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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/11/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9570/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv. ti Simona PASQUALI e Barbara PANZACCHI ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del primo difensore , Email_1
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Manlio D'AMICO ed elettivamente domiciliato presso il cui studio a Bologna, Via Farini, n. 4, RESISTENTE
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza delll'11 novembre 2025.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio il 7 aprile 2011 a Parte_1 Controparte_1
Torino. Dalla loro unione non sono nati figli.
***** Con ricorso depositato il 14 luglio 2025 ha domandato che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi;
- venga dichiarato che il signor non ha alcun titolo a restare CP_1 nell'immobile (comprensivo di appartamento e cantine) sito a Bologna, via Carlo Francesco Dotti, n. 14 e che sia stabilito un termine affinché lo rilasci. pagina 1 di 3 Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato le allegazioni della controparte, non si è opposto alla separazione e nel merito ha chiesto che:
- la separazione sia addebitata alla moglie;
- sia previsto a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondergli un assegno di mantenimento di 1.000,00 euro o di quella diversa ritenuta di giustizia;
- sia stabilito che egli continui a vivere nella casa coniugale oppure nel B&B CP_2
Via Dotti 14 – www.airbnb.it adiacente all'abitazione,
[...]
Nell'udienza dell'11 novembre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno domandato l'accoglimento delle conclusioni congiunte. La giudice ha autorizzato le parti a vivere separate e ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 16 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 27 Parte_1 gennaio 1979 e , nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio il 7 aprile 2011 a Torino, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 65 P. 1 Uff. 2 anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
pagina 2 di 3 2) prende atto che la signora i è impegnata a versare al signor , a Pt_1 CP_1 titolo di assegno maritale una tantum, l'importo complessivo di 7.000,00 euro, di cui
2.000,00 euro entro il 30 novembre 2025 e 5.000,00 al momento della liberazione dell'immobile;
3) prende atto che il signor si è impegnato a liberare la ex casa coniugale CP_1
l'11 luglio 2026; 4) prende atto che i ricorrenti hanno rinunciato a tutte le altre domande svolte;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 12 novembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv. ti Simona PASQUALI e Barbara PANZACCHI ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del primo difensore , Email_1
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Manlio D'AMICO ed elettivamente domiciliato presso il cui studio a Bologna, Via Farini, n. 4, RESISTENTE
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza delll'11 novembre 2025.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio il 7 aprile 2011 a Parte_1 Controparte_1
Torino. Dalla loro unione non sono nati figli.
***** Con ricorso depositato il 14 luglio 2025 ha domandato che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi;
- venga dichiarato che il signor non ha alcun titolo a restare CP_1 nell'immobile (comprensivo di appartamento e cantine) sito a Bologna, via Carlo Francesco Dotti, n. 14 e che sia stabilito un termine affinché lo rilasci. pagina 1 di 3 Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato le allegazioni della controparte, non si è opposto alla separazione e nel merito ha chiesto che:
- la separazione sia addebitata alla moglie;
- sia previsto a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondergli un assegno di mantenimento di 1.000,00 euro o di quella diversa ritenuta di giustizia;
- sia stabilito che egli continui a vivere nella casa coniugale oppure nel B&B CP_2
Via Dotti 14 – www.airbnb.it adiacente all'abitazione,
[...]
Nell'udienza dell'11 novembre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno domandato l'accoglimento delle conclusioni congiunte. La giudice ha autorizzato le parti a vivere separate e ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 16 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 27 Parte_1 gennaio 1979 e , nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio il 7 aprile 2011 a Torino, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 65 P. 1 Uff. 2 anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
pagina 2 di 3 2) prende atto che la signora i è impegnata a versare al signor , a Pt_1 CP_1 titolo di assegno maritale una tantum, l'importo complessivo di 7.000,00 euro, di cui
2.000,00 euro entro il 30 novembre 2025 e 5.000,00 al momento della liberazione dell'immobile;
3) prende atto che il signor si è impegnato a liberare la ex casa coniugale CP_1
l'11 luglio 2026; 4) prende atto che i ricorrenti hanno rinunciato a tutte le altre domande svolte;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 12 novembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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