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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/11/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: US IN Presidente
IA IO Giudice rel. Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 548/2025 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Vincenzo La Grua, presso il cui studio, sito a Cefalù in via Prestisimone n. 17, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 26.3.2025, e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio civile il 31.5.2012 a Lascari – trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2012 –, dal quale sono nate le figlie , il 23.8.2012, e , il 18.6.2014, hanno Persona_1 Persona_2 chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio (rectius), alle stesse condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio paterno, regolamentando il diritto di visita materno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di , di versare a Parte_1 Parte_2 la complessiva somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) a titolo di contribuito al mantenimento delle figlie, oltre al 30% delle spese straordinarie;
hanno, altresì, stabilito che stabilito che la casa coniugale, sita a Lascari in via Coluzzo n. 1, sia assegnata a Parte_2
, che vi abiterà unitamente alle figlie minori.
[...] Inoltre, hanno previsto che provvederà al pagamento del canone di Parte_2 locazione dell'abitazione di , in considerazione della sua precaria situazione Parte_1 lavorativa.
All'udienza del 4.7.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno confermato di voler addivenire al divorzio secondo le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale;
il Giudice delegato ha rinviato all'udienza del 17.10.2025 per consentire alle parti di compendiare nel ricorso le condizioni indicate per relationem al ricorso per separazione consensuale, nonché di depositare l'atto di matrimonio e il ricorso sottoscritto dalle parti.
Verificata la produzione della documentazione richiesta, depositata unitamente alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025, con ordinanza del 20.10.2025 il procedimento è stato posto in decisione.
Il Pubblico ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione consensuale (n. 2154/2018 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 9191/2019 del 9.5.2019, depositato il 20.5.2019;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole. In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto delle figlie minori (art. 473 bis.4 cpc) L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto e l'ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Lascari il 31.5.2012, trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del predetto comune al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2012, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
IA IO US IN Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.