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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1293 \2024 R.G.;
promossa da
c.f.: Parte_1
, nata in [...], il [...], C.F._1
rappresentata e difesa come in atti dall' avv. Italiano Rosa Isabel;
contro
, C.F.: Controparte_1
nato in [...], il [...] , C.F._2
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Nastasi Letterio;
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto che fosse pronunziata la sentenza di separazione, secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa. IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/11/2024,
[...]
ha premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con , Controparte_1
nel comune di Acarigua (Venezuela), trascritto nel comune di
Milazzo, e che dal matrimonio non sono nati figli. Ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale.
Disposta la comparizione delle parti, unitamente alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza,
si è costituito , il Controparte_1
quale ha aderito alla domanda di separazione.
All'udienza del 21/03/2025, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione e hanno dato atto dell'insussistenza di alcuna altra domanda. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Com'è noto, l'art. 3 del Regolamento europeo 27 novembre 2003
n. 2201 (come sostituito dal Regolamento 25/06/2019 - N. 1111)
individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi o il luogo di ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora. In forza di tale criterio, sussiste la giurisdizione
2 italiana, risultando dagli atti che entrambi i coniugi risiedono abitualmente nello Stato Italiano.
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento europeo 20
dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti, trovino applicazione i criteri previsti dall'art. 8 che, alla lettera a), la individua nella legislazione dello Stato della residenza abituale dei coniugi, nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale. Nel caso di specie, trova dunque applicazione la legge italiana ai sensi del sopra citato art. 8, lett. a).
Ciò posto, il Collegio ritiene che la domanda di separazione personale dei coniugi sia fondata e meriti accoglimento. Le
deduzioni e le richieste dalle parti danno inequivoca conferma del venir meno di una comunione materiale e spirituale tra le stesse.
Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la separazione personale.
Le parti hanno formulato cumulativamente domanda di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Pertanto, il giudizio deve proseguire, come da ordinanza emessa in data odierna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, non definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1293/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi
3 e Parte_1
, i quali Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Venezuela;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- rimette la causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza;
- spese in esito alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del
27/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
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