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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE REL.
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1041/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], di nazionalità italiana, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Giuseppe Rosanova, presso il cui studio, sito in Lettere (NA), alla via Conserve n.20, elegge domicilio;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Torre Annunziata n.862/2024 del 02.04.2024
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...], di nazionalità italiana, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Stefania Somma, presso il cui studio, sito in S. NT Abate, alla via Roma n.610, elegge domicilio;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Torre Annunziata n.868/2024 del 02.04.2024
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate, con le modifiche apportate in sede di udienza del 23.10.2024
Il P.M. in data 11.11.2024 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ritualmente depositato in data 15.05.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario celebrato in GN in data 19.08.2010 e che dalla loro unione coniugale, in data 30.07.2018, è nato il figlio NT;
i ricorrenti hanno rappresentato altresì il sorgere di profonde diversità caratteriali e di insanabili contrasti che hanno causato il venir meno della comunione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio.
Per quanto riguarda la situazione economico patrimoniale delle parti, ha Controparte_1 dichiarato di non essere proprietaria di alcun bene immobile, né mobile registrato e di percepire euro 577,00 mensili a titolo di reddito di cittadinanza;
ha Parte_1 dichiarato di percepire il sussidio assistenziale della Naspi pari ad euro 481,00 e di non essere proprietario di alcun bene immobile, ma solo di un mobile registrato: autovettura Fiat Punto targata DG501AJ.
All'udienza di comparizione del 23.10.2024, le parti hanno concordemente chiesto omologarsi la loro separazione confermando le condizioni riportate nel ricorso introduttivo, con modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio minore come concordato alla predetta udienza, pertanto, il giudice delegato riservava la causa al collegio per l'omologa, disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere di sua competenza.
Il Pm in data 11.11.2024 esprimeva parere favorevole.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, come modificati in sede di udienza di comparizione, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore.
In particolare le parti, comparse personalmente all'udienza del 23.10.2024, dichiaravano che il figlio minore aveva un buon rapporto con entrambi i genitori e frequentava regolarmente il padre;
in ordine alla rispettiva posizione patrimoniale, la dichiarava CP di abitare con il minore in una casa di proprietà della madre, di percepire il reddito di inclusione nella misura di euro 570,00 mensili e di essere in cerca di lavoro, lo di Pt_1 lavorare saltuariamente come muratore, con un reddito medio mensile di euro 400,00/500,00, di vivere in una casa in locazione e di essere supportato economicamente dai propri genitori.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP
così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1 GN (NA) il 21.02.1981 e , (C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2 GN (NA) il 01.01.1985, ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. L'abitazione già coniugale rimarrà nella disponibilità della OR CP
, la quale ivi continuerà a vivere, unitamente al figlio minore;
[...]
3. Il signor , invece, ha già trasferito la propria residenza a Parte_1 Castellammare di Stabia da circa 2 anni.
4. L'affidamento del figlio minore avviene in favore di entrambi i Persona_1 coniugi, con coabitazione presso la madre, stabilendo che il padre potrà vedere e tenere con sè almeno tre giorni alla settimana che si indicano in lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, compatibilmente con le esigenze di studio e di salute del minore. Il padre, comunque, terrà con sé il figlio anche nel fine settimana, in termini alternati, dal sabato mattina alla domenica sera fino alle ore 20.00. Questi, inoltre, trascorrerà con il padre, ogni anno, un periodo continuativo di due settimane tra il quindici giugno ed il quindici settembre. Tale periodo dovrà essere definito, compatibilmente con le ferie estive di ciascuno dei genitori, entro il primo giugno di ogni anno. Infine, il figlio minore, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e fatte salve le proprie esigenze di vita, trascorrerà con quest'ultimo ogni anno, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa.
5. Porre a carico del sig. un assegno mensile di € 200,00 - rivalutabile Parte_1 secondo la variazione dell'indice ISTAT - a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il 10 di Persona_1 ogni mese;
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. le spese scolastiche, quelle per attività sportive e ricreative (queste ultime due previamente concordate tra i genitori, tenuto conto dell'interesse preminente del figlio minore), nonché le spese mediche specialistiche e quelle per medicine non mutuabili effettuate in favore del figlio, saranno sostenute in parti eguali tra i genitori, ed il rimborso dovrà avvenire a semplice richiesta ed esibizione delle relative ricevute di spesa.
8. Le spese straordinarie di carattere voluttuario, quali le parascolastiche e le ricreative, dovranno sempre essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto, resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
9. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio minore (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese sempre concordemente dai genitori.
10. La mobilia, le suppellettili e, in generale, ogni bene mobile presente all'interno dell'appartamento, già coniugale, vengono lasciati in uso alla moglie, tranne tutti quei beni, di carattere strettamente personale, di proprietà di che Parte_1 sono già stati portati via dallo stesso.
11. I ricorrenti si danno, altresì, reciproco atto che non hanno altri beni comuni da dividere.
12. I ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione per iscritto nel caso di ulteriori cambi di domicilio o residenza, anche se all'interno dello stesso Comune.
13. gli stessi si danno reciproco assenso per il rilascio, rinnovo o proroga dei rispettivi passaporti ed acconsentono sin da ora affinché sia fatta richiesta al Giudice Tutelare per l'autorizzazione al rilascio di passaporto per il figlio minore, o altro documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del comune di GN (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 71 parte II Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2010); C. Nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 18.12.2024
il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano