Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/01/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4254/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4254/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 23.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA B. CORENZIO, 35 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. EGIDIO FELICE EGIDIO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in C.SO PRINCIPE AMEDEO 17 null 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. SANTACROCE PAOLO (c.f.: e dell'Avv. C.F._4
SCARANO VINCENZO ( ) VIA G. MATTEOTTI N. 14 84014 C.F._5
NOCERA INFERIORE;
dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6
vanta un diritto di servitù di passaggio sulla zona di rispetto, corrente lungo il lato sud
[...]
del fabbricato -attualmente assegnata in parte a (p.lle 534/d e 553/g dl Controparte_1
folio 12) ed in parte a (p.lle 534/c e 533/f del folio 12)- sulle particelle Parte_1
534/d e 533/g del folio 12 assegnate a , in forza di Atto di Donazione- Controparte_1
Divisione del 06.06.1969 del Notaio Rep. 42968 Raccolta n.73132; - Persona_1
accertare e dichiarare che il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile costituito in capo all'attore in forza del predetto atto pubblico interessa la sopramenzionata fascia di rispetto nella sua intera ampiezza di attuali m 4,50; - accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da parte convenuta, sig.ra , consistente nella sosta e/o nel Controparte_1
parcheggio delle proprie autovetture lungo la predetta fascia di rispetto, è tale da diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo ai sensi dell'art. 1067 c.c.; - Ordinare alla sig.ra la cessazione della sopramenzionata condotta, consistente nella Controparte_1
sosta e/o nel parcheggio delle proprie autovetture lungo la predetta fascia di rispetto, sì da ripristinare la giusta e legittima ampiezza dello spazio di transito ex art. 1079 c.c.;- Fissare una penale nella misura che sarà ritenuta equa per ogni violazione dell'inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- Condannare la sig.ra Controparte_1
al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 1079 c.c. in favore del sig.
[...] Parte_1
, nella misura che sarà ritenuta equa, in ragione delle di lei condotte integranti una
[...] forma di turbativa all'esercizio del diritto di servitù di passaggio vantato da parte attrice;
-
Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Parte convenuta si è costituita in giudizio, eccependo l'infondatezza delle domande e sostenendo, in particolare che la servitù di passaggio non fosse estesa per l'intera larghezza del fondo servente.
***
In punto di diritto si rileva che l'articolo 1067 del codice civile prevede che "il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo".
La superiore norma è ispirata ad una esigenza di contemperamento di interessi contrapposti, dettando, in particolare, un criterio di attuazione del rapporto tra proprietario del fondo dominante e proprietario del fondo servente.
Pagina 2 di 6 Se l'articolo 1055 c.c. afferma, infatti, la rilevanza primaria del titolo nella disciplina dell'esercizio del diritto, allo stesso modo, l'art. 1067 ribadisce, e specifica, che l'esercizio della servitù non deve discostarsi dalle linee prefissate al momento della sua costituzione.
Vieta perciò la realizzazione di "innovazioni" da parte del titolare e, in modo simmetrico, il compimento da parte del proprietario del fondo servente, "di alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo".
Innovazioni possono essere, poi, anche dei comportamenti che non incidono sulla struttura del fondo (dominante o servente), ma producono comunque un ampliamento dell'estensione delle facoltà o una variazione rilevante delle modalità previste nel titolo. Ciò si desume non solo dalla ratio della norma, che impone di non alterare l'equilibrio originario tra
"vantaggi" e "pesi", ma si ricava anche dall'espressione (più ampia e quasi indeterminata) adoperata nel comma 2 dell'art. 1067, che vieta al proprietario del fondo servente di fare
"alcuna cosa" che possa diminuire l'esercizio della servitù o che lo renda più incomodo.
L'art. 1067 esclude che il proprietario del fondo servente possa alterare il contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù quale è determinato dal titolo, così da incidere sull'andatura e sull'estensione dell'utilitas oggetto di quello stesso diritto (cfr. Cass. civ. nn.
10990/98 e 4585/1993).
Le opere vietate al proprietario del fondo servente dall'art.1067 c. (( cod. civ. sono soltanto quelle che si riflettono, alterandolo, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù, quale è determinato dal titolo, sì da incidere sulla natura e sulla estensione dell'"utilitas" oggetto di quello stesso diritto. La citata norma non tutela quindi la "utilitas" che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitù, ma quella assicurata, nel suo contenuto essenziale, dal titolo.
Conseguentemente, in tema (pertinente alla fattispecie) di servitù di passaggio, non comportano diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino tuttavia in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità nell'esercizio della servitù (v., fra altre, sentenze nn. 8945-90, 7360-92, 4585-93, 5548-94). La diminuzione - come l'aggravamento della servitù - a seguito della modificazione dello stato dei luoghi, non essendo 'in re ipsa, ma dovendo essere valutata in concreto, con indagine di fatto riservata al giudice di merito, in relazione alla effettiva incidenza che tale mutamento ha comportato sul contenuto del diritto (cfr. sentenza n.2327-95).
Inoltre, nel diritto di passo devono ritenersi comprese tutte le concrete e varie modalità del passaggio, inteso quale “utilitas” che il proprietario del fondo dominante riceve non solo
Pagina 3 di 6 in via diretta, cioè mediante l'esercizio del diritto personale o dei familiari e di tutti coloro che detengano il fondo dominante in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione (cfr. Cass. 4821/2019).
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto costitutivo della servitù di passaggio ovvero dell'atto pubblico di donazione-divisione per notar del 6.6.1969, si evince Persona_1
(cfr. art. 10) che la zona di rispetto corrente lungo il lato sud del fabbricato, assegnata in parte a ed in parte a è destinata a strada gravata da Controparte_2 CP_1 Parte_1
servitù di passaggio…..b) a favore della quota assegnata a sulle part.lle Parte_1
534/d e 533/g del foglio 12 assegnate a . Controparte_2
Con atto di donazione del 27.12.2013 la odierna parte convenuta diveniva proprietaria delle particelle prima appartenute al dante causa . Controparte_2
L'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo quale fonte primaria il titolo costitutivo del diritto.
L'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti "l'utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt.
1064 e 1065 c.c. (cfr Cass. 2388/2023).
Nel caso di specie, tenuto conto dello stato dei luoghi (zona asfaltata) e della destinazione a strada dell'intera zona di rispetto di cui all'atto costitutivo della servitù di passaggio, quest'ultimo deve intendersi come destinato al passaggio tanto pedonale quanto carrabile, tant'è che anche la parte convenuta utilizza detta zona per transitare con le proprie autovetture.
A questo punto si tratta di verificare se la sosta ed il parcheggio di due autovetture da parte della convenuta o dei suoi familiari sulla strada privata in questione impedisca o comunque, renda notevolmente più incomodo l'esercizio della servitù di passaggio.
Invero, la sosta e la fermata di autovetture sono compatibili (in astratto) con la destinazione d'uso di una strada, tuttavia, occorre valutare in concreto se tali attività riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile all'esercizio della servitù di passaggio, conservino dimensioni tali da non comportare una riduzione o una maggiore scomodità nell'esercizio della stessa.
Pagina 4 di 6 Al riguardo rilevano le conclusioni del ctu, ritenute dal Tribunale pienamente condivisibili in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi e degli accertamenti eseguiti, secondo le quali la sosta de due veicoli (di piccole dimensioni) di parte convenuta, non consente il transito ai mezzi di soccorso (autopompa dei vigili del fuoco e ambulanza) ed ad autovetture di grandi dimensioni. Consente solo il transito di auto di piccola cilindrata.
Nel caso di specie, come accertato dal ctu, la sosta delle autovetture da parte della convenuta riduce la larghezza della strada in una misura tale da consentire il transito soltanto ad autovetture di piccola cilindrata, mentre a tutti gli altri mezzi esso è reso impossibile o estremamente scomodo (realizzabile solo dopo numerose manovre peraltro rischiose in quanto da effettuare su strada pubblica con circolazione veicolare).
Ne discende, pertanto, la condanna della convenuta a rimuovere immediatamente le due autovetture sulla strada di sua proprietà gravata da servitù di passaggio in favore della proprietà attorea.
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria per mancanza di prove in ordine agli asseriti danni patiti.
Quanto alla richiesta di fissare una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, si osserva quanto segue.
Il provvedimento con il quale il giudice del merito, ex art. 614-bis cod. proc. civ., concede (o nega) la misura coercitiva indiretta ivi prevista (c.d. astreinte, mutuata dall'ordinamento francese), secondo la condivisa opinione di autorevole dottrina, ha natura di provvedimento in rito, perché la misura "non definisce un preesistente rapporto sostanziale fra le parti (e soprattutto non definisce un oggetto del giudizio contenzioso), bensì fa nascere un nuovo rapporto obbligatorio con il fine prettamente processuale di dare esecuzione forzata indiretta alla pronuncia giudiziale".
Il Tribunale ritiene l'istanza di parte attrice meritevole di accoglimento, in quanto non manifestamente iniqua, e tenuto conto del valore della causa (ex art. 15 cpc: rendita catastale pari ad euro 216,91×50), della natura della prestazione (facere), dei rischi connessi al mancato adempimento della prestazione (impossibilità per un mezzo di soccorso di transitare sulla strada per accedere alla proprietà attorea in caso di eventuale emergenza), fissa la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente decisione.
Le spese legali, comprese quella della ctu, seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna a rimuovere immediatamente le autovetture poste Controparte_1
sulla strada di sua proprietà gravata da servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore della proprietà attrice;
2) Rigetta la domanda risarcitoria;
3) Fissa in euro 50,00 al giorno la somma che dovrà corrispondere Controparte_1
alla parte attrice per ogni giorno ritardo nell'esecuzione del precedente capo 1);
4) Condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'avv. Controparte_1
Egidio Felice Egidio, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 545,00 per spese vive ed euro 3.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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