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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12065/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12065/2023 promossa da
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Beltrami, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. - P. IVA ) Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Madesani e dall'avv. Daniela De Domenico, entrambe del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi esposti:
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto per assoluta mancanza delle condizioni per la sua emissione in fase monitoria, alla luce dell'incertezza, illiquità ed inesegibilità del credito vantato da controparte, ai sensi dell'art. 633, comma 1 c.p.c., per i motivi tutti di cui alla precedente narrativa e, conseguentemente, revocarlo e dichiarare che nulla è dovuto;
In via riconvenzionale:
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertato l'inadempimento del signor CP_1 nell'esecuzione del contratto e il minor valore dell'impianto realizzato, ridurne il prezzo in ragione della difformità dell'opera per tutti i motivi di cui in narrativa ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto a controparte;
In via istruttoria: senza che ciò significhi in alcun modo l'assunzione di oneri di prova in ordine a quanto dedotto in narrativa
- si chiede di essere ammessi la prova per interpello formale nella persona del convenuto signor CP_1
e per testimoni sui fatti di cui alla narrativa come da separati capitoli di prova espunti giudizi,
[...] valutazioni e circostanze negative, indicandosi fin d'ora come testimone il signor Controparte_2 con ogni più ampia riserva;
- si chiede ammettersi C.T.U. tecnica sull'impianto per cui è causa al fine di accertare la conformità dell'impianto alle richieste dell'attrice ed ai requisiti di legge previsti, anche in relazione alle caratteristiche che l'impianto stesso deve avere in relazione ai luoghi di causa.
Con vittoria di compenso professionale e spese”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) In via principale e nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia, anche in termini di provvisoria esecutività del titolo, del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo n. 3292/2023, 10565723 RG, N. Rep, nei confronti della società
e condannare la predetta società al pagamento in favore della ditta Parte_1 [...] dell'importo di €. 12.795,51, oltre interessi come da domanda e spese di procedura CP_1 monitoria, liquidate in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00) a titolo di compenso, oltre €.
145,50 per esborsi, oltre 15% su compenso e accessori come per legge, nonché l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo.
2) Rigettarsi la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, difettandone i presupposti.
3) In via riconvenzionale condannare la società al risarcimento dei danni, da Parte_1 quantificarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c., per manifesta temerarietà della lite, in applicazione del principio della soccombenza.
4) In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre al contributo forfettario, spese e oneri fiscali come per legge.
2 In via istruttoria:
- si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto come indicate e capitolate dal
n. 1 al n. 37, in comparsa di costituzione e risposta, espunti giudizi, valutazioni e circostanze negative, premesso “vero che”;
- ci si oppone all'ammissione della prova per interpello e testi su tutti i capitoli avversari in quanto contenenti richieste di valutazioni e considerazioni non demandabili a testi, e comunque inconferenti, valutativi, irrilevanti ed in parte generici;
- ci si oppone in particolare all'ammissione come teste del sig. , in quanto soggetto Testimone_1 estraneo ai fatti di causa;
- si chiede essere ammessi a prova contraria sulla eventuale prova a cui dovesse essere ammessa controparte, con i testimoni sottoindicati e con i medesimi testi ex adverso citati;
- si indicano a testi i sig.ri
via Fratelli Cervi n. 119, Roncadelle (BS) Testimone_2
, via Verdi 20 Palazzolo (BS) Testimone_3
via Cimitero n.1, Villa di Serio (BG) Controparte_3
-ci si oppone alla richiesta di C.T.U ex adverso formulata in quanto meramente esplorativa, posto che
l'impianto di climatizzazione per cui è causa è conforme al progetto, collaudato con successo ed immune da vizi e difetti.
Con vittoria di spese e competenze professionali, c.p.a. ed oneri fiscali”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni
3 invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 immediatamente esecutivo n. 3292/2023, dell'importo di € 12.795,51 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di titolare CP_1 dell'impresa individuale per il mancato pagamento di fatture relative a: CP_1 installazione di un impianto di climatizzazione, installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC), realizzazione di un bagno.
1.1 A tal fine, l'opponente ha dedotto che:
- l'impianto di climatizzazione installato è risultato non abbastanza potente per riscaldare in maniera adeguata l'ambiente, oltre a richiedere una potenza elettrica superiore rispetto a quella massima indicata nei manuali del costruttore;
- parte convenuta opposta ha tardivamente consegnato le dichiarazioni di conformità relative agli impianti installati, impedendole di iniziare tempestivamente la propria attività in assenza del certificato di agibilità dei locali;
- parte convenuta opposta ha eseguito le attività di installazione in assenza di un progetto esecutivo, viceversa obbligatoriamente richiesto dalla normativa di riferimento.
Inadempimenti tali da averle procurato, altresì, dei danni.
In conclusione, parte attrice in opposizione, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, a fronte dei vizi e delle difformità rilevate ha formulato, in via riconvenzionale, domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668, co. 1 c.c., con conseguente accertamento che nulla è dovuto.
1.2 Si è costituita in giudizio parte convenuta opposta, contestando il contenuto dell'atto di citazione.
A tal fine, ha innanzitutto eccepito come non gli sia mai stata commissionata la redazione del progetto esecutivo, il cui onere era stato assunto sin dall'inizio dal legale rappresentante della società opponente. L'accordo stipulato tra le parti prevedeva infatti che quest'ultimo, a fine
4 lavori, avrebbe redatto il progetto esecutivo, consegnandone copia all'opposto ai fini del successivo rilascio delle dichiarazioni di conformità.
Pertanto, secondo la tesi di parte convenuta, l'eventuale errore nella scelta dei macchinari da installare, dei quali l'opponente ha lamentato la non sufficiente potenza rispetto alle proprie necessità, può essere imputato esclusivamente al committente stesso.
Inoltre, ha rilevato l'erronea qualificazione giuridica attribuita dalla controparte al contratto, da inquadrare in quello d'opera e non nell'appalto, evidenziando come, in ogni caso, non presentando le macchine installate alcun vizio o difetto, non possa trovare applicazione né
l'art. 1667 c.c. né l'art. 2226 c.c.
Infine, oltre a evidenziare l'esistenza di un riconoscimento di debito da parte dell'opponente nella corrispondenza intercorsa via mail, ha altresì osservato che quest'ultima non ha avanzato alcuna contestazione con riferimento alla realizzazione dell'impianto di VMC e del bagno.
In conclusione, parte convenuta opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda formulata da controparte in via riconvenzionale.
1.3 Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata rigetta l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente e sono state ritenute inammissibili o superflue tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti.
In seguito alla riassegnazione del fascicolo al ruolo dello scrivente Giudice (stante il trasferimento del precedente G.I. ad altra Sezione del Tribunale), la causa è stata rimessa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata.
2.1 Preliminarmente, si ritiene che l'accordo stipulato tra le parti debba essere qualificato quale contratto d'opera (e non quale appalto), considerato che l'opposta ha natura giuridica di impresa individuale, in cui risulta quale unico addetto il titolare stesso (cfr. doc. 1 fasc. att. e doc. 1 ter fasc. conv.).
Sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che “il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui
l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12519 del 21/05/2010, Rv. 613167 - 01. Principio di recente ribadito anche da Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 3682 del 2024).
5 2.2 Ciò premesso, si osserva come non sia ravvisabile alcun inadempimento a carico dell'opposto, così come alcun vizio o difformità nell'esecuzione delle opere commissionate dall'opponente.
2.2.1 Per quanto riguarda la redazione del progetto esecutivo, dalla lettura dei documenti presenti in atti emerge come tale prestazione non sia mai stata affidata a Essa, infatti, CP_1 non figura in alcuno dei preventivi predisposti né nelle fatture emesse (cfr. docc. 6, 7, 8, 14 e 16 fasc. conv.), con la conseguenza che tale omissione non costituisce inadempimento, mancando il relativo obbligo.
La corrispondenza via mail intercorsa tra le parti ha confermato, anzi, che l'onere relativo all'elaborazione del progetto esecutivo era stato assunto dall'ing. , legale Per_1 rappresentante della società attrice, come risulta dai seguenti messaggi, inviati da quest'ultimo a CP_1
- mail del 12.11.2021: “aspettiamo anche le indicazioni sulle caratteristiche dell'impianto di climatizzazione e della VMC per poter completare il progetto come ci siamo accordati” (doc. 20 fasc. conv.);
- mail del 12.12.2021: “il progetto da allegare alle dichiarazioni è comunque pronto però appunto vorrei prima fare le verifiche suddette” (doc. 21 fasc. conv.);
- mail del 21.12.2021: “relativamente alla lunghezza delle tubazioni la mia domanda era relativa agli schemi che mi ha inviato visto che, se debbo utilizzarli come allegati del progetto, debbono corrispondere a quanto poi realmente fatto” (doc. 22 fasc. conv.).
Il progetto per la VMC risulta, infatti, sottoscritto dall'ing. in data 9.5.2022 (cfr. doc. Per_1
19 fasc. conv.).
Mentre quello per l'impianto di climatizzazione è stato sottoscritto dall'ing. in data Tes_4
31.5.2022 (cfr. doc. 27 fasc. conv.), a seguito dell'incarico conferitogli da parte di
[...]
(cfr. pag. 7 citaz.). Parte_1
Inoltre, avuto riguardo alle date in cui sono state inviate le comunicazioni sopra richiamate, risulta inconferente la tesi sostenuta dall'opponente secondo cui l'ing. avrebbe solo Per_1 successivamente assunto l'incarico di redigere il progetto esecutivo, al fine di ottenere le dichiarazioni di conformità in tempi brevi.
Infatti, la prima delle mail richiamate risale al 12.11.2021, data in cui non era ancora stato effettuato il collaudo degli impianti, eseguito il 18.11.2021 (cfr. doc. 20 fasc. conv., circostanza comunque non contestata dalle parti), e fa riferimento a precedenti accordi intervenuti tra le parti. Dunque, è ragionevole supporre che l'accordo relativo all'elaborazione dei progetti e, in
6 particolare, a chi spettasse l'esecuzione di tale incombente, risalga alle fasi iniziali del rapporto, vale a dire tra la fine di agosto e l'inizio di settembre del 2021 (cfr. docc. 3, 4 e 5 fasc. conv.).
2.2.2 Per quanto attiene al rilascio delle dichiarazioni di conformità, si osserva preliminarmente come esso presupponga necessariamente l'avvenuta predisposizione del predetto progetto, atteso che l'art. 7 del d.m. 37/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico dispone che “di tale dichiarazione […] fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5”.
L'opposta, pertanto, avrebbe potuto procedere all'invio delle dichiarazioni di conformità richieste dalla normativa di riferimento solo dopo aver ottenuto dalla controparte i progetti relativi agli impianti installati.
Inoltre, dalla lettura dei documenti presenti in atti emerge che il progetto per l'impianto di
VMC predisposto dall'ing. è stato sottoscritto in data 9.5.2022 (cfr. doc. 19 fasc. Per_1 conv.), e la relativa dichiarazione di conformità è stata consegnata il 18.5.2022, come dichiarato dalla stessa parte opponente (cfr. pag. 7 citaz.), vale a dire a pochi giorni di distanza dalla sua ricezione (anche se la data esatta non è evincibile dai documenti prodotti).
Inoltre, la dichiarazione di conformità relativa all'impianto di climatizzazione è stata sottoscritta dall'opposta in data 15.6.2022 (cfr. doc. 28 fasc. conv.) e consegnata il giorno successivo (come confermato dalla stessa opponente - cfr. pag. 7 citaz.), dunque anch'essa a pochi giorni di distanza dalla ricezione del relativo progetto, sottoscritto dall'ing. Tes_4
(su commissione della società attrice) in data 31.5.2022 (cfr. doc. 27 fasc. conv.) e inviato alla convenuta l'11.6.2022 (cfr. doc. 27 bis fasc. conv.).
Mentre per quanto riguarda le dichiarazioni di conformità relative al bagno e all'impianto di climatizzazione degli uffici, esse sono state inviate all'opponente in allegato alla comunicazione dell'avv. Galesi del 29.4.2022 (cfr. doc. 14 fasc. att., pag. 6 citaz.). Pertanto, considerando che le tempistiche relative alle ulteriori certificazioni sono dipese, come visto, da ritardi addebitabili alla stessa società opponente, anche qualora quelle concernenti il bagno e l'impianto di climatizzazione degli uffici fossero state consegnate in data antecedente al
29.4.2022 in ogni caso l'attività non avrebbe comunque potuto essere intrapresa prima.
2.2.3 Per quanto riguarda i vizi lamentati dall'opponente relativamente all'impianto di climatizzazione installato nell'area produttiva del capannone, il Tribunale osserva quanto segue.
7 Fin dall'origine del rapporto instauratosi tra le parti, l'ing. , in qualità di legale Per_1 rappresentante della società opponente, ha fornito specifiche indicazioni a in ordine CP_1 alle caratteristiche degli impianti da realizzare (cfr. docc. 3, 4 e 5 fasc. conv.).
Inoltre, dal documento n. 9 prodotto da parte convenuta si evince che ciò che riguardava i lavori da effettuare, tra cui la scelta dei macchinari e le loro specifiche tecniche, è stato oggetto di accordo tra le parti (“[…] come d'accordo le invio in allegato la copia del documento con il dettaglio della fornitura che abbiamo concordato […]”). Tali scelte, pertanto, non sono state prese autonomamente da bensì sono state il frutto di accordi nonché di specifiche CP_1 indicazioni ricevute dalla controparte.
Ciò conformemente al fatto che, come sopra rilevato, proprio aveva Parte_1 assunto l'onere di elaborare il progetto esecutivo relativo agli impianti da installare.
A ulteriore conferma di tale circostanza, l'opposta ha prodotto alcuni messaggi inviati dal legale rappresentante dell'opponente, nei quali lo stesso ammette di aver determinato la potenza complessiva dell'impianto di climatizzazione, esonerando al contempo parte opposta da qualsiasi responsabilità.
Risulta infatti che:
- nella mail del 21.12.2021 l'ing. afferma: “[…] non contesto a nessuno la potenza Per_1 complessiva di 81.5 KW termici in riscaldamento visto che l'ho fissata io. L'ho fatto sulla base di precedenti dimensionamenti fatti da altri […]” (doc. 22 fasc. conv.);
- nel messaggio Whatsapp del 23.12.2021 l'ing. scrive: “[…] se l'ho chiamata è Per_1 proprio per dirle che non sto contestando quello che ha fatto lei ma le loro macchine e non so come venirne fuori […]” (doc. 23 fasc. conv.).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la non sufficiente potenza dell'impianto di climatizzazione rispetto alle necessità della società committente debba essere addebitata alle scelte operate, in fase di progettazione, proprio dal suo legale rappresentante.
Tale circostanza trova conferma nell'intervento di verifica del competente centro di assistenza.
Infatti, il tecnico incaricato, oltre a confermare il corretto funzionamento dell'impianto (già verificato con il collaudo eseguito in data 18.11.2021), ha accertato quanto segue: “A conclusione dell'analisi, confermo che ambo i sistemi hanno dimostrato un funzionamento lineare, privo di elementi che facciamo ipotizzare una qualsiasi anomali di parte degli stessi o del tipo di posa […] Da tali valori è ipotizzabile un'apprezzabile mancanza di capacità termica in relazione all'effettivo fabbisogno dell'edificio […]” (doc. 29 fasc. conv.).
8 2.3 L'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in relazione all'installazione del bagno e dell'impianto di VMC, motivo per il quale risultano dovuti gli importi relativi alla realizzazione di tali lavori.
2.4 Infine, occorre affrontare le contestazioni relative al quantum delle fatture oggetto del provvedimento monitorio.
Sul punto, si rileva che con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. la convenuta ha precisato che nella fattura n. 1/11/2024 del 23.4.2023 (cfr. doc. 16 fasc. conv.), di € 2.600,00, è stata erroneamente omessa la voce relativa all'installazione dell'impianto di VMC, rimanendo invariato l'importo esposto (come indicato nella dichiarazione del titolare, contestualmente prodotta sub doc. 30).
Con memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. la controparte ha replicato, contestando le somme esposte nelle fatture emesse dall'opposta.
In particolare, ha osservato che la prima fattura (cfr. doc. 14 fasc. conv.) è stata emessa per un importo pari € 43.500,00, con sconto in fattura, a fronte di un preventivo pari a € 30.600,00 (cfr. doc. 8 fasc. conv.). Mentre in relazione alla seconda fattura, emessa per un importo pari a €
2.600,00 (cfr. doc. 16 fasc. conv.) e riferita, secondo quanto affermato dalla controparte, sia all'installazione del bagno che dell'impianto di VMC, ha eccepito come anch'essa non corrisponda alle cifre indicate nei preventivi, pari a € 3.069,00 per il bagno (cfr. doc. 6 fasc. conv.) e a € 4.260,00 per l'impianto di VMC (cfr. doc. 7 fasc. conv.).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le contestazioni mosse in proposito dalla società attrice non siano suscettibili di accoglimento, considerato che:
- per quanto riguarda la fattura n. 1/11/28 del 12.10.2021 (cfr. doc. 14 fasc. conv.), il suo contenuto è stato espressamente accettato e confermato dall'ing. (cfr. doc. 13 Per_1 fasc. conv.);
- per quanto riguarda la fattura n. 1/11/24 del 23.4.2023 (cfr. doc. 16 fasc. conv.), l'importo in essa esposto è inferiore rispetto a quello indicato nei preventivi predisposti per l'installazione del bagno e dell'impianto di VMC, con la conseguenza che alcuna contestazione può essere mossa in proposito da parte dell'opponente, atteso altresì che, come già rilevato, non sono state avanzate censure con riferimento all'esecuzione di tali lavori.
2.5 In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo, già emesso immediatamente esecutivo, confermato.
9 Per gli stessi motivi non può trovare accoglimento la domanda di riduzione del prezzo formulata, in via riconvenzionale, dalla società attrice.
Da ultimo, si rileva la superfluità, ai fini della decisione, di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa (cfr. ord. del 26.2.2024).
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento. Valore medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella di trattazione.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna della società opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., così come invece chiesto dalla convenuta opposta, dal momento che la soccombenza non implica necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver agito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3292/2023, emesso dal Tribunale di
Brescia in data 14.9.2023;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice in opposizione;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12065/2023 promossa da
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Beltrami, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. - P. IVA ) Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Madesani e dall'avv. Daniela De Domenico, entrambe del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi esposti:
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto per assoluta mancanza delle condizioni per la sua emissione in fase monitoria, alla luce dell'incertezza, illiquità ed inesegibilità del credito vantato da controparte, ai sensi dell'art. 633, comma 1 c.p.c., per i motivi tutti di cui alla precedente narrativa e, conseguentemente, revocarlo e dichiarare che nulla è dovuto;
In via riconvenzionale:
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertato l'inadempimento del signor CP_1 nell'esecuzione del contratto e il minor valore dell'impianto realizzato, ridurne il prezzo in ragione della difformità dell'opera per tutti i motivi di cui in narrativa ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto a controparte;
In via istruttoria: senza che ciò significhi in alcun modo l'assunzione di oneri di prova in ordine a quanto dedotto in narrativa
- si chiede di essere ammessi la prova per interpello formale nella persona del convenuto signor CP_1
e per testimoni sui fatti di cui alla narrativa come da separati capitoli di prova espunti giudizi,
[...] valutazioni e circostanze negative, indicandosi fin d'ora come testimone il signor Controparte_2 con ogni più ampia riserva;
- si chiede ammettersi C.T.U. tecnica sull'impianto per cui è causa al fine di accertare la conformità dell'impianto alle richieste dell'attrice ed ai requisiti di legge previsti, anche in relazione alle caratteristiche che l'impianto stesso deve avere in relazione ai luoghi di causa.
Con vittoria di compenso professionale e spese”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) In via principale e nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia, anche in termini di provvisoria esecutività del titolo, del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo n. 3292/2023, 10565723 RG, N. Rep, nei confronti della società
e condannare la predetta società al pagamento in favore della ditta Parte_1 [...] dell'importo di €. 12.795,51, oltre interessi come da domanda e spese di procedura CP_1 monitoria, liquidate in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00) a titolo di compenso, oltre €.
145,50 per esborsi, oltre 15% su compenso e accessori come per legge, nonché l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo.
2) Rigettarsi la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, difettandone i presupposti.
3) In via riconvenzionale condannare la società al risarcimento dei danni, da Parte_1 quantificarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c., per manifesta temerarietà della lite, in applicazione del principio della soccombenza.
4) In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre al contributo forfettario, spese e oneri fiscali come per legge.
2 In via istruttoria:
- si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto come indicate e capitolate dal
n. 1 al n. 37, in comparsa di costituzione e risposta, espunti giudizi, valutazioni e circostanze negative, premesso “vero che”;
- ci si oppone all'ammissione della prova per interpello e testi su tutti i capitoli avversari in quanto contenenti richieste di valutazioni e considerazioni non demandabili a testi, e comunque inconferenti, valutativi, irrilevanti ed in parte generici;
- ci si oppone in particolare all'ammissione come teste del sig. , in quanto soggetto Testimone_1 estraneo ai fatti di causa;
- si chiede essere ammessi a prova contraria sulla eventuale prova a cui dovesse essere ammessa controparte, con i testimoni sottoindicati e con i medesimi testi ex adverso citati;
- si indicano a testi i sig.ri
via Fratelli Cervi n. 119, Roncadelle (BS) Testimone_2
, via Verdi 20 Palazzolo (BS) Testimone_3
via Cimitero n.1, Villa di Serio (BG) Controparte_3
-ci si oppone alla richiesta di C.T.U ex adverso formulata in quanto meramente esplorativa, posto che
l'impianto di climatizzazione per cui è causa è conforme al progetto, collaudato con successo ed immune da vizi e difetti.
Con vittoria di spese e competenze professionali, c.p.a. ed oneri fiscali”.
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FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni
3 invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 immediatamente esecutivo n. 3292/2023, dell'importo di € 12.795,51 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di titolare CP_1 dell'impresa individuale per il mancato pagamento di fatture relative a: CP_1 installazione di un impianto di climatizzazione, installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC), realizzazione di un bagno.
1.1 A tal fine, l'opponente ha dedotto che:
- l'impianto di climatizzazione installato è risultato non abbastanza potente per riscaldare in maniera adeguata l'ambiente, oltre a richiedere una potenza elettrica superiore rispetto a quella massima indicata nei manuali del costruttore;
- parte convenuta opposta ha tardivamente consegnato le dichiarazioni di conformità relative agli impianti installati, impedendole di iniziare tempestivamente la propria attività in assenza del certificato di agibilità dei locali;
- parte convenuta opposta ha eseguito le attività di installazione in assenza di un progetto esecutivo, viceversa obbligatoriamente richiesto dalla normativa di riferimento.
Inadempimenti tali da averle procurato, altresì, dei danni.
In conclusione, parte attrice in opposizione, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, a fronte dei vizi e delle difformità rilevate ha formulato, in via riconvenzionale, domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668, co. 1 c.c., con conseguente accertamento che nulla è dovuto.
1.2 Si è costituita in giudizio parte convenuta opposta, contestando il contenuto dell'atto di citazione.
A tal fine, ha innanzitutto eccepito come non gli sia mai stata commissionata la redazione del progetto esecutivo, il cui onere era stato assunto sin dall'inizio dal legale rappresentante della società opponente. L'accordo stipulato tra le parti prevedeva infatti che quest'ultimo, a fine
4 lavori, avrebbe redatto il progetto esecutivo, consegnandone copia all'opposto ai fini del successivo rilascio delle dichiarazioni di conformità.
Pertanto, secondo la tesi di parte convenuta, l'eventuale errore nella scelta dei macchinari da installare, dei quali l'opponente ha lamentato la non sufficiente potenza rispetto alle proprie necessità, può essere imputato esclusivamente al committente stesso.
Inoltre, ha rilevato l'erronea qualificazione giuridica attribuita dalla controparte al contratto, da inquadrare in quello d'opera e non nell'appalto, evidenziando come, in ogni caso, non presentando le macchine installate alcun vizio o difetto, non possa trovare applicazione né
l'art. 1667 c.c. né l'art. 2226 c.c.
Infine, oltre a evidenziare l'esistenza di un riconoscimento di debito da parte dell'opponente nella corrispondenza intercorsa via mail, ha altresì osservato che quest'ultima non ha avanzato alcuna contestazione con riferimento alla realizzazione dell'impianto di VMC e del bagno.
In conclusione, parte convenuta opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda formulata da controparte in via riconvenzionale.
1.3 Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata rigetta l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente e sono state ritenute inammissibili o superflue tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti.
In seguito alla riassegnazione del fascicolo al ruolo dello scrivente Giudice (stante il trasferimento del precedente G.I. ad altra Sezione del Tribunale), la causa è stata rimessa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
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§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata.
2.1 Preliminarmente, si ritiene che l'accordo stipulato tra le parti debba essere qualificato quale contratto d'opera (e non quale appalto), considerato che l'opposta ha natura giuridica di impresa individuale, in cui risulta quale unico addetto il titolare stesso (cfr. doc. 1 fasc. att. e doc. 1 ter fasc. conv.).
Sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che “il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui
l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12519 del 21/05/2010, Rv. 613167 - 01. Principio di recente ribadito anche da Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 3682 del 2024).
5 2.2 Ciò premesso, si osserva come non sia ravvisabile alcun inadempimento a carico dell'opposto, così come alcun vizio o difformità nell'esecuzione delle opere commissionate dall'opponente.
2.2.1 Per quanto riguarda la redazione del progetto esecutivo, dalla lettura dei documenti presenti in atti emerge come tale prestazione non sia mai stata affidata a Essa, infatti, CP_1 non figura in alcuno dei preventivi predisposti né nelle fatture emesse (cfr. docc. 6, 7, 8, 14 e 16 fasc. conv.), con la conseguenza che tale omissione non costituisce inadempimento, mancando il relativo obbligo.
La corrispondenza via mail intercorsa tra le parti ha confermato, anzi, che l'onere relativo all'elaborazione del progetto esecutivo era stato assunto dall'ing. , legale Per_1 rappresentante della società attrice, come risulta dai seguenti messaggi, inviati da quest'ultimo a CP_1
- mail del 12.11.2021: “aspettiamo anche le indicazioni sulle caratteristiche dell'impianto di climatizzazione e della VMC per poter completare il progetto come ci siamo accordati” (doc. 20 fasc. conv.);
- mail del 12.12.2021: “il progetto da allegare alle dichiarazioni è comunque pronto però appunto vorrei prima fare le verifiche suddette” (doc. 21 fasc. conv.);
- mail del 21.12.2021: “relativamente alla lunghezza delle tubazioni la mia domanda era relativa agli schemi che mi ha inviato visto che, se debbo utilizzarli come allegati del progetto, debbono corrispondere a quanto poi realmente fatto” (doc. 22 fasc. conv.).
Il progetto per la VMC risulta, infatti, sottoscritto dall'ing. in data 9.5.2022 (cfr. doc. Per_1
19 fasc. conv.).
Mentre quello per l'impianto di climatizzazione è stato sottoscritto dall'ing. in data Tes_4
31.5.2022 (cfr. doc. 27 fasc. conv.), a seguito dell'incarico conferitogli da parte di
[...]
(cfr. pag. 7 citaz.). Parte_1
Inoltre, avuto riguardo alle date in cui sono state inviate le comunicazioni sopra richiamate, risulta inconferente la tesi sostenuta dall'opponente secondo cui l'ing. avrebbe solo Per_1 successivamente assunto l'incarico di redigere il progetto esecutivo, al fine di ottenere le dichiarazioni di conformità in tempi brevi.
Infatti, la prima delle mail richiamate risale al 12.11.2021, data in cui non era ancora stato effettuato il collaudo degli impianti, eseguito il 18.11.2021 (cfr. doc. 20 fasc. conv., circostanza comunque non contestata dalle parti), e fa riferimento a precedenti accordi intervenuti tra le parti. Dunque, è ragionevole supporre che l'accordo relativo all'elaborazione dei progetti e, in
6 particolare, a chi spettasse l'esecuzione di tale incombente, risalga alle fasi iniziali del rapporto, vale a dire tra la fine di agosto e l'inizio di settembre del 2021 (cfr. docc. 3, 4 e 5 fasc. conv.).
2.2.2 Per quanto attiene al rilascio delle dichiarazioni di conformità, si osserva preliminarmente come esso presupponga necessariamente l'avvenuta predisposizione del predetto progetto, atteso che l'art. 7 del d.m. 37/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico dispone che “di tale dichiarazione […] fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5”.
L'opposta, pertanto, avrebbe potuto procedere all'invio delle dichiarazioni di conformità richieste dalla normativa di riferimento solo dopo aver ottenuto dalla controparte i progetti relativi agli impianti installati.
Inoltre, dalla lettura dei documenti presenti in atti emerge che il progetto per l'impianto di
VMC predisposto dall'ing. è stato sottoscritto in data 9.5.2022 (cfr. doc. 19 fasc. Per_1 conv.), e la relativa dichiarazione di conformità è stata consegnata il 18.5.2022, come dichiarato dalla stessa parte opponente (cfr. pag. 7 citaz.), vale a dire a pochi giorni di distanza dalla sua ricezione (anche se la data esatta non è evincibile dai documenti prodotti).
Inoltre, la dichiarazione di conformità relativa all'impianto di climatizzazione è stata sottoscritta dall'opposta in data 15.6.2022 (cfr. doc. 28 fasc. conv.) e consegnata il giorno successivo (come confermato dalla stessa opponente - cfr. pag. 7 citaz.), dunque anch'essa a pochi giorni di distanza dalla ricezione del relativo progetto, sottoscritto dall'ing. Tes_4
(su commissione della società attrice) in data 31.5.2022 (cfr. doc. 27 fasc. conv.) e inviato alla convenuta l'11.6.2022 (cfr. doc. 27 bis fasc. conv.).
Mentre per quanto riguarda le dichiarazioni di conformità relative al bagno e all'impianto di climatizzazione degli uffici, esse sono state inviate all'opponente in allegato alla comunicazione dell'avv. Galesi del 29.4.2022 (cfr. doc. 14 fasc. att., pag. 6 citaz.). Pertanto, considerando che le tempistiche relative alle ulteriori certificazioni sono dipese, come visto, da ritardi addebitabili alla stessa società opponente, anche qualora quelle concernenti il bagno e l'impianto di climatizzazione degli uffici fossero state consegnate in data antecedente al
29.4.2022 in ogni caso l'attività non avrebbe comunque potuto essere intrapresa prima.
2.2.3 Per quanto riguarda i vizi lamentati dall'opponente relativamente all'impianto di climatizzazione installato nell'area produttiva del capannone, il Tribunale osserva quanto segue.
7 Fin dall'origine del rapporto instauratosi tra le parti, l'ing. , in qualità di legale Per_1 rappresentante della società opponente, ha fornito specifiche indicazioni a in ordine CP_1 alle caratteristiche degli impianti da realizzare (cfr. docc. 3, 4 e 5 fasc. conv.).
Inoltre, dal documento n. 9 prodotto da parte convenuta si evince che ciò che riguardava i lavori da effettuare, tra cui la scelta dei macchinari e le loro specifiche tecniche, è stato oggetto di accordo tra le parti (“[…] come d'accordo le invio in allegato la copia del documento con il dettaglio della fornitura che abbiamo concordato […]”). Tali scelte, pertanto, non sono state prese autonomamente da bensì sono state il frutto di accordi nonché di specifiche CP_1 indicazioni ricevute dalla controparte.
Ciò conformemente al fatto che, come sopra rilevato, proprio aveva Parte_1 assunto l'onere di elaborare il progetto esecutivo relativo agli impianti da installare.
A ulteriore conferma di tale circostanza, l'opposta ha prodotto alcuni messaggi inviati dal legale rappresentante dell'opponente, nei quali lo stesso ammette di aver determinato la potenza complessiva dell'impianto di climatizzazione, esonerando al contempo parte opposta da qualsiasi responsabilità.
Risulta infatti che:
- nella mail del 21.12.2021 l'ing. afferma: “[…] non contesto a nessuno la potenza Per_1 complessiva di 81.5 KW termici in riscaldamento visto che l'ho fissata io. L'ho fatto sulla base di precedenti dimensionamenti fatti da altri […]” (doc. 22 fasc. conv.);
- nel messaggio Whatsapp del 23.12.2021 l'ing. scrive: “[…] se l'ho chiamata è Per_1 proprio per dirle che non sto contestando quello che ha fatto lei ma le loro macchine e non so come venirne fuori […]” (doc. 23 fasc. conv.).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la non sufficiente potenza dell'impianto di climatizzazione rispetto alle necessità della società committente debba essere addebitata alle scelte operate, in fase di progettazione, proprio dal suo legale rappresentante.
Tale circostanza trova conferma nell'intervento di verifica del competente centro di assistenza.
Infatti, il tecnico incaricato, oltre a confermare il corretto funzionamento dell'impianto (già verificato con il collaudo eseguito in data 18.11.2021), ha accertato quanto segue: “A conclusione dell'analisi, confermo che ambo i sistemi hanno dimostrato un funzionamento lineare, privo di elementi che facciamo ipotizzare una qualsiasi anomali di parte degli stessi o del tipo di posa […] Da tali valori è ipotizzabile un'apprezzabile mancanza di capacità termica in relazione all'effettivo fabbisogno dell'edificio […]” (doc. 29 fasc. conv.).
8 2.3 L'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in relazione all'installazione del bagno e dell'impianto di VMC, motivo per il quale risultano dovuti gli importi relativi alla realizzazione di tali lavori.
2.4 Infine, occorre affrontare le contestazioni relative al quantum delle fatture oggetto del provvedimento monitorio.
Sul punto, si rileva che con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. la convenuta ha precisato che nella fattura n. 1/11/2024 del 23.4.2023 (cfr. doc. 16 fasc. conv.), di € 2.600,00, è stata erroneamente omessa la voce relativa all'installazione dell'impianto di VMC, rimanendo invariato l'importo esposto (come indicato nella dichiarazione del titolare, contestualmente prodotta sub doc. 30).
Con memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. la controparte ha replicato, contestando le somme esposte nelle fatture emesse dall'opposta.
In particolare, ha osservato che la prima fattura (cfr. doc. 14 fasc. conv.) è stata emessa per un importo pari € 43.500,00, con sconto in fattura, a fronte di un preventivo pari a € 30.600,00 (cfr. doc. 8 fasc. conv.). Mentre in relazione alla seconda fattura, emessa per un importo pari a €
2.600,00 (cfr. doc. 16 fasc. conv.) e riferita, secondo quanto affermato dalla controparte, sia all'installazione del bagno che dell'impianto di VMC, ha eccepito come anch'essa non corrisponda alle cifre indicate nei preventivi, pari a € 3.069,00 per il bagno (cfr. doc. 6 fasc. conv.) e a € 4.260,00 per l'impianto di VMC (cfr. doc. 7 fasc. conv.).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le contestazioni mosse in proposito dalla società attrice non siano suscettibili di accoglimento, considerato che:
- per quanto riguarda la fattura n. 1/11/28 del 12.10.2021 (cfr. doc. 14 fasc. conv.), il suo contenuto è stato espressamente accettato e confermato dall'ing. (cfr. doc. 13 Per_1 fasc. conv.);
- per quanto riguarda la fattura n. 1/11/24 del 23.4.2023 (cfr. doc. 16 fasc. conv.), l'importo in essa esposto è inferiore rispetto a quello indicato nei preventivi predisposti per l'installazione del bagno e dell'impianto di VMC, con la conseguenza che alcuna contestazione può essere mossa in proposito da parte dell'opponente, atteso altresì che, come già rilevato, non sono state avanzate censure con riferimento all'esecuzione di tali lavori.
2.5 In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo, già emesso immediatamente esecutivo, confermato.
9 Per gli stessi motivi non può trovare accoglimento la domanda di riduzione del prezzo formulata, in via riconvenzionale, dalla società attrice.
Da ultimo, si rileva la superfluità, ai fini della decisione, di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa (cfr. ord. del 26.2.2024).
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento. Valore medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella di trattazione.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna della società opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., così come invece chiesto dalla convenuta opposta, dal momento che la soccombenza non implica necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver agito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3292/2023, emesso dal Tribunale di
Brescia in data 14.9.2023;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice in opposizione;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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