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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/02/2024, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 6081/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord II SEZIONE CIVILE , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6081/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 04/10/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.;
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA MARIA BAKUNIN, 108 80125 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv.
SCEVOLA ANNA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA PIETRO Controparte_1 P.IVA_1
MASCAGNI N. 31 C/O AVV. LUIGI DI LORENZO null 80029 SANT'ANTIMO, presso lo studio dell'Avv. URSONE GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso;
APPELLATO
(c.f.: ); CP_2 C.F._4
APPELLATO contumace
Oggetto: appello sentenza n. 2597/2020 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria e depositata in data 24.11.2020.
Conclusioni: come in atti.
Pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. e la Parte_1 CP_2 [...]
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni da lesioni personali subite CP_3
a seguito e per l'effetto del sinistro verificatosi il giorno 25.11.2014 verso le ore 10.00 in
Casoria (NA) alla Via Indipendenza, per esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo Fiat Panda tg. DP 133 YG, risultato di proprietà del sig. , CP_2
assicurato con la Controparte_3
La causa veniva iscritta al ruolo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria;
alla prima udienza di comparizione, si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea, mentre il responsabile civile convenuto decideva di rimanere contumace;
veniva espletata attività istruttoria, con ammissione della prova testimoniale e pertanto veniva escusso il teste di parte attrice ammesso;
non ammessa la CTU medico legale per la valutazione e quantificazione delle lesioni e relativi danni riportati dall'istante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e decisione.
Con sentenza n. 2597/2020 del 18/10/2020, pubblicata in data 24/11/2020, il GdP di
Casoria accoglieva parzialmente la domanda attorea, con declaratoria della responsabilità del suddetto responsabile civile , sig. nella produzione del fatto storico - Pt_2 CP_2
sinistro stradale - e condanna della compagnia convenuta, al pagamento della Controparte_1 somma di € 463,03 a titolo di risarcimento dei danni da lesioni subite ma, non riconoscendo la voce di danno biologico richiesto da parte attrice in ragione delle lesioni riportate dall'istante sig.ra . Seguiva liquidazione delle spese processuali. Parte_1
Con atto di appello ritualmente notificato, l'attrice impugnava la sentenza resa dal
Giudice di primo grado, ritenendo che quest'ultimo fosse incorso in un'erronea valutazione delle risultanze processuali, nello specifico, in relazione alle lesioni personali riportate dall'attore, quali: trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma facciale con edema labbiale e frattura denti arcata superiore.
Si doleva del fatto che il Giudice di prime cure aveva tenuto conto del solo referto ospedaliero riportante una prognosi di tre giorni, i due certificati medici a firma del Dott.
, la “bozza” del certificato a firma del Dott. affermando Persona_1 Persona_2
l'assenza di esami strumentali obiettivi, nonostante, nel fascicolo di parte attrice, in relazione alla frattura dell'arcata dentaria superiore, vi fosse esame di ortopanoramica arcate dentarie rilasciato, con relativo preventivo di spesa dentistica di € 8.000,00.
Pagina 2 di 6 Sosteneva che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ammettere Ctu medico legale, onde poter acclarare, pur nella presunta considerazione di un'assenza di esami clinico- strumentali, l'esistenza del danno permanente/danno biologico subito dall'odierna appellante e conseguente danno morale, anch'esso negato nella sentenza di primo grado.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: ”1) riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 2597/2020, emessa dal Giudice di pace di Casoria nel procedimento recante n.
R.G. 3868/16 e, per l'effetto: 2) fermo quanto già accordato dal Giudice di primo grado in ordine alle riconosciute somme a titolo di I.T.T. ed I.T.P., riconoscere il danno biologico permanente derivante dalle lesioni ripprtate dall'appellante a seguito del sinistro de quo e, per l'effetto: 3) condannare la compagnia convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutti i danni patrimoniali patiti dall'istante, quale danno biologico permanente, da quantificarsi nella misura non superiore di euro 20.000,00 per le lesioni personali riportate dall'istante, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
4) condannare, altresì, la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari, IVA
CPA del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare Controparte_3
l'improcedibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti della legge 134/2012 e succ. mod. e quindi ed anche ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. ss.
Evidenziava la correttezza della sentenza di primo grado nelle argomentazioni ed in ordine alla mancata liquidazione del danno biologico nonché delle spese mediche dentarie che, peraltro, non risultavano essere stati espressamente richiesti e/o quantificati in atto di citazione di primo grado.
Affermava che risultava legittimo il diniego della ctu da parte Giudice, atteso che essa era richiesta per compiere un'indagine di carattere esplorativo, relativamente a circostanze il cui onere probatorio èa carico delle parti che le adducono, non potendo considerarsi lo strumento di cui all'art. 61 c.p.c., un mezzo di acquisizione di prove.
Pertanto, così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere in via alternativa e/o concorrente: - rigettare in toto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'appellante, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza civile n. 2597/2020, resa dal Giudice di Pace di Casoria (nella persona dell'Avv. Armida CUDILLO) in data 18.10.2020 e depositata in cancelleria in data
24.11.2020; - in ogni caso, in via subordinata e per mero scrupolo difensivo nonché salvo espresso gravame, ridurre le richieste risarcitorie avverse;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio.
Pagina 3 di 6
1. QUESTIONI PRELIMINARI.
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio sebbene CP_2
ritualmente citato.
2. SUL PROPOSTO GRAVAME.
L'appellante si duole del fatto che il giudice di I grado abbia errato nella quantificazione del danno, in quanto non avrebbe preso in considerazione le lesioni consistite nella frattura dell'arcata dentaria superiore, documentate con esame di ortopanoramica.
Pertanto, ha chiesto disporsi ctu medico-legale, non ammessa nel primo giudizio, per la giusta quantificazione anche di tale danno biologico.
Il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per l'ammissione di ctu medico- legale, in assenza della documentazione medico-sanitaria in atti.
Invero, l'appellante non ha ri-depositato in appello il proprio fascicolo di primo grado contenente la suddetta documentazione.
Al riguardo la S.C. ha enunciato il principio di diritto -al quale il Tribunale intende dare seguito- secondo cui l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici
"vizi" di ingiustizia o nullità della impugnata: ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà , ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché
Pagina 4 di 6 questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (cfr. Corte cass. Sez. U, n.
28498 del 23/12/2005; id. Sez. 3, n. 18205 del 28/08/2007; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6018 del 15/03/2011; id. Sez. L, n. 1462 del 22/01/2013; id. Sez. U, n. 3033 del 08/02/2013; id.
Sez. 3, n. 11797 del 09/06/2016).
Nel caso in cui la critica mossa all'accertamento compiuto nella sentenza impugnata, venga ad essere fondata sulla prova documentale di un fatto, omesso od erroneamente apprezzato dal primo Giudice, ne segue che l'appellante che impugna la decisione, facendo valere quel fatto, è tenuto ad assicurare -nel materiale sottoposto al riesame del Giudice del gravame- anche il mezzo di prova di quel fatto.
Nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto nel giudizio di appello l'esame di ortopanoramica ed il preventivo della spesa dentistica che il GdP avrebbe omesso di considerare nella quantificazione del danno patito dalla in conseguenza del sinistro Pt_1
occorsole.
Pertanto, il Tribunale non è in grado di vagliare la fondatezza del proposto gravame, con conseguente rigetto dello stesso.
3. SPESE DI LITE.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
Pagina 5 di 6 2) Condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
appello in favore di che liquida in euro 2.540,00 per compenso, Controparte_3
oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 08/02/2024
IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord II SEZIONE CIVILE , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6081/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 04/10/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.;
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA MARIA BAKUNIN, 108 80125 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv.
SCEVOLA ANNA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA PIETRO Controparte_1 P.IVA_1
MASCAGNI N. 31 C/O AVV. LUIGI DI LORENZO null 80029 SANT'ANTIMO, presso lo studio dell'Avv. URSONE GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso;
APPELLATO
(c.f.: ); CP_2 C.F._4
APPELLATO contumace
Oggetto: appello sentenza n. 2597/2020 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria e depositata in data 24.11.2020.
Conclusioni: come in atti.
Pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. e la Parte_1 CP_2 [...]
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni da lesioni personali subite CP_3
a seguito e per l'effetto del sinistro verificatosi il giorno 25.11.2014 verso le ore 10.00 in
Casoria (NA) alla Via Indipendenza, per esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo Fiat Panda tg. DP 133 YG, risultato di proprietà del sig. , CP_2
assicurato con la Controparte_3
La causa veniva iscritta al ruolo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria;
alla prima udienza di comparizione, si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea, mentre il responsabile civile convenuto decideva di rimanere contumace;
veniva espletata attività istruttoria, con ammissione della prova testimoniale e pertanto veniva escusso il teste di parte attrice ammesso;
non ammessa la CTU medico legale per la valutazione e quantificazione delle lesioni e relativi danni riportati dall'istante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e decisione.
Con sentenza n. 2597/2020 del 18/10/2020, pubblicata in data 24/11/2020, il GdP di
Casoria accoglieva parzialmente la domanda attorea, con declaratoria della responsabilità del suddetto responsabile civile , sig. nella produzione del fatto storico - Pt_2 CP_2
sinistro stradale - e condanna della compagnia convenuta, al pagamento della Controparte_1 somma di € 463,03 a titolo di risarcimento dei danni da lesioni subite ma, non riconoscendo la voce di danno biologico richiesto da parte attrice in ragione delle lesioni riportate dall'istante sig.ra . Seguiva liquidazione delle spese processuali. Parte_1
Con atto di appello ritualmente notificato, l'attrice impugnava la sentenza resa dal
Giudice di primo grado, ritenendo che quest'ultimo fosse incorso in un'erronea valutazione delle risultanze processuali, nello specifico, in relazione alle lesioni personali riportate dall'attore, quali: trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma facciale con edema labbiale e frattura denti arcata superiore.
Si doleva del fatto che il Giudice di prime cure aveva tenuto conto del solo referto ospedaliero riportante una prognosi di tre giorni, i due certificati medici a firma del Dott.
, la “bozza” del certificato a firma del Dott. affermando Persona_1 Persona_2
l'assenza di esami strumentali obiettivi, nonostante, nel fascicolo di parte attrice, in relazione alla frattura dell'arcata dentaria superiore, vi fosse esame di ortopanoramica arcate dentarie rilasciato, con relativo preventivo di spesa dentistica di € 8.000,00.
Pagina 2 di 6 Sosteneva che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ammettere Ctu medico legale, onde poter acclarare, pur nella presunta considerazione di un'assenza di esami clinico- strumentali, l'esistenza del danno permanente/danno biologico subito dall'odierna appellante e conseguente danno morale, anch'esso negato nella sentenza di primo grado.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: ”1) riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 2597/2020, emessa dal Giudice di pace di Casoria nel procedimento recante n.
R.G. 3868/16 e, per l'effetto: 2) fermo quanto già accordato dal Giudice di primo grado in ordine alle riconosciute somme a titolo di I.T.T. ed I.T.P., riconoscere il danno biologico permanente derivante dalle lesioni ripprtate dall'appellante a seguito del sinistro de quo e, per l'effetto: 3) condannare la compagnia convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutti i danni patrimoniali patiti dall'istante, quale danno biologico permanente, da quantificarsi nella misura non superiore di euro 20.000,00 per le lesioni personali riportate dall'istante, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
4) condannare, altresì, la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari, IVA
CPA del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare Controparte_3
l'improcedibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti della legge 134/2012 e succ. mod. e quindi ed anche ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. ss.
Evidenziava la correttezza della sentenza di primo grado nelle argomentazioni ed in ordine alla mancata liquidazione del danno biologico nonché delle spese mediche dentarie che, peraltro, non risultavano essere stati espressamente richiesti e/o quantificati in atto di citazione di primo grado.
Affermava che risultava legittimo il diniego della ctu da parte Giudice, atteso che essa era richiesta per compiere un'indagine di carattere esplorativo, relativamente a circostanze il cui onere probatorio èa carico delle parti che le adducono, non potendo considerarsi lo strumento di cui all'art. 61 c.p.c., un mezzo di acquisizione di prove.
Pertanto, così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere in via alternativa e/o concorrente: - rigettare in toto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'appellante, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza civile n. 2597/2020, resa dal Giudice di Pace di Casoria (nella persona dell'Avv. Armida CUDILLO) in data 18.10.2020 e depositata in cancelleria in data
24.11.2020; - in ogni caso, in via subordinata e per mero scrupolo difensivo nonché salvo espresso gravame, ridurre le richieste risarcitorie avverse;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio.
Pagina 3 di 6
1. QUESTIONI PRELIMINARI.
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio sebbene CP_2
ritualmente citato.
2. SUL PROPOSTO GRAVAME.
L'appellante si duole del fatto che il giudice di I grado abbia errato nella quantificazione del danno, in quanto non avrebbe preso in considerazione le lesioni consistite nella frattura dell'arcata dentaria superiore, documentate con esame di ortopanoramica.
Pertanto, ha chiesto disporsi ctu medico-legale, non ammessa nel primo giudizio, per la giusta quantificazione anche di tale danno biologico.
Il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per l'ammissione di ctu medico- legale, in assenza della documentazione medico-sanitaria in atti.
Invero, l'appellante non ha ri-depositato in appello il proprio fascicolo di primo grado contenente la suddetta documentazione.
Al riguardo la S.C. ha enunciato il principio di diritto -al quale il Tribunale intende dare seguito- secondo cui l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici
"vizi" di ingiustizia o nullità della impugnata: ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà , ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché
Pagina 4 di 6 questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (cfr. Corte cass. Sez. U, n.
28498 del 23/12/2005; id. Sez. 3, n. 18205 del 28/08/2007; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6018 del 15/03/2011; id. Sez. L, n. 1462 del 22/01/2013; id. Sez. U, n. 3033 del 08/02/2013; id.
Sez. 3, n. 11797 del 09/06/2016).
Nel caso in cui la critica mossa all'accertamento compiuto nella sentenza impugnata, venga ad essere fondata sulla prova documentale di un fatto, omesso od erroneamente apprezzato dal primo Giudice, ne segue che l'appellante che impugna la decisione, facendo valere quel fatto, è tenuto ad assicurare -nel materiale sottoposto al riesame del Giudice del gravame- anche il mezzo di prova di quel fatto.
Nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto nel giudizio di appello l'esame di ortopanoramica ed il preventivo della spesa dentistica che il GdP avrebbe omesso di considerare nella quantificazione del danno patito dalla in conseguenza del sinistro Pt_1
occorsole.
Pertanto, il Tribunale non è in grado di vagliare la fondatezza del proposto gravame, con conseguente rigetto dello stesso.
3. SPESE DI LITE.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
Pagina 5 di 6 2) Condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
appello in favore di che liquida in euro 2.540,00 per compenso, Controparte_3
oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 08/02/2024
IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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