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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 16821/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via Ciro Menotti 24, presso lo studio degli avv.ti Pietro Caponetti e Luca
Caponetti che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuto contumace all'udienza del 4.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 1.221,75, oltre alla maggior somma tra Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna il a rimborsare in favore dei procuratori Controparte_1 antistatari del ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.030,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è detenuto in carcere dal maggio 2016, luogo ove ha Parte_1
svolto attività lavorativa provvedendo ad espletare plurime e varie attività.
Limitatamente al periodo dal gennaio al marzo 2017 (tre mesi), l' ha Pt_2
sostenuto di essere stato retribuito, per le ore lavorate e per le mansioni espletate
(ore e mansioni risultanti dai cedolini paga prodotti), in misura inferiore rispetto al dovuto e sulla base dei conteggi allegati - effettuati prendendo a riferimento le tabelle retributive del Ccnl Turismo/Pubblici esercizi (categoria C) - ha chiesto la condanna del al pagamento in suo favore Controparte_1
della complessiva somma di € 1.221,75, a titolo di differenza tra retribuzione ordinaria dovuta (comprensiva del rateo della mensilità aggiuntiva e del Tfr) e retribuzione erogata e ferie retribuite dovute e ferie pagate.
Nonostante la ritualità della notifica, il non si è Controparte_1
costituito.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°
La domanda dell' è fondata. Pt_1
Quanto da quest'ultimo preteso ha come presupposto dati pacifici e provenienti dalla stessa Amministrazione attraverso il rilascio dei cedolini paga.
In relazione a questi ultimi, e per le mensilità di riferimento (tre mensilità da gennaio a marzo 2017), sono indicate le ore lavorate e le mansioni svolte.
La retribuzione dovuta è stata poi calcolata prendendo a riferimento quanto dalla stessa Amministrazione deliberato, in ordine alle tabelle e ai Ccnl applicabili, nella misura già ridotta di 1/3.
Dal dovuto così calcolato è stato poi detratto il percepito, risultante dagli stessi cedolini paga, con conseguente differenza a credito dell' per la Pt_1
complessiva misura di € 1.221,75.
Il convenuto va pertanto condannato a pagare all' detta CP_1 Pt_1
complessiva somma, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo (sul divieto di cumulo degli accessori nel lavoro dei detenuti, cfr. Cass. 11.8.2014, n. 17869).
Le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c. - vanno poste a carico del convenuto. CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3
(cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da €
1.100,01 a € 5.200,00); si sono considerate le sole fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) e si è infine disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.
147/2022 (considerata la semplicità e la serialità della questione trattata).
Roma, 4.3.2025. Il giudice
Massimo Pagliarini
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