Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA
………………………….
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NOTIF. SENTENZA
………………………….
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, ha NOTIF. APPELLO pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16340/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto
RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2049 - 2051 - 2052 C.C., pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rapp. e dif., giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. BISCEGLIA MICHELE (C.F.
), P.I. elett.te dom.to al VIALE GRAMSCI C.F._2 P.IVA_1
N. 19, in NAPOLI, presso lo studio di quest'ultimo, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.lgs. n.
5/2003, lett. b) e dell'art. 176 c.p.c., al numero di fax 081.66.96.21 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del suo Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rapp. e dif., in virtù di procura alle liti in calce all'originale della memoria di costituzione e giusta determina n. 1542 del 11.09.2020, dall'Avv.
DE NIGRIS GIOVANNI (C.F. e presso il cui studio alla C.F._3
VIA CALATAFIMI N. 121, in CASARANO elegge domicilio ed il quale difensore
dichiara, ex art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax0833/513488 ovvero all'indirizzo
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CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.09.2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e
118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto notificato il 13/07/20, il sig. conveniva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il in persona del suo Sindaco l.r.p.t., Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
L'attore deduceva che:
in data 21.11.2019, alle ore 19,00 circa, in Pozzuoli (NA), alla via
Monteruscello, stava percorrendo in qualità di pedone la predetta via allorquando, improvvisamente, rovinava violentemente al suolo poiché era inciampato in una buca;
tale buca, presente sul manto stradale, non era visibile poiché era colma d'acqua e totalmente sprovvista di recinzione e segnalazione;
a seguito di tali circostanze, l'istante aveva riportato gravi lesioni personali per le quali veniva soccorso e trasportato presso il P.S. dell'Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli (NA), ove i sanitari gli avevano diagnosticato, a seguito di controlli radiografici alla spalla sinistra, una “frattura ingranata collo chirurgico omerale con distacco del trochite omerale a sinistra (minima scomposizione inf
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a 5mm)” con conseguente immobilizzazione provvisoria alla Desault da sostituire con tutore di spalla;
successivamente si era sottoposto a diverse visite mediche specifiche
e di controllo, nonché alle varie cure del caso;
in seguito all'infortunio e sulla base certificazione tecnica medico- legale formulata dalla dott.ssa in data 03.04.2020, da Persona_1
tali lesioni il Sig. riportava dei postumi permanenti;
Parte_1
era risultato vano il tentativo di bonario componimento, esperito a mezzo pec ed inviato al di Pozzuoli (NA) in data 05.03.2020; CP_1
la buca era totalmente ricoperta d'acqua e costituiva un pericolo occulto, connotato, altresì, dal carattere soggettivo della non prevedibilità;
il non aveva provato di aver svolto tutta la normale attività di CP_1
vigilanza e manutenzione esigibile in relazione alla specificità della cosa. Tale omissione emergeva dalle foto dello stato dei luoghi prodotte in atti, dalle quali si evinceva lo stato di abbandono della strada sulla quale si era verificato il sinistro, nonché la totale assenza di opportuna segnalazione di pericolo.
Tutto ciò premesso si chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Si costituiva il in persona del suo Sindaco l.r.p.t., Controparte_1
chiedendo al Giudice di: in via principale, di dichiarare nullo l'atto di citazione per la sua genericità ed indeterminatezza, atteso che non era dato intendere il punto esatto ove si sarebbe verificato l'asserito sinistro, omesso anche nella richiesta di negoziazione assistita;
rigettare ogni domanda spiegata nei suoi confronti perché inammissibile e totalmente infondata sia in fatto che in diritto posto che il sinistro non era ascrivibile a responsabilità dell'Amministrazione Comunale;
in via gradata, nel caso di accoglimento, anche parziale, della avversa domanda, rideterminare il quantum della
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pretesa attorea in considerazione della corresponsabilità dell'attore nell'aver dato causa all'evento e per l'effettiva entità delle lesioni riportate.
In data 10.12.20220 il Giudice, dott. Marcello Amura, dichiarava la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza della causa petendi, avendo la parte attrice omesso di individuare specificamente il luogo ove si sarebbe verificato il sinistro, giacché non appariva sufficiente la mera allegazione di foto (rappresentative, peraltro, della sola presunta insidia) ed il richiamo alla strada. Pertanto, concedeva alla parte attrice il termine sino al 28 febbraio 2021 per il deposito di memoria integrativa.
In data 15 febbraio 2021 parte attrice con memoria integrativa precisava che l'evento dannoso di cui era stato vittima si era verificato in Pozzuoli, alla Via
Monteruscello n. 60, nei pressi dell'ingresso del "Centro Radiologico Gemini".
Concessi i termini ex art.183, co.6, cpc;
disposte ed espletate le prove testimoniali e la consulenza di ufficio;
il Giudice all'udienza del 12.09.2024 ha assegnato la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La vicenda oggetto di causa ripropone la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ. Questione con riferimento alla quale la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal
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rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia).
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
A tale riguardo, non ignora questo Giudice che l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti della Pubblica
Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata - ed è tuttora - fonte di vivaci dibattiti dottrinali e di contrasti giurisprudenziali: da un lato, infatti, v'è chi sostiene che l'art. 2051 cod. civ. non troverebbe assolutamente applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la Pubblica Amministrazione non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, tale responsabilità – evidentemente - non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile - cfr., in tal senso ed ex multis, Cass., 23 luglio 2003, n. 11446; Cass.,
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13 gennaio 2003, n. 298; Cass., 15 gennaio 2003, n. 488; Cass. 31 luglio 2002,
n. 11366; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16179; Cass., 26 gennaio 1999, n. 699;
Cass., 28 ottobre 1998, n. 10759; Cass., 16 giugno 1998, n. 5990): in conseguenza, la responsabilità della Pubblica Amministrazione dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.; dall'altro lato, invece, si pone l'orientamento opposto, alla stregua del quale l'art. 2051 cod. civ. potrebbe e dovrebbe trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla Pubblica Amministrazione, quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., 15 gennaio
2003, n. 488; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673, Cass., 20 novembre 1998, n.
11749; Cass., 27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 3 giugno 1982, n. 3392).
Né, del resto, la distinzione tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova.
Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla Pubblica Amministrazione, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato
(pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a
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carico dalla Pubblica Amministrazione custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito. Peraltro, relativamente alla norma dell'art. 2043 cod. civ. va specificato che la responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato, non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, essendosi chiarito, in giurisprudenza, che essi vanno intesi come meri elementi sintomatici della responsabilità pubblica, ma essendo ben possibile che la stessa possa anche individuarsi nella singola fattispecie in un diverso comportamento colposo dell'amministrazione. Limitare aprioristicamente la responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto, non trova alcuna base normativa nella lettera dell'art. 2043 cod. civ., e rappresenterebbe un'indubbia posizione di privilegio per la parte pubblica (in questo senso, Cass., 14 marzo 2006, n. 5445).
Ebbene, tanto doverosamente premesso - e non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario - ritiene questo Giudice assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla Pubblica Amministrazione, relativamente ai danni occorsi a soggetti terzi, quale quello denunziato dall'odierno attore, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Sul punto questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che a partire dal 2006 con tre pronunzie (cfr. Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 14 marzo
2006, n. 5445 e Cass., 6 luglio 2006, n. 15383) ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 cod. civ., considerato che “la responsabilità speciale per
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custodia ex art. 2051 cod. civ. risulta…non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 cod. civ.” (cfr. Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651, cit.), in quanto “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso … infatti, CP_1
la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di effettivo CP_1
controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6. luglio
2006, n. 15383, cit., §.
8.2 e § 6.7). La linea interpretativa inaugurata dalle predette sentenze è stata poi confermata dalla giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr., al riguardo, Cass., 16 maggio 2008, n. 12449; Cass.,
6 giugno 2008, n. 15042) che ha affermato che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, con la precisazione che essendo tuttavia, detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente
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conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 cod. civ.: come rilevato dalla giurisprudenza sopra richiamata, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione del 2051 cod. civ. nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla Pubblica Amministrazione;
inoltre la prova liberatoria è limitata alla dimostrazione del “caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva
(pubblica o privata, cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno;
ancora è la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. un., 11 novembre 1991,
n. 12019), che tratteggia in quella disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva - e, dunque, assolutamente indipendente dalla natura pubblica o privata del bene che ha cagionato il danno.
Ciò detto, se non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., nondimeno i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio “cuius commoda eius incommoda”, sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli
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innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.
Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno.
Concludendo, pertanto, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la Pubblica Amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade,
l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione
(perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
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Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che ne discende per cui la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
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I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
Ciò premesso, com'è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell'applicazione dell'ipotesi speciale di responsabilità prevista dalla richiamata norma: a) il danno può essere stato causato dal dinamismo intrinseco della cosa (ad esempio scala mobile) ovvero anche da un agente esterno che abbia determinato o accentuato la pericolosità della stessa - ad esempio sapone liquido su una scala – (cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4480);
b) l'attore deve provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa con la precisazione che se è intervenuto un agente esterno dannoso, questo elemento concorre a formare la fattispecie costitutiva (cfr. Cass. 16 febbraio
2001, n. 2331);
c) non occorre alcuna indagine sulla condotta del custode (e l'eventuale colpa) posto che la stessa è estranea alla fattispecie;
Il convenuto può esonerarsi da responsabilità provando il fortuito ravvisabile non solo in un accadimento esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile, ma anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. Risulta, inoltre, evidente che quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più intensa deve essere l'indagine diretta a verificare se la condotta del danneggiato abbia interrotto il nesso di causalità (cfr. Cass. 17 gennaio 2001,
n. 584).
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Ciò precisato, va rilevato che in base alle difese della parte convenuta e agli esiti dell'istruttoria è emerso che l'evento dannoso si verificò a causa di una buca presente sul manto stradale, la quale non era visibile poiché era ricolma d'acqua e che inoltre era sprovvista di recinzione e segnalazione e per la quale non era stata svolta l'ordinaria attività di manutenzione esigibile.
Va poi rilevato che nessun significativo elemento di prova è stato offerto dal onde dimostrare che tale episodio abbia avuto il Controparte_1
carattere del fortuito, né sono emersi profili di colpa addebitabili all'attore, dal momento che l'istruttoria non ha evidenziato alcun elemento sulla base del quale poter ritenere che l'evento dannoso si verificò a causa, o anche a causa, di comportamenti imprudenti del sig. , o di suoi Parte_1
comportamenti non giustificabili nel contesto in cui si verificò l'evento.
[... I testi escussi all'udienza del 19/12/2022, il sig. e il sig. ES
, rispettivamente cognato e figlio dell'attore entrambi presenti Testimone_2
sul luogo del sinistro, hanno confermato con dichiarazioni precise e concordanti la dinamica del sinistro dedotta dalla parte attrice in citazione.
Entrambe hanno affermato che :”passeggiavano in via Monteruscello con il sig. , il quale di sera cadde all'improvviso in una buca colma Parte_1
d'acqua vicino ad un tombino, poiché era buio ed anche a causa del fatto che non abitavano in zona e riportando, di conseguenza, una frattura alla spalla sinistra.
Nella produzione di parte attrice è stata, inoltre, allegata la scheda di accesso al Pronto Soccorso del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli del
21.11.2019.
Sulla base di ciò che è emerso, si ritiene provato il fatto storico.
Dalla CTU allegata del dott. , Medico Chirurgo e Spercialista Persona_2
in Medicina Legale è emerso che il sig. riportava per la caduta Parte_1
“frattura chiusa del collo dell'omero sinistro Pertanto, veniva applicata una
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immobilizzazione alla Desault con indicazione di sostituirla con un tutore e veniva espressa una prognosi di 30 giorni. Da una successiva radiografia della spalla sinistra eseguita il 2.12.19 presso lo studio di radiodiagnostica
“GEMINI” di Pozzuoli si evidenziava che la frattura omerale e del trochite erano solo scarsamente consolidate. Seguivano controlli ortopedici presso il
P.O. di Pozzuoli, ove il giorno 11.12.19 veniva suggerito di proseguire il trattamento in corso ed il 31.12.19 veniva prescritta fisiochinesiterapia con indicazione di rimuovere il tutore di spalla nelle ore diurne e di continuare
l'utilizzo dello stesso per altri 8-10 giorni nelle ore notturne. Infine il leso in data 28.2.2020 veniva giudicato guarito con postumi dai sanitari del predetto ambulatorio di Ortopedia”.
Il CTU precisa, altresì, che “È senza dubbio sussistente il nesso di causa.
Difatti, è pacifico che un pedone che cade al suolo possa riportare una frattura come quella documentata e ciò o per l'impatto violento al suolo del distretto anatomico interessato dal trauma o per una iperabduzione dell'arto superiore a seguito del posizionamento al suolo della mano come meccanismo di difesa”.
In merito il danno biologico temporaneo il CTU ha osservato che “Il danno biologico temporaneo totale corrisponde al periodo in cui l'infortunato era impossibilitata, del tutto od in gran parte, all'espletamento delle azioni correlate ai momenti più essenziali della vita quotidiana e che nel caso di specie è da considerarsi pari a 40 (quaranta) giorni, ovvero fino a quando fu concesso di non utilizzare più il tutore di spalla nelle ore diurne. Il danno biologico temporaneo parziale corrisponde al periodo di graduale risoluzione del corteo sintomatologico e fino alla stabilizzazione dei postumi. Nel caso in esame esso può considerarsi quindi esteso fino alla ripresa dell'attività lavorativa. Pertanto, appare equo, ritenere che esso sia valutabile al 75% per
10 (dieci) giorni (il periodo di ulteriore utilizzo del tutore nelle ore notturne),
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al 50% per 20 (venti) giorni (il periodo in cui, secondo comune esperienza clinica e medico-legale, la limitazione funzionale doveva avere ancora un impatto rilevante) ed al 25% per ulteriori 20 (venti) giorni, quale sintesi di un più lungo periodo documentato, al termine del quale i postumi erano ormai da ritenersi stabilizzati e non più espressione di malattia acuta ancora in atto.”.
Per quanto attiene, invece al danno biologico permanente il CTU ha ritenuto che “I postumi permanenti sono rappresentati sostanzialmente dalla limitazione funzionale di 1/3 dei movimenti articolari della spalla sinistra, così come riscontrata nel corso dell'esame obiettivo alla base del presente elaborato. Onde ridurre al minimo il soggettivismo valutativo, si è fatto riferimento, per analogia, alle più note e sperimentate proposte tabellari italiane ed in particolare a quella di cui al D.M. del 3.7.2003, la quale prevede alla voce: “Escursione articolare dello scapolo-omerale limitata globalmente di 1/3” per l'arto non dominante una valutazione del 7%. Pertanto, è possibile valutare il danno biologico permanente in misura del 7% (sette per cento)”.
Per quanto riguarda le spese mediche documentate e future il CTU ha ritenuto che “Agli atti risultano spese mediche documentate complessivamente pari a € 691,65. Tuttavia, sono da ritenersi congrue solo per € 5,00 (euro cinque,), da ricondurre alla visita ortopedica del 28.2.2020.
Per il resto si tratta di prestazioni non documentate agli atti e per la maggior parte di spese farmaceutiche relative a prodotti per i quali non risulta alcuna prescrizione. Infine si precisa che non sono prevedibili per il futuro ulteriori spese mediche da doversi sostenere in relazione al sinistro in esame”.
Il danno subito, la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è confermata dall'ausiliario del Giudice, ha determinato nella parte attrice degli esiti permanenti quantificati dal C.T.U., in una percentuale del 7%.
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Trattasi di conclusioni cui il CTU è pervenuto dopo un'attenta analisi dei dati e sono da questo Tribunale pienamente condivise, non essendo emersi elementi atti a metterle in discussione.
Si riconosce, altresì, una ITT valutabile in 40 giorni, una ITP al 75% per 10 giorni, una ITP al 50% per 20 giorni e una ITP al 25% per 20 giorni.
Accertata, dunque, la responsabilità del nella causazione Controparte_1
del sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti di conseguenza da . Parte_1
Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così sopra individuato, è opportuno fare riferimento alle Tabelle Ministeriali aggiornate al 2024-2025 per il calcolo del danno biologico di lieve entità.
Pertanto, considerando una percentuale di invalidità nella misura del 7% ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (72), si ottiene una somma di € 8.693,37.
La somma dovuta a titolo di invalidità temporanea e considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 55,24 si liquida:
1) il danno da ITT per 40 giorni è pari ad € 2.209,60;
2) il danno da ITP al 75% per 10 giorni è pari ad € 414,30;
3) il danno da ITP al 50% per 20 giorni è pari ad € 552,40;
4) il danno da ITP al 25% per 20 giorni è pari ad € 276,20.
Va altresì riconosciuto il rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal
CTU pari ad € 5,00.
Il totale dovuto è pari, pertanto, ad € 12.150,87, già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Posto che nel caso in esame non è stata data la prova del danno morale e inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-
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relazionali della vita del danneggiato” (Cass. cit.) tale voce di danno non può essere liquidata.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto CP_1
al pagamento, in favore del sig. , degli interessi al
[...] Parte_1
tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso
(21.11.2019) sull'importo di euro € 12.150,87 somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del (21.11.2019) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (21.11.2019) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
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Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M 55/2014 e succ. aggiornamenti, secondo lo scaglione corrispondente al valore in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento ai valori medi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 16340/2020 del
R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2049 - 2051 - 2052 C.C., pendente tra ed il in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco l.r.p.t., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Accoglie la domanda nei confronti del in Controparte_1
persona del Sindaco l.r.p.t.;
2. Condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., alla Controparte_1
corresponsione in favore del sig. della somma Parte_1
complessiva di € 12.150,87; oltre interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (21.11.2019) sulle somme indicate che devono essere devalutate, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai , alla suddetta data del (21.11.2019) - quale
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momento in cui l'illecito si è prodotto -e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (21.11.2019) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo;
3. condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., alla Controparte_1
corresponsione in favore dell'attore dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ.;
4. condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre contributo forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore Avv.
Michele Bisceglia dichiaratosi anticipatario;
5. pone definitivamente a carico del in persona Controparte_1
del Sindaco l.r.p.t., le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli, il 13/01/2025
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
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