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Sentenza 13 ottobre 2024
Sentenza 13 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/10/2024, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. n.82/23 R.G. SEZ. LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il G.U.L. dottor Dionigio VERASANI ha emesso la seguente
SENTENZA nel contenzioso iscritto al n.82 del Ruolo Generale delle controversie
LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2023, cui sono state riunite le cause recanti n.83/23, n.84/23 e n.162/23, trattenuto in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 03.10.2024, avente ad oggetto: riconoscimento emolumenti per attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali
TRA
, nata il giorno16.06.1962 in MASSA di SOMMA e residente in Parte_1
ERCOLANO, C.F.: CodiceFiscale_1
, nata il giorno 6.5.1981 in NAPOLI ed ivi residente, C.F.: Parte_2 [...]
C.F._2
, nato il giorno 14.09.1960 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi Parte_3 residente, C.F.: , CodiceFiscale_3
, nato il giorno 2.1.1967 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi residente, Parte_4
C.F.: , CodiceFiscale_4 tutti elettivamente domiciliati in CASTELLAMMARE di STABIA alla via
TAVERNOLA n.133 presso lo studio dell'avv. Stefania LORINI che li rappresenta e difende come da procure versate in atti
RICORRENTI
1 E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in TORRE del GRECO alla via G. MARCONI n.66, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria SICILIANO in virtù di procura generale alle liti per atto notarile
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive finali i ricorrenti insistevano per l'accoglimento delle richieste rimodulate in corso di causa come da scritti difensivi da intendersi qui riportati per quanto di interesse;
la resistente sollecitava la declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuto pagamento degli importi realmente dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(1)
Con quattro distinti ricorsi iscritti al R.G. il 5 e l'11 gennaio 2023 i signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, alle dipendenze della con mansioni di “operatore
[...] Controparte_1 socio sanitario” di Liv “Bs”, gli ultimi tre, e di “collaboratore professionale sanitario” di Liv. “D”, la prima, tutti in servizio presso il Presidio ospedaliero di
BOSCOTRECASE, adivano il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale rivendicando il diritto a vedersi riconosciuti, nella loro corretta quantificazione e ciascuno in riferimento ai periodi dedotti in giudizio, gli emolumenti previsti dalla fonte negozial-collettiva a titolo di indennità compensativa a seguito di prestazioni assicurate in giorni festivi infrasettimanali.
I quattro ricorrenti instavano, quindi, per la condanna dell' convenuta CP_2 alla corresponsione della somma analiticamente all'uopo da ciascuno conteggiata, pari a complessivi euro 1.568,00 766,00 ( ), 2.388,00 Pt_1 Pt_2
( ), euro 2.940,00 ( ). Parte_3 Pt_4
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorsi e decreti, si costituiva in tutti i giudizi l' convenuta che resisteva alla pretesa ex CP_2 adverso azionata sollecitando il rigetto delle domande per asserita infondatezza delle stesse.
2 Solo in riferimento alle controversie intentate dal sig. e dal sig. Parte_3
l' eccepiva altresì la parziale prescrizione della posta azionata, Pt_4 CP_1 senza tuttavia esporre alcunchè circa il periodo asseritamente coperto dalla prescrizione stessa.
In corso di causa, tuttavia, la resistente allegava e documentava l'intervenuto riconoscimento in via amministrativa degli emolumenti richiesti, ancorchè in misura leggermente inferiore al rivendicato. Instava, quindi, pure con le note finali sostitutive dell'udienza in presenza, per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Ricevuta contezza delle note sostitutive attoree, veicolate in parziale replica alla prospettazione aziendale, il Giudice riteneva il contenzioso istruito su base documentale e, riunite le quattro vertenze per evidenti ragioni di connessione ed economia processuale, ne disponeva l'immediato passaggio alla fase decisionale, esitata nella presente sentenza.
= = =
(2)
Le domande si palesano fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
La posizione -nelle more- assunta in via amministrativa dalla convenuta rende superfluo richiamare l'ormai antico iter argomentativo posto dallo CP_1 scrivente a base del giudizio di fondatezza giuridico-ermeneutica della pretesa azionata. Iter, peraltro, che riflette(va) il sedimentato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ulteriormente attualizzato dalla pronuncia del 2023
(cfr. ordinanza Cass. n.20743/23).
La questione da affrontare e risolvere nel presente contesto concerne, invece, la perdurante esistenza di una quota di indennità compensativa non onorata dall' che, in tutti i casi sottoposti al vaglio giudiziale, avrebbe CP_2 versato un importo minore rispetto a quello originariamente rivendicato da ciascun dipendente.
(3)
L' ha ritenuto erogabile una determinata somma valorizzando la CP_1 causale “compensativa” in disamina. L'assunto è pacifico fra le parti.
Se non che, l' non fornisce dati scrutinabili a sostegno della CP_2 decisione di perimetrare il dovuto in termini diversi da quelli privilegiati dai
3 ricorrenti che, al contrario, hanno esternato in maniera ben visibile le premesse da cui hanno preso le mosse per la quantificazione del rivendicato.
A ciò aggiungasi che la resistente ha contestato in maniera del tutto generica i conteggi ex adverso predisposti, senza nulla obiettare in fatto sulle coordinate di riferimento “sensibili” e, cioè, sul numero di ore da monetizzare e sul moltiplicatore da usare.
In mancanza di ulteriori e diversi dati deve prendersi atto, da un lato, che gli emolumenti erogati non coprono quelli richiesti e, dall'atro, valorizzando fonti conoscitive ormai divenute “notorie” per la ripetitività della questione postasi in controversie similari, compendiabili nella determina dirigenziale n.243 del 16 febbraio 2024, che la decisione assunta “a monte” dall di erogare il CP_1 compenso di che trattasi copre il periodo 2018-2022.
Consegue che le rivendicazioni dei quattro ricorrenti cadono nel periodo oggetto di
“pagamento”.
Per come anticipato, l' nulla allega e deduce sul diverso calcolo CP_2 valorizzato per giungere alla erogazione di somme minori rispetto a quelle rivendicate.
L'analisi dei cedolini paga porta in emersione la seguente situazione.
NAVATTI. Risultano riconosciute ore monetizzabili inferiori rispetto a quelle invocate dall'istante sulla base dei cartellini mensili, a loro volta non contestati (75 a fronte di 88). Risultano, quindi, erogati euro 1.240,97 in luogo degli euro 1.568,00 rivendicati. E tuttavia, in difetto -ripetesi- di contestazioni sul moltiplicatore da valorizzare, costituito dall'aliquota pari ad euro 17,82, non residuano dubbi sul calcolo algebrico finale che ricalca pedissequamente quello attoreo, laddove fra l'altro la somma erogata non rispecchia nemmeno le ore riconosciute nel cedolino.
LONGO. Risultano conteggiate ore addirittura maggiori rispetto a quelle invocate dall'istante (48 a fronte di 43). Ciò nonostante l'importo erogato è minore, euro 660,80 in luogo degli euro 766,00. Nuovamente deve segnalarsi che il calcolo algebrico attoreo è di pronta, e positiva, verificabilità (17,82x43) laddove resta non positivamente riscontrabile quello della resistente.
. In questo caso, mancando il cedolino di febbraio 2024, la Parte_3 somma erogata deve farsi discendere dall'allegato alla citata determina dirigenziale n.243/24. D'altronde resta pacifico fra le parti che al dipendente è
4 stato corrisposto l'importo di euro 1.804,66 a fronte dei rivendicati euro
2.388,00. Segnalato che anche in questo caso l'istante ha documentato il monte ore monetizzabile, va detto che non è possibile alcun confronto con i parametri utilizzati dall' non essendo scrutinabile la busta paga di riferimento. Da CP_2 una prospettiva meramente algebrica, non residuano dubbi sulla correttezza del rivendicato (134 ore x il moltiplicatore già indicato).
SAVINO. La comparazione con il cedolino paga di febbraio 2024 attesta il riconoscimento, da parte dell' di un numero di ore monetizzabili CP_1 sostanzialmente sovrapponibile a quello invocato dall'istante. Anche in questo caso il calcolo algebrico privilegiato dalla resistente non è positivamente riscontrabile in quanto utilizzando come moltiplicatore l'aliquota indicata dai ricorrenti il risultato non corrisponde a quello desumibile dal cedolino. Al contrario, sempre in prospettiva algebrica, il calcolo sviluppato dal ricorrente risulta corretto (165 ore x 17,82).
(4)
Non interferisce con le verifiche appena compiute l'eccezione di parziale prescrizione originariamente sollevata dall'Azienda in esclusivo riferimento alle posizioni di e Parte_3 Parte_4
Ed invero, in disparte la patologica genericità dell'eccezione, di natura prettamente esplorativa, ne va segnalata l'evidente infondatezza da due diverse, concorrenti, prospettive.
Da un lato, entrambi i ricorrenti rivendicano il “compenso” negozial- collettivo per periodi pacificamente ricompresi nell'arco temporale (2018/2022) individuato dall' per i pagamenti non coperti da prescrizione (cfr. la già CP_1 menzionata determina del febbraio 2024). Ragione per la quale, risalendo tutti i ricorsi a gennaio 2023 con prima udienza fissata al 25 maggio 2023 è evidente la violazione del principio di non contraddizione che vulnera l'eccezione di prescrizione.
Dall'altro lato, tale eccezione risulta formulata al cospetto di un atto interruttivo pienamente valido ed efficace. Trattasi della diffida a mezzo “pec” consegnata il 30 novembre 2022.
(5)
In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta finale degli istanti di ulteriore erogazione delle seguenti somme:
5 uro 327,03; Pt_1
euro 105,20; Pt_2
euro 583,34; Parte_3
, euro 667,05. Pt_4
Seguono gli accessori di Legge a decorrere dalla data di notifica della costituzione in mora, 30 novembre 2022, e fino al soddisfo.
Le spese di lite, stante l'esito della controversia, vanno poste a carico della resistente.
Liquidazione come da dispositivo, secondo criteri sensibili alla serialità delle controversie intentate contro l' all'importo rivendicato, alla mancanza di CP_1 una fase istruttoria propriamente detta e alla tempistica dei pagamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sez. Lavoro, in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti della , in persona
[...] Parte_4 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto,
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per il periodo da ciascuno di essi dedotto in Giudizio, l'indennità compensativa prevista a seguito delle prestazioni lavorative assicurate nei giorni festivi infrasettimanali;
1) condanna, quindi, l' convenuta a corrispondere, a saldo CP_2 definitivo di quanto già erogato a tale titolo, alla sig.ra la Pt_1 somma ulteriore di Euro 327,03, alla sig.ra la somma Pt_2 ulteriore di Euro 105,20, al sig. la somma ulteriore di Parte_3
Euro 583,34, al sig. la somma ulteriore di Euro 667,05, oltre Pt_4
6 accessori di Legge a decorrere dal 30 novembre 2022 e fino al soddisfo;
2) condanna l' resistente a rifondere a controparte, e per essa CP_2 al procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che, già compensate nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione, in complessivi €. 1.450,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per
Legge.
, data del deposito. Controparte_3
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il G.U.L. dottor Dionigio VERASANI ha emesso la seguente
SENTENZA nel contenzioso iscritto al n.82 del Ruolo Generale delle controversie
LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2023, cui sono state riunite le cause recanti n.83/23, n.84/23 e n.162/23, trattenuto in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 03.10.2024, avente ad oggetto: riconoscimento emolumenti per attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali
TRA
, nata il giorno16.06.1962 in MASSA di SOMMA e residente in Parte_1
ERCOLANO, C.F.: CodiceFiscale_1
, nata il giorno 6.5.1981 in NAPOLI ed ivi residente, C.F.: Parte_2 [...]
C.F._2
, nato il giorno 14.09.1960 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi Parte_3 residente, C.F.: , CodiceFiscale_3
, nato il giorno 2.1.1967 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi residente, Parte_4
C.F.: , CodiceFiscale_4 tutti elettivamente domiciliati in CASTELLAMMARE di STABIA alla via
TAVERNOLA n.133 presso lo studio dell'avv. Stefania LORINI che li rappresenta e difende come da procure versate in atti
RICORRENTI
1 E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in TORRE del GRECO alla via G. MARCONI n.66, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria SICILIANO in virtù di procura generale alle liti per atto notarile
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive finali i ricorrenti insistevano per l'accoglimento delle richieste rimodulate in corso di causa come da scritti difensivi da intendersi qui riportati per quanto di interesse;
la resistente sollecitava la declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuto pagamento degli importi realmente dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(1)
Con quattro distinti ricorsi iscritti al R.G. il 5 e l'11 gennaio 2023 i signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, alle dipendenze della con mansioni di “operatore
[...] Controparte_1 socio sanitario” di Liv “Bs”, gli ultimi tre, e di “collaboratore professionale sanitario” di Liv. “D”, la prima, tutti in servizio presso il Presidio ospedaliero di
BOSCOTRECASE, adivano il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale rivendicando il diritto a vedersi riconosciuti, nella loro corretta quantificazione e ciascuno in riferimento ai periodi dedotti in giudizio, gli emolumenti previsti dalla fonte negozial-collettiva a titolo di indennità compensativa a seguito di prestazioni assicurate in giorni festivi infrasettimanali.
I quattro ricorrenti instavano, quindi, per la condanna dell' convenuta CP_2 alla corresponsione della somma analiticamente all'uopo da ciascuno conteggiata, pari a complessivi euro 1.568,00 766,00 ( ), 2.388,00 Pt_1 Pt_2
( ), euro 2.940,00 ( ). Parte_3 Pt_4
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorsi e decreti, si costituiva in tutti i giudizi l' convenuta che resisteva alla pretesa ex CP_2 adverso azionata sollecitando il rigetto delle domande per asserita infondatezza delle stesse.
2 Solo in riferimento alle controversie intentate dal sig. e dal sig. Parte_3
l' eccepiva altresì la parziale prescrizione della posta azionata, Pt_4 CP_1 senza tuttavia esporre alcunchè circa il periodo asseritamente coperto dalla prescrizione stessa.
In corso di causa, tuttavia, la resistente allegava e documentava l'intervenuto riconoscimento in via amministrativa degli emolumenti richiesti, ancorchè in misura leggermente inferiore al rivendicato. Instava, quindi, pure con le note finali sostitutive dell'udienza in presenza, per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Ricevuta contezza delle note sostitutive attoree, veicolate in parziale replica alla prospettazione aziendale, il Giudice riteneva il contenzioso istruito su base documentale e, riunite le quattro vertenze per evidenti ragioni di connessione ed economia processuale, ne disponeva l'immediato passaggio alla fase decisionale, esitata nella presente sentenza.
= = =
(2)
Le domande si palesano fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
La posizione -nelle more- assunta in via amministrativa dalla convenuta rende superfluo richiamare l'ormai antico iter argomentativo posto dallo CP_1 scrivente a base del giudizio di fondatezza giuridico-ermeneutica della pretesa azionata. Iter, peraltro, che riflette(va) il sedimentato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ulteriormente attualizzato dalla pronuncia del 2023
(cfr. ordinanza Cass. n.20743/23).
La questione da affrontare e risolvere nel presente contesto concerne, invece, la perdurante esistenza di una quota di indennità compensativa non onorata dall' che, in tutti i casi sottoposti al vaglio giudiziale, avrebbe CP_2 versato un importo minore rispetto a quello originariamente rivendicato da ciascun dipendente.
(3)
L' ha ritenuto erogabile una determinata somma valorizzando la CP_1 causale “compensativa” in disamina. L'assunto è pacifico fra le parti.
Se non che, l' non fornisce dati scrutinabili a sostegno della CP_2 decisione di perimetrare il dovuto in termini diversi da quelli privilegiati dai
3 ricorrenti che, al contrario, hanno esternato in maniera ben visibile le premesse da cui hanno preso le mosse per la quantificazione del rivendicato.
A ciò aggiungasi che la resistente ha contestato in maniera del tutto generica i conteggi ex adverso predisposti, senza nulla obiettare in fatto sulle coordinate di riferimento “sensibili” e, cioè, sul numero di ore da monetizzare e sul moltiplicatore da usare.
In mancanza di ulteriori e diversi dati deve prendersi atto, da un lato, che gli emolumenti erogati non coprono quelli richiesti e, dall'atro, valorizzando fonti conoscitive ormai divenute “notorie” per la ripetitività della questione postasi in controversie similari, compendiabili nella determina dirigenziale n.243 del 16 febbraio 2024, che la decisione assunta “a monte” dall di erogare il CP_1 compenso di che trattasi copre il periodo 2018-2022.
Consegue che le rivendicazioni dei quattro ricorrenti cadono nel periodo oggetto di
“pagamento”.
Per come anticipato, l' nulla allega e deduce sul diverso calcolo CP_2 valorizzato per giungere alla erogazione di somme minori rispetto a quelle rivendicate.
L'analisi dei cedolini paga porta in emersione la seguente situazione.
NAVATTI. Risultano riconosciute ore monetizzabili inferiori rispetto a quelle invocate dall'istante sulla base dei cartellini mensili, a loro volta non contestati (75 a fronte di 88). Risultano, quindi, erogati euro 1.240,97 in luogo degli euro 1.568,00 rivendicati. E tuttavia, in difetto -ripetesi- di contestazioni sul moltiplicatore da valorizzare, costituito dall'aliquota pari ad euro 17,82, non residuano dubbi sul calcolo algebrico finale che ricalca pedissequamente quello attoreo, laddove fra l'altro la somma erogata non rispecchia nemmeno le ore riconosciute nel cedolino.
LONGO. Risultano conteggiate ore addirittura maggiori rispetto a quelle invocate dall'istante (48 a fronte di 43). Ciò nonostante l'importo erogato è minore, euro 660,80 in luogo degli euro 766,00. Nuovamente deve segnalarsi che il calcolo algebrico attoreo è di pronta, e positiva, verificabilità (17,82x43) laddove resta non positivamente riscontrabile quello della resistente.
. In questo caso, mancando il cedolino di febbraio 2024, la Parte_3 somma erogata deve farsi discendere dall'allegato alla citata determina dirigenziale n.243/24. D'altronde resta pacifico fra le parti che al dipendente è
4 stato corrisposto l'importo di euro 1.804,66 a fronte dei rivendicati euro
2.388,00. Segnalato che anche in questo caso l'istante ha documentato il monte ore monetizzabile, va detto che non è possibile alcun confronto con i parametri utilizzati dall' non essendo scrutinabile la busta paga di riferimento. Da CP_2 una prospettiva meramente algebrica, non residuano dubbi sulla correttezza del rivendicato (134 ore x il moltiplicatore già indicato).
SAVINO. La comparazione con il cedolino paga di febbraio 2024 attesta il riconoscimento, da parte dell' di un numero di ore monetizzabili CP_1 sostanzialmente sovrapponibile a quello invocato dall'istante. Anche in questo caso il calcolo algebrico privilegiato dalla resistente non è positivamente riscontrabile in quanto utilizzando come moltiplicatore l'aliquota indicata dai ricorrenti il risultato non corrisponde a quello desumibile dal cedolino. Al contrario, sempre in prospettiva algebrica, il calcolo sviluppato dal ricorrente risulta corretto (165 ore x 17,82).
(4)
Non interferisce con le verifiche appena compiute l'eccezione di parziale prescrizione originariamente sollevata dall'Azienda in esclusivo riferimento alle posizioni di e Parte_3 Parte_4
Ed invero, in disparte la patologica genericità dell'eccezione, di natura prettamente esplorativa, ne va segnalata l'evidente infondatezza da due diverse, concorrenti, prospettive.
Da un lato, entrambi i ricorrenti rivendicano il “compenso” negozial- collettivo per periodi pacificamente ricompresi nell'arco temporale (2018/2022) individuato dall' per i pagamenti non coperti da prescrizione (cfr. la già CP_1 menzionata determina del febbraio 2024). Ragione per la quale, risalendo tutti i ricorsi a gennaio 2023 con prima udienza fissata al 25 maggio 2023 è evidente la violazione del principio di non contraddizione che vulnera l'eccezione di prescrizione.
Dall'altro lato, tale eccezione risulta formulata al cospetto di un atto interruttivo pienamente valido ed efficace. Trattasi della diffida a mezzo “pec” consegnata il 30 novembre 2022.
(5)
In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta finale degli istanti di ulteriore erogazione delle seguenti somme:
5 uro 327,03; Pt_1
euro 105,20; Pt_2
euro 583,34; Parte_3
, euro 667,05. Pt_4
Seguono gli accessori di Legge a decorrere dalla data di notifica della costituzione in mora, 30 novembre 2022, e fino al soddisfo.
Le spese di lite, stante l'esito della controversia, vanno poste a carico della resistente.
Liquidazione come da dispositivo, secondo criteri sensibili alla serialità delle controversie intentate contro l' all'importo rivendicato, alla mancanza di CP_1 una fase istruttoria propriamente detta e alla tempistica dei pagamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sez. Lavoro, in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti della , in persona
[...] Parte_4 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto,
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per il periodo da ciascuno di essi dedotto in Giudizio, l'indennità compensativa prevista a seguito delle prestazioni lavorative assicurate nei giorni festivi infrasettimanali;
1) condanna, quindi, l' convenuta a corrispondere, a saldo CP_2 definitivo di quanto già erogato a tale titolo, alla sig.ra la Pt_1 somma ulteriore di Euro 327,03, alla sig.ra la somma Pt_2 ulteriore di Euro 105,20, al sig. la somma ulteriore di Parte_3
Euro 583,34, al sig. la somma ulteriore di Euro 667,05, oltre Pt_4
6 accessori di Legge a decorrere dal 30 novembre 2022 e fino al soddisfo;
2) condanna l' resistente a rifondere a controparte, e per essa CP_2 al procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che, già compensate nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione, in complessivi €. 1.450,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per
Legge.
, data del deposito. Controparte_3
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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