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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2102/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2102/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. TRAMONTI COSTANZA e l'avv. Parte_1
BERRETTI SABRINA Per 'avv. CORUZZO MARCO Controparte_1 Per l'avv. PAOLA FORGIONE in sostituzione degli avv.ti IMBRIACI e ZAFFINA CP_2 Gli avv.ti Tramonti e Berretti discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle domande del ricorso, richiamando le difese in atti e a verbale di udienza. L'avv. Coruzzo discute la causa insistendo per il rigetto delle domande e richiamando le difese svolte in atti e a verbale di udienza;
rileva che mai ha avuto progressioni verticali. Per_1 L'avv. Forgione discute riportandosi agli atti. L'avv. Berretti rileva che dagli atti risulta che ha avuto anche una progressione verticale e rileva Per_1 in generale che progressioni verticali e progressioni orizzontati hanno finalità diverse.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,47, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2102/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAMONTI Parte_1 C.F._1 COSTANZA e dell'avv. BERRETTI SABRINA, elettivamente domiciliato in VIA G. MARCONI 81FIRENZE presso il difensore avv. TRAMONTI COSTANZA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CORUZZO MARCO, elettivamente domiciliata in VIA BEZZECCA 2 FIRENZE presso il difensore avv. CORUZZO MARCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_2 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in viale Belfiore 28/A FIRENZE presso il difensore
IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la RA (d'ora Parte_1 Controparte_1
in avanti, ), formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare il diritto del sig. in qualità di dipendente della Parte_1 CP_1 [...] al diritto alla progressione economica orizzontale automatica da E2- E3 dal Controparte_1
29.12.2014 al 29.12.2015 e da E3-E4 dal 01.01.2016 e conseguentemente condannare
[...]
c.f. , P.I. in persona del Governatore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_3 pro-tempore al pagamento a favore del sig. delle differenze retributive allo stesso Parte_1 spettanti per l'importo di € 22897,31, di cui € 675,00 per TFR, o in quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
- Accertare e conseguentemente condannare la RA al CP_1 Controparte_1 pagamento a favore dell' dei contributi previdenziali dovuti in relazione alle differenze retributive CP_2 richieste dal sig. Con vittoria di compensi e spese”. Parte_1
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
Integrato ex art. 102 c.p.c. il contraddittorio con , l' ha domandato - in caso di CP_2 Pt_2
riconoscimento del diritto rivendicato - di accertarsi il diritto al pagamento in proprio favore della contribuzione nei limiti di legge e nell'importo stabilito in corso di causa. con riferimento anche agli eventuali diversi emolumenti o indennità accertati, oltre sanzioni ed interessi al saldo, con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento e con il favore delle spese.
Istruita esclusivamente a mezzo documenti, la causa è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorrente è stato assunto dalla resistente in data 2.1.1996 con contratto a tempo (determinato, poi trasformato a tempo) indeterminato (docc. 13, 16 fasc. ric.); egli, inizialmente inquadrato al IV livello del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, è stato inquadrato – da ultimo e con decorrenza dal gennaio 2002 – al livello E2 del CCNL per i dipendenti delle Misericordie e delle Organizzazioni operanti nell'ambito socio sanitario assistenziale educativo (Contratto Collettivo applicato dalla
Misericordia a decorrere dal 1.1.2002: vd. accordo sindacale del 27.11.2022: doc. 3 fasc. res.), con qualifica di impiegato.
Il ricorrente rivendica l'applicazione in suo favore della progressione economica orizzontale prevista dall'art. 41 CCNL per i dipendenti delle Misericordie e delle Organizzazioni operanti nell'ambito socio sanitario assistenziale educativo, così come rinnovato in data 29.12.2014, rilevando di non aver potuto usufruire della progressione stabilita dall'art. 42 del precedente CCNL Misericordia del 2.8.2004 (in quanto progressione non estesa anche alla categoria E di sua appartenenza).
E' opportuno richiamare le disposizioni del CCNL Misericordie del 29.12.2014 che qui entrano in rilievo (vd. doc. 7 fasc. ric. e doc 5 fasc. res.):
Art. 3
“Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro[…]”
Art 39
“[…]Salvo quanto disposto al punto 2 dell'art. 40, il personale, al momento dell'assunzione, viene inquadrato nella prima posizione economica della categoria di riferimento[…]”.
Art. 41
“[…]Per tutte le categorie dalla A alla E le progressioni economiche orizzontali saranno riconosciute nelle seguenti modalità
La prima progressione al trentaseiesimo mese
La seconda progressione dopo ulteriori 12 mesi E' data facoltà alle singole Organizzazioni di disporre il passaggio di singoli lavoratori nelle fasce economiche superiori;
il passaggio anticipato alle fasce superiori non modifica la decorrenza del diritto ai passaggi automatici di cui al comma precedente per la quale si farà sempre riferimento alla data di assunzione in servizio[…]”. La disposizione da ultimo citata collega alla data di assunzione in servizio (e non alla data di entrata in vigore del CCNL) la decorrenza dei periodi (36 mesi;
12 mesi) richiesti per il passaggio automatico alla fascia superiore.
Leggendo in combinato disposto le parti degli artt. 39 e 41 sopra richiamate (e precisando che la previsione del punto 2 dell'art. 40 non riguarda la posizione degli impiegati), si ricava che il CCNL ha previsto un massimo di due progressioni automatiche rispetto a quella iniziale di assunzione (che corrisponde alla prima posizione economica della categoria di riferimento), che scattano al raggiungimento del periodo indicato (36 mesi dall'assunzione; ulteriori 12 mesi) e che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro anche anticipatamente (circostanza che non modifica comunque la decorrenza – dalla data di assunzione in servizio – del calcolo dei periodi stabiliti al fine del conseguimento del diritto ai passaggi automatici).
Nel caso in esame, il ricorrente ha conseguito il livello E2 già a gennaio 2002, prima dell'entrata in vigore del CCNL in esame e prima dell'applicazione della sua precedente versione del 2.8.2004 da parte della;
in favore del quindi, non può trovare applicazione la disciplina dell'art. CP_1 Pt_1
41 invocata in ricorso.
Ciò è corrispondente a quanto fissato nell'art. 3 citato, che vieta il cumulo con trattamenti previsto da precedenti contratti collettivi (cosa che si verificherebbe qualora il ricorrente potesse beneficiare degli scatti automatici previsti nei precedenti CCNL – come avvenuto – ed anche di quelli fissati nel CCNL
Misericordie del 29.12.2014).
A tale conclusione non osta il riferimento alla posizione del collega non essendo stata Persona_2
allegata tempestivamente, quale causa petendi, il carattere discriminatorio della condotta della
Misericordia.
Le domande del ricordo devono quindi essere rigettate.
La particolarità della questione e l'assenza di precedenti in termini giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, anche nei rapporti con l' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2102/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. TRAMONTI COSTANZA e l'avv. Parte_1
BERRETTI SABRINA Per 'avv. CORUZZO MARCO Controparte_1 Per l'avv. PAOLA FORGIONE in sostituzione degli avv.ti IMBRIACI e ZAFFINA CP_2 Gli avv.ti Tramonti e Berretti discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle domande del ricorso, richiamando le difese in atti e a verbale di udienza. L'avv. Coruzzo discute la causa insistendo per il rigetto delle domande e richiamando le difese svolte in atti e a verbale di udienza;
rileva che mai ha avuto progressioni verticali. Per_1 L'avv. Forgione discute riportandosi agli atti. L'avv. Berretti rileva che dagli atti risulta che ha avuto anche una progressione verticale e rileva Per_1 in generale che progressioni verticali e progressioni orizzontati hanno finalità diverse.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,47, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2102/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAMONTI Parte_1 C.F._1 COSTANZA e dell'avv. BERRETTI SABRINA, elettivamente domiciliato in VIA G. MARCONI 81FIRENZE presso il difensore avv. TRAMONTI COSTANZA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CORUZZO MARCO, elettivamente domiciliata in VIA BEZZECCA 2 FIRENZE presso il difensore avv. CORUZZO MARCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_2 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in viale Belfiore 28/A FIRENZE presso il difensore
IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la RA (d'ora Parte_1 Controparte_1
in avanti, ), formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare il diritto del sig. in qualità di dipendente della Parte_1 CP_1 [...] al diritto alla progressione economica orizzontale automatica da E2- E3 dal Controparte_1
29.12.2014 al 29.12.2015 e da E3-E4 dal 01.01.2016 e conseguentemente condannare
[...]
c.f. , P.I. in persona del Governatore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_3 pro-tempore al pagamento a favore del sig. delle differenze retributive allo stesso Parte_1 spettanti per l'importo di € 22897,31, di cui € 675,00 per TFR, o in quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
- Accertare e conseguentemente condannare la RA al CP_1 Controparte_1 pagamento a favore dell' dei contributi previdenziali dovuti in relazione alle differenze retributive CP_2 richieste dal sig. Con vittoria di compensi e spese”. Parte_1
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
Integrato ex art. 102 c.p.c. il contraddittorio con , l' ha domandato - in caso di CP_2 Pt_2
riconoscimento del diritto rivendicato - di accertarsi il diritto al pagamento in proprio favore della contribuzione nei limiti di legge e nell'importo stabilito in corso di causa. con riferimento anche agli eventuali diversi emolumenti o indennità accertati, oltre sanzioni ed interessi al saldo, con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento e con il favore delle spese.
Istruita esclusivamente a mezzo documenti, la causa è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorrente è stato assunto dalla resistente in data 2.1.1996 con contratto a tempo (determinato, poi trasformato a tempo) indeterminato (docc. 13, 16 fasc. ric.); egli, inizialmente inquadrato al IV livello del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, è stato inquadrato – da ultimo e con decorrenza dal gennaio 2002 – al livello E2 del CCNL per i dipendenti delle Misericordie e delle Organizzazioni operanti nell'ambito socio sanitario assistenziale educativo (Contratto Collettivo applicato dalla
Misericordia a decorrere dal 1.1.2002: vd. accordo sindacale del 27.11.2022: doc. 3 fasc. res.), con qualifica di impiegato.
Il ricorrente rivendica l'applicazione in suo favore della progressione economica orizzontale prevista dall'art. 41 CCNL per i dipendenti delle Misericordie e delle Organizzazioni operanti nell'ambito socio sanitario assistenziale educativo, così come rinnovato in data 29.12.2014, rilevando di non aver potuto usufruire della progressione stabilita dall'art. 42 del precedente CCNL Misericordia del 2.8.2004 (in quanto progressione non estesa anche alla categoria E di sua appartenenza).
E' opportuno richiamare le disposizioni del CCNL Misericordie del 29.12.2014 che qui entrano in rilievo (vd. doc. 7 fasc. ric. e doc 5 fasc. res.):
Art. 3
“Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro[…]”
Art 39
“[…]Salvo quanto disposto al punto 2 dell'art. 40, il personale, al momento dell'assunzione, viene inquadrato nella prima posizione economica della categoria di riferimento[…]”.
Art. 41
“[…]Per tutte le categorie dalla A alla E le progressioni economiche orizzontali saranno riconosciute nelle seguenti modalità
La prima progressione al trentaseiesimo mese
La seconda progressione dopo ulteriori 12 mesi E' data facoltà alle singole Organizzazioni di disporre il passaggio di singoli lavoratori nelle fasce economiche superiori;
il passaggio anticipato alle fasce superiori non modifica la decorrenza del diritto ai passaggi automatici di cui al comma precedente per la quale si farà sempre riferimento alla data di assunzione in servizio[…]”. La disposizione da ultimo citata collega alla data di assunzione in servizio (e non alla data di entrata in vigore del CCNL) la decorrenza dei periodi (36 mesi;
12 mesi) richiesti per il passaggio automatico alla fascia superiore.
Leggendo in combinato disposto le parti degli artt. 39 e 41 sopra richiamate (e precisando che la previsione del punto 2 dell'art. 40 non riguarda la posizione degli impiegati), si ricava che il CCNL ha previsto un massimo di due progressioni automatiche rispetto a quella iniziale di assunzione (che corrisponde alla prima posizione economica della categoria di riferimento), che scattano al raggiungimento del periodo indicato (36 mesi dall'assunzione; ulteriori 12 mesi) e che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro anche anticipatamente (circostanza che non modifica comunque la decorrenza – dalla data di assunzione in servizio – del calcolo dei periodi stabiliti al fine del conseguimento del diritto ai passaggi automatici).
Nel caso in esame, il ricorrente ha conseguito il livello E2 già a gennaio 2002, prima dell'entrata in vigore del CCNL in esame e prima dell'applicazione della sua precedente versione del 2.8.2004 da parte della;
in favore del quindi, non può trovare applicazione la disciplina dell'art. CP_1 Pt_1
41 invocata in ricorso.
Ciò è corrispondente a quanto fissato nell'art. 3 citato, che vieta il cumulo con trattamenti previsto da precedenti contratti collettivi (cosa che si verificherebbe qualora il ricorrente potesse beneficiare degli scatti automatici previsti nei precedenti CCNL – come avvenuto – ed anche di quelli fissati nel CCNL
Misericordie del 29.12.2014).
A tale conclusione non osta il riferimento alla posizione del collega non essendo stata Persona_2
allegata tempestivamente, quale causa petendi, il carattere discriminatorio della condotta della
Misericordia.
Le domande del ricordo devono quindi essere rigettate.
La particolarità della questione e l'assenza di precedenti in termini giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, anche nei rapporti con l' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.