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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/11/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4301/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr. AN Avallone - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Gabriele Marchianò; Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1
OV CO;
RESISTENTE
E
, con l'assistenza e difesa Controparte_2 degli avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale;
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 7.12.2021 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219001782963000, notificatagli da parte di in data 16.11.2021, limitatamente ai seguenti atti Controparte_3 creditori asseritamente di competenza dell'intestato Tribunale: 1) Cartella di pagamento n. 03420150027083228000 di € 418,58, asseritamente notificato in data 29.01.2016, in inerenza a tassa automobilistica;
2) Avviso di addebito n. 33420120000674308000 di € 4.445,97, asseritamente notificato in data 23.4.2012, in inerenza a contributi previdenziali;
3) Avviso di addebito n. 33420120003783033000 di € 734,09, asseritamente notificato in data 21.12.2012, in inerenza a contributi previdenziali;
4) Avviso di addebito n. 33420140003754384000 di € 734,09, asseritamente notificato in data 21.11.2014, in inerenza a contributi previdenziali;
5) Avviso di addebito n. 33420150002657876000 di € 2.457,83, asseritamente notificato in data 9.11.2015, in inerenza a contributi previdenziali;
6) Avviso di addebito n. 33420160002108654000 di € 2.457,83, asseritamente notificato in data 13.05.2016, in inerenza a contributi previdenziali;
Parte ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti ed ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale, chiedendo, pertanto, l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni CP_4 CP_5 la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che relativamente alla cartella di pagamento n.
0342015002708322800 deve ritenersi sussistente il difetto di giurisdizione dell'adito
Giudice, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 37 c.p.c.
L'oggetto della domanda, infatti, è relativo a cartella sottesa all'intimazione di pagamento che rientra - poiché afferente a tassa automobilistica annua - nella giurisdizione tributaria così come tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi ed ogni altro accessorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n° 546/92.
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito tribunale con riferimento alle predetta cartella di pagamento.
2. Ed ancora, in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420120003783033000 e n.
33420140003754384000 - atti prodromici dell'opposta intimazione - in quanto, essendo di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
(…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del
2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n.
15471 del 2019, in motivazione). Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a
Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
3. Ulteriormente, poi, in relazione ai restanti avvisi di addebito n. 33420120000674308000,
33420150002657876000 e 33420160002108654000, deve esaminarsi la dedotta eccezione di accertamento della prescrizione del credito ex art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995, posta con domanda qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
La doglianza è parzialmente fondata, risultando - per i soli avvisi di addebito n.
33420120000674308000 e 33420150002657876000 - effettivamente decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, calcolato tenendo altresì conto dei termini di sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere: pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
(182 giorni).
In ragione di quanto fin qui premesso, pertanto, tenuto conto che l' ha dato prova della CP_4 notifica degli avvisi di addebito e dato atto della mancanza di atti interruttivi della prescrizione, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive per gli avvisi di addebito n. 33420120000674308000 (notificato il 23.4.2012)
e n. 33420150002657876000 (notificato in data 9.11.2015) ma non per il n.
33420160002108654000 (notificato in data 13.05.2016), poiché in relazione a quest'ultimo il termine prescrizionale sarebbe spirato solo in data 21.03.2022, e dunque successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 7.12.2021.
Ne consegue, dunque, l'accoglimento parziale del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento solo parziale del ricorso e l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio inducono a ritenere corretto prevedere la compensazione delle stesse tra le parti costituite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario per la cartella esattoriale n. 0342015002708322800 relativa a credito di natura tributaria, concedendo al ricorrente termine di giorni 30 per la riassunzione della causa dinnanzi al detto giudice;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420120003783033000 e n. 33420140003754384000;
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 33420120000674308000 e
33420150002657876000;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 12.11.2025
La Giudice del Lavoro
dott. AN Avallone
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr. AN Avallone - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Gabriele Marchianò; Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1
OV CO;
RESISTENTE
E
, con l'assistenza e difesa Controparte_2 degli avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale;
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 7.12.2021 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219001782963000, notificatagli da parte di in data 16.11.2021, limitatamente ai seguenti atti Controparte_3 creditori asseritamente di competenza dell'intestato Tribunale: 1) Cartella di pagamento n. 03420150027083228000 di € 418,58, asseritamente notificato in data 29.01.2016, in inerenza a tassa automobilistica;
2) Avviso di addebito n. 33420120000674308000 di € 4.445,97, asseritamente notificato in data 23.4.2012, in inerenza a contributi previdenziali;
3) Avviso di addebito n. 33420120003783033000 di € 734,09, asseritamente notificato in data 21.12.2012, in inerenza a contributi previdenziali;
4) Avviso di addebito n. 33420140003754384000 di € 734,09, asseritamente notificato in data 21.11.2014, in inerenza a contributi previdenziali;
5) Avviso di addebito n. 33420150002657876000 di € 2.457,83, asseritamente notificato in data 9.11.2015, in inerenza a contributi previdenziali;
6) Avviso di addebito n. 33420160002108654000 di € 2.457,83, asseritamente notificato in data 13.05.2016, in inerenza a contributi previdenziali;
Parte ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti ed ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale, chiedendo, pertanto, l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni CP_4 CP_5 la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che relativamente alla cartella di pagamento n.
0342015002708322800 deve ritenersi sussistente il difetto di giurisdizione dell'adito
Giudice, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 37 c.p.c.
L'oggetto della domanda, infatti, è relativo a cartella sottesa all'intimazione di pagamento che rientra - poiché afferente a tassa automobilistica annua - nella giurisdizione tributaria così come tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi ed ogni altro accessorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n° 546/92.
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito tribunale con riferimento alle predetta cartella di pagamento.
2. Ed ancora, in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420120003783033000 e n.
33420140003754384000 - atti prodromici dell'opposta intimazione - in quanto, essendo di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
(…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del
2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n.
15471 del 2019, in motivazione). Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a
Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
3. Ulteriormente, poi, in relazione ai restanti avvisi di addebito n. 33420120000674308000,
33420150002657876000 e 33420160002108654000, deve esaminarsi la dedotta eccezione di accertamento della prescrizione del credito ex art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995, posta con domanda qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
La doglianza è parzialmente fondata, risultando - per i soli avvisi di addebito n.
33420120000674308000 e 33420150002657876000 - effettivamente decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, calcolato tenendo altresì conto dei termini di sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere: pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
(182 giorni).
In ragione di quanto fin qui premesso, pertanto, tenuto conto che l' ha dato prova della CP_4 notifica degli avvisi di addebito e dato atto della mancanza di atti interruttivi della prescrizione, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive per gli avvisi di addebito n. 33420120000674308000 (notificato il 23.4.2012)
e n. 33420150002657876000 (notificato in data 9.11.2015) ma non per il n.
33420160002108654000 (notificato in data 13.05.2016), poiché in relazione a quest'ultimo il termine prescrizionale sarebbe spirato solo in data 21.03.2022, e dunque successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 7.12.2021.
Ne consegue, dunque, l'accoglimento parziale del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento solo parziale del ricorso e l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio inducono a ritenere corretto prevedere la compensazione delle stesse tra le parti costituite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario per la cartella esattoriale n. 0342015002708322800 relativa a credito di natura tributaria, concedendo al ricorrente termine di giorni 30 per la riassunzione della causa dinnanzi al detto giudice;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420120003783033000 e n. 33420140003754384000;
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 33420120000674308000 e
33420150002657876000;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 12.11.2025
La Giudice del Lavoro
dott. AN Avallone
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.