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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 6885/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Verbale di causa Udienza 24.01.2025 alle ore 13,58 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Controparte_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità Controparte_1 D'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 18,25
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 6885/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6885 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 24.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 09.04.2024
1. (CPF/MF ), cittadina brasiliana, nata il Controparte_1 C.F._1
30/09/1982 a São Paulo (SP) in Brasile ed ivi residente in [...]90 ap 54 - Jd
Colombo – a São Paulo (SP); in proprio nonché quale esercente la potestà genitoriale sul minore
2) (CPF/MF , cittadino brasiliano, nato il Controparte_2 C.F._2 02/01/2019 a São Paulo (SP) in Brasile e residente all'indirizzo della madre, che lo
Dott. Giovanni Calasso 2
rappresenta ai fini del presente giudizio unitamente al padre Persona_1
(CPF/MF , cittadino brasiliano, a sua volta residente in [...]
[...] P.IVA_1
Dutra 90 ap 54 - Jd Colombo – a São Paulo (SP);
3) ( ), cittadina brasiliana, nata il Controparte_3 CodiceFiscale_3 21/04/1994 a São Paulo (SP) in Brasile ed ivi residente in [...], 596, apto
254A - Jardim Paulista – a São Paulo (SP);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
- dichiarare che , ed il minore Controparte_1 Controparte_3
sono cittadini italiani;
Controparte_2
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di causa compensate nella sola ipotesi di mancata opposi
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a Persona_2
AN (PD) emigrato in Brasile, ove lo stesso decedeva il 25/11/1967 senza mai rendere dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana né naturalizzarsi cittadino brasiliano;
- dal matrimonio contratto dal il 29/09/1900 a Ribeirão Bonito (SP) in Brasile con la CP_2 connazionale IA RI discendeva una stirpe di due rami:
• in data 10/10/1914 a Ribeirão Bonito (SP) nasceva il quale il Persona_3
29/07/1939 si univa in matrimonio con e da detta unione nasceva: CP_5
➢ in data 27/02/1951, sempre a Ribeirão Bonito (SP), , Persona_4 coniugatasi in data 17/01/1981 con e madre Controparte_6 della ricorrente nata a [...] il Persona_5
30/09/1982. A sua volta quest'ultima, il 14/04/2012, contraeva matrimonio con ed Persona_1
❖ in data 02/01/2019, a São Paulo (SP), dava alla luce il minore Controparte_2
• in data 22/12/1920 a Ribeirão Bonito (SP) nasceva la quale il Persona_6
08/12/1945 si univa in matrimonio con e da detta unione Persona_7 nasceva:
➢ in data 17/05/1954, ad Araraquara (SP), Persona_8 CP_3 coniugatosi in data 16/12/2021 con e già padre Controparte_7 della ricorrente
✓ nata a [...] il Controparte_3
21/04/1994 e che in data 12/08/2023, contraeva matrimonio con
Persona_9
Dott. Giovanni Calasso 3
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia dichiarando di intervenire ha, di fatto, preso visione del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato il Persona_2
29/06/1877 a AN (PD) .
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4
Dott. Giovanni Calasso 4
conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 18,25
Lecce-Venezia, 24.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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