercare qualsiasi lavoro e di attivarsi in qualunque direzione sia necessario.
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito, ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché
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ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile
2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Orbene ritiene il Collegio che applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, considerato che e sono ancora minori e tenuto conto della giovane età (23 Per_4
anni) di deve presumersi che quest'ultima ancora non abbia avuto modo di Per_2
inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, la stessa possa considerarsi già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza
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economica. Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento, e tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie.
Tanto premesso, pur in assenza di documentazione fiscale dei redditi del resistente contumace - tenuto conto delle deduzioni della ricorrente in ordine all'attività di operaio generico con rapporto di lavoro irregolare svolta dal sig. nonché delle CP_1
dichiarazioni del resistente contumace innanzi ai servizi sociali, ove affermava di svolgere precedentemente l'attività di muratore ma che negli ultimi anni in seguito a varie patologie, che l'avrebbero reso inabile al lavoro, ha iniziato a percepire una pensione di invalidità pari ad €.700,00 mensili, considerate le notorie esigenze di vita e di relazione delle figlie adolescenti, appare congruo disporre la somma mensile di €.
550,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (di cui €.225,00 per ciascuna minore ed €.100,00 per la figlia a carico del sig. . Detta Per_2 CP_1
somma andrà corrisposta a , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni Parte_1
mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, CP_1
a le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Parte_1
Napoli e COA del 2018.
• Sull'assegno di mantenimento per la parte ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre:
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938;
Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n.
23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita
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tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1, n.
9915 del 24 aprile 2007).
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili, non elide, anzi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del 11/07/2018,
a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del
2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
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L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
“In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass. 28/04/2006, n. 9878)
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L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura. In altre pronunce
(cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Supremi Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010;
Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto.
Per quanto concerne il tenore di vita durante il matrimonio nessun elemento specifico
è stato dedotto, né provato da parte ricorrente;
quanto invece alla capacità lavorative e
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reddituali dei coniugi, parte ricorrente sia nell'atto introduttivo che in comparsa conclusionale deduce di essere casalinga e di non percepire alcun reddito da lavoro, mentre parte resistente innanzi ai servizi sociali dichiara che la moglie ha sempre svolto lavori domestici saltuari e che ora è la ricorrente stessa ad occuparsi delle spese economiche lavorando tante ore al giorno, attesa l'inabilità al lavoro dello stesso.
Inoltre, la ricorrente allega certificazione dell'Agenzia dell'Entrate dal quale emerge un reddito pari €. 593,00 per gli anni 2020 e 2021 e un reddito pari ad €.4.544,00 per l'anno 2022 nonché una attestazione isee relativa all'anno 2023 dal quale si evidenzia un reddito di €. 14.487,20.
Orbene, tenuto inoltre conto della ancora giovane età della sig.ra (51 anni) e Pt_2
valutate le sue concrete e attuali possibilità di lavoro della donna, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia fornito prova della differenza tra le situazioni economiche delle parti, pertanto la domanda va rigettata.”
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale sita in Napoli Parte_1
alla via Cupa Vicinale Dell'Arco 30, perché, convivendo la stessa con le tre figlie, di cui una maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e le altre due minori, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L
898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez.
I 30 dicembre 2011 n. 30199).
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida le due figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina gli incontri padre- figlie nei termini di cui in parte motiva;
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3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e CP_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, a a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento delle tre figlie, la somma mensile di euro 550,00
(cinquecentocinquanta/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura CP_1
del 50%, alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli e COA di Napoli del 2018;
5. rigetta la domanda di assegno di mantenimento di parte ricorrente;
6. assegna a la ex casa coniugale sita in Napoli alla via Cupa Parte_1
Vicinale Dell'Arco 30;
7. dichiara non ripetibili le spese di lite;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 63, parte II, s. A, sez. X, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 07/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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