Articolo 12 della Legge 13 giugno 1935, n. 1116
Articolo 11
Versione
20 luglio 1935
Art. 12.

I militari, che si troveranno incorporati nella seconda compagnia speciale di correzione al momento della sua soppressione, saranno inviati nei reparti militari speciali istituiti a norma del precedente articolo 7.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Entrata in vigore il 20 luglio 1935