TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2010 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2010 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
VE NZ (C.F. C.F._2
e
nata a [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
SC OL ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni, ma ancora non Per_1 Per_
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VE (RN) in data
25/08/1991, successivamente trascritto nei registri civili del Comune di VE al n. 27 parte II S.A dell'anno 1991;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VE (RN) l'annotazione del provvedimento di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
3) dare atto che i figli sono maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti;
4) dare atto che l'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento dei figli è già stato soddisfatto dal
SI. mediante il trasferimento in favore degli stessi della nuda proprietà dell'immobile Pt_1
costituente la casa familiare sita in VE (RN) alla Via Carlo Marx n. 21, come da accordi separativi;
5) dare atto che, stante la non raggiunta indipendenza economica dei figli, le spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi dovranno essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna da intendersi qui per integralmente trascritto;
6) dare atto che, stante la sperequazione patrimoniale tra le parti e stanti le scelte congiuntamente assunte dalle stesse in costanza di matrimonio, allorquando il SI. ha potuto esercitare la propria Pt_1
professione di sottoufficiale dell'Aereonautica Militare che lo vedeva anche per lunghi periodi lontano da casa solo grazie alla presenza della SI.ra , che si dedicava alla cura della famiglia e dei figli, CP_1
tenuto conto anche del fatto che la SI.ra dalla separazione ad oggi si è fatta carico interamente CP_1
delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nonché di alcune rate di finanziamento acceso pagina 2 di 3 presso BCC e intestato al SI. rimaste scoperte, in qualità di coobbligata, il SI. Pt_1 Pt_1
nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e di una maggiore pacificazione nei rapporti tra le parti si obbliga alla corresponsione in favore della SI.ra di un assegno CP_1
divorzile pari ad Euro 50,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa all'infuori di quanto sopra;
8) dare atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza sin da ora all'emananda Sentenza di divorzio, con rinuncia all'impugnazione;
9) Le parti si danno reciprocamente atto che le spese di giudizio saranno a carico della SInora
[...]
. CP_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
il 25.08.1991 in VE (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VE (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 27 Parte II Serie A Anno 1991 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2010 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
VE NZ (C.F. C.F._2
e
nata a [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
SC OL ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni, ma ancora non Per_1 Per_
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VE (RN) in data
25/08/1991, successivamente trascritto nei registri civili del Comune di VE al n. 27 parte II S.A dell'anno 1991;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VE (RN) l'annotazione del provvedimento di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
3) dare atto che i figli sono maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti;
4) dare atto che l'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento dei figli è già stato soddisfatto dal
SI. mediante il trasferimento in favore degli stessi della nuda proprietà dell'immobile Pt_1
costituente la casa familiare sita in VE (RN) alla Via Carlo Marx n. 21, come da accordi separativi;
5) dare atto che, stante la non raggiunta indipendenza economica dei figli, le spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi dovranno essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna da intendersi qui per integralmente trascritto;
6) dare atto che, stante la sperequazione patrimoniale tra le parti e stanti le scelte congiuntamente assunte dalle stesse in costanza di matrimonio, allorquando il SI. ha potuto esercitare la propria Pt_1
professione di sottoufficiale dell'Aereonautica Militare che lo vedeva anche per lunghi periodi lontano da casa solo grazie alla presenza della SI.ra , che si dedicava alla cura della famiglia e dei figli, CP_1
tenuto conto anche del fatto che la SI.ra dalla separazione ad oggi si è fatta carico interamente CP_1
delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nonché di alcune rate di finanziamento acceso pagina 2 di 3 presso BCC e intestato al SI. rimaste scoperte, in qualità di coobbligata, il SI. Pt_1 Pt_1
nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e di una maggiore pacificazione nei rapporti tra le parti si obbliga alla corresponsione in favore della SI.ra di un assegno CP_1
divorzile pari ad Euro 50,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa all'infuori di quanto sopra;
8) dare atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza sin da ora all'emananda Sentenza di divorzio, con rinuncia all'impugnazione;
9) Le parti si danno reciprocamente atto che le spese di giudizio saranno a carico della SInora
[...]
. CP_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
il 25.08.1991 in VE (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VE (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 27 Parte II Serie A Anno 1991 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3