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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10351 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17270/2024 a cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. di RG G. 23743/2024.
-TRIBUNALE DI ROMA -
SEZIONE II CIVILE
Verbale
Successivamente all'udienza del 09.07.2025 nella causa tra Parte_1
la parte convenuta rappresentata dall'avvocato Manuela
[...] CP_1
Scerpa dell'avvocatura capitolina, , Controparte_2 [...]
rappresentata Controparte_3 ex lege dall'avvocatura generale dello stato, nella contumacia della , CP_4 ritualmente citata e non costituita,
Il Tribunale lette le conclusioni o rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale n. 097 2023 01993724 25000, ed agli atti presupposti.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale in via preliminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e in primo luogo, stante la pendenza dei giudizi di opposizione agli avvisi di pagamento presupposti della Cartella esattoriale n. 097 2023
01993724 25 000, sospendere l'efficacia esecutiva di quest'ultima, nonché delle relative iscrizioni a ruolo e di tutti gli atti ad essa presupposti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa gli avvisi di pagamento del 2. in via preliminare, Controparte_5 accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'illegittimità e, per l'effetto, annullare l'iscrizione a ruolo su cui si fonda la Cartella impugnata, nonché accertare e dichiarare la nullità di pagina1 di 6 quest'ultima, stante l'attuale pendenza dei giudizi di opposizione agli avvisi di pagamento presupposti;
3. in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e illegittimità e, per l'effetto, annullare l'iscrizione a ruolo e la Cartella di pagamento impugnata, in ragione della mancanza di un titolo esecutivo, ovvero, in ogni caso, in ragione della illegittimità della procedura ex art. 1, comma 274, L. n. 311 del 2004, per tutti i motivi sopra esposti, ivi inclusa la carenza di legittimazione di ai fini della CP_1 notifica degli avvisi di pagamento presupposti alla Cartella;
4. in via principale in merito, accertare e dichiarare che non ha diritto ad iscrivere a ruolo a carico Controparte_2 dell'attrice le somme per cui è causa, che detti importi non sono dovuti dall'attrice ad alcuna Amministrazione, nonché che tutte le richieste di pagamento per le somme per cui
è causa sono inefficaci ai sensi dell'art. 100, comma 5, D.L. n. 104 del 2020, conv. con mod. dalla L. n. 126 del 2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria di cui all'iscrizione a ruolo e alla Cartella di pagamento impugnata è infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte;
5. in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della Cartella esattoriale per mancanza di motivazione, indeterminatezza ed erroneità degli importi richiesti;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di tutti i procedimenti pendenti avanti al Tribunale di Roma, recanti R.G. n. 35624/2018, n. 80395/2018; n. 14794/2020; n.
20371/2021; n. 18760/2022, aventi ad oggetto l'opposizione, nell'an e nel quantum, a tutti gli avvisi di pagamento presupposti della Cartella impugnata;
. in via subordinata, dichiarare la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento pendente avanti al Tribunale di Roma, recante R.G. n. 57598/2015 e, in ogni caso, accertata incidentalmente l'intervenuta usucapione delle aree e dei beni oggetto delle richieste di pagamento in favore della Sig.ra annullare la Cartella di pagamento impugnata e Pt_1 tutti gli atti presupposti, in quanto si basano su una pretesa creditoria infondata in fatto e in diritto.
8. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge
Conclusioni per parte convenuta “Voglia il Tribunale adito rigettare tutte CP_1 le avverse domande in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto e dedotto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in ragione di quanto esposto. Con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Conclusioni per Controparte_3 Controparte_3
, “Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva della;
- sempre in via Controparte_3 preliminare, dichiarare inammissibile e, per l'effetto, rigettare il ricorso avversario;
- in subordine, nel merito, dichiarare infondate le domande avversarie e, per l'effetto, rigettare il ricorso. Con condanna della controparte alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella opposta afferisce ad addebiti relativi a «proventi beni del demanio anno
2015. Seconda richiesta di pagamento (comma 274, articolo 1, l. n. 311/04) CO.N.
69983/2022» (con la specificazione che si tratterebbe di «indennizzi dal 2015 al 2017»), per un totale di € 44.602,25; «proventi beni del demanio anno 2018. Seconda richiesta di pagina2 di 6 pagamento (comma 274, articolo 1, l. n. 311/04) CO-N. 76554 del 2022» (con la specificazione che si tratterebbe di «indennizzi dal 2018 al 2021»), per un totale di €
37.496,86.
Va precisato che il diritto di credito oggetto di pretesa da parte dell'amministrazione pubblica ed incardinato nella cartella di pagamento opposta trova ragione nell'occupazione di aree del demanio pubblico, meglio specificate in atti.
Precisamente, la pretesa riscossione trova ragione nell'art. 1 comma 274 della L. 311/2004 secondo cui, “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle Controparte_2 somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
Nel caso di specie è trascorso il termine indicato dalla seconda richiesta di pagamento delle somme dovute per l'occupazione. Infatti, in data 30.05.2022,
[...]
con (primo) avviso di sollecito prot. CO65804 intimava la sig.ra a CP_1 Pt_1 corrispondere al Demanio dello Stato le somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per l'uso e l'occupazione del suolo pubblico dello Stato sito in Via Litoranea Km. 6,500, in prossimità del 4° cancello di Castelporziano, relative alle annualità dal 2018 al 2021, maggiorate degli interessi di mora, e a provvedere al versamento delle somme relative all'Imposta Regionale dovuta per le annualità 2018 e 2019.
In data 21.06.2022, con (secondo) avviso di sollecito prot. CO76554 CP_1 intimava nuovamente la sig.ra a corrispondere al Demanio dello Stato le somme Pt_1 dovute a titolo di indennità risarcitoria per l'uso e l'occupazione del suolo pubblico dello
Stato sito in Via Litoranea Km. 6,500, in prossimità del 4° cancello di Castelporziano, relative alle annualità dal 2018 al 2021, maggiorate degli interessi di mora, e a provvedere al versamento delle somme relative all'Imposta Regionale dovuta per le annualità 2018 e
2019.
In data 08.03.2023, notificava alla Controparte_6 sig.ra l'“Avviso Demanio AGDR Registro Ufficiale 26701 (55032446162209) Pt_1 avente ad oggetto Chiosco 3 sito in Via Litoranea snc Hm. 6,500 – 00122 – CP_1
– iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per le annualità Parte_2
2018-2019-2020-2021, per l'uso e l'occupazione senza titolo di aree demaniali marittime e manufatti siti sulla spiaggia di Castel AN”, in cui si esplicita che l'Ufficio aveva provveduto ad attivare la procedura di riscossione coattiva di interessi maturati fino al
20.06.2022, oltre interessi e spese del procedimento, come previsto dall'art. 1, comma 274, l.
311/2004.
Come confermato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, la ratio della norma sopra citata è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della
Pubblica Amministrazione ed, infatti, la stessa prevede che le somme che risultano dovute alla P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla secondo notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica”
(cfr. Cass. civ. 13403/2022).
pagina3 di 6 Va preliminarmente evidenziato che la signora in proprio e nella qualità, Pt_1 con ricorso depositato in data 19.04.2024, propone opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2023 01993724 25000, assertivamente a lei notificata nella data del 22.09.2023. Ne consegue la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla cartella in ordine ai c.d. vizi formali, per superamento del termine decadenziale ( art 617 c.p.c.) previsto.
Non v'è - nell'atto introduttivo -alcun richiamo ad un vizio di notifica della cartella che legittimi la c.d. opposizione recuperatoria.
Per migliore intelligenza della vicenda va rilevato che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa su istanza dell'ente creditore attiene al mancato pagamento dei proventi da occupazione di area demaniale relativa all''uso/occupazione senza titolo di
Aree Demaniali Marittime e manufatti siti sulla spiaggia di Castel AN, precisamente il Chiosco n. 3 (punto di ristoro), sito in Via Litoranea s.n.c., Km. 6,500 – 00122.
In ordine al titolo di provenienza del bene della la stessa diveniva Pt_1 cessionaria dell'attività esercitata nel punto di ristoro n. 3, con il ché la stessa semplicemente subentrava nell'attività di gestione del chiosco n. 3, trasmessale dall'ente comunale in liquidazione con scrittura privata del 21.12.1990, con la precisazione che il dante causa della cessione, aveva la semplice concessione di uso del chiosco, per come disciplinata dal Comune di nella concessione demaniale marittima n. 52. CP_1
Con successiva convenzione del 20.08.2002 n. 61127, il affidava la CP_5 gestione dei servizi connessi alla balneazione alla pulizia ed alla guardiania, afferenti alla spiaggia libera di Castelporziano, 98 tra cui la Contestualmente alla Pt_1 sottoscrizione di tale Convenzione il e/o i singoli Consorziati corrispondevano CP_7
(art. 3 secondo capoverso) la somma di euro 25.000,00 da computarsi quale acconto del corrispettivo dovuto per l'occupazione delle aree realizzatesi negli anni precedenti.
In ordine alla cartella in oggetto, nessun addebito viene elevato dalla difesa della parte ricorrente alla cartella di pagamento opposta, per vizi propri.
Anzi, tutti gli atti prodromici all'iscrizione a ruolo e all'emissione della cartella sono stati notificati alla controparte che, infatti, ha provveduto all'impugnazione di ognuno di essi in autonomi e distinti giudizi, tutti pendenti dinanzi a codesto Tribunale.
In ordine al merito, l'area oggetto di causa è di proprietà dello Stato e, più precisamente, appartiene al patrimonio indisponibile;
è sempre stata ed è attualmente destinata ai pubblici usi della navigazione (servizio turistico-ricreativo, balneazione, etc.) pubblico marittimo pur nella contestuale destinazione, per legge, alla dotazione della
Presidenza della Repubblica che ne rafforza il regime giuridico per la indisponibilità (non sussistendo alcuna contraddizione fra i due concetti, in quanto entrambi sono rivolti alla soddisfazione di una pubblica funzione e hanno lo stesso regime giuridico di res extra commercium).
In ordine alla presunta usucapione del bene, con illegittimità derivata della richiesta di pagamento, deve dirsi, al contrario, che il titolo di possesso rinvenibile in capo alla signora non legittima alcuna pretesa afferente alla usucapione del bene: nessun Pt_1 accertamento giurisdizionale ha accolto la domanda di usucapione della più ampia area all'interno della quale insiste il chiosco n. 3 e le elative pertinenze della signora Pt_1 come evidenziato dallo scrivente nel provvedimento conclusivo del procedimento iscritto al n. 57595/2015, ( con riferimento ad altro chiosco ma insistente nella medesima area) in pagina4 di 6 quest'area facente parte della Tenuta di Castelporziano, i beni oggetto di causa sono allibrati correttamente tra i beni patrimoniali indisponibili dello stato poiché facenti parte della Scheda RMG/11 denominata R” Tenuta di Castel AN Trasfusa e Trasfusetta, e sono ricompresi tra i beni assegnati in dotazione al Presidente della Repubblica, come previsto dall'articolo 1 Legge 1077/1948; a ciò si aggiunga che il tratto di spiaggia appartiene alla , ricadendo in due siti: ZSC codice IT6030027 denominata Controparte_8
Castel AN Fascia Costiera istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE HABITAT e nella Zona Protezione Speciale codice IT6030084 denominata Castel AN tenuta
Presidenziale Istituita ai sensi della Direttiva 2009/147CE Uccelli;
la direttiva HABITAT recepita dal DPR 120 del 12 Marzo 2003 ha come obbiettivo la salvaguardia della biodiversità; statuisce che nelle ZSC si applicano mediante atto legislativo misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato: la ZSC Castel AN Fascia Costiera è stata designata con DM Ambiente della tutela del Territorio 2.08.2017. In ultimo, i beni patrimoniali indisponibili sono tali e tali diventano per la particolare loro destinazione (826 c.c.) e non possono esser sottratti alla loro destinazione se non nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi che li riguardano (
c.f.r. 828 c.c.) l'appartenenza ai beni indisponibili si estrinseca nell'impossibilità di sottrarli all'uso ed alla pubblica funzione cui sono destinati e ciò impedisce la maturazione di un possesso utile ad usucapione. A ciò si aggiunga che i beni della dotazione del Presidente della Repubblica sono previsti dalla Costituzione all'art. 84 che statuisce una riserva di legge, di talché l'appartenenza o la sua fine sono assoggettati a riserva di legge.
Non esistendo in diritto un provvedimento di sdemanializzazione tacita, consegue all'evidenza l'inconsistenza della rivendicazione operata dalla difesa di parte attrice.
In ordine alla quantificazione della pretesa trasfusa nella cartella esattoriale si rammenta come – secondo quanto rappresentato dall'ente territoriale - all'articolo 3 della convenzione prot. 61127 del 209.08.2022 il consorzio di cui faceva parte l'opponente assumeva la gestione del tratto di spiaggia assumendosi l'obbligo di versare al CP_5 un corrispettivo stabilito con provvedimento successivo sulla base di una stima fatta
[...] dal perito incaricato dall'ente tenendo conto delle tabelle demaniali marittime per l'occupazione dell'area su cui insistono i punti di ristoro. Il , di cui la signora CP_7 faceva parte, assumeva dunque la gestione del tratto di spiaggia assumendosi Pt_1
(art. 3 della convenzione prot. 61127 del 20 agosto 2002) l'obbligo di versare al CP_5
“un corrispettivo stabilito con provvedimento successivo sulla base di una stima
[...] fatta da un perito incaricato dall'ente tenendo conto delle tabelle demaniali marittime per l'occupazione dell'area su cui insistono gli attuali punti di ristoro”. Ed ancora: “Tale corrispettivo dovrà essere erogato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno”.
Pagamento sistematicamente disatteso, secondo la tesi della parte opposta, dalla signora Pt_1
Tale convenzione è giunta a scadenza naturale in data 14 agosto 2014
Nessuna incidenza ha, inoltre, la sopravvenienza del comma 5 dell'art. 100 D.L.
104/2020 come modificato dalla Legge di conversione 13.10.2020 n. 126: che la summenzionata disposizione ha natura chiaramente eccezionale poiché introduce una procedura di definizione agevolata dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti pagina5 di 6 concernenti esclusivamente il pagamento dei canoni pertinenziali relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e turistico-commerciali. Trattandosi pertanto di misura eccezionale, è di stretta interpretazione e non è suscettibile, quindi, di essere applicata al di fuori dei casi in essa testualmente contemplati, in conformità al disposto dell'art. 14 disp. prel. cod.civ. Va dunque esclusa l'estendibilità della norma a casi diversi da quelli in essa considerati, ossia, per quanto rileva, al pagamento degli indennizzi.
Tuttavia, va rilevato che le contestazioni alle vicende di merito e, in particolare, a tutti gli atti indicati dalla parte opponente alle pagine 2, 3 e 4 del proprio ricorso, sono esterne al presente procedimento in quanto già oggetto, come dichiara la stessa ricorrente, di distinti e autonomi giudizi tuttora pendenti dinanzi a codesto Tribunale di Roma, e precisamente il procedimento iscritto al n. di R.G, 35624/2018, riunito poi alla causa rg.
57598/2015, avverso l'avviso n. CO/141897 del 22/11/2017 recante “Avviso di corresponsione al e alla dell'indennità risarcitoria, Controparte_9 CP_4 riferita alle annualità 2015-2018”; il procedimento iscritto al n. di RG 80395/2018, riunito poi alla causa rg. 57598/2015, avverso l'avviso CO/2018/0168074 del 2.11.2018, relativo all'annualità 2018; il procedimento iscritto al n. di RG 14794/2020, poi riunito alla causa rg.
57598/2015, avverso l'avviso CO/2020/0005881 del 16.01.2020, relativo all'annualità 2019; il procedimento iscritto al n. di RG 20371/2021, sospeso e poi riassunto, avverso l'avviso di pagamento prot. CO2021 n. 0014068 del 04.02.2021 per l'anno 2020; il procedimento iscritto al n. di RG 18760/2022 (Tribunale civile di Roma, sez. II, Dott. Ceccarini) avverso l'avviso n. 10261 per l'anno 2021; il procedimento iscritto al n. di R.G. 44343/2023, riunito alla causa rg. 57598/2015, avverso la nota n. 26701 del 8.03.23, relativa all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per le annualità 2018-2019-2020-2021, nonché al primo avviso di sollecito prot. CO65804 e al secondo avviso di sollecito prot. CO76554.
Essendo ancora pendente il procedimento c.d. portante iscritto al r.g. 57598/2015, giudice dr. Pietro Persico, chiamato all'udienza del 4.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, onde evitare il possibile contrasto tra giudicati, la causa va rimessa sul ruolo per il riallineamento dei due procedimenti all'udienza indicata, fatta salva ogni altra determinazione all'udienza di rimessione.
Le spese processuali al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella causa iscritta al n. di RG 17270/2024 tra Parte_1
contro , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, nella contumacia della : Controparte_3 CP_4
a) Dichiara la decadenza di parte opponente ( 617 c.p.c.) dal diritto di proporre opposizione ai vizi formali della cartella esattoriale n. 097 2023 01993724 25000; b) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per l'esame dell'esito delle contestazioni svolte in merito agli atti prodromici oggetto del procedimento iscritto al n. di RG. 57598/2015.
Roma 09.07.2025.
Il giudice dr. Claudio Patruno.
pagina6 di 6
-TRIBUNALE DI ROMA -
SEZIONE II CIVILE
Verbale
Successivamente all'udienza del 09.07.2025 nella causa tra Parte_1
la parte convenuta rappresentata dall'avvocato Manuela
[...] CP_1
Scerpa dell'avvocatura capitolina, , Controparte_2 [...]
rappresentata Controparte_3 ex lege dall'avvocatura generale dello stato, nella contumacia della , CP_4 ritualmente citata e non costituita,
Il Tribunale lette le conclusioni o rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale n. 097 2023 01993724 25000, ed agli atti presupposti.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale in via preliminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e in primo luogo, stante la pendenza dei giudizi di opposizione agli avvisi di pagamento presupposti della Cartella esattoriale n. 097 2023
01993724 25 000, sospendere l'efficacia esecutiva di quest'ultima, nonché delle relative iscrizioni a ruolo e di tutti gli atti ad essa presupposti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa gli avvisi di pagamento del 2. in via preliminare, Controparte_5 accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'illegittimità e, per l'effetto, annullare l'iscrizione a ruolo su cui si fonda la Cartella impugnata, nonché accertare e dichiarare la nullità di pagina1 di 6 quest'ultima, stante l'attuale pendenza dei giudizi di opposizione agli avvisi di pagamento presupposti;
3. in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e illegittimità e, per l'effetto, annullare l'iscrizione a ruolo e la Cartella di pagamento impugnata, in ragione della mancanza di un titolo esecutivo, ovvero, in ogni caso, in ragione della illegittimità della procedura ex art. 1, comma 274, L. n. 311 del 2004, per tutti i motivi sopra esposti, ivi inclusa la carenza di legittimazione di ai fini della CP_1 notifica degli avvisi di pagamento presupposti alla Cartella;
4. in via principale in merito, accertare e dichiarare che non ha diritto ad iscrivere a ruolo a carico Controparte_2 dell'attrice le somme per cui è causa, che detti importi non sono dovuti dall'attrice ad alcuna Amministrazione, nonché che tutte le richieste di pagamento per le somme per cui
è causa sono inefficaci ai sensi dell'art. 100, comma 5, D.L. n. 104 del 2020, conv. con mod. dalla L. n. 126 del 2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria di cui all'iscrizione a ruolo e alla Cartella di pagamento impugnata è infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte;
5. in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della Cartella esattoriale per mancanza di motivazione, indeterminatezza ed erroneità degli importi richiesti;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di tutti i procedimenti pendenti avanti al Tribunale di Roma, recanti R.G. n. 35624/2018, n. 80395/2018; n. 14794/2020; n.
20371/2021; n. 18760/2022, aventi ad oggetto l'opposizione, nell'an e nel quantum, a tutti gli avvisi di pagamento presupposti della Cartella impugnata;
. in via subordinata, dichiarare la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento pendente avanti al Tribunale di Roma, recante R.G. n. 57598/2015 e, in ogni caso, accertata incidentalmente l'intervenuta usucapione delle aree e dei beni oggetto delle richieste di pagamento in favore della Sig.ra annullare la Cartella di pagamento impugnata e Pt_1 tutti gli atti presupposti, in quanto si basano su una pretesa creditoria infondata in fatto e in diritto.
8. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge
Conclusioni per parte convenuta “Voglia il Tribunale adito rigettare tutte CP_1 le avverse domande in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto e dedotto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in ragione di quanto esposto. Con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Conclusioni per Controparte_3 Controparte_3
, “Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva della;
- sempre in via Controparte_3 preliminare, dichiarare inammissibile e, per l'effetto, rigettare il ricorso avversario;
- in subordine, nel merito, dichiarare infondate le domande avversarie e, per l'effetto, rigettare il ricorso. Con condanna della controparte alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella opposta afferisce ad addebiti relativi a «proventi beni del demanio anno
2015. Seconda richiesta di pagamento (comma 274, articolo 1, l. n. 311/04) CO.N.
69983/2022» (con la specificazione che si tratterebbe di «indennizzi dal 2015 al 2017»), per un totale di € 44.602,25; «proventi beni del demanio anno 2018. Seconda richiesta di pagina2 di 6 pagamento (comma 274, articolo 1, l. n. 311/04) CO-N. 76554 del 2022» (con la specificazione che si tratterebbe di «indennizzi dal 2018 al 2021»), per un totale di €
37.496,86.
Va precisato che il diritto di credito oggetto di pretesa da parte dell'amministrazione pubblica ed incardinato nella cartella di pagamento opposta trova ragione nell'occupazione di aree del demanio pubblico, meglio specificate in atti.
Precisamente, la pretesa riscossione trova ragione nell'art. 1 comma 274 della L. 311/2004 secondo cui, “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle Controparte_2 somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
Nel caso di specie è trascorso il termine indicato dalla seconda richiesta di pagamento delle somme dovute per l'occupazione. Infatti, in data 30.05.2022,
[...]
con (primo) avviso di sollecito prot. CO65804 intimava la sig.ra a CP_1 Pt_1 corrispondere al Demanio dello Stato le somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per l'uso e l'occupazione del suolo pubblico dello Stato sito in Via Litoranea Km. 6,500, in prossimità del 4° cancello di Castelporziano, relative alle annualità dal 2018 al 2021, maggiorate degli interessi di mora, e a provvedere al versamento delle somme relative all'Imposta Regionale dovuta per le annualità 2018 e 2019.
In data 21.06.2022, con (secondo) avviso di sollecito prot. CO76554 CP_1 intimava nuovamente la sig.ra a corrispondere al Demanio dello Stato le somme Pt_1 dovute a titolo di indennità risarcitoria per l'uso e l'occupazione del suolo pubblico dello
Stato sito in Via Litoranea Km. 6,500, in prossimità del 4° cancello di Castelporziano, relative alle annualità dal 2018 al 2021, maggiorate degli interessi di mora, e a provvedere al versamento delle somme relative all'Imposta Regionale dovuta per le annualità 2018 e
2019.
In data 08.03.2023, notificava alla Controparte_6 sig.ra l'“Avviso Demanio AGDR Registro Ufficiale 26701 (55032446162209) Pt_1 avente ad oggetto Chiosco 3 sito in Via Litoranea snc Hm. 6,500 – 00122 – CP_1
– iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per le annualità Parte_2
2018-2019-2020-2021, per l'uso e l'occupazione senza titolo di aree demaniali marittime e manufatti siti sulla spiaggia di Castel AN”, in cui si esplicita che l'Ufficio aveva provveduto ad attivare la procedura di riscossione coattiva di interessi maturati fino al
20.06.2022, oltre interessi e spese del procedimento, come previsto dall'art. 1, comma 274, l.
311/2004.
Come confermato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, la ratio della norma sopra citata è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della
Pubblica Amministrazione ed, infatti, la stessa prevede che le somme che risultano dovute alla P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla secondo notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica”
(cfr. Cass. civ. 13403/2022).
pagina3 di 6 Va preliminarmente evidenziato che la signora in proprio e nella qualità, Pt_1 con ricorso depositato in data 19.04.2024, propone opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2023 01993724 25000, assertivamente a lei notificata nella data del 22.09.2023. Ne consegue la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla cartella in ordine ai c.d. vizi formali, per superamento del termine decadenziale ( art 617 c.p.c.) previsto.
Non v'è - nell'atto introduttivo -alcun richiamo ad un vizio di notifica della cartella che legittimi la c.d. opposizione recuperatoria.
Per migliore intelligenza della vicenda va rilevato che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa su istanza dell'ente creditore attiene al mancato pagamento dei proventi da occupazione di area demaniale relativa all''uso/occupazione senza titolo di
Aree Demaniali Marittime e manufatti siti sulla spiaggia di Castel AN, precisamente il Chiosco n. 3 (punto di ristoro), sito in Via Litoranea s.n.c., Km. 6,500 – 00122.
In ordine al titolo di provenienza del bene della la stessa diveniva Pt_1 cessionaria dell'attività esercitata nel punto di ristoro n. 3, con il ché la stessa semplicemente subentrava nell'attività di gestione del chiosco n. 3, trasmessale dall'ente comunale in liquidazione con scrittura privata del 21.12.1990, con la precisazione che il dante causa della cessione, aveva la semplice concessione di uso del chiosco, per come disciplinata dal Comune di nella concessione demaniale marittima n. 52. CP_1
Con successiva convenzione del 20.08.2002 n. 61127, il affidava la CP_5 gestione dei servizi connessi alla balneazione alla pulizia ed alla guardiania, afferenti alla spiaggia libera di Castelporziano, 98 tra cui la Contestualmente alla Pt_1 sottoscrizione di tale Convenzione il e/o i singoli Consorziati corrispondevano CP_7
(art. 3 secondo capoverso) la somma di euro 25.000,00 da computarsi quale acconto del corrispettivo dovuto per l'occupazione delle aree realizzatesi negli anni precedenti.
In ordine alla cartella in oggetto, nessun addebito viene elevato dalla difesa della parte ricorrente alla cartella di pagamento opposta, per vizi propri.
Anzi, tutti gli atti prodromici all'iscrizione a ruolo e all'emissione della cartella sono stati notificati alla controparte che, infatti, ha provveduto all'impugnazione di ognuno di essi in autonomi e distinti giudizi, tutti pendenti dinanzi a codesto Tribunale.
In ordine al merito, l'area oggetto di causa è di proprietà dello Stato e, più precisamente, appartiene al patrimonio indisponibile;
è sempre stata ed è attualmente destinata ai pubblici usi della navigazione (servizio turistico-ricreativo, balneazione, etc.) pubblico marittimo pur nella contestuale destinazione, per legge, alla dotazione della
Presidenza della Repubblica che ne rafforza il regime giuridico per la indisponibilità (non sussistendo alcuna contraddizione fra i due concetti, in quanto entrambi sono rivolti alla soddisfazione di una pubblica funzione e hanno lo stesso regime giuridico di res extra commercium).
In ordine alla presunta usucapione del bene, con illegittimità derivata della richiesta di pagamento, deve dirsi, al contrario, che il titolo di possesso rinvenibile in capo alla signora non legittima alcuna pretesa afferente alla usucapione del bene: nessun Pt_1 accertamento giurisdizionale ha accolto la domanda di usucapione della più ampia area all'interno della quale insiste il chiosco n. 3 e le elative pertinenze della signora Pt_1 come evidenziato dallo scrivente nel provvedimento conclusivo del procedimento iscritto al n. 57595/2015, ( con riferimento ad altro chiosco ma insistente nella medesima area) in pagina4 di 6 quest'area facente parte della Tenuta di Castelporziano, i beni oggetto di causa sono allibrati correttamente tra i beni patrimoniali indisponibili dello stato poiché facenti parte della Scheda RMG/11 denominata R” Tenuta di Castel AN Trasfusa e Trasfusetta, e sono ricompresi tra i beni assegnati in dotazione al Presidente della Repubblica, come previsto dall'articolo 1 Legge 1077/1948; a ciò si aggiunga che il tratto di spiaggia appartiene alla , ricadendo in due siti: ZSC codice IT6030027 denominata Controparte_8
Castel AN Fascia Costiera istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE HABITAT e nella Zona Protezione Speciale codice IT6030084 denominata Castel AN tenuta
Presidenziale Istituita ai sensi della Direttiva 2009/147CE Uccelli;
la direttiva HABITAT recepita dal DPR 120 del 12 Marzo 2003 ha come obbiettivo la salvaguardia della biodiversità; statuisce che nelle ZSC si applicano mediante atto legislativo misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato: la ZSC Castel AN Fascia Costiera è stata designata con DM Ambiente della tutela del Territorio 2.08.2017. In ultimo, i beni patrimoniali indisponibili sono tali e tali diventano per la particolare loro destinazione (826 c.c.) e non possono esser sottratti alla loro destinazione se non nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi che li riguardano (
c.f.r. 828 c.c.) l'appartenenza ai beni indisponibili si estrinseca nell'impossibilità di sottrarli all'uso ed alla pubblica funzione cui sono destinati e ciò impedisce la maturazione di un possesso utile ad usucapione. A ciò si aggiunga che i beni della dotazione del Presidente della Repubblica sono previsti dalla Costituzione all'art. 84 che statuisce una riserva di legge, di talché l'appartenenza o la sua fine sono assoggettati a riserva di legge.
Non esistendo in diritto un provvedimento di sdemanializzazione tacita, consegue all'evidenza l'inconsistenza della rivendicazione operata dalla difesa di parte attrice.
In ordine alla quantificazione della pretesa trasfusa nella cartella esattoriale si rammenta come – secondo quanto rappresentato dall'ente territoriale - all'articolo 3 della convenzione prot. 61127 del 209.08.2022 il consorzio di cui faceva parte l'opponente assumeva la gestione del tratto di spiaggia assumendosi l'obbligo di versare al CP_5 un corrispettivo stabilito con provvedimento successivo sulla base di una stima fatta
[...] dal perito incaricato dall'ente tenendo conto delle tabelle demaniali marittime per l'occupazione dell'area su cui insistono i punti di ristoro. Il , di cui la signora CP_7 faceva parte, assumeva dunque la gestione del tratto di spiaggia assumendosi Pt_1
(art. 3 della convenzione prot. 61127 del 20 agosto 2002) l'obbligo di versare al CP_5
“un corrispettivo stabilito con provvedimento successivo sulla base di una stima
[...] fatta da un perito incaricato dall'ente tenendo conto delle tabelle demaniali marittime per l'occupazione dell'area su cui insistono gli attuali punti di ristoro”. Ed ancora: “Tale corrispettivo dovrà essere erogato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno”.
Pagamento sistematicamente disatteso, secondo la tesi della parte opposta, dalla signora Pt_1
Tale convenzione è giunta a scadenza naturale in data 14 agosto 2014
Nessuna incidenza ha, inoltre, la sopravvenienza del comma 5 dell'art. 100 D.L.
104/2020 come modificato dalla Legge di conversione 13.10.2020 n. 126: che la summenzionata disposizione ha natura chiaramente eccezionale poiché introduce una procedura di definizione agevolata dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti pagina5 di 6 concernenti esclusivamente il pagamento dei canoni pertinenziali relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e turistico-commerciali. Trattandosi pertanto di misura eccezionale, è di stretta interpretazione e non è suscettibile, quindi, di essere applicata al di fuori dei casi in essa testualmente contemplati, in conformità al disposto dell'art. 14 disp. prel. cod.civ. Va dunque esclusa l'estendibilità della norma a casi diversi da quelli in essa considerati, ossia, per quanto rileva, al pagamento degli indennizzi.
Tuttavia, va rilevato che le contestazioni alle vicende di merito e, in particolare, a tutti gli atti indicati dalla parte opponente alle pagine 2, 3 e 4 del proprio ricorso, sono esterne al presente procedimento in quanto già oggetto, come dichiara la stessa ricorrente, di distinti e autonomi giudizi tuttora pendenti dinanzi a codesto Tribunale di Roma, e precisamente il procedimento iscritto al n. di R.G, 35624/2018, riunito poi alla causa rg.
57598/2015, avverso l'avviso n. CO/141897 del 22/11/2017 recante “Avviso di corresponsione al e alla dell'indennità risarcitoria, Controparte_9 CP_4 riferita alle annualità 2015-2018”; il procedimento iscritto al n. di RG 80395/2018, riunito poi alla causa rg. 57598/2015, avverso l'avviso CO/2018/0168074 del 2.11.2018, relativo all'annualità 2018; il procedimento iscritto al n. di RG 14794/2020, poi riunito alla causa rg.
57598/2015, avverso l'avviso CO/2020/0005881 del 16.01.2020, relativo all'annualità 2019; il procedimento iscritto al n. di RG 20371/2021, sospeso e poi riassunto, avverso l'avviso di pagamento prot. CO2021 n. 0014068 del 04.02.2021 per l'anno 2020; il procedimento iscritto al n. di RG 18760/2022 (Tribunale civile di Roma, sez. II, Dott. Ceccarini) avverso l'avviso n. 10261 per l'anno 2021; il procedimento iscritto al n. di R.G. 44343/2023, riunito alla causa rg. 57598/2015, avverso la nota n. 26701 del 8.03.23, relativa all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per le annualità 2018-2019-2020-2021, nonché al primo avviso di sollecito prot. CO65804 e al secondo avviso di sollecito prot. CO76554.
Essendo ancora pendente il procedimento c.d. portante iscritto al r.g. 57598/2015, giudice dr. Pietro Persico, chiamato all'udienza del 4.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, onde evitare il possibile contrasto tra giudicati, la causa va rimessa sul ruolo per il riallineamento dei due procedimenti all'udienza indicata, fatta salva ogni altra determinazione all'udienza di rimessione.
Le spese processuali al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella causa iscritta al n. di RG 17270/2024 tra Parte_1
contro , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, nella contumacia della : Controparte_3 CP_4
a) Dichiara la decadenza di parte opponente ( 617 c.p.c.) dal diritto di proporre opposizione ai vizi formali della cartella esattoriale n. 097 2023 01993724 25000; b) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per l'esame dell'esito delle contestazioni svolte in merito agli atti prodromici oggetto del procedimento iscritto al n. di RG. 57598/2015.
Roma 09.07.2025.
Il giudice dr. Claudio Patruno.
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