Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 360. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 , sono escluse dall'ambito di applicazione del citato decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni e il materiale bellico, purche' destinati a fini specificatamente militari.
Nota all'art. 360:
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE , della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE , relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2005, n. 175, e' il seguente:
«3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purche' destinati a fini specificatamente militari.».
Nota all'art. 360:
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE , della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE , relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2005, n. 175, e' il seguente:
«3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purche' destinati a fini specificatamente militari.».
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/08/2026, n. 24543Provvedimento: Numero registro generale 10028/2023 Oscuramento disposto Numero sezionale 3376/2026 Numero di raccolta generale 24543/2026 Data pubblicazione 07/08/2026 AULA 'B' Oggetto L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E INVALIDITA' CIVILE – SEZIONE LAVORO SPESE LEGALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10028/2023 Dott. ROSSANA MANCINO - Presidente - Cron. Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere - Rep. Dott. MA CASOLA - Rel. Consigliere - Ud. 10/07/2026 Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere - CC Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere - È STATA DISPOSTA ha pronunciato la seguente D'UFFICIO LA ORDINANZA SEGUENTE sul ricorso …Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- spese legali·
- invalidità civile·
- art. 91 c.p.c.·
- contributo unificato·
- giurisdizione civile·
- art. 6 d.m. n. 147/2022·
- art. 2233 c.c.·
- art. 13 c.p.c.·
- compensazione spese·
- art. 5 comma 1 d.m. n. 55/2014·
- art. 360 c.p.c.·
- D.M. 55/2014·
- Corte di Cassazione·
- soccombenza reciproca