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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Napoli, dr.ssa Roberta Manzon, in funzione di Giudice del lavoro, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8962/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, cod. fisc. rapp.to e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
SCOGNAMIGLIO UMBERTO presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli
RICORRENTE E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede CP_1 dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.04.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. 4344/2023 R.G. e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere dell'assegno di invalidità. Si è costituito tempestivamente l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico CP_1 riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
In ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U., nominato con incarico di supplemento peritale, ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti. Tali stati patologici, ad avviso del C.T.U., determinano una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 76 % con decorrenza dal mese di gennaio dell'anno 2024 con rivalutazione nel settembre
2026.
1 Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). In ordine alla richiesta di condanna dell' alla corresponsione in favore dell'istante dei ratei CP_1 maturati e maturandi della prestazione, va richiamato quanto già ritenuto dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 9755/2019-27010/2018) secondo cui la pronuncia ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di prestazioni assistenziali o previdenziali, sicché resterebbero ancora da accertare i requisiti socioeconomici, sottesi al riconoscimento del diritto e della prestazione. Di qui l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento, pur richiesta in ricorso. Va, pertanto, riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario inerente il beneficio dell'assegno di invalidità dalla decorrenza su indicata. La decorrenza della prestazione da una data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, integrando un accoglimento parziale della domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, ponendosi le stesse per la residua percentuale, liquidata come CP_ in dispositivo, a carico dell' (oltre le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto).
In particolare, la liquidazione tiene contro, per il quantum prima della parziale compensazione, di €. 1.168,50 per compensi professionali per la fase di ATP, ed €. 2.695,50 per la presente fase di opposizione, sul quale viene operata la parziale compensazione, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario inerente al beneficio dell'assegno di invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2024, con rivalutazione delle condizioni invalidanti nel settembre 2026; CP_
2)condanna l' al pagamento delle spese di lite (oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) che, compensate per 1/3, liquida nel residuo in complessivi €. 2.576,00 oltre spese forfettarie, IVA, CPA come per legge, con attribuzione al legale del ricorrente.
Si comunichi.
Napoli, 28/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon
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