Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 77
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che la variazione della categoria catastale da C/1 a D/8, avvenuta in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, non avesse efficacia retroattiva, poiché non derivava da una correzione di errore materiale ma da un mutamento della situazione di fatto.

  • Rigettato
    Errore logico e di calcolo nella determinazione dell'imposta

    La Corte ha ritenuto che, non avendo l'errore di classificazione efficacia retroattiva, i calcoli effettuati dall'ente impositore sulla base della classificazione vigente al momento dell'accertamento fossero corretti.

  • Rigettato
    Erronea rappresentazione dei dati catastali

    La Corte ha confermato la correttezza della classificazione catastale vigente al momento dell'accertamento, ritenendo inefficace retroattivamente la successiva variazione.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione cautelare

    La domanda cautelare è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 77
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 77
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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