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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 747/2024
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro e in funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto al n. R.G. 747/2024, avverso la sentenza n. 482/2023 del Giudice di Pace
di Arezzo, pubblicata in data 17.10.2023, a definizione del procedimento civile n. 1842/2023 RG
promosso da
(P.I. e (C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
l'Avv. Alessandro Ruggiero
– APPELLANTI–
Contro
(C.F. ), in persona del Prefetto in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze
-APPELLATA -
Conclusioni
Per parte appellante: come da atto di appello
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta in appello
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, e hanno convenuto in appello la Parte_1 Parte_2 [...]
, chiedendo la riforma della sentenza n. 482/2023 del Controparte_2
Giudice di Pace di Arezzo pubblicata il 17.10.2023 a definizione del procedimento inter partes n.
1842/2023 RG, che aveva confermato l'ordinanza-ingiunzione n. 8702/2023 DEP/Area III del 31.05.2023
emessa dalla nei confronti degli odierni appellanti. CP_1
Giova sinteticamente ripercorrere la vicenda.
In data 27.10.2022, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo fermava e controllava, al km 358 della A/1, il complesso veicolare formato dal trattore stradale targato ET740NX e dal
2 semirimorchio XA847LP, condotto da , il quale circolava alla guida del suddetto Parte_2
complesso veicolare munito di tachigrafo analogico (marca VDO modello 1324 numero di CP_3
matricola 01180928) non rispondente alle prescrizioni tecniche e metriche eurounitarie.
Pertanto, con il verbale UFF1009021 del 27.10.2022 veniva contestata al conducente, come trasgressore,
e alla società quale coobbligata in solido, la violazione di cui all'art. 179 co. 2 CdS. Parte_1
Contestualmente con il verbale UFF1009023 del 27.10.2022 veniva irrogata autonoma sanzione al titolare della licenza/autorizzazione di trasporto (sempre la ex art. 179 co. 3 CdS. Parte_1
Il primo verbale era consegnato a mani del conducente/trasgressore al momento dell'accertamento e notificato a con racc. A.G. spedita l'11.01.2023 e ricevuta il 30.01.2023. Il secondo Parte_1
verbale, invece, veniva notificato alla società tramite pec del 5.12.2022.
La società e , in data 28.12.2022, proponevano ricorso ex art. Parte_1 Parte_2
203 CdS. La a fronte della notifica del verbale UFF1009021, depositava un nuovo Parte_3
ricorso il 27.3.2023, contestando la tardività della notifica.
La respingeva i ricorsi, emettendo contestualmente una unica ordinanza-ingiunzione (Fasc. CP_1
n. 8702/2022 DEP Area III - Prot. uscita n. 35254 del 31.05.2023) notificata in pari data tramite P.E.C.
alla società ricorrente e, tramite racc. A.G., al atto ricevuto in data 8/6/2023.; veniva Pt_2
ingiunto il pagamento: i) della somma di € 1732,00 agli odierni appellanti in solido;
ii) della somma di
€ 1662,00 alla sola Parte_1
e proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1 Parte_2
dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo eccependo: i. la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza-
ingiunzione adottata oltre il termine di 180 giorni dal ricevimento del ricorso da parte dell'organo accertatore (2.11.2022); ii. la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per la violazione del diritto di difesa non essendosi proceduto all'audizione del trasgressore, pur richiesta nel ricorso;
iii. illegittimità
dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di istruttoria in quanto la non aveva disposto alcun CP_1
accertamento d'ufficio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito; iv. illegittimità
dell'ordinanza-ingiunzione per insufficienza della motivazione.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in Controparte_1
diritto.
In ordine ai singoli motivi di impugnazione rilevava: i. la tempestività della ordinanza-ingiunzione (il
3 ricorso è stato ricevuto dal Prefetto in data 28.12.2022 e l'ordinanza-ingiunzione è stata adottata il
31.5.2023; peraltro il termine doveva ritenersi sospeso dal 27.4.22 – data di trasmissione dell'invito a comparire per l'audizione – al 18.5.2023 – data fissata per l'audizione, alla quale nessuno compariva);
ii. malgrado la regolare convocazione, nessuno si era presentato il giorno fissato per l'audizione né
erano state depositate memorie;
iii. l'Amministrazione aveva istruito regolarmente il ricorso richiedendo all'organo accertatore di trasmettere gli atti nonché controdeduzioni rispetto ai ricorsi delle parti, ampiamente esaminati;
iv. la motivazione era puntuale come si evince dalla analisi di tutti i motivi addotti dai ricorrenti.
All'esito del procedimento, il Giudice di Pace di Arezzo, con sentenza n. 482/2023 depositata in data
17.10.2023, respingeva il ricorso, confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
In estrema sintesi, il GdP così motivava: l'ordinanza-ingiunzione opposta era stata emessa dal Prefetto
nel termine di 210 giorni dal deposito del ricorso (28.12.2022) così come previsto dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS e, pertanto, era tempestiva. Era documentalmente provato l'invito all'audizione personale dei ricorrenti ( e il legale rappresentante della Parte_2 [...]
che tuttavia non si erano presentati il giorno prefissato. Erano del pari infondati gli ulteriori Parte_3
motivi di opposizione: il provvedimento impugnato indicava puntualmente gli elementi istruttori esaminati ed era stato diffusamente motivato.
hanno impugnato la pronuncia di primo grado, deducendone Parte_4 Parte_2
l'erroneità.
Sostenevano che il Giudice di Pace:
- aveva omesso di considerare che il ricorso era stato ricevuto in data 2.11.2022;
- aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine di 210 giorni anziché quello corretto di 180, dal momento che il ricorso era stato inviato all'organo accertatore e non direttamente al Prefetto;
- aveva erroneamente ritenuto valido l'invito a presentarsi per l'audizione, ancorché notificato alla pec personale e non al domicilio eletto.
2. All'udienza del 18.09.2024, il Giudice ha rilevato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (siccome effettuata direttamente alla e non presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
dello Stato) e ne ha ordinato la rinnovazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata , con il CP_1
patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
4 La parte appellata ha, in rito, eccepito l'erroneità del rito prescelto dalla controparte (che ha introdotto l'appello con atto di citazione).
Nel merito ha dedotto la infondatezza delle censure mosse dalla controparte alla sentenza di primo grado.
In particolare ha evidenziato: i) che il primo ricorso è stato ricevuto dalla il 28.12.2022, CP_1
mentre il secondo è pervenuto in data 27.3.2023 (e non già in data 2.11.2022 come sostenuto dagli appellanti); ii) la tempestività del provvedimento impugnato e dell'invito delle parti a presentarsi all'audizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza cartolare del 6.12.2024, il Giudice disponeva il mutamento del rito da ordinario a lavoro.
All'udienza del 19.12.2024, nessuno compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c.
Alla successiva udienza parte appellante ha discusso come da verbale che precede.
3. L'appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Giova sinteticamente rammentare le previsioni di cui agli artt. 203 e 204 CdS.
L'art. 203, dopo aver fissato il termine (gg. 60 dalla notificazione del verbale) per la presentazione del ricorso amministrativo, stabilisce che detto ricorso possa essere trasmesso all'organo accertatore ovvero direttamente al Prefetto, il quale – in tale seconda ipotesi – lo trasmette all'ufficio o comando a cui appartiene l'organo accertatore.
Il comma 2 prevede che il responsabile dell'ufficio o del comando a cui appartiene l'organo accertatore è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto nel termine di 60 gg., tanto nel caso in cui abbia ricevuto il ricorso direttamente quanto nel caso in cui abbia ricevuto gli atti dal Prefetto.
Il Prefetto ha poi centoventi giorni decorrenti dalla ricezione degli atti dall'ufficio o comando accertatore per emettere l'ordinanza-ingiunzione (art. 204, comma 1). Il comma 1-bis del medesimo
articolo stabilisce che i termini sopra richiamati sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Orbene, alla luce del sopra richiamato quadro normativo, i termini complessivi per la adozione della ordinanza-ingiunzione sono:
- 210 giorni ove il ricorso sia stato inviato direttamente al Prefetto (30+60+120);
5
- 180 giorni ove il ricorso sia stato inviato all'organo accertatore (60+120).
L'appellante sostiene che tali termini massimi complessivi siano stati violati, allegando, in particolare,
che il primo ricorso era stato ricevuto in data 2.11.2022 e che esso era stato indirizzato all'organo accertatore e non già direttamente al Prefetto, dal che consegue che il termine per l'adozione della ordinanza-ingiunzione fosse di 180 giorni;
termine che sarebbe stato violato dalla amministrazione anche perché – non essendo stata validamente notificata la convocazione per la audizione – detto termine non era stato sospeso.
Tale ricostruzione deve essere disattesa.
Dalla documentazione versata in atti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il ricorso risulta essere stato ricevuto dalla in data 28.12.2022 (v. relativo timbro)1. Ed infatti, nella CP_1
antecedente data del 2.11.2022 (come risulta dal relativo timbro), la ha ricevuto, da parte CP_1
della odierna appellante, soltanto il libretto di circolazione (d'altra parte, all'epoca il verbale non era ancora stato neppure notificato alla . Parte_1
Al riguardo si osserva che il destinatario della spedizione risultava ambiguo;
la busta era indirizzata a
Controparte_4
; l'agente postale lo consegnava alla .
[...] CP_1
L'appellante sostiene che, essendo il ricorso indirizzato alla Polizia Stradale, il termine per l'adozione della ordinanza-ingiunzione era di 180 giorni;
l'appellata, da parte sua, sostiene che ciò che rileva è
che l'agente postale lo abbia consegnato al Prefetto, con conseguente applicazione del termine complessivo di gg. 210 (la peraltro adombra che l'ambiguità dell'indirizzo sia stata CP_1
scientemente ricercata dagli odierni appellanti). 1 Si precisa che il timbro non risulta perfettamente leggibile e può ingenerare il dubbio che la data sia il 22 e non già il 28 dicembre. Tuttavia: su tale punto specifico, nessuna deduzione risulta svolta dall'appellante (che continua a fare riferimento al 2.11.2022: v. infra nel testo) e, in ogni caso, sei giorni in più non comporterebbero in ogni caso alcuna differenza ai fini della presente decisione, come si vedrà più avanti.
Tenuto conto delle tempistiche nelle quali si è concluso il procedimento amministrativo, non è
rilevante dirimere tale questione, essendo stata l'ordinanza-ingiunzione adottata entro il termine massimo complessivo previsto dalla legge (a ciò si riferisce la censura degli appellanti, che perimetra il thema decidendum, non già al rispetto dei singoli termini endoprocedimentali previsti dal legislatore).
Né occorre soffermarsi sulla validità della notificazione della convocazione per l'audizione.
6 Ed infatti, una volta appurato che il dies a quo va individuato nel 28.12.2022 e non già nel 2.11.2022,
anche a voler utilizzare il termine più stringente (180 giorni: come se il ricorso fosse stato effettivamente ricevuto dall'organo accertatore e non già direttamente dal Prefetto) esso sarebbe spirato solo il 26.6.2023, mentre – come detto – l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa in data
31/5/2023, notificata in pari data tramite P.E.C. alla società ricorrente e, tramite racc. A.G., al
(atto ricevuto in data 8.6.2023). Pt_2
Gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado non sono stati riproposti nella presente sede e devono pertanto intendersi rinunziati (anche la questione relativa alla audizione, infatti, viene invocata nell'atto di appello solo ai fini del computo del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo). In ogni caso e solo per completezza, anche laddove la fosse effettivamente CP_1
incorsa in una omissione quanto alla notifica della audizione, ciò non comporterebbe comunque l'accoglimento della opposizione: in tema di ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285
del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto,
gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. 21146/2019).
Senza neppure considerare, al riguardo, che nessuna censura in ordine alla sussistenza della violazione è stata neppure adombrata in sede di opposizione.
4. Le spese seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidati come da dispositivo, secondo i seguenti parametri previsti in base allo scaglione per valore (da € 1.100 a € 5.200):
- medi per studio e introduttiva;
- minimi per la fase decisionale, non essendo state svolte dalla parte appellata difese ulteriori in tale fase;
- escluso il compenso per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Esse sono poste, per i tre quarti, a carico di e per un quarto a carico di Parte_1 Parte_2
(al fine di tenere conto dei diversi importi rispettivamente ingiunti dalla ).
[...] CP_1
5. In ragione dell'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
7 115/2002, se dovuto il contributo unificato iniziale.
Infatti, “la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello
dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale,
costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità
dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi
dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente
nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece
all'amministrazione giudiziaria” (Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice d'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte appellata, che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge, da porsi per tre quarti a carico di e per un quarto a carico di;
Parte_1 Parte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Giorni quindici per il deposito della motivazione
Così deciso in Arezzo il 9 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Turturro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro e in funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto al n. R.G. 747/2024, avverso la sentenza n. 482/2023 del Giudice di Pace
di Arezzo, pubblicata in data 17.10.2023, a definizione del procedimento civile n. 1842/2023 RG
promosso da
(P.I. e (C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
l'Avv. Alessandro Ruggiero
– APPELLANTI–
Contro
(C.F. ), in persona del Prefetto in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze
-APPELLATA -
Conclusioni
Per parte appellante: come da atto di appello
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta in appello
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, e hanno convenuto in appello la Parte_1 Parte_2 [...]
, chiedendo la riforma della sentenza n. 482/2023 del Controparte_2
Giudice di Pace di Arezzo pubblicata il 17.10.2023 a definizione del procedimento inter partes n.
1842/2023 RG, che aveva confermato l'ordinanza-ingiunzione n. 8702/2023 DEP/Area III del 31.05.2023
emessa dalla nei confronti degli odierni appellanti. CP_1
Giova sinteticamente ripercorrere la vicenda.
In data 27.10.2022, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo fermava e controllava, al km 358 della A/1, il complesso veicolare formato dal trattore stradale targato ET740NX e dal
2 semirimorchio XA847LP, condotto da , il quale circolava alla guida del suddetto Parte_2
complesso veicolare munito di tachigrafo analogico (marca VDO modello 1324 numero di CP_3
matricola 01180928) non rispondente alle prescrizioni tecniche e metriche eurounitarie.
Pertanto, con il verbale UFF1009021 del 27.10.2022 veniva contestata al conducente, come trasgressore,
e alla società quale coobbligata in solido, la violazione di cui all'art. 179 co. 2 CdS. Parte_1
Contestualmente con il verbale UFF1009023 del 27.10.2022 veniva irrogata autonoma sanzione al titolare della licenza/autorizzazione di trasporto (sempre la ex art. 179 co. 3 CdS. Parte_1
Il primo verbale era consegnato a mani del conducente/trasgressore al momento dell'accertamento e notificato a con racc. A.G. spedita l'11.01.2023 e ricevuta il 30.01.2023. Il secondo Parte_1
verbale, invece, veniva notificato alla società tramite pec del 5.12.2022.
La società e , in data 28.12.2022, proponevano ricorso ex art. Parte_1 Parte_2
203 CdS. La a fronte della notifica del verbale UFF1009021, depositava un nuovo Parte_3
ricorso il 27.3.2023, contestando la tardività della notifica.
La respingeva i ricorsi, emettendo contestualmente una unica ordinanza-ingiunzione (Fasc. CP_1
n. 8702/2022 DEP Area III - Prot. uscita n. 35254 del 31.05.2023) notificata in pari data tramite P.E.C.
alla società ricorrente e, tramite racc. A.G., al atto ricevuto in data 8/6/2023.; veniva Pt_2
ingiunto il pagamento: i) della somma di € 1732,00 agli odierni appellanti in solido;
ii) della somma di
€ 1662,00 alla sola Parte_1
e proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1 Parte_2
dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo eccependo: i. la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza-
ingiunzione adottata oltre il termine di 180 giorni dal ricevimento del ricorso da parte dell'organo accertatore (2.11.2022); ii. la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per la violazione del diritto di difesa non essendosi proceduto all'audizione del trasgressore, pur richiesta nel ricorso;
iii. illegittimità
dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di istruttoria in quanto la non aveva disposto alcun CP_1
accertamento d'ufficio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito; iv. illegittimità
dell'ordinanza-ingiunzione per insufficienza della motivazione.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in Controparte_1
diritto.
In ordine ai singoli motivi di impugnazione rilevava: i. la tempestività della ordinanza-ingiunzione (il
3 ricorso è stato ricevuto dal Prefetto in data 28.12.2022 e l'ordinanza-ingiunzione è stata adottata il
31.5.2023; peraltro il termine doveva ritenersi sospeso dal 27.4.22 – data di trasmissione dell'invito a comparire per l'audizione – al 18.5.2023 – data fissata per l'audizione, alla quale nessuno compariva);
ii. malgrado la regolare convocazione, nessuno si era presentato il giorno fissato per l'audizione né
erano state depositate memorie;
iii. l'Amministrazione aveva istruito regolarmente il ricorso richiedendo all'organo accertatore di trasmettere gli atti nonché controdeduzioni rispetto ai ricorsi delle parti, ampiamente esaminati;
iv. la motivazione era puntuale come si evince dalla analisi di tutti i motivi addotti dai ricorrenti.
All'esito del procedimento, il Giudice di Pace di Arezzo, con sentenza n. 482/2023 depositata in data
17.10.2023, respingeva il ricorso, confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
In estrema sintesi, il GdP così motivava: l'ordinanza-ingiunzione opposta era stata emessa dal Prefetto
nel termine di 210 giorni dal deposito del ricorso (28.12.2022) così come previsto dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS e, pertanto, era tempestiva. Era documentalmente provato l'invito all'audizione personale dei ricorrenti ( e il legale rappresentante della Parte_2 [...]
che tuttavia non si erano presentati il giorno prefissato. Erano del pari infondati gli ulteriori Parte_3
motivi di opposizione: il provvedimento impugnato indicava puntualmente gli elementi istruttori esaminati ed era stato diffusamente motivato.
hanno impugnato la pronuncia di primo grado, deducendone Parte_4 Parte_2
l'erroneità.
Sostenevano che il Giudice di Pace:
- aveva omesso di considerare che il ricorso era stato ricevuto in data 2.11.2022;
- aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine di 210 giorni anziché quello corretto di 180, dal momento che il ricorso era stato inviato all'organo accertatore e non direttamente al Prefetto;
- aveva erroneamente ritenuto valido l'invito a presentarsi per l'audizione, ancorché notificato alla pec personale e non al domicilio eletto.
2. All'udienza del 18.09.2024, il Giudice ha rilevato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (siccome effettuata direttamente alla e non presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
dello Stato) e ne ha ordinato la rinnovazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata , con il CP_1
patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
4 La parte appellata ha, in rito, eccepito l'erroneità del rito prescelto dalla controparte (che ha introdotto l'appello con atto di citazione).
Nel merito ha dedotto la infondatezza delle censure mosse dalla controparte alla sentenza di primo grado.
In particolare ha evidenziato: i) che il primo ricorso è stato ricevuto dalla il 28.12.2022, CP_1
mentre il secondo è pervenuto in data 27.3.2023 (e non già in data 2.11.2022 come sostenuto dagli appellanti); ii) la tempestività del provvedimento impugnato e dell'invito delle parti a presentarsi all'audizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza cartolare del 6.12.2024, il Giudice disponeva il mutamento del rito da ordinario a lavoro.
All'udienza del 19.12.2024, nessuno compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c.
Alla successiva udienza parte appellante ha discusso come da verbale che precede.
3. L'appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Giova sinteticamente rammentare le previsioni di cui agli artt. 203 e 204 CdS.
L'art. 203, dopo aver fissato il termine (gg. 60 dalla notificazione del verbale) per la presentazione del ricorso amministrativo, stabilisce che detto ricorso possa essere trasmesso all'organo accertatore ovvero direttamente al Prefetto, il quale – in tale seconda ipotesi – lo trasmette all'ufficio o comando a cui appartiene l'organo accertatore.
Il comma 2 prevede che il responsabile dell'ufficio o del comando a cui appartiene l'organo accertatore è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto nel termine di 60 gg., tanto nel caso in cui abbia ricevuto il ricorso direttamente quanto nel caso in cui abbia ricevuto gli atti dal Prefetto.
Il Prefetto ha poi centoventi giorni decorrenti dalla ricezione degli atti dall'ufficio o comando accertatore per emettere l'ordinanza-ingiunzione (art. 204, comma 1). Il comma 1-bis del medesimo
articolo stabilisce che i termini sopra richiamati sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Orbene, alla luce del sopra richiamato quadro normativo, i termini complessivi per la adozione della ordinanza-ingiunzione sono:
- 210 giorni ove il ricorso sia stato inviato direttamente al Prefetto (30+60+120);
5
- 180 giorni ove il ricorso sia stato inviato all'organo accertatore (60+120).
L'appellante sostiene che tali termini massimi complessivi siano stati violati, allegando, in particolare,
che il primo ricorso era stato ricevuto in data 2.11.2022 e che esso era stato indirizzato all'organo accertatore e non già direttamente al Prefetto, dal che consegue che il termine per l'adozione della ordinanza-ingiunzione fosse di 180 giorni;
termine che sarebbe stato violato dalla amministrazione anche perché – non essendo stata validamente notificata la convocazione per la audizione – detto termine non era stato sospeso.
Tale ricostruzione deve essere disattesa.
Dalla documentazione versata in atti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il ricorso risulta essere stato ricevuto dalla in data 28.12.2022 (v. relativo timbro)1. Ed infatti, nella CP_1
antecedente data del 2.11.2022 (come risulta dal relativo timbro), la ha ricevuto, da parte CP_1
della odierna appellante, soltanto il libretto di circolazione (d'altra parte, all'epoca il verbale non era ancora stato neppure notificato alla . Parte_1
Al riguardo si osserva che il destinatario della spedizione risultava ambiguo;
la busta era indirizzata a
Controparte_4
; l'agente postale lo consegnava alla .
[...] CP_1
L'appellante sostiene che, essendo il ricorso indirizzato alla Polizia Stradale, il termine per l'adozione della ordinanza-ingiunzione era di 180 giorni;
l'appellata, da parte sua, sostiene che ciò che rileva è
che l'agente postale lo abbia consegnato al Prefetto, con conseguente applicazione del termine complessivo di gg. 210 (la peraltro adombra che l'ambiguità dell'indirizzo sia stata CP_1
scientemente ricercata dagli odierni appellanti). 1 Si precisa che il timbro non risulta perfettamente leggibile e può ingenerare il dubbio che la data sia il 22 e non già il 28 dicembre. Tuttavia: su tale punto specifico, nessuna deduzione risulta svolta dall'appellante (che continua a fare riferimento al 2.11.2022: v. infra nel testo) e, in ogni caso, sei giorni in più non comporterebbero in ogni caso alcuna differenza ai fini della presente decisione, come si vedrà più avanti.
Tenuto conto delle tempistiche nelle quali si è concluso il procedimento amministrativo, non è
rilevante dirimere tale questione, essendo stata l'ordinanza-ingiunzione adottata entro il termine massimo complessivo previsto dalla legge (a ciò si riferisce la censura degli appellanti, che perimetra il thema decidendum, non già al rispetto dei singoli termini endoprocedimentali previsti dal legislatore).
Né occorre soffermarsi sulla validità della notificazione della convocazione per l'audizione.
6 Ed infatti, una volta appurato che il dies a quo va individuato nel 28.12.2022 e non già nel 2.11.2022,
anche a voler utilizzare il termine più stringente (180 giorni: come se il ricorso fosse stato effettivamente ricevuto dall'organo accertatore e non già direttamente dal Prefetto) esso sarebbe spirato solo il 26.6.2023, mentre – come detto – l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa in data
31/5/2023, notificata in pari data tramite P.E.C. alla società ricorrente e, tramite racc. A.G., al
(atto ricevuto in data 8.6.2023). Pt_2
Gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado non sono stati riproposti nella presente sede e devono pertanto intendersi rinunziati (anche la questione relativa alla audizione, infatti, viene invocata nell'atto di appello solo ai fini del computo del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo). In ogni caso e solo per completezza, anche laddove la fosse effettivamente CP_1
incorsa in una omissione quanto alla notifica della audizione, ciò non comporterebbe comunque l'accoglimento della opposizione: in tema di ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285
del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto,
gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. 21146/2019).
Senza neppure considerare, al riguardo, che nessuna censura in ordine alla sussistenza della violazione è stata neppure adombrata in sede di opposizione.
4. Le spese seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidati come da dispositivo, secondo i seguenti parametri previsti in base allo scaglione per valore (da € 1.100 a € 5.200):
- medi per studio e introduttiva;
- minimi per la fase decisionale, non essendo state svolte dalla parte appellata difese ulteriori in tale fase;
- escluso il compenso per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Esse sono poste, per i tre quarti, a carico di e per un quarto a carico di Parte_1 Parte_2
(al fine di tenere conto dei diversi importi rispettivamente ingiunti dalla ).
[...] CP_1
5. In ragione dell'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
7 115/2002, se dovuto il contributo unificato iniziale.
Infatti, “la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello
dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale,
costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità
dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi
dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente
nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece
all'amministrazione giudiziaria” (Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice d'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte appellata, che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge, da porsi per tre quarti a carico di e per un quarto a carico di;
Parte_1 Parte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Giorni quindici per il deposito della motivazione
Così deciso in Arezzo il 9 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Turturro