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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4812/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4812/2021 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Marco Subiaco, C.F.
, e dall'Avv. Daniele Conti, C.F. , entrambi del Foro di C.F._2 C.F._3
Ancona, ed elettivamente domiciliata presso il Loro studio sito a Senigallia (AN), Via Rodi n. 35
ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti pro- tempore i SI.ri nato a [...] il Controparte_2
02/08/1983 C.F: e nato a [...] il [...] C.F._4 CP_3
C.F: , con sede in UA DI (PG) in Via Flaminia KM 188 s.n.c., 06023 C.F._5 (PG), rappresentata e difesa dall'Avv. David Giuseppe Apolloni, C.F. , pec. C.F._6 elettivamente domiciliata, presso il suo studio, sito in Email_1
Perugia, Via XIV settembre n.71
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
IN VIA PRINCIPALE Rigettare in toto la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice, procedere ad una valutazione del danno nella minor somma che la S.V. riterrà di giustizia, tenendo conto del concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro, ex art. 1227 c.c. e detraendo in ogni caso le pagina 1 di 4 somme già erogate dall nonché di quelle che verranno erogate dall'ente previdenziale nel corso CP_4
del tempo alla SI.ra . Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Chiede altresì ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Si chiede, in particolare, che l'Ill.mo Giudice adito disponga che venga acquisita presso la CP_4 documentazione relativa all'eventuale denuncia di infortunio, nonché all'istruttoria svolta e all'indennizzo in ipotesi riconosciuto.
In caso di contestazione delle prove orali, chiede ammettersi CTU tecnica volta a verificare le caratteristiche della porta.
Per e Controparte_1 CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
IN VIA PRINCIPALE Rigettare in toto la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice, procedere ad una valutazione del danno nella minor somma che la S.V. riterrà di giustizia, tenendo conto del concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro, ex art. 1227 c.c. e detraendo in ogni caso le somme già erogate dall nonché di quelle che verranno erogate dall'ente previdenziale nel corso CP_4
del tempo alla SI.ra . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dall'espletata istruttoria, con particolare riferimento alle prove testimoniali ed alle risultanze della
CTU medica, è emerso che in data 06.03.2020 la IG.ra , mentre si accingeva ad Parte_1 entrare presso il di UA DI, non si accorgeva dell'esistenza di una porta in vetri CP_1 posta all'ingresso e urtava violentemente contro di essa, riportando delle lesioni che son state poi accertate dal CTU dott. L'attuale attrice conveniva pertanto in giudizio la società Per_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi dell'art 2051 c.c., per non essere Controparte_1
segnalata l'esistenza della porta in vetri. Ciò premesso, come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dal rapporto sottostante ed il particolare legame tra custode e res, giustifica il peculiare regime di cui all'art 2051 cc, per il quale vige il criterio di imputazione del danno al soggetto, che prescinde dalla colpa, onerando pertanto il danneggiato della sola duplice dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale pagina 2 di 4 dalla cosa, mentre la responsabilità del custode potrà escludersi solo nel caso in cui venga dimostrata la ricorrenza del caso fortuito, ovvero di un elemento esterno che valga ad eludere il nesso causale, che può derivare anche da un comportamento negligente ed imprevedibile della vittima, ma, in ogni caso, il custode, per essere considerato privo di responsabilità, dovrebbe dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa. Per quanto attiene alle porte/pareti trasparenti, il
Dlgs 81/2008 definito testo unico sulla sicurezza, dispone che queste debbano essere chiaramente segnalate: dall'esame delle foto raffiguranti l'ingresso in cui è avvenuto l'incidente, le piccole vetrofanie di colore nero, raffiguranti delle rondini stilizzate, non possono considerarsi segnalazioni idonee allo scopo, tuttavia, ai fini dell'accertamento di una corresponsabilità ex art 1227 c.c. della danneggiata, non può non tenersi conto del fatto che la IG.ra non era la prima volta Parte_1
che frequentava quei luoghi (la teste proprietaria del negozio ubicato di fronte al Tes_1 [...]
ha dichiarato di conoscere personalmente la IG.ra e che in data 6.03.2020 si CP_1 Pt_1
sarebbero dovute incontrare presso il suo esercizio commerciale), ma soprattutto la IG.ra Pt_1
è stata vista da un avventore del bar (teste sentito all'udienza del 03.04.2023)
[...] Tes_2
mentre si accingeva ad entrare dall'ingresso secondario con in mano il cellulare ed intenta a guardare lo schermo, adottando quindi un comportamento imprudente che, seppure non ritenuto sufficiente per escludere il nesso causala tra la cosa ed il danno, deve essere tenuto in debita considerazione, per la riduzione del risarcimento ex art 1227 c.c., riconoscendo una corresponsabilità della danneggiata in una percentuale pari al 30%. Il CTU, diversamente dalle risultanze della consulenza di parte depositata in atti dall'attrice, ha accertato che “la perizianda ha riportato una lesione consistente in valido trauma contusivo della piramide nasale;
la paziente all'epoca dei fatti era portatrice di esiti di un intervento chirurgico di rinosettoplastica subito circa dieci anni prima;
Il nesso di causalità materiale fra la predetta lesione e gli eventi descritti in citazione è attendibile;
per la descrizione della entità ed evoluzione della stessa si rimanda alla precedente sezione di
“considerazioni medico legali”.
L'inabilità temporanea conseguenza ai fatti narrati fu soltanto di natura parziale in misura del 25%
(ITP 25%) e può ritenersi estesa, per la storia naturale della lesione, a non più di 15 (quindici) giorni.
Le attendibili conseguenze del trauma, molto modeste, configurano una permanente invalidità come danno biologico quantificabile in misura non superiore al 1% (uno percento). Pertanto, il danno risarcibile secondo le tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano risulta pari ad € 1198,63 di cui €
743,63 per danno biologico permanente;
€ 207,15 per invalidità temporanea parziale al 25% e danno morale € 247,85) che ridotto per la corresponsabilità ex art 1227 c.c. viene quantificato in € 839,04
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 839,04 oltre interessi dal dovuto al saldo;
liquida le spese di giudizio in favore di in € 264,00 per spese ed € 2600,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%;
Condanna alla rifusione del 70% delle spese di giudizio Controparte_1
come sopra liquidate ed al 70% delle spese di CTU come già liquidate
Condanna al pagamento del 30% delle spese di CTU come già liquidate Parte_1
Perugia, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4812/2021 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Marco Subiaco, C.F.
, e dall'Avv. Daniele Conti, C.F. , entrambi del Foro di C.F._2 C.F._3
Ancona, ed elettivamente domiciliata presso il Loro studio sito a Senigallia (AN), Via Rodi n. 35
ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti pro- tempore i SI.ri nato a [...] il Controparte_2
02/08/1983 C.F: e nato a [...] il [...] C.F._4 CP_3
C.F: , con sede in UA DI (PG) in Via Flaminia KM 188 s.n.c., 06023 C.F._5 (PG), rappresentata e difesa dall'Avv. David Giuseppe Apolloni, C.F. , pec. C.F._6 elettivamente domiciliata, presso il suo studio, sito in Email_1
Perugia, Via XIV settembre n.71
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
IN VIA PRINCIPALE Rigettare in toto la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice, procedere ad una valutazione del danno nella minor somma che la S.V. riterrà di giustizia, tenendo conto del concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro, ex art. 1227 c.c. e detraendo in ogni caso le pagina 1 di 4 somme già erogate dall nonché di quelle che verranno erogate dall'ente previdenziale nel corso CP_4
del tempo alla SI.ra . Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Chiede altresì ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Si chiede, in particolare, che l'Ill.mo Giudice adito disponga che venga acquisita presso la CP_4 documentazione relativa all'eventuale denuncia di infortunio, nonché all'istruttoria svolta e all'indennizzo in ipotesi riconosciuto.
In caso di contestazione delle prove orali, chiede ammettersi CTU tecnica volta a verificare le caratteristiche della porta.
Per e Controparte_1 CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
IN VIA PRINCIPALE Rigettare in toto la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice, procedere ad una valutazione del danno nella minor somma che la S.V. riterrà di giustizia, tenendo conto del concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro, ex art. 1227 c.c. e detraendo in ogni caso le somme già erogate dall nonché di quelle che verranno erogate dall'ente previdenziale nel corso CP_4
del tempo alla SI.ra . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dall'espletata istruttoria, con particolare riferimento alle prove testimoniali ed alle risultanze della
CTU medica, è emerso che in data 06.03.2020 la IG.ra , mentre si accingeva ad Parte_1 entrare presso il di UA DI, non si accorgeva dell'esistenza di una porta in vetri CP_1 posta all'ingresso e urtava violentemente contro di essa, riportando delle lesioni che son state poi accertate dal CTU dott. L'attuale attrice conveniva pertanto in giudizio la società Per_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi dell'art 2051 c.c., per non essere Controparte_1
segnalata l'esistenza della porta in vetri. Ciò premesso, come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dal rapporto sottostante ed il particolare legame tra custode e res, giustifica il peculiare regime di cui all'art 2051 cc, per il quale vige il criterio di imputazione del danno al soggetto, che prescinde dalla colpa, onerando pertanto il danneggiato della sola duplice dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale pagina 2 di 4 dalla cosa, mentre la responsabilità del custode potrà escludersi solo nel caso in cui venga dimostrata la ricorrenza del caso fortuito, ovvero di un elemento esterno che valga ad eludere il nesso causale, che può derivare anche da un comportamento negligente ed imprevedibile della vittima, ma, in ogni caso, il custode, per essere considerato privo di responsabilità, dovrebbe dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa. Per quanto attiene alle porte/pareti trasparenti, il
Dlgs 81/2008 definito testo unico sulla sicurezza, dispone che queste debbano essere chiaramente segnalate: dall'esame delle foto raffiguranti l'ingresso in cui è avvenuto l'incidente, le piccole vetrofanie di colore nero, raffiguranti delle rondini stilizzate, non possono considerarsi segnalazioni idonee allo scopo, tuttavia, ai fini dell'accertamento di una corresponsabilità ex art 1227 c.c. della danneggiata, non può non tenersi conto del fatto che la IG.ra non era la prima volta Parte_1
che frequentava quei luoghi (la teste proprietaria del negozio ubicato di fronte al Tes_1 [...]
ha dichiarato di conoscere personalmente la IG.ra e che in data 6.03.2020 si CP_1 Pt_1
sarebbero dovute incontrare presso il suo esercizio commerciale), ma soprattutto la IG.ra Pt_1
è stata vista da un avventore del bar (teste sentito all'udienza del 03.04.2023)
[...] Tes_2
mentre si accingeva ad entrare dall'ingresso secondario con in mano il cellulare ed intenta a guardare lo schermo, adottando quindi un comportamento imprudente che, seppure non ritenuto sufficiente per escludere il nesso causala tra la cosa ed il danno, deve essere tenuto in debita considerazione, per la riduzione del risarcimento ex art 1227 c.c., riconoscendo una corresponsabilità della danneggiata in una percentuale pari al 30%. Il CTU, diversamente dalle risultanze della consulenza di parte depositata in atti dall'attrice, ha accertato che “la perizianda ha riportato una lesione consistente in valido trauma contusivo della piramide nasale;
la paziente all'epoca dei fatti era portatrice di esiti di un intervento chirurgico di rinosettoplastica subito circa dieci anni prima;
Il nesso di causalità materiale fra la predetta lesione e gli eventi descritti in citazione è attendibile;
per la descrizione della entità ed evoluzione della stessa si rimanda alla precedente sezione di
“considerazioni medico legali”.
L'inabilità temporanea conseguenza ai fatti narrati fu soltanto di natura parziale in misura del 25%
(ITP 25%) e può ritenersi estesa, per la storia naturale della lesione, a non più di 15 (quindici) giorni.
Le attendibili conseguenze del trauma, molto modeste, configurano una permanente invalidità come danno biologico quantificabile in misura non superiore al 1% (uno percento). Pertanto, il danno risarcibile secondo le tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano risulta pari ad € 1198,63 di cui €
743,63 per danno biologico permanente;
€ 207,15 per invalidità temporanea parziale al 25% e danno morale € 247,85) che ridotto per la corresponsabilità ex art 1227 c.c. viene quantificato in € 839,04
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 839,04 oltre interessi dal dovuto al saldo;
liquida le spese di giudizio in favore di in € 264,00 per spese ed € 2600,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%;
Condanna alla rifusione del 70% delle spese di giudizio Controparte_1
come sopra liquidate ed al 70% delle spese di CTU come già liquidate
Condanna al pagamento del 30% delle spese di CTU come già liquidate Parte_1
Perugia, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
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