CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SC IU, Presidente
SC IL, RE
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002913638000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0272003006625137001 CONTR. SAN. NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0272003006625137001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720040004221167001 CONTR. SAN. NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720040004221167001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720050001918790001 CONTR. SAN. NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720050001918790001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060005197734001 CONTR STRAO EUR 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060005197734001 CONTR. SAN. NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060005197734001 CONTR. SAN. NAZ 1996 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060005197734001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060005197734001 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060012519359001 CONTR. SAN. NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060012519359001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060014965663001 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060014965663001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720070000439955001 CONTR STRAO EUR 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720070000439955001 CONTR. SAN. NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720070000439955001 CONTR. SAN. NAZ 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720070000439955001 IRPEF-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720070000439955001 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con rituale ricorso depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato l'intimazione di pagamento N. 027 2024 9002913638000, emessa dall'Agente delle Entrate Riscossione e notificata in data 14/11/2024, relativo alle seguenti cartelle di pagamento sottese:
1) Cartella n. 02720030006625137001 notificata il 23/05/2003 relativa al contributo sanitario nazionale, connessi interessi e sanzione riferito all'anno 1994 e relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita all'anno 1994 e di importo pari ad € 33.303,72;
2) Cartella n. 02720040004221167001 notificata il 17/01/2005 relativa al contributo sanitario nazionale, connessi interessi e sanzione riferito all'anno 1994 e relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita all'anno 1994 e di importo pari ad € 21.761,25;
3) Cartella n. 0272005000191879001 notificata il 16/03/2005 relativa al contributo sanitario nazionale, connessi interessi riferito all'anno 1993 e relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita all'anno
1993 e di importo pari ad € 27.361,32;
4) Cartella n. 02720060005197734001 notificata il 13/05/2006 relativa al contributo sanitario nazionale, connessi interessi e sanzione riferito agli anni 1995 e 1996 e relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita agli anni 1995 e 1996 e relativa al contributo straordinario per l'Europa, connessi interessi e sanzione riferita all'anno 1996 e di importo pari ad € 239.106,49;
5) Cartella n. 02720060012519359001 notificata il 09/08/2006 relativa al contributo sanitario nazionale, connessi interessi riferito all'anno 1993 e relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita all'anno
1993 e di importo pari ad € 22.010,43;
6) Cartella n. 02720060014965663001 notificata il 29/11/2006 relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita all'anno 1992 e relativa all'ILOR, connessi interessi, riferita all'anno 1992 e di importo pari ad € 30.128,52;
7) Cartella n. 02720070000439955001 notificata il 02/07/2007 relativa al contributo sanitario nazionale, connessi interessi e sanzione riferito agli anni 1995 e 1996 e relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita agli anni 1995 e 1996 e relativa al contributo straordinario per l'Europa, connessi interessi e sanzione riferita all'anno 1996 e di importo pari ad € 141.670,07.
Valore della lite € 130.178,12 .
Il ricorrente ha proposto gravame avverso l'avviso sulla base delle seguenti eccezioni:
1) estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve.
Argomenta la ricorrente che il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP, etc.) a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa deve ritenersi quinquennale.
Cita a proprio sostegno la sentenza n. 30362 del 23 novembre 2018 della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione a conferma di un principio già stabilito dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.
La Suprema Corte ha osservato che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore.
Analoga prescrizione vale per gli interessi e le sanzioni connessi al credito erariale;
infatti, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, come previsto, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 (Cass. 6 dicembre
2022, n. 35769), e, per gli interessi, dall'art. 2948, primo comma, n. 4), c.c. (Cass., Sez. 6-5, 8 marzo 2022,
n. 7486).
Conclude affermando che, nel caso che qui ci occupa, non è intervenuto nessun titolo giudiziale definitivo e la cartella di pagamento non opposta non può essere parificata a una sentenza passata in giudicato, pertanto, il termine di prescrizione è quinquennale.
Essendo stato l'atto oggetto dell'attuale impugnazione notificato solo in data 14/11/2024 il credito risulta prescritto anche nella denegata ipotesi di voler considerare la prescrizione dei detti crediti erariali decennale e non quinquennale. Chiede l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. che, nella sua attuale formulazione, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il 8 giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - riscossione per chiedere il rigetto della domanda eccependo, in via preliminare ed assorbente, la circostanza che il ricorso è stato notificato all'Agente della riscossione in data 12/01/2025 e il successivo deposito presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria è avvenuto solo in data 27/04/2025, cioè ben il trentesimo giorno.
Preliminarmente, è bene osservare come controparte abbia ritenuto opportuno impugnare utilizzando l'istituto della mediazione di cui ai sensi dell'art. 17-bis D.lgs. 546/92. Tuttavia, con il D.lgs. 220/2023, art. 2 comma 3, è stato abrogato tale istituto con la conseguenza che dal 4 gennaio 2024 il contribuente non può più accedere alla procedura di mediazione.
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 22 d.lgs.
546/92; di accertare e dichiarare l'inammisibilita' della proposta di mediazione ex art. 17-bisd.lgl n. 546/1992;
NEL MERITO: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rinviene tra la documentazione versata in atti la RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 predisposta dai legali procuratori della ricorrente in cui si attesta che il ricorso con istanza di sospensione e richiesta di trattazione in pubblica udienza e con istanza di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis d.lgs. n. 546/1992 risulta notificato all'DER di Campobasso il 12/01/2025.
Risulta altresì dagli atti versati nel fascicolo che il successivo deposito presso la Segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria è avvenuto solo in data 27/04/2025.
L'eccezione preliminare posta dalla parte resistente risulta fondata.
Difatti il ricorso depositato oltre i 30 giorni dalla notifica, anche se accompagnato da una proposta di mediazione, è da considerarsi inammissibile.
Questo è dovuto all'abrogazione della fase di reclamo-mediazione per i ricorsi notificati dopo il 4 gennaio
2024, come stabilito dal decreto di riforma del processo tributario.
In precedenza, il termine per la costituzione in giudizio era di 30 giorni dalla notifica del ricorso, e questo termine rimane valido anche dopo l'abrogazione della mediazione.
Infatti, con il Dlgs 220/2023, è stata abrogata la disciplina della cosiddetta "mediazione tributaria": in base all'articolo 2, comma 3 del suddetto Dlgs, l'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 a decorrere dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario
Da qui, l'inammissibilità per tardività della costituzione in giudizio del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida, ai sensi della vigente normativa, in € 4.000,00, oltre quanto dovuto per legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SC IU, Presidente
SC IL, RE
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002913638000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0272003006625137001 CONTR. SAN. NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0272003006625137001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720040004221167001 CONTR. SAN. NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720040004221167001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720050001918790001 CONTR. SAN. NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720050001918790001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060005197734001 CONTR STRAO EUR 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060005197734001 CONTR. SAN. NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060005197734001 CONTR. SAN. NAZ 1996 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060005197734001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060005197734001 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060012519359001 CONTR. SAN. NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060012519359001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060014965663001 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720060014965663001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720070000439955001 CONTR STRAO EUR 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720070000439955001 CONTR. SAN. NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720070000439955001 CONTR. SAN. NAZ 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720070000439955001 IRPEF-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720070000439955001 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con rituale ricorso depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato l'intimazione di pagamento N. 027 2024 9002913638000, emessa dall'Agente delle Entrate Riscossione e notificata in data 14/11/2024, relativo alle seguenti cartelle di pagamento sottese:
1) Cartella n. 02720030006625137001 notificata il 23/05/2003 relativa al contributo sanitario nazionale, connessi interessi e sanzione riferito all'anno 1994 e relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita all'anno 1994 e di importo pari ad € 33.303,72;
2) Cartella n. 02720040004221167001 notificata il 17/01/2005 relativa al contributo sanitario nazionale, connessi interessi e sanzione riferito all'anno 1994 e relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita all'anno 1994 e di importo pari ad € 21.761,25;
3) Cartella n. 0272005000191879001 notificata il 16/03/2005 relativa al contributo sanitario nazionale, connessi interessi riferito all'anno 1993 e relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita all'anno
1993 e di importo pari ad € 27.361,32;
4) Cartella n. 02720060005197734001 notificata il 13/05/2006 relativa al contributo sanitario nazionale, connessi interessi e sanzione riferito agli anni 1995 e 1996 e relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita agli anni 1995 e 1996 e relativa al contributo straordinario per l'Europa, connessi interessi e sanzione riferita all'anno 1996 e di importo pari ad € 239.106,49;
5) Cartella n. 02720060012519359001 notificata il 09/08/2006 relativa al contributo sanitario nazionale, connessi interessi riferito all'anno 1993 e relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita all'anno
1993 e di importo pari ad € 22.010,43;
6) Cartella n. 02720060014965663001 notificata il 29/11/2006 relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita all'anno 1992 e relativa all'ILOR, connessi interessi, riferita all'anno 1992 e di importo pari ad € 30.128,52;
7) Cartella n. 02720070000439955001 notificata il 02/07/2007 relativa al contributo sanitario nazionale, connessi interessi e sanzione riferito agli anni 1995 e 1996 e relativa all'IRPEF, connessi interessi e sanzione riferita agli anni 1995 e 1996 e relativa al contributo straordinario per l'Europa, connessi interessi e sanzione riferita all'anno 1996 e di importo pari ad € 141.670,07.
Valore della lite € 130.178,12 .
Il ricorrente ha proposto gravame avverso l'avviso sulla base delle seguenti eccezioni:
1) estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve.
Argomenta la ricorrente che il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP, etc.) a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa deve ritenersi quinquennale.
Cita a proprio sostegno la sentenza n. 30362 del 23 novembre 2018 della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione a conferma di un principio già stabilito dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.
La Suprema Corte ha osservato che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore.
Analoga prescrizione vale per gli interessi e le sanzioni connessi al credito erariale;
infatti, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, come previsto, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 (Cass. 6 dicembre
2022, n. 35769), e, per gli interessi, dall'art. 2948, primo comma, n. 4), c.c. (Cass., Sez. 6-5, 8 marzo 2022,
n. 7486).
Conclude affermando che, nel caso che qui ci occupa, non è intervenuto nessun titolo giudiziale definitivo e la cartella di pagamento non opposta non può essere parificata a una sentenza passata in giudicato, pertanto, il termine di prescrizione è quinquennale.
Essendo stato l'atto oggetto dell'attuale impugnazione notificato solo in data 14/11/2024 il credito risulta prescritto anche nella denegata ipotesi di voler considerare la prescrizione dei detti crediti erariali decennale e non quinquennale. Chiede l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. che, nella sua attuale formulazione, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il 8 giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - riscossione per chiedere il rigetto della domanda eccependo, in via preliminare ed assorbente, la circostanza che il ricorso è stato notificato all'Agente della riscossione in data 12/01/2025 e il successivo deposito presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria è avvenuto solo in data 27/04/2025, cioè ben il trentesimo giorno.
Preliminarmente, è bene osservare come controparte abbia ritenuto opportuno impugnare utilizzando l'istituto della mediazione di cui ai sensi dell'art. 17-bis D.lgs. 546/92. Tuttavia, con il D.lgs. 220/2023, art. 2 comma 3, è stato abrogato tale istituto con la conseguenza che dal 4 gennaio 2024 il contribuente non può più accedere alla procedura di mediazione.
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 22 d.lgs.
546/92; di accertare e dichiarare l'inammisibilita' della proposta di mediazione ex art. 17-bisd.lgl n. 546/1992;
NEL MERITO: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rinviene tra la documentazione versata in atti la RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 predisposta dai legali procuratori della ricorrente in cui si attesta che il ricorso con istanza di sospensione e richiesta di trattazione in pubblica udienza e con istanza di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis d.lgs. n. 546/1992 risulta notificato all'DER di Campobasso il 12/01/2025.
Risulta altresì dagli atti versati nel fascicolo che il successivo deposito presso la Segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria è avvenuto solo in data 27/04/2025.
L'eccezione preliminare posta dalla parte resistente risulta fondata.
Difatti il ricorso depositato oltre i 30 giorni dalla notifica, anche se accompagnato da una proposta di mediazione, è da considerarsi inammissibile.
Questo è dovuto all'abrogazione della fase di reclamo-mediazione per i ricorsi notificati dopo il 4 gennaio
2024, come stabilito dal decreto di riforma del processo tributario.
In precedenza, il termine per la costituzione in giudizio era di 30 giorni dalla notifica del ricorso, e questo termine rimane valido anche dopo l'abrogazione della mediazione.
Infatti, con il Dlgs 220/2023, è stata abrogata la disciplina della cosiddetta "mediazione tributaria": in base all'articolo 2, comma 3 del suddetto Dlgs, l'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 a decorrere dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario
Da qui, l'inammissibilità per tardività della costituzione in giudizio del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida, ai sensi della vigente normativa, in € 4.000,00, oltre quanto dovuto per legge.