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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5368 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. TO UN Presidente;
2) Dr. FR ES ZZ MO Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4043/2021 R.G., avente ad oggetto "espropriazione", riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 14.5.2025, tra:
- (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avvocato FR SC (C.F.: ) C.F._4
-attori in riassunzione-
e
- (P.I.: ), in persona del liquidatore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Cimadomo (C.F.: ), CodiceFiscale_5
(C.F.: ) e FR LL (C.F.: Parte_4 CodiceFiscale_6 [...]
) C.F._7
- convenuto in riassunzione -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione notificato il 21.05.2007 conveniva in giudizio, innanzi Parte_5
al Tribunale di Napoli, il er sentire “riconoscere e dichiarare che Controparte_1
il Sig. ha diritto per l'occupazione legittima della superficie di mq 1.410, Parte_5
occupata in forza dell'ordinanza n. 1107, a datare dall'8 agosto 1986 quando è stata 1 pubblicata l'ordinanza n. 600, alla data dell'emissione del decreto di esproprio e per l'effetto condannare il nella qualità di concessionario dell'ANAS a pagare Controparte_1
all'istante l'importo complessivo di euro 18.248,42 pari a ₤ 35.333.882 oltre interessi legali sulle singole annualità di euro 1.073,50 da agosto 1986 a settembre 2003, con espressa riserva di fare valere eventualmente con altro giudizio i diritti connessi e/o dipendenti dalla notifica del decreto di esproprio”.
L'attore assumeva di essere proprietario di un fondo sito in Giugliano in Campania, identificato al foglio. 31, p.lla 42, di mq. 6270, di cui mq.
2.610 erano stati occupati in via d'urgenza in virtù di due distinte ordinanze, la n° 600 dell'8.8.1986 e la n° 1107 del 6.8.1987, emesse previa dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori per la realizzazione di un tratto dell'arteria stradale denominata Asse Mediano;
aggiungeva che l'occupazione d'urgenza era stata più volte prorogata, da ultimo sino al 31.12.2005; pertanto, premesso di avere già ottenuto per via giudiziale il riconoscimento dell'indennità di occupazione per mq. 1.200, chiedeva ora il riconoscimento della medesima indennità per i restanti mq. 1.410, da liquidarsi dalla data dell'ordinanza commissariale che aveva disposto l'occupazione (8.8.1986) fino alla data del decreto di esproprio (settembre 2003) secondo il criterio (ex art. 20 legge n° 865/1971) di un dodicesimo dell'indennità corrisposta per l'esproprio per ogni anno di occupazione ovvero di un dodicesimo della indennità annua per ciascun mese o frazione di mese di occupazione.
Si costituiva in giudizio il sollevando varie eccezioni di rito e di Controparte_1
merito, tra le quali (limitando in questa sede l'enunciazione a quelle coltivate anche nei successivi gradi di giudizio): l'improponibilità della domanda alla luce dei verbali definitivi di concordamento delle indennità, a suo tempo sottoscritti dalle parti;
la prescrizione delle annualità venute a scadere più di dieci anni prima della proposizione della domanda;
l'erroneità dei criteri di calcolo delle indennità e dei relativi accessori invocati ex adverso.
…
Con sentenza n° 8343 del 5.6.2014 il Tribunale di Napoli accoglieva integralmente la domanda.
In particolare:
- respingeva l'eccezione di giudicato esterno, osservando che il precedente giudizio aveva riguardato l'indennità di occupazione preordinata all'esproprio di mq 1.200, di cui alla diversa
2 ordinanza n° 600 dell'8.08.1986, laddove nel caso di specie si discuteva dell'occupazione di mq 1.410 di cui alla distinta ordinanza n° 1107 del 6.08.1987, benché poi l'intera superficie occupata (di complessivi mq 2.610) fosse stata successivamente espropriata con un medesimo decreto;
- respingeva l'eccezione di prescrizione, sostenendo che “l'illecito si consuma allo scadere del provvedimento di occupazione d'urgenza”;
- rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda, osservando che la rinuncia ad ogni azione giudiziaria contenuta nel verbale di concordamento riguardava la sola indennità di espropriazione, e non anche quella di occupazione;
- in definitiva, accoglieva la domanda dell'attore determinando l'indennità di occupazione legittima per il periodo da agosto 1986 al settembre 2003 nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione concordata dalle parti.
…
Proponeva appello il formulando tre motivi di impugnazione: Controparte_1
- con il primo motivo si doleva che erroneamente il primo giudice aveva escluso che la rinuncia ad ogni azione giudiziaria contenuta nei verbali di concordamento riguardasse anche l'indennità di occupazione;
- con il secondo motivo si doleva che erroneamente il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione in relazione alle annualità di occupazione venute a scadere prima del 21.5.1997, e cioè più di dieci anni prima della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 21.5.2007;
- con il terzo motivo si doleva che erroneamente il primo giudice aveva utilizzato come base di calcolo dell'indennità di occupazione anche le maggiorazioni premiali dell'indennità di esproprio previste nei verbali di concordamento.
Si costituivano in giudizio , ed Controparte_2 Parte_1 Parte_3 Pt_2
quali eredi di deceduto nelle more, chiedendo il rigetto
[...] Parte_5
dell'impugnazione.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n° 5018/2017, depositata in data 6/12/2017, dopo aver dichiarato inammissibile l'intervento degli eredi di per mancata Parte_5
documentazione del decesso di quest'ultimo, accoglieva il primo motivo di appello proposto dal e, conseguentemente, respingeva la domanda. Controparte_1
3 Rilevava in particolare la Corte di Appello che “con verbale definitivo di concordamento dell'indennità ed atto di quietanza » del 23/11/1988, autenticata nelle firme del Notaio Per_1
(atto diverso da quello, erroneamente, richiamato dal giudice di primo grado, riguardante altra porzione di terreno, oggetto di un primo esproprio, il cui contenzioso era stato già definito), avente natura transattiva, il aveva accettato la somma di £ 9.823.875, di Pt_5
cui £ 6.549.50 per l'indennità di espropriazione e £ 3.2745.625 a titolo di maggiorazione di legge del 50%, rinunciando «ad ogni azione giudiziaria ed ulteriore pretesa avente attinenza con l'espropriazione e l'occupazione del bene», inclusa quindi anche l'indennità di occupazione legittima”.
…
Avverso la suddetta pronuncia , ed Controparte_2 Parte_1 Parte_3
hanno proposto ricorso per cassazione. Parte_2
La Suprema Corte, con ordinanza n° 19462/21, ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte di
Appello per un nuovo giudizio.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che “l'atto definitivo cosiddetto di
"concordamento bonario", con il quale l'espropriato accetta l'offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria "che abbia attinenza all'occupazione" oltre che all'espropriazione dell'immobile, non si estende all'indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell'ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso» e che «la naturale redditività del danaro ricevuto a titolo di indennità di espropriazione e gli interessi compensativi, da esso eventualmente ricavati, non possono ritenersi destinati a reintegrare
i danni, né considerarsi corrispettivo dell'occupazione temporanea delle aree espropriate o utilizzate per í lavori per il solo fatto che eccezionalmente il dovuto per l'espropriazione è stato pagato prima del provvedimento ablatorio”.
…
4 Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. , ed Parte_1 Parte_3 Pt_2
(essendo nel frattempo deceduta anche la hanno riassunto la causa
[...] CP_2
dinanzi a questa Corte di Appello, formulando le seguenti conclusioni:
“a) Condannare il in p.l.r.pt al pagamento in favore dei sigg Controparte_1
dell'indennità di occupazione di urgenza dall'agosto 1988 in forza dell'ordinanza Pt_5
commissariale n.600 al settembre 2003 per essere intervenuto il decreto di esproprio (cfr all.4) secondo quanto sopra esposto maggiorata del 70% per espressa previsione dell'art.
80 legge 219/81; b) Diversamente accerti la Corte di Appello la misura dell'indennità di occupazione d'urgenza dal periodo dell'occupazione a quello di restituzione dell'area e conseguentemente condanni il in p.l.r.pt al pagamento in favore Controparte_1
dei comparenti;
c) Il tutto oltre interessi legali e rivalutazioni monetaria;
d) Condanni il
al pagamento in favore dei sigg.ri alle spese del giudizio di legittimità CP_1 Pt_5
oltre iva cpa e le maggiorazioni con distrazione in favore dell'avv. UI Oliverio precedente difensore e alle spese di questo giudizio di riassunzione oltre le maggiorazioni come per legge, iva e cpa e con attribuzione, solo per questo giudizio, al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituto il , il Controparte_1
quale ha riproposto le questioni oggetto del secondo e del terzo motivo del suo originario atto di appello, non esaminate in quel giudizio in quanto assorbite dall'accoglimento del primo motivo di appello, e cioè:
- eccezione di prescrizione in relazione alle annualità di indennità di occupazione venute a scadere prima del 21.5.1997, vale a dire più di dieci anni prima della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 21.5.2007;
- esclusione dalla base di calcolo per l'indennità di occupazione delle maggiorazioni premiali dell'indennità di esproprio contenute nei verbali di concordamento.
…
Mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. dell'udienza del 19.5.2025, sono state precisate le conclusioni dinanzi al collegio, all'esito delle quali la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che costituisce principio pacifico che: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (cfr. Cass., sez. 1, n° 1824 del 28/01/2005); confronta anche Cass., sez. 2, n°
15143 del 31/05/2021: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”.
Per quanto detto è compito di questo giudice del rinvio statuire direttamente sulla domanda proposta dagli attori in riassunzione, avente ad oggetto la richiesta di “condannare” il al pagamento dell'indennità di occupazione di urgenza dovuta Controparte_1
per i mq. 1410 oggetto del presente giudizio, fatti salvi (come precisano le summenzionate pronunce) gli effetti di cosa giudicata eventualmente acquisiti da alcune delle pronunce
6 emanate nel corso del giudizio e fermo restando che le domande proposte dalle parti nel giudizio di rinvio non possono essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle proposte nei precedenti gradi di giudizio (su quest'ultimo punto cfr. Cass., sez. 1, n° 5381 del 07/03/2011; conforme, più di recente, Cassazione, sezione 2, n° 33458 dell'11/11/2021, quest'ultima non massimata).
…
Ciò premesso, vanno preliminarmente affrontate le questioni oggetto del secondo e del terzo motivo dell'originario atto di appello del da quest'ultimo Controparte_1
legittimamente riproposte nel presente giudizio di rinvio: costituisce, infatti, principio assodato che tutte le questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, non devono essere oggetto di ricorso per cassazione (che sarebbe sul punto inammissibile, non potendosi proporre in sede di legittimità questioni sulle quali la sentenza di appello non si è pronunciata), ma possono essere direttamente riproposte al giudice del rinvio (cfr. Cass., sez. 5, n° 8817 del 01/06/2012; Cass., sez. 5,
n° 22095 del 22/09/2017; Cass., sez. 2, n° 134 del 05/01/2017).
Orbene, certamente fondata è l'eccezione di prescrizione delle annualità di indennità di occupazione venute a maturare prima del 21.5.1997, vale a dire più di dieci anni prima della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 21.5.2007.
E' infatti pacifico che nel presente giudizio il primo atto interruttivo della prescrizione sia costituito dall'atto di citazione per il primo grado, notificato al in data 21.5.2007. CP_1
Parte attrice non ha infatti prodotto altri atti interruttivi e, contrariamente a quanto da essa dedotto, non può certo valere come riconoscimento del debito la circostanza che il
, in ottemperanza alla sentenza di primo grado, abbia depositato l'indennità di CP_1
occupazione come determinata dal primo giudice, trattandosi di atto compiuto in ottemperanza ad un comando del giudice, peraltro in uno con la proposizione dell'atto di appello, quest'ultimo chiaramente indicativo della volontà di non fare acquiescenza alla sentenza stessa.
Né possono esplicare efficacia interruttiva gli atti di concordamento, tenuto conto di quanto stabilito dalla Cassazione nel caso di specie, che ha sancito che i suddetti atti non avessero alcuna attinenza con il profilo relativo all'indennità di occupazione.
7 Ciò premesso in fatto, in punto di diritto è del tutto errato quanto affermato dal primo giudice,
e cioè che “l'illecito si consuma allo scadere del provvedimento di occupazione d'urgenza”.
Al contrario, costituisce principio assolutamente pacifico che l'indennità di occupazione, se da un lato non va calcolata e corrisposta al proprietario giorno per giorno (e pertanto quest'ultimo non ha né il diritto né l'onere di richiederla dopo ogni giorno di occupazione), dall'altro, tuttavia, essa è riferita ad un periodo annuale di occupazione, per cui la prescrizione decennale del credito, per ciascuna "indennità annua", comincia a decorrere dal giorno in cui ha termine il rispettivo anno di occupazione o l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno (cfr. Cass., sez. 1, n° 25983 del 29/10/2008; Cass., sez. 1, n° 22913 del 11/11/2010; Cass., Sezioni Unite, n° 10830 del 11/05/2006; nonché, da ultimo, Cass. sez. 1, 14/03/2025, n° 6841).
Ne consegue che, nel caso di specie, si sono estinte per prescrizione le indennità dovute per tutte le annate di occupazione che si sono concluse prima del 21.5.1997, e cioè le annate dal 9.9.1987 al 9.9.1996 (quanto al dies a quo va detto che, come precisato da parte attrice in primo grado, in questa sede si discute solo dell'occupazione avvenuta in forza dell'ordinanza n° 1107 del 6.08.1987 – cfr. conclusioni dell'atto di citazione di primo grado -
, laddove invece, per quanto occupato con ordinanza n° 600 dell'8.08.1986, già era intervenuta precedente pronuncia;
orbene, come risulta dal verbale di consistenza,
l'immissione in possesso in virtù della detta ordinanza n° 1107 del 6.08.1987 si è avuta il
9.9.1987).
Devono invece essere liquidate le indennità dovute per tutte le annate a partire da quella che ha avuto inizio il 9.9.1996 (tale annata si è infatti conclusa il 9.9.1997 e rispetto ad essa, quindi, la citazione del 21.5.1997 ha potuto espletare la sua efficacia interruttiva) fino a quella che si è conclusa nel settembre 2003 (allorquando è stato emesso il decreto di esproprio), per un totale di sette annualità.
…
Fondata è anche la seconda questione riproposta dal . CP_1
Il primo giudice ha utilizzato come base di calcolo per l'indennità di occupazione anche le maggiorazioni premiali dell'indennità di esproprio previste nei verbali di concordamento.
In realtà, come puntualizzato dalla Suprema Corte, alla luce della chiara dizione dell'art. 20 della legge n° 865/1971, l'indennità di occupazione deve essere sempre liquidata in una
8 misura corrispondente ad una percentuale dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, anche quando quest'ultima sia soggetta a criteri riduttivi e non sia parametrata al valore venale del bene espropriato, a nulla rilevando che le indennità di espropriazioni si siano liquidate e pagate con eventuali maggiorazioni premiali previste per la definizione concordata, di cui non si deve tenere conto (cfr. Cass., sez. 1, n°
3072/2013; Cass., sez. 1, n° 1537/2013).
Bisogna tenere quindi conto delle sole indennità di esproprio indicate nei verbali di concordamento che qui ci occupano, al netto delle maggiorazioni premiali, che nei detti verbali di concordamento sono indicate come voci a se stanti.
Né parte attrice ha fatto questione che le indennità di espropriazione indicate nei verbali di concordamento non fossero parametrate all'effettivo valore venale del bene e non corrispondessero, quindi, alle indennità di esproprio che sarebbero state dovute in assenza di concordamento, e non ha quindi chiesto la rideterminazione in via giudiziale dell'indennità di esproprio seppure al solo fine di utilizzarla come parametro per la determinazione dell'indennità di occupazione: tale questione non è stata fatta da parte attrice né nell'originaria domanda né, a ben vedere, nell'atto di citazione in riassunzione, dandosi sempre per scontato, in ambedue gli atti, che l'indennità di occupazione dovesse essere parametrata a quella indicata nei verbali di concordamento, anche se dandosi erroneamente per scontato che si dovesse tenere conto anche delle maggiorazioni premiali.
Ne consegue che le indennità di espropriazione che risultano indicate nei tre verbali di concordamento intervenuti tra le parti, senza le maggiorazioni del 50% per il concordamento stesso, risultano pari a lire 12.954.000 (cfr. verbale del 29.9.1987), a lire 6.549.250 (cfr. verbale del 23.11.1988) ed a lire 10.078.450 (cfr. verbale del 18.12.1990), per un totale di lire 16.640.654, pari ad euro 8.594,18.
Considerato che l'indennità di esproprio è stata calcolata per complessivi mq 2.610 espropriati (cfr. pagina 2 del decreto di esproprio), laddove nel nostro caso si discute solo dell'indennità di occupazione dovuta per 1.410 mq, per tale ultima estensione l'indennità di esproprio, da prendere come base di calcolo per il calcolo dell'indennità di occupazione, è pari ad euro 4.638,9 (8.594,18 : 2610 = 3,29 X 1410 = 4.638,9).
9 Così individuata la base di calcolo, va poi evidenziato che, quanto al criterio per quantificare l'indennità di occupazione, il primo giudice ha utilizzato quello degli interessi legali sull'indennità di espropriazione per ciascun anno di occupazione.
Orbene, premesso che nel caso di specie non è applicabile il criterio previsto dall'art. 50 del
D.P.R. n° 327/01 (infatti, a norma dell'art. 57 del medesimo D.P.R. n° 327/01, la disciplina in esso prevista non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto
- 30.6.2003: cfr. l'art. 59 - fosse già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità), tuttavia, trattandosi pacificamente di fondo agricolo, va comunque applicato il criterio, già previsto dall'art. 20 della legge n° 865/1971, di un dodicesimo dell'indennità corrisposta per l'esproprio per ogni anno di occupazione ovvero di un dodicesimo della indennità annua per ciascun mese o frazione di mese di occupazione: criterio invocato dalla parte attrice sin dall'atto di citazione di primo grado e ribadito in sede di atto di citazione in riassunzione.
È stato, infatti, più volte statuito che, nel caso di procedure espropriative antecedenti al testo unico n° 327/01, “L'indennità di occupazione legittima di un terreno agricolo va determinata, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971 (come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977), in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua” (cfr. Cass., sez. 1, n° 19635 del 07/10/2005; conforme Cass., sez. 1, n° 12366 del 18/05/2018), mentre è per i suoli edificabili che si deve applicare il diverso criterio degli interessi legali (cfr. Cass., sez. 1, n° 9814 del 14/09/1999;
Cass., sez. 1, n° 12366 del 18/05/2018).
Né si può sostenere che il diverso (ed errato) criterio utilizzato dal primo giudice (quello degli interessi legali) abbia efficacia vincolante nel presente giudizio di rinvio, atteso che, se è vero che sul punto non vi fu, all'epoca, appello incidentale da parte del , è anche Pt_5
vero che l'intera statuizione sulla determinazione dell'indennità di occupazione è venuta a cadere a seguito della sentenza della Corte di Appello (sebbene a seguito di appello del e per ragioni diverse dai criteri di calcolo applicati), per cui non è sostenibile che CP_1
essa abbia acquistato una qualche forma di giudicato vincolante nel presente giudizio di rinvio.
10 Invece, sicuramente è inammissibile l'ulteriore richiesta di applicazione delle maggiorazioni ex art. 80 legge 219/81, in quanto avanzata dagli attori in riassunzione, per la prima volta, nel presente giudizio di rinvio, ed in proposito si è già evidenziato che le domande proposte dalle parti nel giudizio di rinvio non possono essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle proposte nei precedenti gradi di giudizio (cfr. Cass., sez. 1, n° 5381 del 07/03/2011; conforme, più di recente, Cassazione, sezione 2, n° 33458 dell'11/11/2021, quest'ultima non massimata).
…
In conclusione, per ciascuna delle sette annate in cui si è protratta l'occupazione legittima e che non sono coperte da prescrizione (dal settembre 1996 al settembre 2003), l'indennità dovuta è pari ad euro 386,58 (1/12 di euro ad euro 4.638,9), per un totale di euro 2.706,06.
Al convenuto va pertanto ordinato il deposito presso la Ragioneria Territoriale di CP_1
Stato competente sul luogo dove si trovano gli immobili, previa detrazione di quanto già eventualmente corrisposto o depositato, dell'indennità di occupazione come sopra determinata, oltre agli interessi al saggio legale sulla differenza tra la somma con questa sentenza riconosciuta per ciascuna annualità (euro 386,58) e quanto per ciascuna annualità già versato o depositato, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna annualità sino a quella del deposito (cfr. Cass., sez. 1, n° 9329 del 09/05/2016).
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore
(cfr. Cass., sez. 1, n° 4070 del 20/03/2003: “Nonostante l'adozione di criteri di liquidazione parzialmente analoghi, indennità di esproprio e risarcimento del danno da occupazione espropriativa conservano, l'uno rispetto all'altro, la loro ontologica differenza, giacché
l'indennizzo da atto ablativo ha natura di debito valuta e, come tale, non è suscettibile di rivalutazione monetaria, mentre il debito risarcitorio da accessione invertita ha natura di debito di valore ed è, pertanto, suscettibile di rivalutazione”).
…
Occorre, infine, procedere alla liquidazione delle spese processuali, tenendo conto che, trovandoci in sede di giudizio di rinvio, quelle che devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, sono le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il giudizio, comprese quelle del primo, anche nell'ipotesi in cui la sentenza del giudice del rinvio sia conforme a quella del giudice di primo grado (cfr. Cass.,
11 sez. 1, n° 14892 del 17/11/2000), e ciò sempre in virtù del principio che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase, funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche ai gradi di giudizio antecedenti a quello presente, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza
d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n°
31884 del 10/12/2018).
Ritiene questa Corte che, tenuto conto che per alcune delle annate oggetto di domanda si
è pervenuti ad una pronuncia di estinzione del diritto per prescrizione, si possa effettuare, per tutti i gradi di giudizio, una compensazione di spese ed onorari nella misura del 50%
(come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, applicando valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per lo scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00 (così individuato tenendo conto dell'entità complessiva
12 dell'indennità riconosciuta), il va condannato al pagamento, a favore degli attori CP_1
in riassunzione, delle somme liquidate in dispositivo, tenuto inoltre conto che, salvo che per il giudizio di primo grado, non vi sono spese vive, avendo gli odierni attori invocato le esenzioni ex lege n° 219/1981 e che, inoltre, ad essi nulla spetta, nemmeno per onorari, in relazione all'originario giudizio di appello, atteso che il loro dante causa fu Parte_5
dichiarato contumace e che il loro intervento, quali eredi del , fu dichiarato Pt_5
inammissibile per mancanza di prova della loro qualità di eredi, con statuizione che non venne impugnata in sede di legittimità.
Va infine precisato che per le spese e gli onorari del presente giudizio di rinvio va operata la distrazione a favore dell'attuale difensore FR SC, come da quest'ultimo richiesto, mentre per il giudizio di legittimità va operata la distrazione a favore del precedente difensore UI ER (distrazione che non è stata invece chiesta per gli ulteriori gradi di giudizio), come richiesto, a favore di quest'ultimo, sempre da parte dell'avvocato SC: in proposito va evidenziato che, se è vero che l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, sicché tale domanda non può essere più essere avanzata dal precedente difensore nel frattempo revocato o rinunciante (cfr.
Cass., sez. 2, n° 31687 del 04/12/2019), tuttavia la distrazione a favore di quest'ultimo ben può essere richiesta dall'attuale difensore, atteso che l'art. 93 c.p.c. prevede che il difensore con procura possa chiedere la distrazione non solo a favore suo, ma anche a favore degli altri difensori, come forma di sostituzione processuale, purché tale distrazione fosse già stata a suo tempo richiesta nei gradi di giudizio per i quali ora la richiesta di distrazione viene rinnovata dal nuovo difensore (cfr. Cass, sez. 6, n° 16244 del 18/06/2019:
e nel caso di specie il precedente difensore aveva in effetti chiesto la distrazione a suo favore nel grado di legittimità, per il quale grado tale richiesta viene ora rinnovata in suo favore dall'attuale difensore).
P.Q.M.
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto con l'ordinanza della Corte di Cassazione n° 19462/2021, in accoglimento parziale della domanda proposta da , e , così Parte_1 Parte_2 Parte_3
provvede:
13 - dichiara estinto per prescrizione il diritto all'indennità di occupazione legittima relativo alle annate dal 9.9.1987 al 9.9.1996;
- determina in euro 386,58 l'indennità di occupazione legittima dovuta ai predetti per ciascuna delle sette annualità intercorrenti dal settembre 1996 al settembre 2003, per un totale di euro 2.706,06;
- ordina al il deposito delle dette somme presso Controparte_1
la Ragioneria Territoriale di Stato competente sul luogo dove si trovano gli immobili, previa detrazione di quanto già eventualmente corrisposto o depositato, oltre agli interessi al saggio legale, sulla differenza tra la somma con questa sentenza riconosciuta per ciascuna annualità (euro 386,58) e quanto per ciascuna annualità già versato o depositato, dalla data di scadenza di ciascuna annualità sino a quella del deposito;
- dichiara compensati per la metà spese ed onorari di tutti i gradi giudizio e, per la residua metà, condanna il , in persona del liquidatore, al Controparte_1
pagamento, a favore degli attori in riassunzione, di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio, liquidati: 1) per il primo grado, in euro 150,00 per spese vive ed in euro 900,00 per onorari;
2) per il giudizio di appello, nulla;
2) per il giudizio di legittimità, in euro 750,00 per onorari, con distrazione a favore del precedente difensore UI ER, a seguito di richiesta di distrazione avanzata a suo favore dell'attuale difensore FR SC;
3) per il giudizio di rinvio, euro 800,00 per onorari, con distrazione a favore del difensore FR SC, dichiaratosi antistatario;
il tutto, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 29.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FR ES ZZ MO TO UN
14
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. TO UN Presidente;
2) Dr. FR ES ZZ MO Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4043/2021 R.G., avente ad oggetto "espropriazione", riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 14.5.2025, tra:
- (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avvocato FR SC (C.F.: ) C.F._4
-attori in riassunzione-
e
- (P.I.: ), in persona del liquidatore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Cimadomo (C.F.: ), CodiceFiscale_5
(C.F.: ) e FR LL (C.F.: Parte_4 CodiceFiscale_6 [...]
) C.F._7
- convenuto in riassunzione -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione notificato il 21.05.2007 conveniva in giudizio, innanzi Parte_5
al Tribunale di Napoli, il er sentire “riconoscere e dichiarare che Controparte_1
il Sig. ha diritto per l'occupazione legittima della superficie di mq 1.410, Parte_5
occupata in forza dell'ordinanza n. 1107, a datare dall'8 agosto 1986 quando è stata 1 pubblicata l'ordinanza n. 600, alla data dell'emissione del decreto di esproprio e per l'effetto condannare il nella qualità di concessionario dell'ANAS a pagare Controparte_1
all'istante l'importo complessivo di euro 18.248,42 pari a ₤ 35.333.882 oltre interessi legali sulle singole annualità di euro 1.073,50 da agosto 1986 a settembre 2003, con espressa riserva di fare valere eventualmente con altro giudizio i diritti connessi e/o dipendenti dalla notifica del decreto di esproprio”.
L'attore assumeva di essere proprietario di un fondo sito in Giugliano in Campania, identificato al foglio. 31, p.lla 42, di mq. 6270, di cui mq.
2.610 erano stati occupati in via d'urgenza in virtù di due distinte ordinanze, la n° 600 dell'8.8.1986 e la n° 1107 del 6.8.1987, emesse previa dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori per la realizzazione di un tratto dell'arteria stradale denominata Asse Mediano;
aggiungeva che l'occupazione d'urgenza era stata più volte prorogata, da ultimo sino al 31.12.2005; pertanto, premesso di avere già ottenuto per via giudiziale il riconoscimento dell'indennità di occupazione per mq. 1.200, chiedeva ora il riconoscimento della medesima indennità per i restanti mq. 1.410, da liquidarsi dalla data dell'ordinanza commissariale che aveva disposto l'occupazione (8.8.1986) fino alla data del decreto di esproprio (settembre 2003) secondo il criterio (ex art. 20 legge n° 865/1971) di un dodicesimo dell'indennità corrisposta per l'esproprio per ogni anno di occupazione ovvero di un dodicesimo della indennità annua per ciascun mese o frazione di mese di occupazione.
Si costituiva in giudizio il sollevando varie eccezioni di rito e di Controparte_1
merito, tra le quali (limitando in questa sede l'enunciazione a quelle coltivate anche nei successivi gradi di giudizio): l'improponibilità della domanda alla luce dei verbali definitivi di concordamento delle indennità, a suo tempo sottoscritti dalle parti;
la prescrizione delle annualità venute a scadere più di dieci anni prima della proposizione della domanda;
l'erroneità dei criteri di calcolo delle indennità e dei relativi accessori invocati ex adverso.
…
Con sentenza n° 8343 del 5.6.2014 il Tribunale di Napoli accoglieva integralmente la domanda.
In particolare:
- respingeva l'eccezione di giudicato esterno, osservando che il precedente giudizio aveva riguardato l'indennità di occupazione preordinata all'esproprio di mq 1.200, di cui alla diversa
2 ordinanza n° 600 dell'8.08.1986, laddove nel caso di specie si discuteva dell'occupazione di mq 1.410 di cui alla distinta ordinanza n° 1107 del 6.08.1987, benché poi l'intera superficie occupata (di complessivi mq 2.610) fosse stata successivamente espropriata con un medesimo decreto;
- respingeva l'eccezione di prescrizione, sostenendo che “l'illecito si consuma allo scadere del provvedimento di occupazione d'urgenza”;
- rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda, osservando che la rinuncia ad ogni azione giudiziaria contenuta nel verbale di concordamento riguardava la sola indennità di espropriazione, e non anche quella di occupazione;
- in definitiva, accoglieva la domanda dell'attore determinando l'indennità di occupazione legittima per il periodo da agosto 1986 al settembre 2003 nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione concordata dalle parti.
…
Proponeva appello il formulando tre motivi di impugnazione: Controparte_1
- con il primo motivo si doleva che erroneamente il primo giudice aveva escluso che la rinuncia ad ogni azione giudiziaria contenuta nei verbali di concordamento riguardasse anche l'indennità di occupazione;
- con il secondo motivo si doleva che erroneamente il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione in relazione alle annualità di occupazione venute a scadere prima del 21.5.1997, e cioè più di dieci anni prima della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 21.5.2007;
- con il terzo motivo si doleva che erroneamente il primo giudice aveva utilizzato come base di calcolo dell'indennità di occupazione anche le maggiorazioni premiali dell'indennità di esproprio previste nei verbali di concordamento.
Si costituivano in giudizio , ed Controparte_2 Parte_1 Parte_3 Pt_2
quali eredi di deceduto nelle more, chiedendo il rigetto
[...] Parte_5
dell'impugnazione.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n° 5018/2017, depositata in data 6/12/2017, dopo aver dichiarato inammissibile l'intervento degli eredi di per mancata Parte_5
documentazione del decesso di quest'ultimo, accoglieva il primo motivo di appello proposto dal e, conseguentemente, respingeva la domanda. Controparte_1
3 Rilevava in particolare la Corte di Appello che “con verbale definitivo di concordamento dell'indennità ed atto di quietanza » del 23/11/1988, autenticata nelle firme del Notaio Per_1
(atto diverso da quello, erroneamente, richiamato dal giudice di primo grado, riguardante altra porzione di terreno, oggetto di un primo esproprio, il cui contenzioso era stato già definito), avente natura transattiva, il aveva accettato la somma di £ 9.823.875, di Pt_5
cui £ 6.549.50 per l'indennità di espropriazione e £ 3.2745.625 a titolo di maggiorazione di legge del 50%, rinunciando «ad ogni azione giudiziaria ed ulteriore pretesa avente attinenza con l'espropriazione e l'occupazione del bene», inclusa quindi anche l'indennità di occupazione legittima”.
…
Avverso la suddetta pronuncia , ed Controparte_2 Parte_1 Parte_3
hanno proposto ricorso per cassazione. Parte_2
La Suprema Corte, con ordinanza n° 19462/21, ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte di
Appello per un nuovo giudizio.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che “l'atto definitivo cosiddetto di
"concordamento bonario", con il quale l'espropriato accetta l'offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria "che abbia attinenza all'occupazione" oltre che all'espropriazione dell'immobile, non si estende all'indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell'ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso» e che «la naturale redditività del danaro ricevuto a titolo di indennità di espropriazione e gli interessi compensativi, da esso eventualmente ricavati, non possono ritenersi destinati a reintegrare
i danni, né considerarsi corrispettivo dell'occupazione temporanea delle aree espropriate o utilizzate per í lavori per il solo fatto che eccezionalmente il dovuto per l'espropriazione è stato pagato prima del provvedimento ablatorio”.
…
4 Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. , ed Parte_1 Parte_3 Pt_2
(essendo nel frattempo deceduta anche la hanno riassunto la causa
[...] CP_2
dinanzi a questa Corte di Appello, formulando le seguenti conclusioni:
“a) Condannare il in p.l.r.pt al pagamento in favore dei sigg Controparte_1
dell'indennità di occupazione di urgenza dall'agosto 1988 in forza dell'ordinanza Pt_5
commissariale n.600 al settembre 2003 per essere intervenuto il decreto di esproprio (cfr all.4) secondo quanto sopra esposto maggiorata del 70% per espressa previsione dell'art.
80 legge 219/81; b) Diversamente accerti la Corte di Appello la misura dell'indennità di occupazione d'urgenza dal periodo dell'occupazione a quello di restituzione dell'area e conseguentemente condanni il in p.l.r.pt al pagamento in favore Controparte_1
dei comparenti;
c) Il tutto oltre interessi legali e rivalutazioni monetaria;
d) Condanni il
al pagamento in favore dei sigg.ri alle spese del giudizio di legittimità CP_1 Pt_5
oltre iva cpa e le maggiorazioni con distrazione in favore dell'avv. UI Oliverio precedente difensore e alle spese di questo giudizio di riassunzione oltre le maggiorazioni come per legge, iva e cpa e con attribuzione, solo per questo giudizio, al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituto il , il Controparte_1
quale ha riproposto le questioni oggetto del secondo e del terzo motivo del suo originario atto di appello, non esaminate in quel giudizio in quanto assorbite dall'accoglimento del primo motivo di appello, e cioè:
- eccezione di prescrizione in relazione alle annualità di indennità di occupazione venute a scadere prima del 21.5.1997, vale a dire più di dieci anni prima della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 21.5.2007;
- esclusione dalla base di calcolo per l'indennità di occupazione delle maggiorazioni premiali dell'indennità di esproprio contenute nei verbali di concordamento.
…
Mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. dell'udienza del 19.5.2025, sono state precisate le conclusioni dinanzi al collegio, all'esito delle quali la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che costituisce principio pacifico che: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (cfr. Cass., sez. 1, n° 1824 del 28/01/2005); confronta anche Cass., sez. 2, n°
15143 del 31/05/2021: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”.
Per quanto detto è compito di questo giudice del rinvio statuire direttamente sulla domanda proposta dagli attori in riassunzione, avente ad oggetto la richiesta di “condannare” il al pagamento dell'indennità di occupazione di urgenza dovuta Controparte_1
per i mq. 1410 oggetto del presente giudizio, fatti salvi (come precisano le summenzionate pronunce) gli effetti di cosa giudicata eventualmente acquisiti da alcune delle pronunce
6 emanate nel corso del giudizio e fermo restando che le domande proposte dalle parti nel giudizio di rinvio non possono essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle proposte nei precedenti gradi di giudizio (su quest'ultimo punto cfr. Cass., sez. 1, n° 5381 del 07/03/2011; conforme, più di recente, Cassazione, sezione 2, n° 33458 dell'11/11/2021, quest'ultima non massimata).
…
Ciò premesso, vanno preliminarmente affrontate le questioni oggetto del secondo e del terzo motivo dell'originario atto di appello del da quest'ultimo Controparte_1
legittimamente riproposte nel presente giudizio di rinvio: costituisce, infatti, principio assodato che tutte le questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, non devono essere oggetto di ricorso per cassazione (che sarebbe sul punto inammissibile, non potendosi proporre in sede di legittimità questioni sulle quali la sentenza di appello non si è pronunciata), ma possono essere direttamente riproposte al giudice del rinvio (cfr. Cass., sez. 5, n° 8817 del 01/06/2012; Cass., sez. 5,
n° 22095 del 22/09/2017; Cass., sez. 2, n° 134 del 05/01/2017).
Orbene, certamente fondata è l'eccezione di prescrizione delle annualità di indennità di occupazione venute a maturare prima del 21.5.1997, vale a dire più di dieci anni prima della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 21.5.2007.
E' infatti pacifico che nel presente giudizio il primo atto interruttivo della prescrizione sia costituito dall'atto di citazione per il primo grado, notificato al in data 21.5.2007. CP_1
Parte attrice non ha infatti prodotto altri atti interruttivi e, contrariamente a quanto da essa dedotto, non può certo valere come riconoscimento del debito la circostanza che il
, in ottemperanza alla sentenza di primo grado, abbia depositato l'indennità di CP_1
occupazione come determinata dal primo giudice, trattandosi di atto compiuto in ottemperanza ad un comando del giudice, peraltro in uno con la proposizione dell'atto di appello, quest'ultimo chiaramente indicativo della volontà di non fare acquiescenza alla sentenza stessa.
Né possono esplicare efficacia interruttiva gli atti di concordamento, tenuto conto di quanto stabilito dalla Cassazione nel caso di specie, che ha sancito che i suddetti atti non avessero alcuna attinenza con il profilo relativo all'indennità di occupazione.
7 Ciò premesso in fatto, in punto di diritto è del tutto errato quanto affermato dal primo giudice,
e cioè che “l'illecito si consuma allo scadere del provvedimento di occupazione d'urgenza”.
Al contrario, costituisce principio assolutamente pacifico che l'indennità di occupazione, se da un lato non va calcolata e corrisposta al proprietario giorno per giorno (e pertanto quest'ultimo non ha né il diritto né l'onere di richiederla dopo ogni giorno di occupazione), dall'altro, tuttavia, essa è riferita ad un periodo annuale di occupazione, per cui la prescrizione decennale del credito, per ciascuna "indennità annua", comincia a decorrere dal giorno in cui ha termine il rispettivo anno di occupazione o l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno (cfr. Cass., sez. 1, n° 25983 del 29/10/2008; Cass., sez. 1, n° 22913 del 11/11/2010; Cass., Sezioni Unite, n° 10830 del 11/05/2006; nonché, da ultimo, Cass. sez. 1, 14/03/2025, n° 6841).
Ne consegue che, nel caso di specie, si sono estinte per prescrizione le indennità dovute per tutte le annate di occupazione che si sono concluse prima del 21.5.1997, e cioè le annate dal 9.9.1987 al 9.9.1996 (quanto al dies a quo va detto che, come precisato da parte attrice in primo grado, in questa sede si discute solo dell'occupazione avvenuta in forza dell'ordinanza n° 1107 del 6.08.1987 – cfr. conclusioni dell'atto di citazione di primo grado -
, laddove invece, per quanto occupato con ordinanza n° 600 dell'8.08.1986, già era intervenuta precedente pronuncia;
orbene, come risulta dal verbale di consistenza,
l'immissione in possesso in virtù della detta ordinanza n° 1107 del 6.08.1987 si è avuta il
9.9.1987).
Devono invece essere liquidate le indennità dovute per tutte le annate a partire da quella che ha avuto inizio il 9.9.1996 (tale annata si è infatti conclusa il 9.9.1997 e rispetto ad essa, quindi, la citazione del 21.5.1997 ha potuto espletare la sua efficacia interruttiva) fino a quella che si è conclusa nel settembre 2003 (allorquando è stato emesso il decreto di esproprio), per un totale di sette annualità.
…
Fondata è anche la seconda questione riproposta dal . CP_1
Il primo giudice ha utilizzato come base di calcolo per l'indennità di occupazione anche le maggiorazioni premiali dell'indennità di esproprio previste nei verbali di concordamento.
In realtà, come puntualizzato dalla Suprema Corte, alla luce della chiara dizione dell'art. 20 della legge n° 865/1971, l'indennità di occupazione deve essere sempre liquidata in una
8 misura corrispondente ad una percentuale dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, anche quando quest'ultima sia soggetta a criteri riduttivi e non sia parametrata al valore venale del bene espropriato, a nulla rilevando che le indennità di espropriazioni si siano liquidate e pagate con eventuali maggiorazioni premiali previste per la definizione concordata, di cui non si deve tenere conto (cfr. Cass., sez. 1, n°
3072/2013; Cass., sez. 1, n° 1537/2013).
Bisogna tenere quindi conto delle sole indennità di esproprio indicate nei verbali di concordamento che qui ci occupano, al netto delle maggiorazioni premiali, che nei detti verbali di concordamento sono indicate come voci a se stanti.
Né parte attrice ha fatto questione che le indennità di espropriazione indicate nei verbali di concordamento non fossero parametrate all'effettivo valore venale del bene e non corrispondessero, quindi, alle indennità di esproprio che sarebbero state dovute in assenza di concordamento, e non ha quindi chiesto la rideterminazione in via giudiziale dell'indennità di esproprio seppure al solo fine di utilizzarla come parametro per la determinazione dell'indennità di occupazione: tale questione non è stata fatta da parte attrice né nell'originaria domanda né, a ben vedere, nell'atto di citazione in riassunzione, dandosi sempre per scontato, in ambedue gli atti, che l'indennità di occupazione dovesse essere parametrata a quella indicata nei verbali di concordamento, anche se dandosi erroneamente per scontato che si dovesse tenere conto anche delle maggiorazioni premiali.
Ne consegue che le indennità di espropriazione che risultano indicate nei tre verbali di concordamento intervenuti tra le parti, senza le maggiorazioni del 50% per il concordamento stesso, risultano pari a lire 12.954.000 (cfr. verbale del 29.9.1987), a lire 6.549.250 (cfr. verbale del 23.11.1988) ed a lire 10.078.450 (cfr. verbale del 18.12.1990), per un totale di lire 16.640.654, pari ad euro 8.594,18.
Considerato che l'indennità di esproprio è stata calcolata per complessivi mq 2.610 espropriati (cfr. pagina 2 del decreto di esproprio), laddove nel nostro caso si discute solo dell'indennità di occupazione dovuta per 1.410 mq, per tale ultima estensione l'indennità di esproprio, da prendere come base di calcolo per il calcolo dell'indennità di occupazione, è pari ad euro 4.638,9 (8.594,18 : 2610 = 3,29 X 1410 = 4.638,9).
9 Così individuata la base di calcolo, va poi evidenziato che, quanto al criterio per quantificare l'indennità di occupazione, il primo giudice ha utilizzato quello degli interessi legali sull'indennità di espropriazione per ciascun anno di occupazione.
Orbene, premesso che nel caso di specie non è applicabile il criterio previsto dall'art. 50 del
D.P.R. n° 327/01 (infatti, a norma dell'art. 57 del medesimo D.P.R. n° 327/01, la disciplina in esso prevista non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto
- 30.6.2003: cfr. l'art. 59 - fosse già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità), tuttavia, trattandosi pacificamente di fondo agricolo, va comunque applicato il criterio, già previsto dall'art. 20 della legge n° 865/1971, di un dodicesimo dell'indennità corrisposta per l'esproprio per ogni anno di occupazione ovvero di un dodicesimo della indennità annua per ciascun mese o frazione di mese di occupazione: criterio invocato dalla parte attrice sin dall'atto di citazione di primo grado e ribadito in sede di atto di citazione in riassunzione.
È stato, infatti, più volte statuito che, nel caso di procedure espropriative antecedenti al testo unico n° 327/01, “L'indennità di occupazione legittima di un terreno agricolo va determinata, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971 (come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977), in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua” (cfr. Cass., sez. 1, n° 19635 del 07/10/2005; conforme Cass., sez. 1, n° 12366 del 18/05/2018), mentre è per i suoli edificabili che si deve applicare il diverso criterio degli interessi legali (cfr. Cass., sez. 1, n° 9814 del 14/09/1999;
Cass., sez. 1, n° 12366 del 18/05/2018).
Né si può sostenere che il diverso (ed errato) criterio utilizzato dal primo giudice (quello degli interessi legali) abbia efficacia vincolante nel presente giudizio di rinvio, atteso che, se è vero che sul punto non vi fu, all'epoca, appello incidentale da parte del , è anche Pt_5
vero che l'intera statuizione sulla determinazione dell'indennità di occupazione è venuta a cadere a seguito della sentenza della Corte di Appello (sebbene a seguito di appello del e per ragioni diverse dai criteri di calcolo applicati), per cui non è sostenibile che CP_1
essa abbia acquistato una qualche forma di giudicato vincolante nel presente giudizio di rinvio.
10 Invece, sicuramente è inammissibile l'ulteriore richiesta di applicazione delle maggiorazioni ex art. 80 legge 219/81, in quanto avanzata dagli attori in riassunzione, per la prima volta, nel presente giudizio di rinvio, ed in proposito si è già evidenziato che le domande proposte dalle parti nel giudizio di rinvio non possono essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle proposte nei precedenti gradi di giudizio (cfr. Cass., sez. 1, n° 5381 del 07/03/2011; conforme, più di recente, Cassazione, sezione 2, n° 33458 dell'11/11/2021, quest'ultima non massimata).
…
In conclusione, per ciascuna delle sette annate in cui si è protratta l'occupazione legittima e che non sono coperte da prescrizione (dal settembre 1996 al settembre 2003), l'indennità dovuta è pari ad euro 386,58 (1/12 di euro ad euro 4.638,9), per un totale di euro 2.706,06.
Al convenuto va pertanto ordinato il deposito presso la Ragioneria Territoriale di CP_1
Stato competente sul luogo dove si trovano gli immobili, previa detrazione di quanto già eventualmente corrisposto o depositato, dell'indennità di occupazione come sopra determinata, oltre agli interessi al saggio legale sulla differenza tra la somma con questa sentenza riconosciuta per ciascuna annualità (euro 386,58) e quanto per ciascuna annualità già versato o depositato, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna annualità sino a quella del deposito (cfr. Cass., sez. 1, n° 9329 del 09/05/2016).
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore
(cfr. Cass., sez. 1, n° 4070 del 20/03/2003: “Nonostante l'adozione di criteri di liquidazione parzialmente analoghi, indennità di esproprio e risarcimento del danno da occupazione espropriativa conservano, l'uno rispetto all'altro, la loro ontologica differenza, giacché
l'indennizzo da atto ablativo ha natura di debito valuta e, come tale, non è suscettibile di rivalutazione monetaria, mentre il debito risarcitorio da accessione invertita ha natura di debito di valore ed è, pertanto, suscettibile di rivalutazione”).
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Occorre, infine, procedere alla liquidazione delle spese processuali, tenendo conto che, trovandoci in sede di giudizio di rinvio, quelle che devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, sono le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il giudizio, comprese quelle del primo, anche nell'ipotesi in cui la sentenza del giudice del rinvio sia conforme a quella del giudice di primo grado (cfr. Cass.,
11 sez. 1, n° 14892 del 17/11/2000), e ciò sempre in virtù del principio che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase, funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche ai gradi di giudizio antecedenti a quello presente, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza
d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n°
31884 del 10/12/2018).
Ritiene questa Corte che, tenuto conto che per alcune delle annate oggetto di domanda si
è pervenuti ad una pronuncia di estinzione del diritto per prescrizione, si possa effettuare, per tutti i gradi di giudizio, una compensazione di spese ed onorari nella misura del 50%
(come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, applicando valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per lo scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00 (così individuato tenendo conto dell'entità complessiva
12 dell'indennità riconosciuta), il va condannato al pagamento, a favore degli attori CP_1
in riassunzione, delle somme liquidate in dispositivo, tenuto inoltre conto che, salvo che per il giudizio di primo grado, non vi sono spese vive, avendo gli odierni attori invocato le esenzioni ex lege n° 219/1981 e che, inoltre, ad essi nulla spetta, nemmeno per onorari, in relazione all'originario giudizio di appello, atteso che il loro dante causa fu Parte_5
dichiarato contumace e che il loro intervento, quali eredi del , fu dichiarato Pt_5
inammissibile per mancanza di prova della loro qualità di eredi, con statuizione che non venne impugnata in sede di legittimità.
Va infine precisato che per le spese e gli onorari del presente giudizio di rinvio va operata la distrazione a favore dell'attuale difensore FR SC, come da quest'ultimo richiesto, mentre per il giudizio di legittimità va operata la distrazione a favore del precedente difensore UI ER (distrazione che non è stata invece chiesta per gli ulteriori gradi di giudizio), come richiesto, a favore di quest'ultimo, sempre da parte dell'avvocato SC: in proposito va evidenziato che, se è vero che l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, sicché tale domanda non può essere più essere avanzata dal precedente difensore nel frattempo revocato o rinunciante (cfr.
Cass., sez. 2, n° 31687 del 04/12/2019), tuttavia la distrazione a favore di quest'ultimo ben può essere richiesta dall'attuale difensore, atteso che l'art. 93 c.p.c. prevede che il difensore con procura possa chiedere la distrazione non solo a favore suo, ma anche a favore degli altri difensori, come forma di sostituzione processuale, purché tale distrazione fosse già stata a suo tempo richiesta nei gradi di giudizio per i quali ora la richiesta di distrazione viene rinnovata dal nuovo difensore (cfr. Cass, sez. 6, n° 16244 del 18/06/2019:
e nel caso di specie il precedente difensore aveva in effetti chiesto la distrazione a suo favore nel grado di legittimità, per il quale grado tale richiesta viene ora rinnovata in suo favore dall'attuale difensore).
P.Q.M.
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto con l'ordinanza della Corte di Cassazione n° 19462/2021, in accoglimento parziale della domanda proposta da , e , così Parte_1 Parte_2 Parte_3
provvede:
13 - dichiara estinto per prescrizione il diritto all'indennità di occupazione legittima relativo alle annate dal 9.9.1987 al 9.9.1996;
- determina in euro 386,58 l'indennità di occupazione legittima dovuta ai predetti per ciascuna delle sette annualità intercorrenti dal settembre 1996 al settembre 2003, per un totale di euro 2.706,06;
- ordina al il deposito delle dette somme presso Controparte_1
la Ragioneria Territoriale di Stato competente sul luogo dove si trovano gli immobili, previa detrazione di quanto già eventualmente corrisposto o depositato, oltre agli interessi al saggio legale, sulla differenza tra la somma con questa sentenza riconosciuta per ciascuna annualità (euro 386,58) e quanto per ciascuna annualità già versato o depositato, dalla data di scadenza di ciascuna annualità sino a quella del deposito;
- dichiara compensati per la metà spese ed onorari di tutti i gradi giudizio e, per la residua metà, condanna il , in persona del liquidatore, al Controparte_1
pagamento, a favore degli attori in riassunzione, di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio, liquidati: 1) per il primo grado, in euro 150,00 per spese vive ed in euro 900,00 per onorari;
2) per il giudizio di appello, nulla;
2) per il giudizio di legittimità, in euro 750,00 per onorari, con distrazione a favore del precedente difensore UI ER, a seguito di richiesta di distrazione avanzata a suo favore dell'attuale difensore FR SC;
3) per il giudizio di rinvio, euro 800,00 per onorari, con distrazione a favore del difensore FR SC, dichiaratosi antistatario;
il tutto, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 29.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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