Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
21.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 2236/2023 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania
Ricorrente
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona dei rispettivi Controparte_3 P.IVA_3
rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. Controparte_4
Resistenti
Oggetto: pubblico impiego.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere docente a tempo Parte_1
indeterminato di scuola secondaria di primo grado e di insegnare la seconda lingua comunitaria (Francese) Cl AA25, in servizio da anni ormai presso il 1^ I.C. di DI;
- di aver appreso, all'atto della determinazione degli organici per l'a.s. 2023/24, che il Dirigente
Scolastico dell'Istituto aveva (nuovamente) richiesto l'attribuzione di ulteriori ore di altra lingua “Spagnolo”, a scapito dell'insegnamento della lingua Francese, dalla quale venivano erose ore, col risultato di trasformare la cattedra di cui la ricorrente era titolare in Cattedra
Orario Esterna (“C.O.E.”), con completamento presso un'altra scuola;
- di aver, già nei precedenti anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, dovuto reagire al medesimo tentativo di trasformare l'organico della scuola, atteso che il Dirigente scolastico aveva effettuato identica
1
, la stessa era riuscita ad ottenere il ripristino della legalità con la restituzione delle CP_3
ore di ed il mantenimento della propria cattedra interna;
- che, al contrario, con Per_2
riferimento alla variazione disposta per l'a.s. 2023/2024, nessun intervento correttivo era stato disposto dall' che non aveva rettificato le scelte, illegittime, del Controparte_6
Dirigente scolastico e, anzi, aveva ritenuto corretto l'operato dell' in Controparte_7 risposta alle scelte delle famiglie, che, nelle richieste telematiche d'iscrizione, avevano indicato lo spagnolo come seconda lingua;
- che la formazione dell'organico non poteva essere fatta solo sulla scorta delle scelte delle famiglie in quanto la normativa regolante la determinazione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, contenuta nel D.P.R. n. 81/2009, stabilisce all'art. 14, comma 2 che “eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli
Uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero” e che tale principio veniva ribadito anche dallo stesso resistente con C.M. n. 1350 del 29 CP_1
aprile 2021 e nella nota 14603 del 12 aprile 2022; - che l'illegittima trasformazione della propria cattedra in COE, attraverso l'incremento delle ore di e la creazione di una Per_1
nuova classe prima in ingresso con docenza di , avrebbe determinato la definitiva Per_1
soprannumerarietà della ricorrente, in violazione della normativa sopra richiamata;
- che, secondo la disposizione in esame, le scuole non potevano (e non possono) introdurre nuove lingue od incrementare le ore di lingue già presenti nel quadro dell'offerta formativa, causando un esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria e che, ugualmente, gli
Uffici Scolastici Regionali (anche nelle loro articolazioni territoriali) non potevano (e non possono) accettare richieste di trasformazione di tali cattedre, non solo nel caso sopra descritto, ma anche qualora nella provincia vi siano docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, ovvero in soprannumero.
Tutto ciò premesso, la ricorrente, con annessa domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, chiedeva all'adito Giudice del Lavoro, “accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di attribuzione di ore per la costituzione di una prima classe di ' in Per_1 luogo del mantenimento delle stesse ore in capo al ' presso l'Istituto C. 'De IS' Per_2 di DI”, di “condannare l'Amministrazione resistente alla rettifica dell'organico, così da consentire alla ricorrente, per l'a.s. 2023/24 ed anche per il futuro, di prestare servizio nel
2 suddetto istituto per l'intero orario cattedra (18 ore) per l'insegnamento della lingua
Francese, quale seconda lingua comunitaria”.
Istauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio il Controparte_1
, l' e l'
[...] Controparte_2 Controparte_3
(in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore), i quali contestavano il
[...]
ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che la docente, in organico di diritto in servizio su due Istituzioni scolastiche dello stesso comune di DI (16 ore settimanali, presso l'I.C. De IS, dove risultava titolare, e n. 2 ore settimanali a completamento presso l'I.C. OD di DI), aveva ottenuto con l'organico di fatto lo svolgimento delle n. 2 ore settimanali presso lo stesso I.C.
De IS, presso il quale dunque svolgeva tutte le 18 ore (n. 16 ore da organico di diritto e n. 2 ore su organico di fatto); - che nell'organico di un'istituzione scolastica le cattedre potevano essere di due tipologie: le COI, ovvero cattedre costituite con orario completo all'interno della stessa istituzione scolastica, e le COE, cattedre costituite tra scuole diverse con una scuola di titolarità e una o due scuole a completamento, solitamente incidenti nello stesso Comune o su Comuni diversi con il limite di due (art. 6 O.M. n. 191/1997); - che nell'a.s. 2022/2023 nessuna violazione di legge si era verificata, in quanto la era Pt_1 rimasta titolare nell'organico di diritto presso l'I.C. De IS di DI (per 16 ore) con completamento orario presso l'I.C. OD di DI (per le restanti 2 ore) e in quanto non vi era stata alcuna trasformazione di cattedra, atteso che l'insegnamento della lingua spagnola era già consolidato come corso ordinamentale intero verticale ( classe I, II e III) e, dunque, nessuna erosione delle ore di lingua francese si era verificata;
- che l'autorizzazione da parte dell' sull'organico di diritto era determinato Controparte_3
dalle richieste avanzate dai dirigenti scolastici, tenendo conto della prosecuzione delle classi già attivate nell'anno precedente in base al numero degli utenti in continuità, del numero delle nuove iscrizioni e, nel caso della seconda lingua comunitaria, sulla base delle opzioni espresse dai genitori degli alunni al momento dell'iscrizione online;
- che, con riferimento alla classe di concorso AA25 “lingua inglese e seconda lingua comunitaria scuola secondaria di primo grado (francese)”, da qualche anno erano emerse delle problematiche, tra cui: il calo demografico delle nascite con conseguente decremento delle classi in organico, l'incremento delle continue richieste della seconda lingua comunitaria spagnolo da parte delle famiglie e la scelta educativa dei genitori di iscrivere i propri figli in base all'offerta formativa erogata dagli istituti e dei corsi ordinamentali consolidati;
- che, quindi, la diminuzione delle ore di lingua francese presso l'I.C. De IS di DI non era ascrivibile ad alcuna trasformazione di
3 cattedra, essendo dovuta semplicemente alla circostanza che vi era stata una contrazione degli iscritti con formazione, nell'a.s. 2023/24, di solo tre prime classi di lingua francese a fronte di cinque terze classi in uscita nell'a.s. 2022/23 e che, peraltro, l'unica classe di lingua spagnolo ordinamentale formatasi nell'a.s.2023/24 garantiva il livello minimo di scelta educativa da parte dei genitori nell'ambito di un corso avviato sin dal 2018/2019.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto della ricorrente al mantenimento della cattedra COI (18 ore interne) presso l'I.C. De IS di DI, in luogo della COE (16 ore interne e 2 ore presso l'Istituto OD di DI) costituitasi a causa della contrazione delle ore di seconda lingua comunitaria francese, di titolarità della ricorrente, e contestuale formazione di una prima classe di seconda lingua comunitaria spagnolo per l'a.s. 2023/2024 e per i successivi anni a venire, avendo dedotto, la ricorrente, che il provvedimento di determinazione degli organici d'istituto era illegittimo in quanto assunto in violazione dei vincoli derivanti dal DPR n. 81/2009, regolante la determinazione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, il quale disponeva all'art. 14 che “eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui la
4 cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero”.
Ciò posto, giova evidenziare che nel corso del giudizio la ricorrente ha proposto reclamo
(R.G. n. 2939/2023) avverso l'ordinanza con cui questo Giudice, ritenuta l'insussistenza del periculum in mora, aveva rigettato la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. annessa al ricorso ex art. 414 c.p.c.
Il Collegio adito, nell'accogliere il reclamo (ordinanza del 12.03.2024), ha osservato che “La specifica ratio della normativa richiamata (art. 14 DPR n. 81/2009) deve essere rintracciata nell'esigenza di tutelare la titolarità di cattedra dei docenti in ruolo. Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente sia docente di ruolo di lingua francese, prima lingua comunitaria dopo l'inglese, e che l'insegnamento della lingua spagnola, in favore del quale è stato elaborato l'organico di diritto oggetto di contestazione, è stato implementato successivamente.
Per tale ragione il Dirigente Scolastico dell'Istituto, nell'elaborare la previsione dell'organico di diritto delle classi, avrebbe dovuto tutelare l'integrità della cattedra esistente, ovvero la cattedra interna di cui è titolare la docente reclamante. Al contrario,
l'organico del personale docente per l'anno 2023/2024 proposto dal medesimo Dirigente ed approvato dall' , e mirante ad un incremento dell'insegnamento della lingua CP_8 spagnola, ha, in concreto, dato luogo ad un'ipotesi illegittima di trasformazione delle cattedre, in violazione della normativa sopra richiamata;
infatti, la decisione della scuola si pone in contrasto con il citato art. 14, comma 2, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, che esclude
l'attivazione di una seconda lingua comunitaria diversa da quella già esistente nell'istituto, nell'ipotesi in cui ci sia un docente titolare sull'insegnamento già attivato, e l'avvio di una seconda lingua comunitaria diversa che determini situazioni di soprannumerarietà, oppure determini la trasformazione a regime della cattedra interna in cattedra esterna (cfr. Trib.
Lanciano, sez. lav., 28/01/2019, n. 11, in Redazione Giuffrè 2019; T.A.R. Calabria –
Catanzaro - n. 1089 del 16/06/2015).
In definitiva, la normativa richiamata non consente la scelta di una scuola media, nella quale come seconda lingua comunitaria si insegna il francese, di potenziare l'insegnamento dello spagnolo come seconda lingua comunitaria, incrementando le ore di insegnamento, laddove ciò determini la trasformazione della cattedra di francese in una cattedra orario esterna”.
Inoltre, il Collegio ha evidenziato, con riferimento al periculum in mora, che “Nella fattispecie in esame, il bene della vita rivendicato è costituito dal mantenimento dalla
5 salvaguardia della titolarità della reclamante e della sua cattedra interna in organico presso
l'Istituto De IS (sussistendone le condizioni descritte dalla legge); esso appare destinato
a non essere ripristinabile col passare del tempo, atteso che la formazione di prime classi di spagnolo con frazionamento di ore a danno del francese, produrrebbe un danno tendenzialmente destinato a protrarsi ed aggravarsi nel tempo, con le ore imputate allo spagnolo che dovranno proseguire (ed eventualmente aumentare) per la conclusione dei cicli scolastici avviati” e, in disapplicazione del provvedimento di determinazione degli organici per l'a.s. 2023/24, ha disposto l'immediato ripristino del diritto della ricorrente/reclamante a svolgere le 18 ore di insegnamento previste per la cattedra di lingua Parte_1 francese all'interno dell'Istituto scolastico “De IS” di DI per l'anno scolastico in corso e per i successivi.
Alla luce delle superiori determinazioni del Collegio, il quale ha ritenuto che il provvedimento di formazione dell'organico del personale docente per l'anno 2023/2024 ha dato luogo ad un'ipotesi illegittima di trasformazione delle cattedre, in violazione con il citato art. 14, comma 2, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, e che tale orientamento risulta coerente con le molteplici pronunce giurisprudenziali di merito prodotte dalla ricorrente, ritenuto che le
Amministrazioni resistenti nulla hanno dedotto in contestazione alle superiori determinazioni, né hanno articolato alcuna difesa (oltre la costituzione in giudizio) nel procedimento odierno, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con condanna delle resistenti alla rettifica dell'organico di diritto, così da consentire alla ricorrente di prestare servizio nel suddetto istituto per l'intero orario cattedra (18 ore), per l'insegnamento della lingua Francese, quale seconda lingua comunitaria.
Le spese processuali (comprensive della fase cautelare) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento di attribuzione di ore per la costituzione di una prima classe di “Spagnolo” in luogo del mantenimento delle stesse ore in capo al “Francese” presso l'Istituto C. “De IS” di DI e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente alla rettifica dell'organico di diritto, così
6 da consentire alla ricorrente di prestare servizio nel suddetto istituto per l'intero orario (18 ore) per l'insegnamento della lingua Francese, quale seconda lingua comunitaria;
2) condanna il , l' Controparte_1 Controparte_2
e l' (in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_3
rappresentanti pro tempore) alla refusione delle spese processuali (comprensive di quelle della fase cautelare), che si liquidano in complessivi € 6.259,00 – di cui € 259,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi professionali – , oltre accessori di legge.
Siracusa, 06.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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