Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9157/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9157 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avvocati EVA SARDELLI e ROSSELLA GIOMMI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato GUENDALINA GUTTADAURO in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale udienza del 14/01/2024):
1
il resistente ha concluso “chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori, salva la richiesta di misura di protezione, e insiste nella compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da , il quale si è costituito in giudizio nulla CP_1
opponendo alla domanda di separazione.
1. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, e sono separati di fatto già da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati.
2. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia in data 7/4/2014, la quale Per_1
attualmente vive con la madre nella casa coniugale.
In via provvisoria, il giudice ha così statuito con ordinanza del 27/12/2023, della quale entrambe le parti hanno chiesto la conferma:
“- affida in via super esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in autonomia Per_1
anche le decisioni di maggior interesse per la figlia ai sensi dell'art. 337 quater comma 3
c.c.;
- colloca la minore presso la madre;
- assegna la casa coniugale a;
Parte_1
- incarica i servizi sociali di attivare incontri protetti tra padre e figlia, previa eventuale preparazione della minore, se ritenuta necessaria;
- incarica l'UFSMIA di verificare le condizioni della minore nata a [...] Persona_2
a Ripoli (FI) in data 07.04.2014, residente in [...]I, al fine di fornire alla stessa un supporto psicologico, se ritenuto necessario;
2 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che i genitori partecipino in misura paritaria alle spese straordinarie necessarie per rinviando alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 per la loro Per_1
regolamentazione;
- dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre”.
3. Considerate le condotte paterne (comportamenti minacciosi e violenti nei confronti della moglie, anche alla presenza della minore, descritti nel ricorso e non contestati dal
, a causa delle quali il marito è stato destinatario di un ordine di protezione nonché CP_1
della misura cautelare della custodia in carcere, valutato il comportamento della
, la quale si sta prendendo da sola cura della figlia in modo adeguato, risulta Parte_1 nell'interesse di una pronuncia che ne disponga anche in questa sede Per_1
l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per la figlia ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.;
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti la minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione della figlia minore, e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per la minore stessa.
In continuità con la situazione attuale, la bambina deve essere collocata presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale.
Tenuto conto che ha mostrato progressivo stato di serenità e benessere Per_1
psicofisico successivamente alle limitazioni dei contatti da parte del padre al di fuori degli incontri protetti” (v. pag. 3 relazione UFSMIA depositata il 14/10/2024), occorre stabilire che il padre possa incontrare la figlia soltanto in incontri protetti che i servizi sociali dovranno attivare, su richiesta del padre (una volta che quest'ultimo non sarà più in stato di detenzione), e previa preparazione della minore.
3 I servizi sociali e l'UFSMIA dovranno inoltre monitorare il nucleo familiare e le condizioni della bambina, relazionando ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza.
4. Valutate le condizioni delle parti (la madre percepisce un reddito di circa € 27.000,00 netti all'anno e vive nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, mentre il padre attualmente percepisce soltanto redditi da locazione, essendo ristretto in carcere),
l'assenza di mantenimento diretto della figlia in capo al le esigenze della minore, CP_1
risulta congruo porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della bambina quantificato nella misura di € 200,00 al mese, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat.
L'assegno unico per la prole deve essere percepito al 100% dalla madre, con la quale la figlia coabita.
Le spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per la figlia devono essere suddivise tra i genitori al 50% ciascuno.
5. Considerato, per un verso, che le parti hanno concluso in modo conforme (salvo che in merito alle spese di lite), e, per altro verso, che l'istruttoria – con l'intervento di servizi sociali e UFSMIA – si è resa necessaria a causa del comportamento paterno, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, valore minimo per la fase decisionale, stante il mancato deposito di atti conclusivi), devono essere poste a carico di nella CP_1
misura di 1/3 e compensate per la restante parte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Parte_1
VIGEVANO (PV), il 09/07/1977, e , n. a FIRENZE (FI), il 03/09/1976 CP_1
(matrimonio contratto a Pontassieve (FI) il 09/07/2005, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pontassieve al n. 19, parte II, serie A, anno 2005);
- affida nata a Bagno a [...] in data [...], residente in Persona_2
Pontassieve, via Piero Palagi, 14/I, in via super esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per la figlia ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. in tema di salute, istruzione, residenza;
4 - colloca la minore presso la madre;
- assegna la casa coniugale a;
Parte_1
- dispone che il padre possa incontrare la figlia soltanto in incontri protetti che i servizi sociali dovranno attivare, su richiesta del padre (una volta che quest'ultimo non sarà più in stato di detenzione), e previa preparazione della minore;
- incarica i servizi sociali e l'UFSMIA di monitorare il nucleo familiare e le condizioni della bambina, relazionando ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui dispone la vigilanza;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che i genitori partecipino in misura paritaria alle spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per;
Per_1
- dispone che l'assegno unico per la prole venga percepito al 100% dalla madre;
- condanna a rimborsare a un terzo delle spese di lite CP_1 Parte_1
del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo (già decurtato di due terzi) di €
2.055,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa per il resto tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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