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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22487/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 22487/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RIENTE MANUELA in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] CP_1
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 14.2.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Contrariis rejectis, NEL MERITO Disporre l'affidamento condiviso della minore in capo ad entrambi i genitori, Persona_1 fissando la residenza principale presso l'abitazione materna, sita in Torino, Via Antonio Fontanesi n. 31; Disporre, anche previo ascolto della minore, che possa incontrare il padre con le modalità e PE tempi che la stessa desidera, anche in considerazione dell'età della stessa;
Stabilire a carico del Signor il pagamento della somma di euro 500,00 mensili in CP_1 favore della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia PE
Stabilire che le spese straordinarie per seguano la disciplina di cui al Protocollo Persona_1 di intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino datato 15.03.2016, che qui si abbia per ripetuto e trascritto. IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere le prove per interrogatorio formale e testimoni sui dedotti capitoli di prova. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa”.
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 21.12.2023, chiedeva al Tribunale, formulando Parte_1 anche istanze istruttorie, di disporrel'affidamento condiviso della minore in capo Persona_1 ad entrambi i genitori, fissando la residenza principale presso l'abitazione materna;
chiedeva, inoltre, disporsi che il padre potesse vedere con le modalità e i tempi desiderati dalla stessa;
chiedeva, PE infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 500,00 euro mensili (fermo, in ogni caso, il concorso alle spese straordinarie, da stabilirsi alla luce del Protocollo di intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino datato 15.03.2016).
A seguito della riassegnazione della causa, con decreto del 12.1.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 22.5.2024 (poi rinviata al 18.6.2024).
All'udienza del 18.6.2024, il Giudice Relatore, stante la persistenza di una problematica di notifica, rinviava all'udienza del 24.12.2024.
Successivamente, con decreto del 11.12.2024, il Giudice Relatore, tenuto conto del deposito effettuato in data 20.11.2024 da parte ricorrente, revocava l'udienza calendarizzata al 24.12.2024 e assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. al 17.2.2025. In data 14.2.2024, parte ricorrente provvedeva ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
Preliminarmente, il Tribunale rigetta tutte le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente per interrogatorio formale e testimoni sui dedotti capitoli di prova, perché irrilevanti e superflue alla luce della documentazione in atti. Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue. Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032), assimilazione del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario. Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che – stante quanto appena premesso in linea generale, la domanda di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi genitori possa essere accolta, essendo in piena sintonia con quanto premesso in linea generale e corrispondendo all'interesse della minore. Si accoglie, pertanto, anche la domanda di collocamento prevalente di presso la madre, essendo questa la soluzione che è in essere , trattandosi, d'altro PE canto, di assetto rispondente alle eIGenze del minore.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione del minore _2
, in base all'art. 337 octies c.c., superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni
[...] che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Avuto riguardo a quanto sopra stabilito, deve disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, va disposto che il IG. possa PE incontrare e tenere con sé la figlia liberamente, secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro eIGenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi della minore, tenuto conto che entro fine anno diventerà maggiorenne. PE
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle eIGenze della figlia quando la tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del convenuto un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 500 , oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo, tenuto conto dei redditi della parte ricorrente (cfr. documenti alleg. 4 al ricorso), dell'età della minore (oramai prossima alla maggiore età) PE
e al fatto che manca da sempre ogni forma di contribuzione diretta da parte del padre nei confronti della figlia, giacché il primo continua a vivere a Roma (dove ha dal 2008 una nuova relazione) e da allora non ha mai provveduto a tenere con sé la figlia né a pagare un contributo al mantenimento per la stessa, né a farsi in alcun modo carico della partecipazione alle spese straordinarie a favore della figlia.
Nulla sulle spese di lite attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c., 737 segg. c.p.c. AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e PE collocazione prevalente presso la madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. DISPONE che il OR possa frequentare la figlia liberamente, secondo gli CP_1 PE impegni di ciascuno;
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 500,00 da rivalutarsi PE annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016. NULLA sulle spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28/3/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 22487/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RIENTE MANUELA in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] CP_1
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 14.2.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Contrariis rejectis, NEL MERITO Disporre l'affidamento condiviso della minore in capo ad entrambi i genitori, Persona_1 fissando la residenza principale presso l'abitazione materna, sita in Torino, Via Antonio Fontanesi n. 31; Disporre, anche previo ascolto della minore, che possa incontrare il padre con le modalità e PE tempi che la stessa desidera, anche in considerazione dell'età della stessa;
Stabilire a carico del Signor il pagamento della somma di euro 500,00 mensili in CP_1 favore della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia PE
Stabilire che le spese straordinarie per seguano la disciplina di cui al Protocollo Persona_1 di intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino datato 15.03.2016, che qui si abbia per ripetuto e trascritto. IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere le prove per interrogatorio formale e testimoni sui dedotti capitoli di prova. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa”.
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 21.12.2023, chiedeva al Tribunale, formulando Parte_1 anche istanze istruttorie, di disporrel'affidamento condiviso della minore in capo Persona_1 ad entrambi i genitori, fissando la residenza principale presso l'abitazione materna;
chiedeva, inoltre, disporsi che il padre potesse vedere con le modalità e i tempi desiderati dalla stessa;
chiedeva, PE infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 500,00 euro mensili (fermo, in ogni caso, il concorso alle spese straordinarie, da stabilirsi alla luce del Protocollo di intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino datato 15.03.2016).
A seguito della riassegnazione della causa, con decreto del 12.1.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 22.5.2024 (poi rinviata al 18.6.2024).
All'udienza del 18.6.2024, il Giudice Relatore, stante la persistenza di una problematica di notifica, rinviava all'udienza del 24.12.2024.
Successivamente, con decreto del 11.12.2024, il Giudice Relatore, tenuto conto del deposito effettuato in data 20.11.2024 da parte ricorrente, revocava l'udienza calendarizzata al 24.12.2024 e assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. al 17.2.2025. In data 14.2.2024, parte ricorrente provvedeva ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
Preliminarmente, il Tribunale rigetta tutte le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente per interrogatorio formale e testimoni sui dedotti capitoli di prova, perché irrilevanti e superflue alla luce della documentazione in atti. Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue. Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032), assimilazione del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario. Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che – stante quanto appena premesso in linea generale, la domanda di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi genitori possa essere accolta, essendo in piena sintonia con quanto premesso in linea generale e corrispondendo all'interesse della minore. Si accoglie, pertanto, anche la domanda di collocamento prevalente di presso la madre, essendo questa la soluzione che è in essere , trattandosi, d'altro PE canto, di assetto rispondente alle eIGenze del minore.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione del minore _2
, in base all'art. 337 octies c.c., superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni
[...] che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Avuto riguardo a quanto sopra stabilito, deve disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, va disposto che il IG. possa PE incontrare e tenere con sé la figlia liberamente, secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro eIGenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi della minore, tenuto conto che entro fine anno diventerà maggiorenne. PE
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle eIGenze della figlia quando la tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del convenuto un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 500 , oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo, tenuto conto dei redditi della parte ricorrente (cfr. documenti alleg. 4 al ricorso), dell'età della minore (oramai prossima alla maggiore età) PE
e al fatto che manca da sempre ogni forma di contribuzione diretta da parte del padre nei confronti della figlia, giacché il primo continua a vivere a Roma (dove ha dal 2008 una nuova relazione) e da allora non ha mai provveduto a tenere con sé la figlia né a pagare un contributo al mantenimento per la stessa, né a farsi in alcun modo carico della partecipazione alle spese straordinarie a favore della figlia.
Nulla sulle spese di lite attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c., 737 segg. c.p.c. AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e PE collocazione prevalente presso la madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. DISPONE che il OR possa frequentare la figlia liberamente, secondo gli CP_1 PE impegni di ciascuno;
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 500,00 da rivalutarsi PE annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016. NULLA sulle spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28/3/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.