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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/07/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 1231/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati: Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente. Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1231/2024 R.G. promossa in sede di appello da di in persona RT Pt_2 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, ed elettivamente domiciliato in Via dell'Arsenale 21, Torino, Appellante nei confronti di
, rappresentato dall'Avv Gian Controparte_1
Mario Basetti e elettivamente domiciliata presso Parte_3 quest'ultimo in via Fossati n.8, Pt_2
Appellato avverso sentenza n. 3778/2024 resa dal Tribunale di Torino sezione IX in data 27.6.2024, pubblicata in data 2.7.2024, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 22507/2023 avente ad oggetto l'annullamento del decreto di espulsione del Prefetto di Torino prot 627/2022 del 21.10.2022 e del conseguente ordine Contr prot 41/2022 di trattenimento presso il di Torino adottato dalla Questura in pari data
1 Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dr. Marcello Tatangelo
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI Per l'appellante:
“riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Torino del 27.6.2024 (RG n 22507/2023) e, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata in corso di causa ed inerente l'accertamento del diritto al soggiorno per motivi familiari ex art 23 comma 1 bis D Lgs 30/2007. Rigettare ogni domanda proposta da in primo Controparte_1 grado in quanto infondata in fatto ed in diritto, così confermando la legittimità del decreto di revoca della carta di soggiorno UE per familiari di cittadini comunitari n C 273391NO con contestuale rigetto della istanza di aggiornamento. Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.”
Per la parte appellata:
“1-rigettare l'appello proposto dal Parte_4
perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e
[...] confermare la decisione di primo grado;
2-condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e CPA, in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Il Procuratore Generale nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) il sig. , cittadino dominicano già titolare di carta Parte_5 di soggiorno UE per familiari di cittadini europei, ha presentato in data 30.11.2022 istanza di aggiornamento del titolo, rilasciato nel 2008 in quanto coniuge di cittadina italiana. Con provvedimento del 7.11.2023, il Questore di Novara ha revocato la carta di soggiorno e rigettato l'istanza, rilevando una prolungata assenza dall'Italia superiore a due anni, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 30/2007. 2) Con ricorso depositato innanzi il Tribunale di Torino il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, producendo copia del passaporto dominicano n.
da cui emergerebbe la permanenza in Italia fino al 2022. Numero_1
2 L'Amministrazione ha replicato evidenziando l'inattendibilità del documento, indicando incongruenze cronologiche e produzioni di passaporti precedenti (n. RD3543309) da cui emergono ingressi e uscite dal territorio italiano e spagnolo tra il 2016 e il 2023. La difesa del ricorrente ha infine depositato nuova istanza autonoma per permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 23, co.
1-bis, d.lgs. 30/2007, insistendo sul diritto al rilascio della carta di soggiorno a tempo indeterminato o, in subordine, di altro titolo di soggiorno familiare. 2.2) Il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda principale volta al riconoscimento del diritto di soggiorno permanente, ritenendo attendibili i passaporti esibiti, dai quali è emerso che il ricorrente è stato assente dall'Italia dal 13.5.2018 al 2.4.2023, circostanza che ha determinato l'interruzione del soggiorno continuativo di cinque anni richiesto per il riconoscimento del suddetto diritto. Ha inoltre osservato che il presunto timbro d'ingresso del 2018 è da ritenersi frutto di errore materiale da parte della Polizia di frontiera. Ha invece ritenuto ammissibile e fondata la domanda subordinata volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilevando l'assenza di elementi indicativi di separazione, divorzio o simulazione del matrimonio, e affermando che, in casi simili, il giudice può riconoscere il diritto al soggiorno anche in assenza di una previa istanza amministrativa. In proposito, ha richiamato i principi affermati dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20856/2022 e la sentenza n. 11033/2024, secondo cui il diritto al rilascio del permesso non può essere negato per meri formalismi qualora risultino integrati i presupposti sostanziali. Ha infine rilevato che il ricorrente rientra tra i “familiari” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30/2007, e che non è necessario dimostrare né la convivenza né lo stato di mantenimento a carico, secondo la distinzione tra i commi 1 e 2 dell'art. 3 del medesimo decreto. In ragione della parziale soccombenza, ha disposto la compensazione delle spese di lite. 3) Avverso la sentenza del Tribunale, il proponeva tempestivo appello RT limitatamente alla parte in cui è stato riconosciuto a Parte_5
il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.
[...]
23 comma 1-bis D.Lgs. 30/2007. L'appellante censura tale statuizione, deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare la totale assenza di reddito in capo alla
3 coniuge italiana del signor la quale percepisce esclusivamente il CP_1 reddito di cittadinanza dal 2022 e non risulta titolare di attività lavorativa dal 1999. In diritto, eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 comma 1-bis in relazione all'art. 7 comma 2 D.Lgs. 30/2007, sostenendo che tali disposizioni richiederebbero, in capo al cittadino dell'Unione o italiano, il possesso di risorse economiche sufficienti al sostentamento del familiare straniero, al fine di evitare un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato. In via subordinata, invoca l'applicazione dell'art. 19 comma 2 lett. c D.Lgs. 286/1998, il quale, in presenza di una situazione di effettiva convivenza ma in assenza di risorse economiche adeguate, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno biennale, e non quinquennale, a tutela dell'unità familiare. Evidenzia, infine, che l'appellato non risulterebbe incluso nello stato di famiglia della coniuge, contestando così anche l'effettività del legame familiare sul piano fattuale. 3.1) Si costituiva il , contestando integralmente Parte_5
l'appello del e chiedendone il rigetto per i seguenti RT motivi:
a) Errata interpretazione normativa dell'appellante. L'appellato sostiene che il confonde erroneamente i requisiti previsti per il familiare di cittadino RT comunitario (art. 7, comma 2, D.Lgs. 30/2007) con quelli del familiare di cittadino italiano (art. 23, comma 1-bis, D.Lgs. 30/2007). b) Corretta applicazione dell'art. 23, comma 1-bis. Essendo coniugato dal 2006 con cittadina italiana, l'appellato rientra nella specifica disciplina introdotta dalla L. 103/2023, che non richiede né requisiti reddituali del coniuge italiano né convivenza o vivenza a carico. c) Distinzione normativa. Il D.Lgs. 30/2007 distingue chiaramente tra familiare di cittadino comunitario e familiare di cittadino italiano, applicandosi al secondo caso l'art. 23, comma 1-bis, senza i vincoli reddituali previsti dall'art. 7.
All'udienza del 31.3.2025, la Corte disponeva il rinvio al 13.6.2025, assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle note conclusive;
solo l'appellato depositava altresì note di replica. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione. 4) L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
4 La Corte, esaminando l'unico motivo di gravame proposto dal RT
, conferma integralmente la decisione di primo grado, che ha RT riconosciuto al il diritto al rilascio del permesso di soggiorno CP_1 quinquennale per motivi familiari ex art. 23, comma 1-bis, del d.lgs. 30/2007. La decisione impugnata si fonda su una corretta interpretazione della norma sopra richiamata, introdotta dalla legge n. 103/2023, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno al familiare non UE di cittadino italiano residente in Italia, anche in assenza di requisiti reddituali, di convivenza o di vivenza a carico. Il censura la decisione ritenendo necessario il possesso di risorse RT economiche da parte del cittadino italiano, coniuge dello straniero. Tuttavia, tale assunto si basa su una lettura errata e fuorviante del sistema normativo, confondendo i presupposti previsti per situazioni tra loro non assimilabili. L'art. 7, comma 2, del medesimo decreto, invocato dal , disciplina RT infatti il soggiorno dei familiari di cittadini UE che abbiano esercitato la libertà di circolazione, subordinandolo al possesso di adeguate risorse economiche. Questa previsione si colloca nell'ambito applicativo della direttiva 2004/38/CE, riferita ai cittadini europei che si trasferiscono da uno Stato membro all'altro. Diversamente, l'art. 23, comma 1-bis, si applica ai familiari di cittadini italiani residenti in Italia che non hanno esercitato la libertà di circolazione. Trattasi di norma speciale, che deroga alla disciplina generale, e che non prevede alcun requisito reddituale, né la convivenza, né la vivenza a carico. La mancata previsione di un requisito reddituale nell'art. 23, comma 1-bis, rappresenta una scelta legislativa consapevole e razionale, diretta a evitare situazioni di discriminazione inversa rispetto ai familiari di cittadini UE che abbiano esercitato la libertà di circolazione. Il legislatore ha inteso garantire che i cittadini italiani che rimangono nel territorio nazionale non si trovino in una posizione di svantaggio rispetto a quelli che si spostano all'interno dell'Unione europea. Tale interpretazione rispetta il principio di legalità sostanziale, che impone di applicare la legge secondo i presupposti in essa indicati, senza introdurre requisiti ulteriori. In tal senso, la previsione normativa garantisce una tutela effettiva del diritto alla vita familiare, riconosciuto dall'art. 8 CEDU e dagli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. 4.1) L'invocazione dell'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. 286/1998, formulata in via subordinata dal , risulta altresì impropria. Si tratta, RT infatti, di una disposizione a carattere residuale, applicabile solo in mancanza di
5 uno specifico titolo. Al contrario, l'art. 23, comma 1-bis, prevede un titolo tipico e prioritario, che prevale ai sensi del principio lex specialis derogat generali. 4.2) La sentenza impugnata, pertanto, ha correttamente accertato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma: cittadinanza italiana del coniuge, sua residenza in Italia, mancato esercizio della libertà di circolazione e vincolo coniugale. L'assenza di accertamenti sul reddito non costituisce un'omissione istruttoria, bensì una coerente applicazione della disciplina vigente. 4.3) L'appello del si fonda dunque su una confusione tra regimi RT normativi distinti, in violazione del principio di legalità e della corretta interpretazione sistematica delle norme. La decisione impugnata risulta conforme alla legge e ai principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela della vita familiare.
4.4) L'appello deve pertanto essere rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado e del diritto del sig. al rilascio del permesso di CP_1 soggiorno quinquennale per motivi familiari.
5) Le spese seguono la soccombenza e sono a carico di parte appellante. Le spese legali si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminato – complessità bassa – in euro 3.473,00 (euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA, come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] di avverso sentenza n. 3778/2024 resa RT Pt_2 dal Tribunale di Torino in data 27.6.2024, pubblicata in data 2.7.2024, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 22507/2023 RESPINGE l'appello e conferma in ogni sua parte la sentenza appellata, CONDANNA l'appellante, Controparte_3
, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in
[...] euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Sezione Famiglia e Minori della Corte d'Appello di Torino in data 13.6.2025. Il Consigliere Aus. Est. Il Presidente Arturo Varricchio Carmela Mascarello
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati: Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente. Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1231/2024 R.G. promossa in sede di appello da di in persona RT Pt_2 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, ed elettivamente domiciliato in Via dell'Arsenale 21, Torino, Appellante nei confronti di
, rappresentato dall'Avv Gian Controparte_1
Mario Basetti e elettivamente domiciliata presso Parte_3 quest'ultimo in via Fossati n.8, Pt_2
Appellato avverso sentenza n. 3778/2024 resa dal Tribunale di Torino sezione IX in data 27.6.2024, pubblicata in data 2.7.2024, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 22507/2023 avente ad oggetto l'annullamento del decreto di espulsione del Prefetto di Torino prot 627/2022 del 21.10.2022 e del conseguente ordine Contr prot 41/2022 di trattenimento presso il di Torino adottato dalla Questura in pari data
1 Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dr. Marcello Tatangelo
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI Per l'appellante:
“riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Torino del 27.6.2024 (RG n 22507/2023) e, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata in corso di causa ed inerente l'accertamento del diritto al soggiorno per motivi familiari ex art 23 comma 1 bis D Lgs 30/2007. Rigettare ogni domanda proposta da in primo Controparte_1 grado in quanto infondata in fatto ed in diritto, così confermando la legittimità del decreto di revoca della carta di soggiorno UE per familiari di cittadini comunitari n C 273391NO con contestuale rigetto della istanza di aggiornamento. Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.”
Per la parte appellata:
“1-rigettare l'appello proposto dal Parte_4
perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e
[...] confermare la decisione di primo grado;
2-condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e CPA, in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Il Procuratore Generale nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) il sig. , cittadino dominicano già titolare di carta Parte_5 di soggiorno UE per familiari di cittadini europei, ha presentato in data 30.11.2022 istanza di aggiornamento del titolo, rilasciato nel 2008 in quanto coniuge di cittadina italiana. Con provvedimento del 7.11.2023, il Questore di Novara ha revocato la carta di soggiorno e rigettato l'istanza, rilevando una prolungata assenza dall'Italia superiore a due anni, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 30/2007. 2) Con ricorso depositato innanzi il Tribunale di Torino il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, producendo copia del passaporto dominicano n.
da cui emergerebbe la permanenza in Italia fino al 2022. Numero_1
2 L'Amministrazione ha replicato evidenziando l'inattendibilità del documento, indicando incongruenze cronologiche e produzioni di passaporti precedenti (n. RD3543309) da cui emergono ingressi e uscite dal territorio italiano e spagnolo tra il 2016 e il 2023. La difesa del ricorrente ha infine depositato nuova istanza autonoma per permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 23, co.
1-bis, d.lgs. 30/2007, insistendo sul diritto al rilascio della carta di soggiorno a tempo indeterminato o, in subordine, di altro titolo di soggiorno familiare. 2.2) Il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda principale volta al riconoscimento del diritto di soggiorno permanente, ritenendo attendibili i passaporti esibiti, dai quali è emerso che il ricorrente è stato assente dall'Italia dal 13.5.2018 al 2.4.2023, circostanza che ha determinato l'interruzione del soggiorno continuativo di cinque anni richiesto per il riconoscimento del suddetto diritto. Ha inoltre osservato che il presunto timbro d'ingresso del 2018 è da ritenersi frutto di errore materiale da parte della Polizia di frontiera. Ha invece ritenuto ammissibile e fondata la domanda subordinata volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilevando l'assenza di elementi indicativi di separazione, divorzio o simulazione del matrimonio, e affermando che, in casi simili, il giudice può riconoscere il diritto al soggiorno anche in assenza di una previa istanza amministrativa. In proposito, ha richiamato i principi affermati dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20856/2022 e la sentenza n. 11033/2024, secondo cui il diritto al rilascio del permesso non può essere negato per meri formalismi qualora risultino integrati i presupposti sostanziali. Ha infine rilevato che il ricorrente rientra tra i “familiari” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30/2007, e che non è necessario dimostrare né la convivenza né lo stato di mantenimento a carico, secondo la distinzione tra i commi 1 e 2 dell'art. 3 del medesimo decreto. In ragione della parziale soccombenza, ha disposto la compensazione delle spese di lite. 3) Avverso la sentenza del Tribunale, il proponeva tempestivo appello RT limitatamente alla parte in cui è stato riconosciuto a Parte_5
il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.
[...]
23 comma 1-bis D.Lgs. 30/2007. L'appellante censura tale statuizione, deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare la totale assenza di reddito in capo alla
3 coniuge italiana del signor la quale percepisce esclusivamente il CP_1 reddito di cittadinanza dal 2022 e non risulta titolare di attività lavorativa dal 1999. In diritto, eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 comma 1-bis in relazione all'art. 7 comma 2 D.Lgs. 30/2007, sostenendo che tali disposizioni richiederebbero, in capo al cittadino dell'Unione o italiano, il possesso di risorse economiche sufficienti al sostentamento del familiare straniero, al fine di evitare un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato. In via subordinata, invoca l'applicazione dell'art. 19 comma 2 lett. c D.Lgs. 286/1998, il quale, in presenza di una situazione di effettiva convivenza ma in assenza di risorse economiche adeguate, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno biennale, e non quinquennale, a tutela dell'unità familiare. Evidenzia, infine, che l'appellato non risulterebbe incluso nello stato di famiglia della coniuge, contestando così anche l'effettività del legame familiare sul piano fattuale. 3.1) Si costituiva il , contestando integralmente Parte_5
l'appello del e chiedendone il rigetto per i seguenti RT motivi:
a) Errata interpretazione normativa dell'appellante. L'appellato sostiene che il confonde erroneamente i requisiti previsti per il familiare di cittadino RT comunitario (art. 7, comma 2, D.Lgs. 30/2007) con quelli del familiare di cittadino italiano (art. 23, comma 1-bis, D.Lgs. 30/2007). b) Corretta applicazione dell'art. 23, comma 1-bis. Essendo coniugato dal 2006 con cittadina italiana, l'appellato rientra nella specifica disciplina introdotta dalla L. 103/2023, che non richiede né requisiti reddituali del coniuge italiano né convivenza o vivenza a carico. c) Distinzione normativa. Il D.Lgs. 30/2007 distingue chiaramente tra familiare di cittadino comunitario e familiare di cittadino italiano, applicandosi al secondo caso l'art. 23, comma 1-bis, senza i vincoli reddituali previsti dall'art. 7.
All'udienza del 31.3.2025, la Corte disponeva il rinvio al 13.6.2025, assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle note conclusive;
solo l'appellato depositava altresì note di replica. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione. 4) L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
4 La Corte, esaminando l'unico motivo di gravame proposto dal RT
, conferma integralmente la decisione di primo grado, che ha RT riconosciuto al il diritto al rilascio del permesso di soggiorno CP_1 quinquennale per motivi familiari ex art. 23, comma 1-bis, del d.lgs. 30/2007. La decisione impugnata si fonda su una corretta interpretazione della norma sopra richiamata, introdotta dalla legge n. 103/2023, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno al familiare non UE di cittadino italiano residente in Italia, anche in assenza di requisiti reddituali, di convivenza o di vivenza a carico. Il censura la decisione ritenendo necessario il possesso di risorse RT economiche da parte del cittadino italiano, coniuge dello straniero. Tuttavia, tale assunto si basa su una lettura errata e fuorviante del sistema normativo, confondendo i presupposti previsti per situazioni tra loro non assimilabili. L'art. 7, comma 2, del medesimo decreto, invocato dal , disciplina RT infatti il soggiorno dei familiari di cittadini UE che abbiano esercitato la libertà di circolazione, subordinandolo al possesso di adeguate risorse economiche. Questa previsione si colloca nell'ambito applicativo della direttiva 2004/38/CE, riferita ai cittadini europei che si trasferiscono da uno Stato membro all'altro. Diversamente, l'art. 23, comma 1-bis, si applica ai familiari di cittadini italiani residenti in Italia che non hanno esercitato la libertà di circolazione. Trattasi di norma speciale, che deroga alla disciplina generale, e che non prevede alcun requisito reddituale, né la convivenza, né la vivenza a carico. La mancata previsione di un requisito reddituale nell'art. 23, comma 1-bis, rappresenta una scelta legislativa consapevole e razionale, diretta a evitare situazioni di discriminazione inversa rispetto ai familiari di cittadini UE che abbiano esercitato la libertà di circolazione. Il legislatore ha inteso garantire che i cittadini italiani che rimangono nel territorio nazionale non si trovino in una posizione di svantaggio rispetto a quelli che si spostano all'interno dell'Unione europea. Tale interpretazione rispetta il principio di legalità sostanziale, che impone di applicare la legge secondo i presupposti in essa indicati, senza introdurre requisiti ulteriori. In tal senso, la previsione normativa garantisce una tutela effettiva del diritto alla vita familiare, riconosciuto dall'art. 8 CEDU e dagli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. 4.1) L'invocazione dell'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. 286/1998, formulata in via subordinata dal , risulta altresì impropria. Si tratta, RT infatti, di una disposizione a carattere residuale, applicabile solo in mancanza di
5 uno specifico titolo. Al contrario, l'art. 23, comma 1-bis, prevede un titolo tipico e prioritario, che prevale ai sensi del principio lex specialis derogat generali. 4.2) La sentenza impugnata, pertanto, ha correttamente accertato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma: cittadinanza italiana del coniuge, sua residenza in Italia, mancato esercizio della libertà di circolazione e vincolo coniugale. L'assenza di accertamenti sul reddito non costituisce un'omissione istruttoria, bensì una coerente applicazione della disciplina vigente. 4.3) L'appello del si fonda dunque su una confusione tra regimi RT normativi distinti, in violazione del principio di legalità e della corretta interpretazione sistematica delle norme. La decisione impugnata risulta conforme alla legge e ai principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela della vita familiare.
4.4) L'appello deve pertanto essere rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado e del diritto del sig. al rilascio del permesso di CP_1 soggiorno quinquennale per motivi familiari.
5) Le spese seguono la soccombenza e sono a carico di parte appellante. Le spese legali si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminato – complessità bassa – in euro 3.473,00 (euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA, come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] di avverso sentenza n. 3778/2024 resa RT Pt_2 dal Tribunale di Torino in data 27.6.2024, pubblicata in data 2.7.2024, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 22507/2023 RESPINGE l'appello e conferma in ogni sua parte la sentenza appellata, CONDANNA l'appellante, Controparte_3
, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in
[...] euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Sezione Famiglia e Minori della Corte d'Appello di Torino in data 13.6.2025. Il Consigliere Aus. Est. Il Presidente Arturo Varricchio Carmela Mascarello
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