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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Girolamo della Corte n. 18, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C.F._1
CAMPA nato il [...] a [...], C.F.: Pec: C.F._2
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
Studio Legale dell'Avv. Nicolò VALLINI VACCARI Via Valpantena, 28, 37100, Verona VR
Email_2
Parte appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. con sede in Roma, in CP_1 P.IVA_1
persona del Presidente e, come tale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, C.F. , t, C.F._3 Email_3
del Foro di Verona, per procura generale alle liti n. 37875/7131 del 22/3/2024, a rogito Notar Per_1
di Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n.
1 3519/I – 30132 VENEZIA
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 243/2023 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: recupero di indebito pensionistico
Conclusioni:
Per parte appellante:
CP
“1. In via principale dichiarare illegittima, per i motivi di cui in narrativa, la richiesta di ripetizione dell' di Verona delle somme di indebito di cui al provvedimento del 07.06.2013 nonché la delibera n. 223917 del 20.09.2022 del Comitato Provinciale e conseguentemente annullare i provvedimenti poc'anzi indicati
CP 2. condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. alla revoca dei provvedimenti impugnati e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge con conseguente ripristino delle somme illegittimamente trattenute;
CP 3. Condannare l' al pagamento di competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Per parte appellata:
“confermarsi integralmente la sentenza n. 243/23, emessa dal Tribunale di Verona in qualità di Giudice del Lavoro, rigettandosi le avverse domande;
spese diritti ed onorari di causa integralmente rifusi, con maggiorazione del 15% e oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della
Legge 08.08.1995 n. 335, (cfr. SS.UU. 06.02.2023, n.3592; Cass. 30332/2022), in luogo della CPA.”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande della sig.ra volte ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti di accertamento dell'indebito per € Pt_1
12.231,64 e la restituzione delle somme trattenute dall . Ha altresì condannato la pensionata CP_1
al pagamento delle spese di lite.
La sig.ra titolare di pensione cat. IOART n. 34031902, riceveva comunicazione del Pt_1
7.6.2013 con cui l provvedeva alla riliquidazione della prestazione per il periodo dall'1.1.2011 CP_1
al 30.6.2013, avvisando che le erano state versate somme non dovute per € 12.231,64 a fronte di redditi risultati superiori ai limiti di legge. In data 17.1.2022 la sig.ra presentava ricorso Pt_1
all , il quale in data 20.9.2022, lo rigettava, osservando che nelle comunicazioni RED relative CP_1
agli 2010 e 2012 non erano stati dichiarati i redditi da lavoro del coniuge e che il debito calcolato con ricostituzione del 6.6.2013 era stato notificato nei termini di legge. Pertanto la sig.ra ha Pt_1
instaurato la presente causa.
2 Il primo giudice ha rigettato le domande della pensionata, così motivando:
“Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato. L'art. 13, comma 2, legge 412/91 prevede che l "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
La S.C. ha affermato il principio per cui "l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, CP_1 prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio
2017, n. 18551,).
La Cassazione (sentenza 3802/2019 in motivazione) ha osservato che 'Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1 ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all'Istituto siano
"immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.)' La S.C. nella pronuncia citata osserva inoltre: 'sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass. 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione
è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.' Pertanto l'art. 13, comma 2, si deve interpretare nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. E' pacifico che l'indebito si riferisce alla prestazione erogata negli anni 2011, 2012 e 2013. Non è contestata l'assenza del requisito reddituale per tali anni.
Come risulta dai documenti prodotti in allegato al ricorso il modello Red 2011 è stato inviato il 15.6.2012 e il modello Red 2012
è stato inviato il 30.7.2013. CP L' poteva avere a disposizione, per ciascuno degli anni in esame, i dati reddituali certi solo a partire dall'anno successivo a quello oggetto di verifica, a seguito della presentazione all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge CP L' pertanto ha comunicato tempestivamente il 7.6.2013 la richiesta di ripetizione di indebito. Il meccanismo di ripetizione dell'indebito previsto dal comma 2 dell'art. 13 citato prescinde dall'accertamento del dolo dell'assicurata. CP L' pertanto ha legittimamente chiesto alla ricorrente la restituzione delle somme indebitamente percepite. La domanda di accertamento negativo della pretesa di ripetizione dell'indebito deve pertanto essere disattesa con il rigetto integrale del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base della natura e valore della causa e delle ridotte fasi di trattazione e di decisione” (pagg. 4-6).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la sig.ra ulla base di tre Pt_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello la pensionata ha impugnato la sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art. 52 L. 88/1989 e dell'art. 13, comma 1, L. 412/1991.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha considerato le tempistiche con cui l ha CP_1
richiesto l'indebito ma non ha valorizzato la condotta corretta della pensionata. Ribadisce che ella non aveva omessa alcuna informazione e che quindi il versamento di eventuali somme in eccesso non era addebitabile a dolo, elemento soggettivo previsto dalla normativa ai fini della ripetizione dell'indebito.
2.2. Con il secondo motivo di appello la pensionata ha impugnato la sentenza per violazione e mancata applicazione dell'art. 13, comma 6, D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010.
L'appellante evidenzia che – ai sensi della normativa – l deve procedere dapprima alla CP_1
sospensione della prestazione, dando possibilità di comunicare i redditi entro 60 giorni da tale
3 provvedimento, e poi alla revoca della prestazione e al recupero delle somme. Si duole che nel caso di specie il primo giudice non ha accertato la data di sospensione della prestazione, da cui calcolare i termini di legge (tra cui l'anno successivo a quello in cui la dichiarazione reddituale doveva essere resa), e ha ritenuto correttamente disposto il recupero delle somme.
2.3. Con il terzo motivo di appello la pensionata ha impugnato la sentenza per violazione e mancata applicazione dell'art. 3 L. 241/1990.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha tenuto conto delle doglianze relative alla motivazione dei provvedimenti dell . Al riguardo richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. n. CP_1
482/2017) e amministrativa (Cons. Stato n. 2457/2017). Ribadisce che i provvedimenti dell del CP_1
7.6.2013 e del 20.9.2022 sono carenti di adeguata motivazione e, in particolare, rileva che non sono sufficienti a dar prova del fatto costitutivo a fondamento della pretesa restitutoria.
CP_ 3. L si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo che nel caso di specie difetta il presupposto dell'errore imputabile all che ha avviato le procedute tempestivamente CP_2
una volta acquisiti dall'amministrazione finanziaria i dati reddituali che l'appellante non aveva
CP_ comunicato all .
4. All'udienza del 3.4.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Il Collegio condivide, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo stati addotti in questa sede argomenti tali da indurre il Collegio a discostarsene, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa - in quanto relativa ad un indebito derivante dall'integrazione al minimo di una prestazione di invalidità non spettante, in
CP_ presenza di redditi non dichiarati all dall'interessato, ancorchè regolarmente comunicati all'Agenzia delle Entrate – ha chiarito quanto segue: “4.1. In linea generale va ricordato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del
4 provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. tra le altre Cass. n. 10337 del 2023, n. 5984 del 2022 e Cass. n. 21878 del
2022 e le richiamate Cass. n. 18615 del 2021, n. 31832 del 2019 e n. 28771 del 2018).
4.2. La legge n. 88 del 1989, all'art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la legge n. 412 del
1991 all'art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica ma in realtà innovativa
(Corte Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52 comma
2 riguarda le somme indebitamente corrisposte per "errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" e che la ripetibilità sussiste non solo in caso dì comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato" di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. In
definitiva per essere ripetibile l'indebito pensionistico deve derivare da un errore non CP_1
imputabile all'ente ovvero è necessario il dolo del percettore o ancora che sia stata omessa la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' 5.3. La verifica annuale CP_1
citata sulle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e il recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo
(ex art. 13 comma 2 della legge n. 412 del 1991), che sorge in presenza di dati reddituali certi non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. Cass. nn. 3802
e 15039 del 2019, n. 953 del 2012 e anche Cass. n. 1228 del 2011 e n. 18551 del 2017).
5.4. Ne
consegue che la questione che attiene alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi CP_1
alla sfera della non ripetibilità ma soggiace invece alla regola della ripetibilità da effettuare nel termine decadenziale stabilito dal citato art. 13 comma 2. La ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al
5 di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
"fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.).
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
5.5. Nella specie, la condotta omissiva in riferimento alle comunicazioni reddituali dal 2002
al 2004, necessarie per stabilire il diritto all'integrazione della prestazione in godimento al minimo,
ha reso non operativa la decorrenza del termine annuale di recupero.
5.6. Va ricordato che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli…”
(Cass. 16767/2024).
Si veda, inoltre, Cass. 29689/2024: “il nucleo centrale della motivazione risiede nella sussunzione della fattispecie concreta all'ipotesi disciplinata dall'art. 13, comma 2, della legge nr.
412 del 1991, secondo cui l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali CP_1
dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza»; 12. nell'esaminare la ratio della disciplina, si è osservato come essa si giustifichi in considerazione del fatto che, tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. nr. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost.
cit.); 13. si è poi precisato che «la questione attinente alle modifiche reddituali» di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene
«all'ambito degli errori » e, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della «non CP_1
ripetibilità» di cui all'art. 13, comma 1, «soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine
6 decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2» (così Cass. nr. 3802 del 2019)”.
La pronuncia Cass. 3802/2019 è stata, del resto, richiamata anche dalla sentenza in questa sede impugnata.
7. Ebbene, nel caso di specie è pacifico che i dati reddituali del coniuge dell'appellante, che hanno determinato il superamento dei limiti previsti per l'integrazione al minimo dell'assegno
CP_ ordinario di invalidità per cui è causa, non sono stati dall'appellante comunicati all , ma sono stati solo dichiarati all'Agenzia delle Entrate dal coniuge dell'appellante.
Sicchè, in coerenza con la richiamata giurisprudenza, non si versa in un errore imputabile
CP_ all , il quale non poteva conoscere la sussistenza di tali redditi, fintanto che essi non fossero stati dichiarati e non gli fossero stati comunicati dall'Agenzia delle Entrate.
L'indebito si riferisce pacificamente al periodo 1.1.2011-30.6.2013: ebbene, la dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 è stata presentata dal coniuge dell'appellante (all'Agenzia delle Entrate)
CP_ pacificamente nel 2012: sicchè deve ritenersi che l ne abbia avuta conoscenza/conoscibilità da tale momento e, invero, entro l'anno successivo alla conoscenza/conoscibilità di tali redditi (art. 52
CP_ legge 88/89 e art. 13 legge 412/91), l ha inviato alla comunicazione del 7.6.2013 di Pt_1
CP_ contestazione dell'indebito. A fortiori la contestazione dell è tempestiva con riferimento all'indebito relativo agli anni 2012 e 2013.
CP_ Non configurandosi un errore imputabile all (che, avuta conoscenza /conoscibilità dei dati reddituali da parte dell'Agenzia delle Entrate – e non dall'appellante – tramite la propria attività
istituzionale, si è attivato entro l'anno successivo, come normativamente previsto) non si configura quantomeno una delle quattro condizioni enucleate dalla giurisprudenza e sopra richiamate che determinano, se tutte e quattro sussistenti, l'irripetibilità dell'indebito. Sicchè resta assorbita la questione dell'insussistenza del dolo in capo all'appellante.
Risulta inconferente il richiamo all'art. 13, comma 6, DL 78/2010, posto che la disciplina della sospensione ivi prevista fa riferimento ai titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano all'amministrazione finanziaria i redditi incidenti sulla prestazione in godimento, mentre,
nel caso di specie, la comunicazione all'amministrazione finanziaria è pacificamente avvenuta.
Deve, infine, ritenersi infondata l'eccezione relativa al difetto di motivazione della pretesa
7 CP_ dell , per la dirimente ragione che l'appellante, nei propri atti, mostra di aver compiutamente compreso il fondamento della pretesa, tanto da essersi difesa in giudizio senza evidenziare puntuali lesioni del diritto di difesa.
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché deve essere condannata alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1
di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa,
oltre al rimborso spese forfetario e agli oneri riflessi come per legge, in considerazione dei profili di serialità della controversia.
10.
Considerato che
l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del grado in favore di che CP_1
liquida in euro 1.984,00, oltre rimborso spese forfettario e oneri riflessi come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 3.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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