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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3025/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3025 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2018, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Palombo, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Spada, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
22.01.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 22.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.04.2018 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando: - di aver contratto matrimonio con in CC (RM) il 21.09.1991; Controparte_1
- che dall'unione coniugale erano nati i figli (20.04.2000) ed Persona_1 Per_2
(7.03.2005);
- che con decreto del 27.01.2011 il Tribunale di Velletri aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
- che da quel momento le parti avevano vissuto ininterrottamente separate, essendo venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- che la resistente aveva da tempo lasciato la casa coniugale, trasferendosi con la prole in altra abitazione.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle seguenti condizioni: Controparte_1
“Sia confermato a carico del sig. il versamento di un assegno alimentare per Parte_1
i figli e pari ad € 300,00 mensili da corrispondere alla direttamente Persona_1 Per_2 alla sig.ra ; CP_1
Sia confermato l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: ciascun genitore terrà con sé i figli per il periodo feriale estivo di 15 giorni, anche se non continuativi, durante i mesi di giugno, luglio o agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
almeno un giorno, e ad anni alterni, tra il 24, il 25 ed il 26 dicembre, nonché tra il 31 e il primo dell'anno, nonché almeno un giorno tra la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. I termini di cui sopra dovranno intendersi meramente di riferimento riconoscendo alle parti il diritto di recupero dei giorni di visita di cui non ha potuto godere, salvo concordarli diversamente tra loro;
Il padre potrà, inoltre, rendersi disponibile, partecipare, accompagnare e prelevare la prole
a qualsivoglia attività sportiva, extra scolastica, ricreativa;
Gli accordi relativi alla definizione di visite, pernotti e vacanze, in deroga a quanto di massima in atti definito, saranno preferibilmente effettuati per iscritto a mezzo raccomandata
a.r. alle rispettive residenze o a mezzo delle rispettive e-mail personali;
Spese scolastiche e mediche ripartite in misura del 50% tra i genitori con precisazione che quelle ricreative, sportive e straordinarie dovranno essere previamente concordate e ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
Ogni contraria istanza disattesa e rigettata, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.10.2018 si è costituita in giudizio , la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto di: Controparte_1 “- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi non essendovi opposizione e sussistendo ogni requisito legale;
- confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, secondo le modalità previste nell'accordo di separazione ancora vigente, con collocamento presso il domicilio maternoin LB laziale, Via Aurelio Saffi, 115;
- ordinare a carico di il versamento dell'assegno a titolo di mantenimento in Parte_1 favore dei figlipari ad euro 400,00 (200,00 ciascuno), da rivalutarsi secondo gli indici Istat come per legge;
- ordinare a carico di versamento dell'assegno divorzile in favore di Controparte_2
, pari ad euro 300,00, tenuto conto del godimento della casa familiare in Controparte_1 ragione dell'affidamento della prole, da rivalutarsi secondo gli indici Istat come per legge, sussistendo i requisiti ex l. 898/70 confermati dalla recentissima giurisprudenza;
- rigettare la implicita richiesta di revoca di assegno nei confronti di . Controparte_1
Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese della procedura.”.
All'udienza presidenziale entrambe le parti sono comparse personalmente ed il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n. 898/1970.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove testimoniali, acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed indagini di natura tributaria.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
22.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 21.09.1991, atteso che è decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle stesse dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione (art. 3, n. 2, lett. b della Legge n. 898/1970 e successive modifiche); da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2.2 Sull'affidamento, collocamento e frequentazione del figlio Per_2
Deve essere, poi, dichiarato il non luogo a provvedere sulle domande relative all'affidamento, collocamento e frequentazione del figlio , il quale è divenuto maggiorenne nelle more del Per_2 procedimento.
2.3 Sulla contribuzione al mantenimento della prole e sull'assegnazione della casa coniugale
Avuto riguardo al figlio , di anni 20, costituisce circostanza incontestata tra le parti che Per_2 lo stesso sia divenuto nelle more del procedimento economicamente indipendente, così come confermato dalla stessa resistente nella comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
Ne consegue, pertanto, che deve essere dichiarato cessato, a decorrere dal mese di luglio 2024
(data dalla quale deve presumibilmente ritenersi che il figlio sia divenuto economicamente indipendente), l'obbligo di mantenimento da parte di entrambi i genitori.
Con riferimento, invece, alla figlia di anni 25, deve essere confermata Persona_1
l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha disposto la revoca della corresponsione del relativo assegno di mantenimento versato dal ricorrente in favore della resistente, essendo la figlia convivente con il padre.
Deve essere, inoltre, disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore di
, essendo venuti meno i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.p.c. Controparte_1
2.4 Sulla domanda di assegno divorzile
Parte resistente ha formulato domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, deducendo a fondamento della stessa lo squilibrio economico esistente fra le parti.
In punto di diritto si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio
2018, ha affermato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
La Suprema Corte ha sottolineato, in particolare, che “l'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, e, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina.”.
Ne consegue che, alla luce della funzione non solo assistenziale ma in pari misura anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, della
Legge n. 898/1970, verificando, in particolare, se la riscontrata sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.
All'esito di tale operazione il giudice deve quantificare l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo che il medesimo ha fornito alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge.
Fermo quanto precede, la successiva giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito ulteriormente che “A fronte di una accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via prevalente o esclusiva sul criterio assistenziale, senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo.” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/09/2020, n. 18681). Ciò anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle richiamate Sezioni Unite, atteso che “l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa”, sicchè può “ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorchè equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
Anche in tale ipotesi, tuttavia, è necessario procedere preliminarmente all'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, non potendosi escludere che lo scioglimento del vincolo, specie se conseguente ad una durata limitata dell'unione matrimoniale, renda entrambi gli ex coniugi economicamente non autosufficienti. Sul versante opposto si colloca
l'ipotesi della conservazione di una condizione economico patrimoniale di rilevante entità per entrambi gli ex coniugi che determina un livello reddituale molto elevato anche dopo lo scioglimento del vincolo. In questa seconda ipotesi, secondo il parametro composito che è stato oggetto dell'elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.”
(cfr. Cass. civ., sez. I, 30/08/2019, n. 21926).
In sostanza, il criterio puramente assistenziale troverà, quindi, applicazione quando la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge debole non consenta allo stesso, senza sua colpa, di raggiungere una esistenza libera e dignitosa. In aggiunta al criterio assistenziale, dovranno tenersi in considerazione i criteri compensativo e perequativo se, pur raggiungendo il coniuge più debole un livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali anche in relazione alla durata del matrimonio, all'effettiva potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all'età e alla conformazione del mercato del lavoro. In particolare, il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente.
Ciò posto, ritiene il Collegio che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente dell'assegno divorzile richiesto.
In particolare, sotto il profilo perequativo-compensativo, si precisa che grava sul coniuge richiedente l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale all'epoca del divorzio è direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, non rilevando al riguardo in via esclusiva lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda.
Orbene, nel caso di specie, la resistente non ha provato che l'allegata disparità economica con l'ex coniuge sia dipesa da scelte condivise durante la vita matrimoniale che hanno portato la medesima a sacrificare le proprie aspettative ed ambizioni personali e professionali.
Né detto assegno può essere riconosciuto guardando alla natura assistenziale dello stesso, non essendo stata provata – a ben vedere – la dedotta disparità economica posta a fondamento della relativa domanda.
Dalla relazione di natura tributaria svolta dalla competente Guardia di Finanza risulta, infatti, che entrambe le parti non hanno percepito redditi da lavoro negli anni di imposta oggetto di osservazione e che, per circoscritti periodi di tempo, sono state destinatarie del reddito di cittadinanza. La effettiva condizione economico-reddituale delle parti non può essere ricostruita, inoltre, neanche mediante l'esame della scarna documentazione dalle stesse depositata, avendo entrambi i coniugi dichiarato di svolgere attività lavorativa non regolarizzata, di percepire redditi appena sufficienti al soddisfacimento delle rispettive primarie esigenze di vita ed avendo entrambe le parti prodotto documentazione ISEE ed estratti di conto corrente, peraltro parziali e risalenti nel tempo, del tutto inidonei a dimostrare il dedotto squilibrio economico.
Ne consegue, pertanto, che la domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile deve essere respinta.
3. Tenuto conto della soccombenza reciproca, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3025/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CC (RM) il
21.09.1991 da , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata ad [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ); C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
CC (Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto n. 201, Parte II, Serie A);
c) dichiara il non luogo a provvedere sulle domande di affidamento, collocamento e frequentazione del figlio;
Per_2
d) dichiara cessato, a decorrere dal mese di luglio 2024, l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figlio;
Per_2
e) revoca, a decorrere dal mese di ottobre 2018, l'obbligo di di versare a Parte_1
il mantenimento in favore della figlia;
Controparte_1 Persona_1
f) revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
g) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Controparte_1
h) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3025 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2018, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Palombo, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Spada, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
22.01.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 22.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.04.2018 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando: - di aver contratto matrimonio con in CC (RM) il 21.09.1991; Controparte_1
- che dall'unione coniugale erano nati i figli (20.04.2000) ed Persona_1 Per_2
(7.03.2005);
- che con decreto del 27.01.2011 il Tribunale di Velletri aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
- che da quel momento le parti avevano vissuto ininterrottamente separate, essendo venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- che la resistente aveva da tempo lasciato la casa coniugale, trasferendosi con la prole in altra abitazione.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle seguenti condizioni: Controparte_1
“Sia confermato a carico del sig. il versamento di un assegno alimentare per Parte_1
i figli e pari ad € 300,00 mensili da corrispondere alla direttamente Persona_1 Per_2 alla sig.ra ; CP_1
Sia confermato l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: ciascun genitore terrà con sé i figli per il periodo feriale estivo di 15 giorni, anche se non continuativi, durante i mesi di giugno, luglio o agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
almeno un giorno, e ad anni alterni, tra il 24, il 25 ed il 26 dicembre, nonché tra il 31 e il primo dell'anno, nonché almeno un giorno tra la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. I termini di cui sopra dovranno intendersi meramente di riferimento riconoscendo alle parti il diritto di recupero dei giorni di visita di cui non ha potuto godere, salvo concordarli diversamente tra loro;
Il padre potrà, inoltre, rendersi disponibile, partecipare, accompagnare e prelevare la prole
a qualsivoglia attività sportiva, extra scolastica, ricreativa;
Gli accordi relativi alla definizione di visite, pernotti e vacanze, in deroga a quanto di massima in atti definito, saranno preferibilmente effettuati per iscritto a mezzo raccomandata
a.r. alle rispettive residenze o a mezzo delle rispettive e-mail personali;
Spese scolastiche e mediche ripartite in misura del 50% tra i genitori con precisazione che quelle ricreative, sportive e straordinarie dovranno essere previamente concordate e ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
Ogni contraria istanza disattesa e rigettata, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.10.2018 si è costituita in giudizio , la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto di: Controparte_1 “- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi non essendovi opposizione e sussistendo ogni requisito legale;
- confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, secondo le modalità previste nell'accordo di separazione ancora vigente, con collocamento presso il domicilio maternoin LB laziale, Via Aurelio Saffi, 115;
- ordinare a carico di il versamento dell'assegno a titolo di mantenimento in Parte_1 favore dei figlipari ad euro 400,00 (200,00 ciascuno), da rivalutarsi secondo gli indici Istat come per legge;
- ordinare a carico di versamento dell'assegno divorzile in favore di Controparte_2
, pari ad euro 300,00, tenuto conto del godimento della casa familiare in Controparte_1 ragione dell'affidamento della prole, da rivalutarsi secondo gli indici Istat come per legge, sussistendo i requisiti ex l. 898/70 confermati dalla recentissima giurisprudenza;
- rigettare la implicita richiesta di revoca di assegno nei confronti di . Controparte_1
Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese della procedura.”.
All'udienza presidenziale entrambe le parti sono comparse personalmente ed il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n. 898/1970.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove testimoniali, acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed indagini di natura tributaria.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
22.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 21.09.1991, atteso che è decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle stesse dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione (art. 3, n. 2, lett. b della Legge n. 898/1970 e successive modifiche); da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2.2 Sull'affidamento, collocamento e frequentazione del figlio Per_2
Deve essere, poi, dichiarato il non luogo a provvedere sulle domande relative all'affidamento, collocamento e frequentazione del figlio , il quale è divenuto maggiorenne nelle more del Per_2 procedimento.
2.3 Sulla contribuzione al mantenimento della prole e sull'assegnazione della casa coniugale
Avuto riguardo al figlio , di anni 20, costituisce circostanza incontestata tra le parti che Per_2 lo stesso sia divenuto nelle more del procedimento economicamente indipendente, così come confermato dalla stessa resistente nella comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
Ne consegue, pertanto, che deve essere dichiarato cessato, a decorrere dal mese di luglio 2024
(data dalla quale deve presumibilmente ritenersi che il figlio sia divenuto economicamente indipendente), l'obbligo di mantenimento da parte di entrambi i genitori.
Con riferimento, invece, alla figlia di anni 25, deve essere confermata Persona_1
l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha disposto la revoca della corresponsione del relativo assegno di mantenimento versato dal ricorrente in favore della resistente, essendo la figlia convivente con il padre.
Deve essere, inoltre, disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore di
, essendo venuti meno i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.p.c. Controparte_1
2.4 Sulla domanda di assegno divorzile
Parte resistente ha formulato domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, deducendo a fondamento della stessa lo squilibrio economico esistente fra le parti.
In punto di diritto si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio
2018, ha affermato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
La Suprema Corte ha sottolineato, in particolare, che “l'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, e, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina.”.
Ne consegue che, alla luce della funzione non solo assistenziale ma in pari misura anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, della
Legge n. 898/1970, verificando, in particolare, se la riscontrata sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.
All'esito di tale operazione il giudice deve quantificare l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo che il medesimo ha fornito alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge.
Fermo quanto precede, la successiva giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito ulteriormente che “A fronte di una accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via prevalente o esclusiva sul criterio assistenziale, senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo.” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/09/2020, n. 18681). Ciò anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle richiamate Sezioni Unite, atteso che “l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa”, sicchè può “ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorchè equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
Anche in tale ipotesi, tuttavia, è necessario procedere preliminarmente all'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, non potendosi escludere che lo scioglimento del vincolo, specie se conseguente ad una durata limitata dell'unione matrimoniale, renda entrambi gli ex coniugi economicamente non autosufficienti. Sul versante opposto si colloca
l'ipotesi della conservazione di una condizione economico patrimoniale di rilevante entità per entrambi gli ex coniugi che determina un livello reddituale molto elevato anche dopo lo scioglimento del vincolo. In questa seconda ipotesi, secondo il parametro composito che è stato oggetto dell'elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.”
(cfr. Cass. civ., sez. I, 30/08/2019, n. 21926).
In sostanza, il criterio puramente assistenziale troverà, quindi, applicazione quando la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge debole non consenta allo stesso, senza sua colpa, di raggiungere una esistenza libera e dignitosa. In aggiunta al criterio assistenziale, dovranno tenersi in considerazione i criteri compensativo e perequativo se, pur raggiungendo il coniuge più debole un livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali anche in relazione alla durata del matrimonio, all'effettiva potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all'età e alla conformazione del mercato del lavoro. In particolare, il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente.
Ciò posto, ritiene il Collegio che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente dell'assegno divorzile richiesto.
In particolare, sotto il profilo perequativo-compensativo, si precisa che grava sul coniuge richiedente l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale all'epoca del divorzio è direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, non rilevando al riguardo in via esclusiva lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda.
Orbene, nel caso di specie, la resistente non ha provato che l'allegata disparità economica con l'ex coniuge sia dipesa da scelte condivise durante la vita matrimoniale che hanno portato la medesima a sacrificare le proprie aspettative ed ambizioni personali e professionali.
Né detto assegno può essere riconosciuto guardando alla natura assistenziale dello stesso, non essendo stata provata – a ben vedere – la dedotta disparità economica posta a fondamento della relativa domanda.
Dalla relazione di natura tributaria svolta dalla competente Guardia di Finanza risulta, infatti, che entrambe le parti non hanno percepito redditi da lavoro negli anni di imposta oggetto di osservazione e che, per circoscritti periodi di tempo, sono state destinatarie del reddito di cittadinanza. La effettiva condizione economico-reddituale delle parti non può essere ricostruita, inoltre, neanche mediante l'esame della scarna documentazione dalle stesse depositata, avendo entrambi i coniugi dichiarato di svolgere attività lavorativa non regolarizzata, di percepire redditi appena sufficienti al soddisfacimento delle rispettive primarie esigenze di vita ed avendo entrambe le parti prodotto documentazione ISEE ed estratti di conto corrente, peraltro parziali e risalenti nel tempo, del tutto inidonei a dimostrare il dedotto squilibrio economico.
Ne consegue, pertanto, che la domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile deve essere respinta.
3. Tenuto conto della soccombenza reciproca, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3025/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CC (RM) il
21.09.1991 da , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata ad [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ); C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
CC (Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto n. 201, Parte II, Serie A);
c) dichiara il non luogo a provvedere sulle domande di affidamento, collocamento e frequentazione del figlio;
Per_2
d) dichiara cessato, a decorrere dal mese di luglio 2024, l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figlio;
Per_2
e) revoca, a decorrere dal mese di ottobre 2018, l'obbligo di di versare a Parte_1
il mantenimento in favore della figlia;
Controparte_1 Persona_1
f) revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
g) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Controparte_1
h) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera