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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/11/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 4313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa OM AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4313/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 (CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MURETTINO ENRICO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in Bra (CN) il 10/08/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 41 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata la figlia il 09.07.2009. Per_1
Con ricorso depositato il 12/12/2024 i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 71/2025 pubblicata il 31/01/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 18/11/2025.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in Bra (CN) il 10/08/2016, iscritto nel registro del detto Comune Parte_2 all'anno 2016, parte I, serie n. 41 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia nata a [...] il [...], viene affidata (fino al compimento della sua maggiore Per_1 età – 09 luglio 2027) congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. La medesima manterrà la propria residenza presso la madre.
Vista l'età della figlia oramai quasi quindicenne, il padre vedrà la figlia con i tempi e con Per_1 i modi che il padre concorderà direttamente con la figlia stessa e secondo i desideri di quest'ultima e sempre e comunque compatibilmente con i rispettivi impegni (del padre e della figlia).
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Per_1 somma mensile di € 1.150,00 (euro millecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (data 1^ rivalutazione: dicembre 2025) con decorrenza dal mese di dicembre 2024 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 100% delle spese straordinarie indicate nel protocollo d'intesa tra Pt_1 Magistrati e Avvocati vigente presso il Tribunale di Asti preventivamente concordate e
2 successivamente documentate. I ricorrenti danno atto che il padre provvederà inoltre a farsi carico in futuro per intero (come da Lui già fatto per le proprie altre due figlie) delle spese dei mezzi di trasporto della figlia per recarsi a scuola (ad oggi treno Bra-Alba), delle spese per i libri scolastici e (in futuro) delle spese per prendere la patente di guida (scuola di guida, etc.) e per l'acquisto e l'assicurazione e la manutenzione di una autovettura e delle spese universitarie (iscrizione, tasse, trasporto, vitto e alloggio fuori sede). La madre percepirà nella misura del 100% l'assegno unico sino alla sua scadenza.
Al fine di scongiurare l'insorgenza di ogni dissidio tra i coniugi in merito alle spese straordinarie nell'interesse della figlia non ricomprese nell'assegno di mantenimento di cui sopra (e diverse da quelle sopra indicate), i ricorrenti concordano il seguente onere di concertazione: il genitore che richiede il rimborso dovrà aver inviato comunicazione scritta (fax, mail, racc., via whatsUp o ogni altro mezzo equipollente) all'altro genitore, con indicazione della spesa da sostenere richiedendo riscontro entro il termine di giorni 10 (dieci). In caso di mancato e giustificato dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà approvata.
I doveri di contribuzione indicati ai precedenti punti cesseranno in modo automatico e senza bisogno di alcuna formalità quando la figlia sarà economicamente autosufficiente, precisando al Per_1 riguardo che non sarà sufficiente a tal fine una qualunque occupazione ma occorrerà una occupazione tale da garantire in modo stabile e non precario alla figlia un reddito mensile che le consenta di vivere autonomamente da sola e fuori casa.
PRENDE ATTO CHE:
La sig.ra d'intesa con il marito si trasferirà a vivere altrove con la figlia minore di Parte_1 età e precisamente (in prima battuta) in Bra (CN), Località Borgonuovo n.22 lasciando la Per_1 ex casa coniugale e con rinuncia a qualunque diritto sopra la stessa;
la sig.ra dichiara di Pt_1 aver già prelevato prima d'ora (sempre d'intesa con il marito) dalla ex casa coniugale gli arredi e gli oggetti di sua spettanza (fatta eccezione per alcuni abiti e vestiti che provvederà a prendere quanto prima) e rinuncia ad ogni diritto a Lei in ipotesi spettante sopra gli altri arredi e beni presenti nella ex casa coniugale che rimarranno definitivamente acquisiti in capo al solo sig.re Parte_2
Il marito verserà alla moglie a titolo di mantenimento della stessa (anche allo scopo di far conseguire alla moglie in futuro la pensione di reversibilità) la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (data 1^ rivalutazione: dicembre 2025) con decorrenza dal mese di dicembre 2024 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese anch'essa a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra . Pt_1
Al fine di definire in modo completo e consensuale e definitivo tutti i rapporti di dare ed avere conseguenti alla separazione ed allo scioglimento del matrimonio ed alla cessazione della convivenza e quale condizione necessaria per la definizione della crisi coniugale, il sig.re Parte_2 provvederà ad acquistare a titolo oneroso dalla sig.ra per atto di notaio al prezzo di € Pt_1 130.000,00 (Euro centotrentamila/00) l'alloggio ad oggi intestato alla sig.ra facente parte Pt_1 del Condominio sito in Comune di Imperia (IM), Censuario di Porto Maurizio, Via Rambaldo n. 10/12, e precisamente: (i) alloggio al piano primo, distinto col numero di interno 2, composto di ingresso, cucina, due camere, ripostiglio e bagno, con annesso terrazzo, attualmente censito (s.e.&.o.) al Catasto del Comune di Imperia (IM) come segue: Sez.Urb. PM Foglio 6 (sei) particella 272 (duecentosettantadue) sub. 38 (trentotto) - già sub.
2 - Via Rambaldo n. 12 piano 1 cat. A/3 cl. 3 vani 4 (quattro) sup. cat. mq. 69 Rendita Catastale Euro 268,56”.
In tal modo i ricorrenti dichiarano in modo libero ed informato di aver definitivamente risolto e definito consensualmente tutti i reciproci rapporti di dare ed avere derivanti dalla cessazione della vita coniugale e della convivenza e confermano che, con le superiori condizioni, hanno definito ogni questione economica, patrimoniale e non e dichiarano di non avere più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo (salvo quanto sopra indicato).
3 Le spese legali verranno sostenute nella misura di un mezzo ciascuno in via solidale.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa OM AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa OM AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4313/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 (CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MURETTINO ENRICO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in Bra (CN) il 10/08/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 41 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata la figlia il 09.07.2009. Per_1
Con ricorso depositato il 12/12/2024 i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 71/2025 pubblicata il 31/01/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 18/11/2025.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in Bra (CN) il 10/08/2016, iscritto nel registro del detto Comune Parte_2 all'anno 2016, parte I, serie n. 41 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia nata a [...] il [...], viene affidata (fino al compimento della sua maggiore Per_1 età – 09 luglio 2027) congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. La medesima manterrà la propria residenza presso la madre.
Vista l'età della figlia oramai quasi quindicenne, il padre vedrà la figlia con i tempi e con Per_1 i modi che il padre concorderà direttamente con la figlia stessa e secondo i desideri di quest'ultima e sempre e comunque compatibilmente con i rispettivi impegni (del padre e della figlia).
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Per_1 somma mensile di € 1.150,00 (euro millecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (data 1^ rivalutazione: dicembre 2025) con decorrenza dal mese di dicembre 2024 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 100% delle spese straordinarie indicate nel protocollo d'intesa tra Pt_1 Magistrati e Avvocati vigente presso il Tribunale di Asti preventivamente concordate e
2 successivamente documentate. I ricorrenti danno atto che il padre provvederà inoltre a farsi carico in futuro per intero (come da Lui già fatto per le proprie altre due figlie) delle spese dei mezzi di trasporto della figlia per recarsi a scuola (ad oggi treno Bra-Alba), delle spese per i libri scolastici e (in futuro) delle spese per prendere la patente di guida (scuola di guida, etc.) e per l'acquisto e l'assicurazione e la manutenzione di una autovettura e delle spese universitarie (iscrizione, tasse, trasporto, vitto e alloggio fuori sede). La madre percepirà nella misura del 100% l'assegno unico sino alla sua scadenza.
Al fine di scongiurare l'insorgenza di ogni dissidio tra i coniugi in merito alle spese straordinarie nell'interesse della figlia non ricomprese nell'assegno di mantenimento di cui sopra (e diverse da quelle sopra indicate), i ricorrenti concordano il seguente onere di concertazione: il genitore che richiede il rimborso dovrà aver inviato comunicazione scritta (fax, mail, racc., via whatsUp o ogni altro mezzo equipollente) all'altro genitore, con indicazione della spesa da sostenere richiedendo riscontro entro il termine di giorni 10 (dieci). In caso di mancato e giustificato dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà approvata.
I doveri di contribuzione indicati ai precedenti punti cesseranno in modo automatico e senza bisogno di alcuna formalità quando la figlia sarà economicamente autosufficiente, precisando al Per_1 riguardo che non sarà sufficiente a tal fine una qualunque occupazione ma occorrerà una occupazione tale da garantire in modo stabile e non precario alla figlia un reddito mensile che le consenta di vivere autonomamente da sola e fuori casa.
PRENDE ATTO CHE:
La sig.ra d'intesa con il marito si trasferirà a vivere altrove con la figlia minore di Parte_1 età e precisamente (in prima battuta) in Bra (CN), Località Borgonuovo n.22 lasciando la Per_1 ex casa coniugale e con rinuncia a qualunque diritto sopra la stessa;
la sig.ra dichiara di Pt_1 aver già prelevato prima d'ora (sempre d'intesa con il marito) dalla ex casa coniugale gli arredi e gli oggetti di sua spettanza (fatta eccezione per alcuni abiti e vestiti che provvederà a prendere quanto prima) e rinuncia ad ogni diritto a Lei in ipotesi spettante sopra gli altri arredi e beni presenti nella ex casa coniugale che rimarranno definitivamente acquisiti in capo al solo sig.re Parte_2
Il marito verserà alla moglie a titolo di mantenimento della stessa (anche allo scopo di far conseguire alla moglie in futuro la pensione di reversibilità) la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (data 1^ rivalutazione: dicembre 2025) con decorrenza dal mese di dicembre 2024 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese anch'essa a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra . Pt_1
Al fine di definire in modo completo e consensuale e definitivo tutti i rapporti di dare ed avere conseguenti alla separazione ed allo scioglimento del matrimonio ed alla cessazione della convivenza e quale condizione necessaria per la definizione della crisi coniugale, il sig.re Parte_2 provvederà ad acquistare a titolo oneroso dalla sig.ra per atto di notaio al prezzo di € Pt_1 130.000,00 (Euro centotrentamila/00) l'alloggio ad oggi intestato alla sig.ra facente parte Pt_1 del Condominio sito in Comune di Imperia (IM), Censuario di Porto Maurizio, Via Rambaldo n. 10/12, e precisamente: (i) alloggio al piano primo, distinto col numero di interno 2, composto di ingresso, cucina, due camere, ripostiglio e bagno, con annesso terrazzo, attualmente censito (s.e.&.o.) al Catasto del Comune di Imperia (IM) come segue: Sez.Urb. PM Foglio 6 (sei) particella 272 (duecentosettantadue) sub. 38 (trentotto) - già sub.
2 - Via Rambaldo n. 12 piano 1 cat. A/3 cl. 3 vani 4 (quattro) sup. cat. mq. 69 Rendita Catastale Euro 268,56”.
In tal modo i ricorrenti dichiarano in modo libero ed informato di aver definitivamente risolto e definito consensualmente tutti i reciproci rapporti di dare ed avere derivanti dalla cessazione della vita coniugale e della convivenza e confermano che, con le superiori condizioni, hanno definito ogni questione economica, patrimoniale e non e dichiarano di non avere più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo (salvo quanto sopra indicato).
3 Le spese legali verranno sostenute nella misura di un mezzo ciascuno in via solidale.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa OM AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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