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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7745 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. ..........................
R.G. n. 25969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'originaria udienza del 29 ottobre 2025 , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 25969/2024 del ruolo generale
T R A
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in atti Parte_1 dall'avv. Vito Consales ed elettivamente domiciliato in Portici al Corso Garibaldi 217 presso lo studio del primo difensore
ricorrente
E
, in persona del Direttore generale per la Campania, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
MA OL ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Nuova Poggioreale resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
onde ottenere che in via giudiziale venisse riconosciuto un indennizzo del 12% in relazione alla malattia professionale denunciata in atti per la quale l' aveva riconosciuto solo una CP_1
percentuale invalidante del 4%
L' resisteva alla domanda. CP_1 Il giudice disponeva una consulenza medico-legale ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'originaria udienza del 1 ottobre 2025, decideva la causa.
La domanda merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Dalla ctu in atti è emerso che il ricorrente è affetto da sofferenza radicolare a carico della quarta e quinta radice lombare di lieve-moderata entità a sinistra secondario a spondilodiscartrosi da cui deriva una invalidità nella misura del 8%.
La ctu, appare pienamente coerente con la documentazione in atti e non è stata contestata dalle parti, sicchè il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite e di ctu si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Accerta che il grado percentuale di riduzione dell'integrità psico-fisica da cui è affetto il ricorrente alla stregua delle tabelle di cui al decreto legislativo n. 38/2000 è pari al 8 % e condanna l' al pagamento del relativo indennizzo. CP_1
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre CP_1
accessori con attribuzione;
3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_2
[...]
Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
R.G. n. 25969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'originaria udienza del 29 ottobre 2025 , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 25969/2024 del ruolo generale
T R A
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in atti Parte_1 dall'avv. Vito Consales ed elettivamente domiciliato in Portici al Corso Garibaldi 217 presso lo studio del primo difensore
ricorrente
E
, in persona del Direttore generale per la Campania, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
MA OL ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Nuova Poggioreale resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
onde ottenere che in via giudiziale venisse riconosciuto un indennizzo del 12% in relazione alla malattia professionale denunciata in atti per la quale l' aveva riconosciuto solo una CP_1
percentuale invalidante del 4%
L' resisteva alla domanda. CP_1 Il giudice disponeva una consulenza medico-legale ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'originaria udienza del 1 ottobre 2025, decideva la causa.
La domanda merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Dalla ctu in atti è emerso che il ricorrente è affetto da sofferenza radicolare a carico della quarta e quinta radice lombare di lieve-moderata entità a sinistra secondario a spondilodiscartrosi da cui deriva una invalidità nella misura del 8%.
La ctu, appare pienamente coerente con la documentazione in atti e non è stata contestata dalle parti, sicchè il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite e di ctu si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Accerta che il grado percentuale di riduzione dell'integrità psico-fisica da cui è affetto il ricorrente alla stregua delle tabelle di cui al decreto legislativo n. 38/2000 è pari al 8 % e condanna l' al pagamento del relativo indennizzo. CP_1
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre CP_1
accessori con attribuzione;
3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_2
[...]
Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio