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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TO EL LL, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 662/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Corso Umberto I N.134 93100 Caltanissetta CL
Difeso da Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16813 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 17/03/2025, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 16813 del 10/12/2024, relativo alla TASI, anno d'imposta 2019, con cui il Comune di Caltanissetta ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 1.642,76, comprensiva di imposta, sanzioni e interessi.
La ricorrente ha dedotto l'inesistenza e/o l'insussistenza del presupposto impositivo, l'errore logico e di calcolo nella determinazione dell'imposta e l'erronea rappresentazione dei dati catastali assunti a base dell'atto, rilevando che l'immobile interessato è stato da sempre erroneamente classificato nella categoria C/1, invece che in D/8.
Dopo una serie di richieste di variazione, erroneamente respinte, l'Agenzia, previa presentazione di apposita relazione, redatta da tecnico abilitato, in data 15/07/2024 ha accolto la variazione catastale in D/8 con procedura DOCFA.
A dimostrazione della fondatezza nel merito del ricorso ha richiamato la documentazione tecnica prodotta, le relazioni di parte e la variazione catastale DOCFA del 15/07/2024.
Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'avviso, e nel merito l'annullamento integrale dell'atto, con la declaratoria che nulla fosse dovuto al Comune, con vittoria di spese.
Il Comune di Caltanissetta si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'avviso di accertamento. Ha eccepito che il calcolo TASI è stato effettuato applicando la categoria catastale C/1, unica ufficialmente vigente per l'immobile fino al 15/07/2024, data in cui l'Agenzia del Territorio ha riconosciuto la nuova classificazione D/8.
Ha evidenziato che la modifica della categoria catastale non produce effetti retroattivi in assenza di esplicita rettifica con effetto ex tunc. Ha inoltre affermato l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ed ha chiesto la conferma dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 11/11/2025, insistendo nella domanda di sospensione e nelle conclusioni del ricorso introduttivo. Ha ribadito l'errore di classificazione catastale, richiamando la visura DOCFA prodotta e sostenendo l'efficacia retroattiva della documentazione catastale, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. 01/03/2025 n. 5454). Ha contestato integralmente le controdeduzioni comunali e ha reiterato la richiesta di accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Rigettata la domanda cautelare, la causa è stata fissata per l'udienza del 26.01.2026 ed è stata posta in decisione.
Sintetizzate le ragioni del contendere ai fini del decidere si evidenzia che sono da ascrivere ad una
“Dichiarazione di nuova costruzione e di variazione” (RC18) i presupposti che nel certificato hanno motivato la variazione dalla categoria C/1 a quella D/8 rivendicata dalla contribuente per l'immobile sottoposto all'accertamento n. 16813 del 10/12/2024.
2 La decorrenza degli effetti della variazione è ex nunc in quanto, come rilevato dalla Suprema Corte in merito ad altra imposta quale l'ICI per cui la base imponibile fa riferimento ai dati catastali, «la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente;
esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia(e ciò in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione)». (Cass. Sez. 5, 12/05/2017, n. 11844).
È chiaro che il contribuente ha il potere di chiedere all'Amministrazione una verifica della corrispondenza della classificazione catastale alla situazione di fatto e che solo in caso di erroneità della originaria classificazione catastale la variazione ha efficacia ex nunc dalla domanda.
Ma come detto la visura mostra piuttosto che la variazione è dipesa da un mutamento della situazione di fatto e non da un provvedimento di correzione.
Infatti, ove non fossero stati ritenuti corretti i precedenti dinieghi di variazione, la contribuente avrebbe ben potuto proporre impugnazione innanzi al Giudice tributario, proprio come evidenziato nella pronuncia della Suprema Corte dell'1/03/2025 n. 5454, prodotta dalla ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente, tenuto conto delle tariffe per il 2° scaglione, applicata la riduzione di cui all'art. 15 bis Dlgs n. 546/92 in quanto il Comune ha provveduto alla difesa tramite funzionario.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Caltanissetta che vengono liquidate nella complessiva somma di € 600, oltre spese forfettarie, CU versato ed accessori ai sensi di legge.
Caltanissetta 26 gennaio 2026 Il Giudice Angela Latorre
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Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TO EL LL, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 662/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Corso Umberto I N.134 93100 Caltanissetta CL
Difeso da Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16813 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 17/03/2025, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 16813 del 10/12/2024, relativo alla TASI, anno d'imposta 2019, con cui il Comune di Caltanissetta ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 1.642,76, comprensiva di imposta, sanzioni e interessi.
La ricorrente ha dedotto l'inesistenza e/o l'insussistenza del presupposto impositivo, l'errore logico e di calcolo nella determinazione dell'imposta e l'erronea rappresentazione dei dati catastali assunti a base dell'atto, rilevando che l'immobile interessato è stato da sempre erroneamente classificato nella categoria C/1, invece che in D/8.
Dopo una serie di richieste di variazione, erroneamente respinte, l'Agenzia, previa presentazione di apposita relazione, redatta da tecnico abilitato, in data 15/07/2024 ha accolto la variazione catastale in D/8 con procedura DOCFA.
A dimostrazione della fondatezza nel merito del ricorso ha richiamato la documentazione tecnica prodotta, le relazioni di parte e la variazione catastale DOCFA del 15/07/2024.
Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'avviso, e nel merito l'annullamento integrale dell'atto, con la declaratoria che nulla fosse dovuto al Comune, con vittoria di spese.
Il Comune di Caltanissetta si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'avviso di accertamento. Ha eccepito che il calcolo TASI è stato effettuato applicando la categoria catastale C/1, unica ufficialmente vigente per l'immobile fino al 15/07/2024, data in cui l'Agenzia del Territorio ha riconosciuto la nuova classificazione D/8.
Ha evidenziato che la modifica della categoria catastale non produce effetti retroattivi in assenza di esplicita rettifica con effetto ex tunc. Ha inoltre affermato l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ed ha chiesto la conferma dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 11/11/2025, insistendo nella domanda di sospensione e nelle conclusioni del ricorso introduttivo. Ha ribadito l'errore di classificazione catastale, richiamando la visura DOCFA prodotta e sostenendo l'efficacia retroattiva della documentazione catastale, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. 01/03/2025 n. 5454). Ha contestato integralmente le controdeduzioni comunali e ha reiterato la richiesta di accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Rigettata la domanda cautelare, la causa è stata fissata per l'udienza del 26.01.2026 ed è stata posta in decisione.
Sintetizzate le ragioni del contendere ai fini del decidere si evidenzia che sono da ascrivere ad una
“Dichiarazione di nuova costruzione e di variazione” (RC18) i presupposti che nel certificato hanno motivato la variazione dalla categoria C/1 a quella D/8 rivendicata dalla contribuente per l'immobile sottoposto all'accertamento n. 16813 del 10/12/2024.
2 La decorrenza degli effetti della variazione è ex nunc in quanto, come rilevato dalla Suprema Corte in merito ad altra imposta quale l'ICI per cui la base imponibile fa riferimento ai dati catastali, «la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente;
esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia(e ciò in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione)». (Cass. Sez. 5, 12/05/2017, n. 11844).
È chiaro che il contribuente ha il potere di chiedere all'Amministrazione una verifica della corrispondenza della classificazione catastale alla situazione di fatto e che solo in caso di erroneità della originaria classificazione catastale la variazione ha efficacia ex nunc dalla domanda.
Ma come detto la visura mostra piuttosto che la variazione è dipesa da un mutamento della situazione di fatto e non da un provvedimento di correzione.
Infatti, ove non fossero stati ritenuti corretti i precedenti dinieghi di variazione, la contribuente avrebbe ben potuto proporre impugnazione innanzi al Giudice tributario, proprio come evidenziato nella pronuncia della Suprema Corte dell'1/03/2025 n. 5454, prodotta dalla ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente, tenuto conto delle tariffe per il 2° scaglione, applicata la riduzione di cui all'art. 15 bis Dlgs n. 546/92 in quanto il Comune ha provveduto alla difesa tramite funzionario.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Caltanissetta che vengono liquidate nella complessiva somma di € 600, oltre spese forfettarie, CU versato ed accessori ai sensi di legge.
Caltanissetta 26 gennaio 2026 Il Giudice Angela Latorre
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