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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/10/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3212/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. Lisa Roncato
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Elena Amadei Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 29.09.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 7.11.2022 (d'ora in Parte_1 Parte_1
poi ha opposto il decreto ingiuntivo n. 966/2022 emesso da questo Tribunale in data 17.09.2022, notificatole in data 26.09.2022, con cui si ingiungeva all'odierna opponente il pagamento all'avvocato della somma di Euro 18.436,00, oltre accessori e spese, dovuti per prestazioni professionali CP_1 pattuite con lettera di incarico del 19.05.2020.
L'opponente contestava la debenza di tale somma sostenendo che, dopo l'attività prestata nel corso del
2020 e già saldata, l'avvocato non avesse svolto ulteriore attività per l'anno 2021, anche in considerazione del fatto che era stata posta in liquidazione a fine 2020 ed il liquidatore nominato non aveva ratificato l'incarico dell'avvocato Contestava, oltre all'an, il quantum debeatur, opponendosi CP_1
alla concessione della provvisoria esecutività, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto alle spese, anche ex art. 96 c.p.c.
pagina 1 di 4 2. Costituendosi, l'avvocato deduceva in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità CP_1
dell'opposizione, introdotta con citazione anziché con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c./14 D. lgs 150/2011 siccome “depositata” (rectius: iscritta a ruolo) in data 15.11.2022, e quindi oltre i quaranta giorni dalla notifica del decreto (26.09.2022).
Nel merito, l'opposto sosteneva che l'attività professionale concordata nella lettera di incarico del
19.05.2020 fosse proseguita anche nel 2021, essendosi recato “periodicamente ad incontri su tutti i temi di interesse inerenti il ramo d'azienda denominato “Grandi Laghi” rendendo “pareri verbali”; obiettava poi che la mancata ratifica dell'incarico aveva riguardato unicamente alcuni giudizi arbitrali in corso, e non l'attività di consulenza pattuita nella lettera d'incarico, revocata solo con missiva del 22.06.2021, tardiva e ininfluente rispetto al diritto al compenso che sarebbe maturato anche nell'ipotesi in cui non fosse stata svolta alcuna attività, essendosi il contratto tacitamente rinnovato.
L'opposto concludeva chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese, anche ex art. 96 c.p.c.
3. All'esito della prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie autorizzate, la scrivente non ammetteva le prove orali indicate dall'opposto e rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.06.2025, poi differita all'1.10.2025, previo deposito di note conclusive.
***
4. L'opposizione è fondata.
Sulla questione preliminare, per giurisprudenza pacifica, da ultimo Cass. 2.5.2025, n. 11573, nei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011 (tra cui rientra quello di specie, regolato dall'art. 14 vigente ratione temporis, trattandosi di controversia in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte.
Di talché l'opposizione, notificata il 7.11.2022, deve considerarsi tempestiva a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 26.09.2022.
Nel merito, a supporto della propria ragione di credito, l'avvocato ha prodotto la lettera di CP_1
incarico del 19.05.2020, dove quest'ultimo si impegna a fornire attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in favore di “relativamente ai rapporti inerenti il ramo d'azienda cosiddetto “Grandi Laghi”, ed in particolare ai rapporti con la committenza e con le altre società dell'ATI ai fini della corretta esecuzione del
pagina 2 di 4 contratto”; la durata è indicata sino al 31.12.2020, con rinnovo automatico e tacito di anno in anno salva disdetta con preavviso di almeno tre mesi;
il compenso è determinato in via forfettaria e unitaria nell'importo di € 10.000,00 oltre oneri per il 2020, € 15.000,00 oltre oneri per gli anni successivi, da corrispondersi in due tranches annuali, la prima entro il 2 gennaio e la seconda entro il 1° giugno.
Ciò premesso, l'opposto ha sostenuto nel proprio atto introduttivo di aver svolto attività oggetto di incarico anche nel corso del 2021, essendosi recato “periodicamente ad incontri su tutti i temi di interesse inerenti il ramo d'azienda denominato “Grandi Laghi” rendendo “pareri verbali”.
Nella prima memoria autorizzata ex art. 183 co. 6 c.p.c., rispondendo alla contestazione attorea secondo la quale non sarebbe stata né allegata né provata alcuna attività per il 2021, l'opposto ha obiettato che vi fu un incontro in data 16.12.2020 con il liquidatore nominato Dr. , il quale, in quell'occasione, Per_1
non revocò l'incarico. Nella memoria istruttoria l'opposto ha articolato capitoli di prova orali inammissibili perché vertenti sul contenuto della lettera di incarico, su circostanze irrilevanti e superflue, oppure su circostanze mai dedotte (cap. 11), mentre il capitolo 12 “Vero che successivamente al mese di dicembre dell'anno 2020 e comunque fino alla comunicazione del 22.6.2021 l'Avv. ebbe periodicamente CP_1
a mantenere contatti anche telefonici con il Dott. offrendo la propria attività e rendendosi disponibile per la Per_1 posizione cosiddetta “Grandi Laghi”? non è stato ammesso per patente genericità; peraltro, anche questa circostanza appare nuova, a mente del fatto che nel proprio atto introduttivo l'opposto aveva dedotto
(seppur in maniera altrettanto generica) una diversa attività, consistita nel partecipare “periodicamente ad incontri su tutti i temi di interesse inerenti il ramo d'azienda denominato “Grandi Laghi” rendendo “pareri verbali”.
Ebbene, per giurisprudenza pacifica, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso, incombe al professionista.
Nel caso in esame è mancata, ancora prima della prova, l'allegazione stessa dell'attività che l'opposto avrebbe svolto in favore di nel corso del 2021, rispetto alla quale sono state fornite, negli atti di causa, generiche e divergenti versioni: nella comparsa di costituzione si parla di partecipazione ad incontri periodici e formulazione di pareri verbali;
nella memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. viene indicata la partecipazione ad un unico incontro (peraltro avvenuto nel 2020); nella memoria ex art. 183 co. 2 c.p.c.
l'attività dell'opposto è limitata a “mantenere contatti anche telefonici”.
Non risulta quindi provato che l'avvocato abbia svolto alcuna attività a favore di nel CP_1
corso del 2021.
L'opposto ha anche sostenuto che egli avrebbe comunque maturato il diritto al compenso pattuito anche nell'ipotesi in cui non avesse svolto alcuna attività nel corso del 2021. Tale argomento sembra poggiare sul fatto che la società opponente (la quale medio tempore, ovvero a dicembre 2020, era stata posta in pagina 3 di 4 liquidazione con nomina di un liquidatore giudiziale) non avrebbe revocato l'incarico (rinnovatosi tacitamente) entro i termini pattuiti per la corresponsione del compenso (2 gennaio e 1° giugno).
Accedendo a tale tesi, si sarebbe obbligata a remunerare l'avvocato a prescindere dallo CP_1
svolgimento di alcuna effettiva attività. Non si discute infatti del pregio e/o della quantificazione dell'attività svolta (essendo il compenso determinato a forfait) ma di una remunerazione data a prescindere dallo svolgimento dell'incarico, che in virtù di quanto emerso in sede istruttoria non è stato espletato.
Una siffatta interpretazione è inaccoglibile. Il compenso è chiaramente – e sinallagmaticamente – correlato all'espletamento di attività di consulenza e assistenza stragiudiziale (art. 1 oggetto del contratto), mentre l'art. 6 si limita a regolare le tempistiche di pagamento, il cui diritto sorge se (e solo se) la prestazione professionale viene svolta.
5. Le spese seguono la soccombenza dell'opposto e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Non si ravvisano, nel caso in esame, i presupposti della mala fede o della colpa grave ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando, in persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 966/2022 emesso da questo
Tribunale in data 17.09.2022;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 4.237,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge.
Ravenna, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3212/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. Lisa Roncato
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Elena Amadei Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 29.09.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 7.11.2022 (d'ora in Parte_1 Parte_1
poi ha opposto il decreto ingiuntivo n. 966/2022 emesso da questo Tribunale in data 17.09.2022, notificatole in data 26.09.2022, con cui si ingiungeva all'odierna opponente il pagamento all'avvocato della somma di Euro 18.436,00, oltre accessori e spese, dovuti per prestazioni professionali CP_1 pattuite con lettera di incarico del 19.05.2020.
L'opponente contestava la debenza di tale somma sostenendo che, dopo l'attività prestata nel corso del
2020 e già saldata, l'avvocato non avesse svolto ulteriore attività per l'anno 2021, anche in considerazione del fatto che era stata posta in liquidazione a fine 2020 ed il liquidatore nominato non aveva ratificato l'incarico dell'avvocato Contestava, oltre all'an, il quantum debeatur, opponendosi CP_1
alla concessione della provvisoria esecutività, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto alle spese, anche ex art. 96 c.p.c.
pagina 1 di 4 2. Costituendosi, l'avvocato deduceva in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità CP_1
dell'opposizione, introdotta con citazione anziché con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c./14 D. lgs 150/2011 siccome “depositata” (rectius: iscritta a ruolo) in data 15.11.2022, e quindi oltre i quaranta giorni dalla notifica del decreto (26.09.2022).
Nel merito, l'opposto sosteneva che l'attività professionale concordata nella lettera di incarico del
19.05.2020 fosse proseguita anche nel 2021, essendosi recato “periodicamente ad incontri su tutti i temi di interesse inerenti il ramo d'azienda denominato “Grandi Laghi” rendendo “pareri verbali”; obiettava poi che la mancata ratifica dell'incarico aveva riguardato unicamente alcuni giudizi arbitrali in corso, e non l'attività di consulenza pattuita nella lettera d'incarico, revocata solo con missiva del 22.06.2021, tardiva e ininfluente rispetto al diritto al compenso che sarebbe maturato anche nell'ipotesi in cui non fosse stata svolta alcuna attività, essendosi il contratto tacitamente rinnovato.
L'opposto concludeva chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese, anche ex art. 96 c.p.c.
3. All'esito della prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie autorizzate, la scrivente non ammetteva le prove orali indicate dall'opposto e rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.06.2025, poi differita all'1.10.2025, previo deposito di note conclusive.
***
4. L'opposizione è fondata.
Sulla questione preliminare, per giurisprudenza pacifica, da ultimo Cass. 2.5.2025, n. 11573, nei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011 (tra cui rientra quello di specie, regolato dall'art. 14 vigente ratione temporis, trattandosi di controversia in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte.
Di talché l'opposizione, notificata il 7.11.2022, deve considerarsi tempestiva a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 26.09.2022.
Nel merito, a supporto della propria ragione di credito, l'avvocato ha prodotto la lettera di CP_1
incarico del 19.05.2020, dove quest'ultimo si impegna a fornire attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in favore di “relativamente ai rapporti inerenti il ramo d'azienda cosiddetto “Grandi Laghi”, ed in particolare ai rapporti con la committenza e con le altre società dell'ATI ai fini della corretta esecuzione del
pagina 2 di 4 contratto”; la durata è indicata sino al 31.12.2020, con rinnovo automatico e tacito di anno in anno salva disdetta con preavviso di almeno tre mesi;
il compenso è determinato in via forfettaria e unitaria nell'importo di € 10.000,00 oltre oneri per il 2020, € 15.000,00 oltre oneri per gli anni successivi, da corrispondersi in due tranches annuali, la prima entro il 2 gennaio e la seconda entro il 1° giugno.
Ciò premesso, l'opposto ha sostenuto nel proprio atto introduttivo di aver svolto attività oggetto di incarico anche nel corso del 2021, essendosi recato “periodicamente ad incontri su tutti i temi di interesse inerenti il ramo d'azienda denominato “Grandi Laghi” rendendo “pareri verbali”.
Nella prima memoria autorizzata ex art. 183 co. 6 c.p.c., rispondendo alla contestazione attorea secondo la quale non sarebbe stata né allegata né provata alcuna attività per il 2021, l'opposto ha obiettato che vi fu un incontro in data 16.12.2020 con il liquidatore nominato Dr. , il quale, in quell'occasione, Per_1
non revocò l'incarico. Nella memoria istruttoria l'opposto ha articolato capitoli di prova orali inammissibili perché vertenti sul contenuto della lettera di incarico, su circostanze irrilevanti e superflue, oppure su circostanze mai dedotte (cap. 11), mentre il capitolo 12 “Vero che successivamente al mese di dicembre dell'anno 2020 e comunque fino alla comunicazione del 22.6.2021 l'Avv. ebbe periodicamente CP_1
a mantenere contatti anche telefonici con il Dott. offrendo la propria attività e rendendosi disponibile per la Per_1 posizione cosiddetta “Grandi Laghi”? non è stato ammesso per patente genericità; peraltro, anche questa circostanza appare nuova, a mente del fatto che nel proprio atto introduttivo l'opposto aveva dedotto
(seppur in maniera altrettanto generica) una diversa attività, consistita nel partecipare “periodicamente ad incontri su tutti i temi di interesse inerenti il ramo d'azienda denominato “Grandi Laghi” rendendo “pareri verbali”.
Ebbene, per giurisprudenza pacifica, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso, incombe al professionista.
Nel caso in esame è mancata, ancora prima della prova, l'allegazione stessa dell'attività che l'opposto avrebbe svolto in favore di nel corso del 2021, rispetto alla quale sono state fornite, negli atti di causa, generiche e divergenti versioni: nella comparsa di costituzione si parla di partecipazione ad incontri periodici e formulazione di pareri verbali;
nella memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. viene indicata la partecipazione ad un unico incontro (peraltro avvenuto nel 2020); nella memoria ex art. 183 co. 2 c.p.c.
l'attività dell'opposto è limitata a “mantenere contatti anche telefonici”.
Non risulta quindi provato che l'avvocato abbia svolto alcuna attività a favore di nel CP_1
corso del 2021.
L'opposto ha anche sostenuto che egli avrebbe comunque maturato il diritto al compenso pattuito anche nell'ipotesi in cui non avesse svolto alcuna attività nel corso del 2021. Tale argomento sembra poggiare sul fatto che la società opponente (la quale medio tempore, ovvero a dicembre 2020, era stata posta in pagina 3 di 4 liquidazione con nomina di un liquidatore giudiziale) non avrebbe revocato l'incarico (rinnovatosi tacitamente) entro i termini pattuiti per la corresponsione del compenso (2 gennaio e 1° giugno).
Accedendo a tale tesi, si sarebbe obbligata a remunerare l'avvocato a prescindere dallo CP_1
svolgimento di alcuna effettiva attività. Non si discute infatti del pregio e/o della quantificazione dell'attività svolta (essendo il compenso determinato a forfait) ma di una remunerazione data a prescindere dallo svolgimento dell'incarico, che in virtù di quanto emerso in sede istruttoria non è stato espletato.
Una siffatta interpretazione è inaccoglibile. Il compenso è chiaramente – e sinallagmaticamente – correlato all'espletamento di attività di consulenza e assistenza stragiudiziale (art. 1 oggetto del contratto), mentre l'art. 6 si limita a regolare le tempistiche di pagamento, il cui diritto sorge se (e solo se) la prestazione professionale viene svolta.
5. Le spese seguono la soccombenza dell'opposto e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Non si ravvisano, nel caso in esame, i presupposti della mala fede o della colpa grave ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando, in persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 966/2022 emesso da questo
Tribunale in data 17.09.2022;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 4.237,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge.
Ravenna, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
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