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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente –
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19495 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. LA PECCERELLA BRUNO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. LA PECCERELLA BRUNO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/11/2024 e Parte_1 Parte_2
premettendo:
1 di aver contratto matrimonio in Napoli il 12/10/2011 e che dal matrimonio erano nati due figli: il 21.1.2012 e il 06.01.2014, rappresentavano la volontà di Per_1 Per_2
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Art. 2) Disporre l'affido condiviso delle figlie minori con domicilio prevalente presso la madre, presso
l'abitazione familiare sita in Giugliano in Campania (Na) alla via Vicinale Torre degli Incurabili n.
26 nella quale resta ferma la residenza della sig.ra ; Parte_1
Art 3) Il sig. (già da tempo residente) stabilisce la propria residenza presso l'abitazione Parte_2
della madre sita in viale Traiano n. 119 Napoli.
Art. 4) I coniugi stabiliscono esplicitamente e di comune accordo che il diritto di visita paterno si svolgerà secondo il seguente calendario e pertanto il padre avrà diritto di tenere con se le figlie, di preferenza e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche dei medesimi e lavorative di entrambi coniugi i giorni di: Martedì dalle ore 16:00 alle ore 08:00 del mercoledì successivo avendo cura il padre di accompagnare
a scuola e;
di Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 08:00 del venerdì successivo sempre con Per_1 Per_2
le medesime modalità; nonché un fine settimana alternato, ovverosia dal sabato dalle ore 14:00 fino alla domenica alle ore 22:00 della sera, cena compresa avendo cura il padre di accompagnare le minori presso la casa familiare.
Art. 5) Relativamente alle vacanze natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni il 24/12, il 1° gennaio ed il 6 gennaio con il padre ed il 25, il 26 ed il 31 dicembre con la madre, e viceversa, in modo da far sì che i minori possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre e l'anno successivo con il padre. Per quanto concerne invece le vacanze Pasquali, le figlie le trascorreranno un anno
2 con il padre ed un anno con la madre in modo alternato. Relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con le figlie almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra luglio ed agosto;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, con lettera raccomandata entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei coniugi. I genitori, dovranno inoltre fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno le figlie.
Art. 6) porre a carico del sig. , il versamento di un assegno mensile di € 550,00 (€ Parte_2
cinquecentocinquanta/00) per il mantenimento delle figlie e . Il versamento di € Per_1 Per_2
550,00, avverrà entro e non oltre il 10 di ogni mese alla madre con bonifico bancario le cui coordinate verranno fornite dalla sig.ra la Sig.ra rinuncia al proprio mantenimento essendo alla Pt_1 Pt_1
ricerca di una nuova occupazione lavorativa;
Art. 7) porre a carico di entrambi i coniugi ed in egual misura (del 50%), le spese straordinarie in favore delle figlie (quali a titolo esemplificativo: sport, spese mediche, abbigliamento, spese ludiche e scolastiche);
Art. 8) i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione titolo o causa, anche in divenire, inerenti il rapporto matrimoniale ed i rapporti patrimoniali intercorrenti fra di loro prima della sottoscrizione del presente atto, dichiarandosi ampiamente soddisfatti
l'uno nei confronti dell'altro;
Art. 9) Tanto con reciproco consenso all'eventuale espatrio per scopo turistico o di breve durata;
Art 10) con compensazione di spese legali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
3 La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 188, parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2011); Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente –
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19495 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. LA PECCERELLA BRUNO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. LA PECCERELLA BRUNO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/11/2024 e Parte_1 Parte_2
premettendo:
1 di aver contratto matrimonio in Napoli il 12/10/2011 e che dal matrimonio erano nati due figli: il 21.1.2012 e il 06.01.2014, rappresentavano la volontà di Per_1 Per_2
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Art. 2) Disporre l'affido condiviso delle figlie minori con domicilio prevalente presso la madre, presso
l'abitazione familiare sita in Giugliano in Campania (Na) alla via Vicinale Torre degli Incurabili n.
26 nella quale resta ferma la residenza della sig.ra ; Parte_1
Art 3) Il sig. (già da tempo residente) stabilisce la propria residenza presso l'abitazione Parte_2
della madre sita in viale Traiano n. 119 Napoli.
Art. 4) I coniugi stabiliscono esplicitamente e di comune accordo che il diritto di visita paterno si svolgerà secondo il seguente calendario e pertanto il padre avrà diritto di tenere con se le figlie, di preferenza e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche dei medesimi e lavorative di entrambi coniugi i giorni di: Martedì dalle ore 16:00 alle ore 08:00 del mercoledì successivo avendo cura il padre di accompagnare
a scuola e;
di Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 08:00 del venerdì successivo sempre con Per_1 Per_2
le medesime modalità; nonché un fine settimana alternato, ovverosia dal sabato dalle ore 14:00 fino alla domenica alle ore 22:00 della sera, cena compresa avendo cura il padre di accompagnare le minori presso la casa familiare.
Art. 5) Relativamente alle vacanze natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni il 24/12, il 1° gennaio ed il 6 gennaio con il padre ed il 25, il 26 ed il 31 dicembre con la madre, e viceversa, in modo da far sì che i minori possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre e l'anno successivo con il padre. Per quanto concerne invece le vacanze Pasquali, le figlie le trascorreranno un anno
2 con il padre ed un anno con la madre in modo alternato. Relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con le figlie almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra luglio ed agosto;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, con lettera raccomandata entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei coniugi. I genitori, dovranno inoltre fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno le figlie.
Art. 6) porre a carico del sig. , il versamento di un assegno mensile di € 550,00 (€ Parte_2
cinquecentocinquanta/00) per il mantenimento delle figlie e . Il versamento di € Per_1 Per_2
550,00, avverrà entro e non oltre il 10 di ogni mese alla madre con bonifico bancario le cui coordinate verranno fornite dalla sig.ra la Sig.ra rinuncia al proprio mantenimento essendo alla Pt_1 Pt_1
ricerca di una nuova occupazione lavorativa;
Art. 7) porre a carico di entrambi i coniugi ed in egual misura (del 50%), le spese straordinarie in favore delle figlie (quali a titolo esemplificativo: sport, spese mediche, abbigliamento, spese ludiche e scolastiche);
Art. 8) i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione titolo o causa, anche in divenire, inerenti il rapporto matrimoniale ed i rapporti patrimoniali intercorrenti fra di loro prima della sottoscrizione del presente atto, dichiarandosi ampiamente soddisfatti
l'uno nei confronti dell'altro;
Art. 9) Tanto con reciproco consenso all'eventuale espatrio per scopo turistico o di breve durata;
Art 10) con compensazione di spese legali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
3 La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 188, parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2011); Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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