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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/07/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.06.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3781/2024 R.G.L., cui è stata riunita la n. 9577/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fatigato Michele e Fatigato Maria Antonia Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: azione di accertamento negativo e opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2024, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo CP_ che l' sede di Foggia, con nota del 6.12.2023, gli ha inviato una richiesta di pagamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale per l'importo complessivo di €.12.035,57 per l'anno di imposta 2018, a seguito di avvisi bonari, succedutisi negli anni, a partire dal 2015, per ogni annualità a far data dal 2009, e specificatamente: CP_
- con avviso del 6 maggio 2015, l richiedeva contributi per gli anni dal 2009 al 2011 per complessivi €.8.954,80;
- con avviso del 4 novembre 2016, venivano richiesti contributi relativamente all'anno 2012, pari ad
€.4.947,98;
- con comunicazione del 29 maggio 2018, la richiesta dei contributi per gli anni, dal 2013 al 2014, era pari ad €.19.146,14;
pagina 1 di 4 - con avviso del 29 gennaio 2019, veniva formulata richiesta per €.9.946,60 relativamente all'anno
2015; CP_
- con avviso del 24 febbraio 2021, l richiedeva i contributi del 2016;
- con nota del 21 maggio 2022, l , per il medesimo titolo, richiedeva, per l'anno 2017, la CP_1 somma di €.11.542,73.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo al Tribunale di:
“1. accertare e dichiarare che il ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa all'interno della CP_ società Umbramare s.r.l.; 2. per l'effetto condannare l' alla cancellazione del sig. Parte_1
dagli elenchi della Gestione Commercianti, con decorrenza dal 2009; 3. dichiarare non dovuti
[...]
CP_ gli importi così come richiesti dall' negli avvisi bonari pervenuti al ricorrente vale a dire: avviso datato 6 maggio 2015 per gli anni dal 2009 al 2011 per complessivi euro 8.954,80; avviso del 4 novembre 2016 per euro 4.947,98 per contributi relativi al 2012; avviso del 29 maggio 2018 per contributi per gli anni dal 2013 al 2014 per euro 19.146,14; avviso del 29 gennaio 2019 per euro
9.946,60 per il 2015; avviso del 24 febbraio 2021 per contributi del 2016 e avviso del 21 maggio 2022 per euro11.542,73 in relazione al 2017; avviso bonario per euro 12.035,57 per l'anno di imposta
2018”. Vinte le spese.
Con distinto ricorso, depositato in data 4.11.2024, riunito per evidenti ragioni di connessione, ex art. 274, comma 1 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il sollecito del pagamento della somma di €.65.291,13, a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni 2012-
2017, riferita a 5 avvisi di addebito, nn.ri 34320170002141025000; 34320180004172145000;
34320190001730571000; 3432022001928345000; 34320230002076421000, chiedendone l'annullamento.
Precisamente parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare gli avvisi di addebito (nn.ri 34320170002141025000; 34320180004172145000; 34320190001730571000;
3432022001928345000; 34320230002076421000) indicati nel sollecito di pagamento non sono mai stati notificati all'odierno ricorrente e, per l'effetto, annullare i suddetti avvisi di addebito;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa all'interno della società CP_ Umbramare s.r.l.; 3. per l'effetto condannare l' alla cancellazione del sig. Parte_1 dagli elenchi della Gestione Commercianti, con decorrenza dal 2009; 4. dichiarare non dovuti gli CP_ importi così come richiesti dall' con il sollecito di pagamento del 28 settembre 2024”. Vinte le spese.
pagina 2 di 4 L' , costituitosi in entrambi i giudizi, ha dedotto di aver provveduto in autotutela “ad annullare CP_1
l'imposizione contributiva nell'IVS Commercianti con efficacia ex tunc in quanto risulta prevalenza di contribuzione nella gestione OR , dunque chiedendo la pronuncia di cessazione della Pt_2 materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Le cause sono state decise con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto dell'annullamento dell'imposizione contributiva operata in autotutela dall'Istituto, non sussiste più l'interesse ad agire e a contraddire.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza virtuale dell' e CP_1 sono poste integralmente a carico dell' , atteso che l' ha provveduto all'annullamento in CP_1 CP_1 autotutela in data 27.05.2025, dopo la notifica del ricorso introduttivo (avvenuta rispettivamente in data 4.07.2024 e in data 13.01.2025).
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (scaglione infra
€.260.000).
Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per
pagina 3 di 4 ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del
10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione
e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” e al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione
(Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi €.10.778,20 [€.6.115,00 per il primo ricorso (cause di previdenza infra €.260.000) +
€.4.663,20], oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.06.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.06.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3781/2024 R.G.L., cui è stata riunita la n. 9577/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fatigato Michele e Fatigato Maria Antonia Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: azione di accertamento negativo e opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2024, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo CP_ che l' sede di Foggia, con nota del 6.12.2023, gli ha inviato una richiesta di pagamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale per l'importo complessivo di €.12.035,57 per l'anno di imposta 2018, a seguito di avvisi bonari, succedutisi negli anni, a partire dal 2015, per ogni annualità a far data dal 2009, e specificatamente: CP_
- con avviso del 6 maggio 2015, l richiedeva contributi per gli anni dal 2009 al 2011 per complessivi €.8.954,80;
- con avviso del 4 novembre 2016, venivano richiesti contributi relativamente all'anno 2012, pari ad
€.4.947,98;
- con comunicazione del 29 maggio 2018, la richiesta dei contributi per gli anni, dal 2013 al 2014, era pari ad €.19.146,14;
pagina 1 di 4 - con avviso del 29 gennaio 2019, veniva formulata richiesta per €.9.946,60 relativamente all'anno
2015; CP_
- con avviso del 24 febbraio 2021, l richiedeva i contributi del 2016;
- con nota del 21 maggio 2022, l , per il medesimo titolo, richiedeva, per l'anno 2017, la CP_1 somma di €.11.542,73.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo al Tribunale di:
“1. accertare e dichiarare che il ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa all'interno della CP_ società Umbramare s.r.l.; 2. per l'effetto condannare l' alla cancellazione del sig. Parte_1
dagli elenchi della Gestione Commercianti, con decorrenza dal 2009; 3. dichiarare non dovuti
[...]
CP_ gli importi così come richiesti dall' negli avvisi bonari pervenuti al ricorrente vale a dire: avviso datato 6 maggio 2015 per gli anni dal 2009 al 2011 per complessivi euro 8.954,80; avviso del 4 novembre 2016 per euro 4.947,98 per contributi relativi al 2012; avviso del 29 maggio 2018 per contributi per gli anni dal 2013 al 2014 per euro 19.146,14; avviso del 29 gennaio 2019 per euro
9.946,60 per il 2015; avviso del 24 febbraio 2021 per contributi del 2016 e avviso del 21 maggio 2022 per euro11.542,73 in relazione al 2017; avviso bonario per euro 12.035,57 per l'anno di imposta
2018”. Vinte le spese.
Con distinto ricorso, depositato in data 4.11.2024, riunito per evidenti ragioni di connessione, ex art. 274, comma 1 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il sollecito del pagamento della somma di €.65.291,13, a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni 2012-
2017, riferita a 5 avvisi di addebito, nn.ri 34320170002141025000; 34320180004172145000;
34320190001730571000; 3432022001928345000; 34320230002076421000, chiedendone l'annullamento.
Precisamente parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare gli avvisi di addebito (nn.ri 34320170002141025000; 34320180004172145000; 34320190001730571000;
3432022001928345000; 34320230002076421000) indicati nel sollecito di pagamento non sono mai stati notificati all'odierno ricorrente e, per l'effetto, annullare i suddetti avvisi di addebito;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa all'interno della società CP_ Umbramare s.r.l.; 3. per l'effetto condannare l' alla cancellazione del sig. Parte_1 dagli elenchi della Gestione Commercianti, con decorrenza dal 2009; 4. dichiarare non dovuti gli CP_ importi così come richiesti dall' con il sollecito di pagamento del 28 settembre 2024”. Vinte le spese.
pagina 2 di 4 L' , costituitosi in entrambi i giudizi, ha dedotto di aver provveduto in autotutela “ad annullare CP_1
l'imposizione contributiva nell'IVS Commercianti con efficacia ex tunc in quanto risulta prevalenza di contribuzione nella gestione OR , dunque chiedendo la pronuncia di cessazione della Pt_2 materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Le cause sono state decise con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto dell'annullamento dell'imposizione contributiva operata in autotutela dall'Istituto, non sussiste più l'interesse ad agire e a contraddire.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza virtuale dell' e CP_1 sono poste integralmente a carico dell' , atteso che l' ha provveduto all'annullamento in CP_1 CP_1 autotutela in data 27.05.2025, dopo la notifica del ricorso introduttivo (avvenuta rispettivamente in data 4.07.2024 e in data 13.01.2025).
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (scaglione infra
€.260.000).
Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per
pagina 3 di 4 ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del
10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione
e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” e al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione
(Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi €.10.778,20 [€.6.115,00 per il primo ricorso (cause di previdenza infra €.260.000) +
€.4.663,20], oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.06.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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