Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 1
Le controversie instaurate dal privato in tema di asserito "preuso" di frequenze televisive appartengono alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, non spiegando, all'uopo, influenza il disposto della legge n. 223 del 1990, poiché, nella specie, non si discute della posizione del concessionario, ex art. 16 e 32 della legge citata, ma dell'aspirante concessionario che vanti, appunto, il detto preuso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2002, n. 6875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6875 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato GIAN ALBERTO FERRETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO FALLETTA, PAOLO LANZARONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 555/98 del Consiglio di giustizia amministrativa regione Sicilia di PALERMO, depositata il 28/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Roberto FALLETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso, il rigetto per il secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16 giugno 1995 la NT s.r.l. impugnava davanti al TAR per la Sicilia il decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 4 marzo 1994, con il quale era stata rigettata la domanda relativa al rilascio della concessione per trasmissioni televisive in ambito locale relativamente al canale 47. Il TAR Sicilia, con sentenza in data 30 novembre 1996, rigettava il ricorso, ritenendo che la soc. NT non potesse invocare il c.d. preuso di cui all'art. 32 l. 223/90, in quanto in epoca successiva alla entrata in vigore di tale legge aveva spostato gli impianti dai quali in precedenza trasmetteva, senza che a tal fine potesse avere rilievo il fatto che il trasferimento era dipeso da una ordinanza emessa dal Pretore di Carini nell'ambito di un giudizio possessorio a tutela delle frequenze esperito nei suoi confronti dalla soc. Centro Stampa Sud.
La soc. NT proponeva appello, che veniva rigettato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con sentenza in data 28 settembre 1998, che riteneva fondate le argomentazioni su cui era basata la sentenza di primo grado. La SOC. NT ha proposto ricorso per cassazione, con un unico complesso motivo.
Resiste con controricorso il Ministero delle Comunicazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
La soc. NT si duole, innanzitutto, del fatto che la controversia sarebbe stata decisa senza l'acquisizione di tutta la documentazione esistente presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
La doglianza è inammissibile, in quanto con essa non si prospetta una questione di giurisdizione.
La società ricorrente deduce, poi, testualmente:
La sentenza impugnata è viziata da "eccesso di potere giurisdizionale essendovi stata invasione da parte del Consiglio di giustizia amministrativo per la Sicilia e ancor prima del Tribunale amministrativo regionale dell'ambito riservato al giudice ordinario ed all'amministrazione, compiendo sindacato di merito in un caso cui è consentito il mero controllo di legittimità degli atti amministrativi.
Infatti i criteri relativi alla valutazione dei requisiti, e più che requisiti fatti concreti che consentivano la presentazione dell'istanza di concessione, erano sono stabiliti dalla c.d. "legge Mammì" emanata dopo anni di assoluta anarchia e assenza di legislazione nella materia delle emittenti private - fatti che, non erano stati verificati dal decidente, dimentichi di quanto documentato da parte ricorrente invadendo l'ambito di decisione dell'amministrazione, con conseguente difetto di giurisdizione. Il difetto di giurisdizione è più evidente in relazione ai titoli necessari per la presentazione della domanda di concessione, ed in relazione alla legge che statuisce che uno dei titoli necessari ed indispensabili è il preuso del canale ed avere presentato domanda di concessione venendo così autorizzati alla prosecuzione nell'esercizio (art. 32 l. 223/90). La assoluta assenza ed omissione di verifica da parte dell'amministrazione dei titoli e del preuso del canale da parte del ricorrente si manifesta in illegittimità degli atti, e gli organi giudicanti avrebbero dovuto dichiarare l'annullamento di quelli risultati viziati.
Da quanto precede emerge che il Consiglio di giustizia amministrativo ha invaso la sfera di discrezionalità riservata all'autorità giudiziaria amministrativa, non essendo estraneo alla pronuncia impugnata ogni sconfinamento nella sfera del merito. La doglianza è infondata, in quanto con essa, in sostanza, si denuncia una (asserita) erroneità della pronuncia impugnata, la quale non ha nulla a che vedere con l'"eccesso di potere giurisdizionale".
Prosegue il ricorso:
E che la giurisdizione attiene la sfera di competenze del giudice ordinario se ne ha certezza dalla circostanza che in esecuzione della l. 223/90 la società emittente si obbliga ad assicurare una serie di servizi - testata giornalistica, notiziario, programmi realizzati dall'emittente stessa, limitazioni alla pubblicità conseguenti e necessari per la realizzazione del servizio nascente dalla concessione, costituendosi tra l'emittente ed il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni un rapporto complesso, nascente dal preuso e dal possesso di un canale, i cui concetti sono esclusivamente di natura civilistica.
Infatti la natura pubblicistica dell'atto impugnato, non può desumersi puramente esclusivamente e semplicemente dal termine "concessione" dovendosi intendere che la emittente con l'utilizzo del canale si impegnava e si obbligava per l'intera durata della concessione ad effettuare una serie di servizi, così come sopra indicati.
Inoltre, con l'entrata in vigore della l. 223/90 il presunto interesse legittimo si è trasformato in diritto soggettivo già acquisito in relazione al preuso ed alla cristallizzazione delle posizioni già consolidatesi in relazione all'art. 16 e dell'art. 32 della citata legge, in uno ad un diritto alla trasmissione del pensiero costituzionalmente sancito.
La doglianza, a parte la evidente contraddizione con quella in precedenza esaminata, è infondata, in quanto, a prescindere da altre considerazioni, non tiene conto del fatto che nella specie non si discute dalla posizione del concessionario, ma della posizione dell'aspirante concessionario che vanti il c.d. preuso (nella specie escluso). V. 1162/97
Conclude il ricorso:
Inoltre nella fattispecie in esame la mancata concessione del canale per cui è causa non deriva da una turbativa posta in essere dall'emittente nei confronti di altri canali di interesse nazionale o privati locali, ma deriva dalla lentezza della macchina burocratica, avendo i suoi funzionari esperito gli accertamenti tecnici (o meglio ancora non esperito) a distanza di anni dalla presentazione della istanza di concessione, omettendo di eseguire il loro operato entro termini brevi, disattendendo e vanificando la tempestività degli operatori del settore radiotelevisivo, per colpa della elefantiaca macchina amministrativa.
Vanificando, anche perché non sussistente il potere di controllo del Ministero, avendo questo puramente e semplicemente un potere di verifica dei presupposti in fatto e di diritto dell'emittente per la chiesta concessione dell'utilizzo del canale, del quale si ricorda ha già il preuso e quindi un diritto acquisito. La doglianza è inammissibile nella prima parte, perché non solleva questioni di giurisdizione (anzi, non solleva questioni di diritto) ed è infondata nella seconda parte, in quanto, a prescindere da altre considerazioni, trascura che nella specie è stato escluso proprio il c.d. preuso.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo e con condanna della soc. NT al pagamento delle spese, del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 64,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002