Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati Dott. Elisa Tosi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 49/2025 P.U.
PROMOSSO DA
di con sede legale in Busto GA (MI), via Parte_1 Parte_2
Gorizia n. 16, C.F. in persona del Curatore dott. con studio a Busto P.IVA_1 Parte_3
Arsizio (VA), via Magenta n. 43, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo e provvedimento del G.D. del 9 febbraio 2025, dall'avv. Maurizio Zonca, presso il quale è domiciliata in Busto Arsizio, Piazza San Giovanni n. 2 (PEC Email_1
nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...]
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione Controllata del patrimonio di depositato in data 12.3.2025. Controparte_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_2
, , INPS, Camera di Commercio e Cancelleria Esecuzioni.
[...] Controparte_2
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 12.3.2025, il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di;
Controparte_1
• fissata udienza di comparizione delle parti al 15.4.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione a mani della parte resistente in data 19.3.2025;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il resistente risiede nel Comune di Busto GA (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 268, co. 2, primo periodo, c.c.i.i., in quanto creditrice:
- dell'importo complessivo di € 187.802,17 a titolo di restituzione delle somme erogate al resistente a mezzo bonifici bancari disposti con la causale “anticipi su retribuzioni” Controparte_1 nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020 (si tratta, in particolare, di € 55.765,14 versati nel 2018 e poi girati a perdita, di € 73.594,74 versati nel 2019 e poi girati a perdita e di € 58.442,29 versati nel 2020). Nella relazione ex art. 130 comma IV CCII il Curatore della procedura di liquidazione giudiziale di ha riferito che, a seguito degli accertamenti bancari e contabili eseguiti, tali Parte_2 pagamenti risultano privi di ragioni giustificative e costituiscono pertanto un indebito oggettivo, con conseguente diritto di parte ricorrente di ripetere le somme corrisposte (doc.
3.1 fascicolo ricorrente);
- dell'ulteriore importo di € 44.050,00 corrispondente al totale dei prelievi di cassa per contanti documentati a partire dal 31.1.2020, data in cui il resistente ha assunto la Controparte_1 carica di amministratore unico della società (docc. 2, 3.1 e 3.2 fascicolo ricorrente). Parte_2
Il resistente, non costituitosi, non ha fornito alcuna motivazione in merito all'impiego di dette somme e pertanto l'ammanco riscontrato dal Curatore (che va ad aggiungersi al deficit riconducibile agli esercizi precedenti, nel corso dei quali la società era amministrata dalla Sig.ra Persona_1
madre del resistente) costituisce una distrazione compiuta dall'organo gestorio in
[...] pregiudizio dei creditori sociali, con conseguente obbligo in capo all'amministratore di risarcire il danno in misura corrispondente agli importi prelevati.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, co. 2, c.c.i.i. dal momento che, oltre agli importi sopra indicati, sussiste un debito di complessivi € 1.233.113,10 nei confronti di
[...]
per il mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali dovuti sin Controparte_2 dall'anno 2010 (cfr. elenco cartelle/avvisi del 18.3.2025).
• Il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza (in quanto l'impresa individuale di cui era titolare risulta cancellata da oltre un anno). Sussiste inoltre il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
(Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore).
• Quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza di parte resistente, questo è comprovato non solo dall'ingente debito di € 1.233.113,10 accumulato nei confronti dell'Agente della Riscossione ma anche dal reiterato inadempimento all'accordo transattivo concluso con la Liquidazione giudiziale ricorrente per la definizione bonaria delle pretese da questa vantate nei confronti di CP_1
e dei suoi familiari (la madre, la sorella e la moglie
[...] Controparte_3 Per_2
. La ricorrente ha infatti dedotto e documentato che, a seguito delle contestazioni mosse dalla
[...]
Curatela, il Sig. ha formulato una proposta transattiva, accettata dalla Controparte_1 procedura, con cui il resistente si è obbligato a versare la somma di Euro 80.000,00 (di cui € 4.000,00 al momento della sottoscrizione dell'accordo transattivo e, comunque, entro e non oltre la data del 29 novembre 2023, € 4.000,00 entro e non oltre la data del 15 dicembre 2023, € 10.000,00 entro e non oltre la data del 15 gennaio 2024 e n. 18 rate mensili, a far data dal 15 febbraio 2024, dell'importo di
Euro 3.444,00 cadauna). A seguito della interruzione dei pagamenti nel mese di maggio 2024, la Curatela ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine ed in seguito ha risolto l'accordo per
Pagina n. 2 inadempimento ex art. 1456 c.c., poiché anche la successiva proposta di rientro rateale dello scaduto non è stata rispettata dal debitore (docc. 4- 7 fascicolo ricorrente).
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett.
b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi
NOMINA Liquidatore il Dott. Daniele Zavagnin con studio in Somma Lombardo, Via Briante n.
27. ORDINA a il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili Controparte_1
e fiscali obbligatorie, ove esistenti, nonché dell'Elenco dei creditori.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 15/7/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, a cura del
Liquidatore.
ORDINA trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del
Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore:
• entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
• entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
Pagina n. 3 • entro il 15.7.2025, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
• depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente e resistente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 16.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Elisa Tosi
Pagina n. 4