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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15958/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15958/2024 V.G. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 TE presso lo studio dell'avv. MITIDIERI MORALES DIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 TE concordatario in TORINO il 24/06/2020.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 415 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] e nato a Persona_1 Persona_2
Torino il 4/11/2009;
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal in data
11.10.2022.
Con ricorso depositato il 01/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
pag. 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 TE dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale attualmente in comproprietà sita in Torino Corso Sebastopoli 259 con tutti gli arredi ivi contenuti, viene assegnata alla signora che vi abiterà con il figlio minore Parte_1
e la figlia maggiorenne non autonoma ed indipendente dal punto di vista economico.
Dà ATTO che il marito dichiara di aver già prelevato i suoi effetti personali e di non aver all'interno beni di sua esclusiva proprietà.
Il Signor si obbliga a cedere la proprietà del seguente immobile alla OR TE
, che si obbliga ad acquistare, in esecuzione ed adempimento del presente accordo Parte_1
e quindi a titolo di negozio solutorio con causa esterna, escluso quindi qualsiasi spirito di liberalità, entro 30 giorni dalla pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
le parti intendono avvalersi per i trasferimenti di proprietà suindicati dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 L. 74/1987, così come confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2E del 21 febbraio 2014: Immobile sito in Torino, C.so Sebastopoli 259,piano terzo (quarto f.t.) censito al NCEU del Comune di Torino, F.
1387, N. 11, sub. 17, CAT A/3, rendita 733,37 con locale cantina di pertinenza, al piano interrato – quota proprietà 50%; La OR si obbliga a cedere la proprietà del seguente Parte_1 immobile al Signor che si obbliga ad acquistare in esecuzione ed adempimento TE del presente accordo e quindi a titolo di negozio solutorio con causa esterna, escluso quindi qualsiasi spirito di liberalità, entro 30 giorni dalla pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
le parti intendono avvalersi per i trasferimenti di proprietà suindicati dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19
pag. 2 di 4 L. 74/1987, così come confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2E del 21 febbraio 2014: Immobile sito in Torino – C.so Sebastopoli n. 272, piano interrato, censito al NCEU del Comune di Torino, F. 1343, N. 252, sub 138, cat C/6, rendita 204,98- quota proprietà 50% Le spese notarili per gli atti di trasferimento e per la redazione APE saranno al 50% tra le parti.
Contestualmente alla stipula dei suddetti rogiti di compravendita e a fronte degli stessi, la OR
verserà al Signor la somma di € 52.500/00 a titolo di conguaglio prezzi vendita Parte_1 Pt_2 immobili.
AFFIDA il figlio minorenne ad entrambi i genitori con residenza ed abitazione principale Per_2 presso la madre nell'attuale alloggio coniugale;
la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e, in genere, a questioni di straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la potestà sarà esercitata separatamente;
DISPONE che il padre tenga con sé il figlio minorenne, previo accordo con la madre rispettandone i desideri, le esigenze di studio e ricreative;
pertanto, salvo diverso volere del figlio ultraquattordicenne, il padre trascorrerà con il figlio: → un week-end alternato, compatibilmente con i turni di lavoro del padre, dal sabato mattino alla domenica alle ore 19/00, con onere del padre di riaccompagnare il figlio presso il domicilio materno o presso i nonni materni, qualora la madre lavorasse. → un pomeriggio alla settimana compatibilmente con i turni di lavoro del padre e le esigenze di studio e ricreative del figlio dall'uscita di scuola fino alle 22 con onere del padre di riaccompagnare il minore direttamente presso il domicilio materno o presso i nonni materni, qualora la madre lavorasse. La Vigilia di Natale e il giorno di Natale ad anni alterni;
→ la vigilia di Capodanno e il giorno di Capodanno ad anni alterni;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
→ il giorno di Pasqua ad anni alterni con i genitori, come il Lunedì dell'Angelo; le altre festività brevi quali ad esempio il 25 aprile, 01 maggio, etc., ad anni alterni Il Signor Pt_2 si impegna a ospitare il figlio in ambiente privo di allergeni e fumo passivo consapevole dei Per_2 problemi respiratori del figlio. Qualora il minore manifesti la sua volontà di non stare con il padre in alcuni dei periodi di cui al punto precedente, il Signor aderirà alla richiesta del figlio e non Pt_2 lo obbligherà a stare presso di lui nei periodi di competenza.
DÀ ATTO che i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località diverse dal luogo di residenza quando hanno con sé il minore.
DISPONE che il padre corrisponda all'altro coniuge entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne convivente con la madre e non Per_2 Per_ ancora autonoma ed indipendente dal punto di vista economico , la somma di Euro 300/00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuna alle spese mediche non coperte dal SSN (comprensive delle spese dentistiche e ticket sanitari), scolastiche (comprensive di rette e tasse scolastiche, mensa scolastica, mezzi di trasporto, libri, corredo scolastico, gite), sportive e ludico - ricreative, concordate o necessitate e documentate richiamando sul punto quanto riportato nel Protocollo di Intesa Magistrati – Avvocati Tribunale di
Torino sottoscritto il 15/3/2016.
DÀ ATTO che gli assegni per il nucleo famigliare o provvedimenti di sostegno al reddito attinenti alla prole verranno percepiti dalla signora e, pertanto, il marito si impegna, se richiesto, a Parte_1 sottoscrivere i moduli e a fornire le dichiarazioni a tal fine richieste dagli Organi competenti.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, ciascuno non pretende nulla dall'altro in punto assegno divorzile.
pag. 3 di 4 DÀ ATTO che le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti, siano essi carta d'identità, passaporto o documenti equipollenti, per il figlio minore. La OR ed il Signor Parte_1 Pt_2 dichiarano reciprocamente di non aver altre pendenze economiche da definire oltre quelle di cui al presente accordo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15958/2024 V.G. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 TE presso lo studio dell'avv. MITIDIERI MORALES DIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 TE concordatario in TORINO il 24/06/2020.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 415 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] e nato a Persona_1 Persona_2
Torino il 4/11/2009;
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal in data
11.10.2022.
Con ricorso depositato il 01/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
pag. 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 TE dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale attualmente in comproprietà sita in Torino Corso Sebastopoli 259 con tutti gli arredi ivi contenuti, viene assegnata alla signora che vi abiterà con il figlio minore Parte_1
e la figlia maggiorenne non autonoma ed indipendente dal punto di vista economico.
Dà ATTO che il marito dichiara di aver già prelevato i suoi effetti personali e di non aver all'interno beni di sua esclusiva proprietà.
Il Signor si obbliga a cedere la proprietà del seguente immobile alla OR TE
, che si obbliga ad acquistare, in esecuzione ed adempimento del presente accordo Parte_1
e quindi a titolo di negozio solutorio con causa esterna, escluso quindi qualsiasi spirito di liberalità, entro 30 giorni dalla pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
le parti intendono avvalersi per i trasferimenti di proprietà suindicati dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 L. 74/1987, così come confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2E del 21 febbraio 2014: Immobile sito in Torino, C.so Sebastopoli 259,piano terzo (quarto f.t.) censito al NCEU del Comune di Torino, F.
1387, N. 11, sub. 17, CAT A/3, rendita 733,37 con locale cantina di pertinenza, al piano interrato – quota proprietà 50%; La OR si obbliga a cedere la proprietà del seguente Parte_1 immobile al Signor che si obbliga ad acquistare in esecuzione ed adempimento TE del presente accordo e quindi a titolo di negozio solutorio con causa esterna, escluso quindi qualsiasi spirito di liberalità, entro 30 giorni dalla pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
le parti intendono avvalersi per i trasferimenti di proprietà suindicati dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19
pag. 2 di 4 L. 74/1987, così come confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2E del 21 febbraio 2014: Immobile sito in Torino – C.so Sebastopoli n. 272, piano interrato, censito al NCEU del Comune di Torino, F. 1343, N. 252, sub 138, cat C/6, rendita 204,98- quota proprietà 50% Le spese notarili per gli atti di trasferimento e per la redazione APE saranno al 50% tra le parti.
Contestualmente alla stipula dei suddetti rogiti di compravendita e a fronte degli stessi, la OR
verserà al Signor la somma di € 52.500/00 a titolo di conguaglio prezzi vendita Parte_1 Pt_2 immobili.
AFFIDA il figlio minorenne ad entrambi i genitori con residenza ed abitazione principale Per_2 presso la madre nell'attuale alloggio coniugale;
la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e, in genere, a questioni di straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la potestà sarà esercitata separatamente;
DISPONE che il padre tenga con sé il figlio minorenne, previo accordo con la madre rispettandone i desideri, le esigenze di studio e ricreative;
pertanto, salvo diverso volere del figlio ultraquattordicenne, il padre trascorrerà con il figlio: → un week-end alternato, compatibilmente con i turni di lavoro del padre, dal sabato mattino alla domenica alle ore 19/00, con onere del padre di riaccompagnare il figlio presso il domicilio materno o presso i nonni materni, qualora la madre lavorasse. → un pomeriggio alla settimana compatibilmente con i turni di lavoro del padre e le esigenze di studio e ricreative del figlio dall'uscita di scuola fino alle 22 con onere del padre di riaccompagnare il minore direttamente presso il domicilio materno o presso i nonni materni, qualora la madre lavorasse. La Vigilia di Natale e il giorno di Natale ad anni alterni;
→ la vigilia di Capodanno e il giorno di Capodanno ad anni alterni;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
→ il giorno di Pasqua ad anni alterni con i genitori, come il Lunedì dell'Angelo; le altre festività brevi quali ad esempio il 25 aprile, 01 maggio, etc., ad anni alterni Il Signor Pt_2 si impegna a ospitare il figlio in ambiente privo di allergeni e fumo passivo consapevole dei Per_2 problemi respiratori del figlio. Qualora il minore manifesti la sua volontà di non stare con il padre in alcuni dei periodi di cui al punto precedente, il Signor aderirà alla richiesta del figlio e non Pt_2 lo obbligherà a stare presso di lui nei periodi di competenza.
DÀ ATTO che i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località diverse dal luogo di residenza quando hanno con sé il minore.
DISPONE che il padre corrisponda all'altro coniuge entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne convivente con la madre e non Per_2 Per_ ancora autonoma ed indipendente dal punto di vista economico , la somma di Euro 300/00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuna alle spese mediche non coperte dal SSN (comprensive delle spese dentistiche e ticket sanitari), scolastiche (comprensive di rette e tasse scolastiche, mensa scolastica, mezzi di trasporto, libri, corredo scolastico, gite), sportive e ludico - ricreative, concordate o necessitate e documentate richiamando sul punto quanto riportato nel Protocollo di Intesa Magistrati – Avvocati Tribunale di
Torino sottoscritto il 15/3/2016.
DÀ ATTO che gli assegni per il nucleo famigliare o provvedimenti di sostegno al reddito attinenti alla prole verranno percepiti dalla signora e, pertanto, il marito si impegna, se richiesto, a Parte_1 sottoscrivere i moduli e a fornire le dichiarazioni a tal fine richieste dagli Organi competenti.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, ciascuno non pretende nulla dall'altro in punto assegno divorzile.
pag. 3 di 4 DÀ ATTO che le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti, siano essi carta d'identità, passaporto o documenti equipollenti, per il figlio minore. La OR ed il Signor Parte_1 Pt_2 dichiarano reciprocamente di non aver altre pendenze economiche da definire oltre quelle di cui al presente accordo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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