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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11644 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
40850 /2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 40850/2016 del ruolo generale
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Laura Catapano elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 4, presso lo studio dell'Avv. Massimo
Manfredonia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti unita all'atto di citazione in opposizione.
-OPPONENTE-
E
Controparte_1 in persona del Curatore p.t. Avv. Massimiliano Fiorini, elettivamente domiciliato in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone n. 120, presso lo studio dell'Avv. Daniela Di Sora, che lo rappresenta e difende giusta procura unita alla comparsa di costituzione in giudizio.
-OPPOSTA-
E
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone n. 164, presso lo studio dell'Avv. Fiorella Testani, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti unita all'atto di intervento.
-INTERVENUTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di servizi di autoriparazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 4930/2016, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 1.3.2016 e notificato il 4.4.2016, veniva ingiunto alla società di pagare, in favore della Pt_1 Parte_1 ricorrente poi fallita, la complessiva somma di € 214.075,69 oltre interessi e spese, CP_1 quale, in forza di contratto di riparatore autorizzato n. 55941/30, concluso anche colla società
Mancini s.r.l., a lei dalla prima dovuta a, titolo di corrispettivi insoluti relativi ad interventi di sostituzione e riparazione di veicoli, esposti nelle fattura n. 1D del 29.06.2013 per € 57.710,67, n. 2D del 29.06.2013 per € 131.366,72 e n. 3D del 29.06.2013 per € 24.998,30.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.5.2016, l'ingiunta società Parte_1 proponeva tempestiva opposizione avverso il descritto decreto ingiuntivo.
Deduceva all'uopo a)- di avere effettivamente, in qualità di produttore, concluso con la ricorrente in qualità di riparatore autorizzato, e con la terza società in qualità di CP_1 CP_3 sua partner, il contratto di riparatore autorizzato n. 55941/30, posto a fondamento del credito nei suoi confronti azionato;
b)- che, tuttavia, l'art.
4.10 dello stesso contratto prevedeva che, “i costi sostenuti dal Riparatore per eseguire gli interventi richiesti dai Clienti, ovvero per sostituire o riparare parte di veicoli che siano viziati per difetti di materiale o di assemblaggio” sarebbero stati da lei opponente corrisposti “direttamente, ove il Riparatore sottomettesse ogni anno un Parte_1 numero di richieste di interventi in garanzia non inferiore a 500, di cui almeno 35 mensili, ovvero, in caso contrario, per il tramite del Partner o di terzi [da lei] autorizzati”; c)- che, pertanto, nei casi, quale quello di specie, in cui gli interventi in garanzia fossero stati dalla ricorrente opposta svolti in misura inferiore a 500 annui, di cui almeno 35 mensili, il riparatore non aveva titolo per CP_1 richiedere, a lei opponente, i corrispettivi del servizio prestato, dovendosi, diversamente, all'uopo rivolgere alla società Mancini s.r.l., nella sua qualità di Partner;
e)- che i documenti dai quali, suo dire, la ricorrente intendeva desumere una ricognizione di debito, quale da lei stessa opponente in ipotesi compiuta direttamente in suo favore, erano falsi. f)- che, comunque, lei stessa opponente aveva liquidato e, quindi direttamente o per delegazione, estinto, nei rapporti con la il debito CP_3 corrispondente a quello da quest'ultima maturato verso la Controparte_1
E concludeva pertanto chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
con condanna della ricorrente opposta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
La ricorrente società opposta non si costituiva nel presente giudizio. All'udienza dell'8.10.2018, stante l'intervenuto fallimento della ricorrente opposta, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Proseguito il giudizio ad iniziativa della società opponente, in data 2.10.2019, si costituiva in giudizio il Fallimento della società il quale assumeva i)- che il credito azionato non era CP_1 dall'opposta contestato per esistenza ed ammontare, ii)- che, diversamente rispetto a quanto da quest'ultima sostenuto, il contratto posto a fondamento del credito nei suoi confronti azionato in via monitoria prevedeva una semplice delegazione di pagamento, senza liberazione della stessa dalle obbligazioni da lei assunte;
iii)- che gli invocati pagamenti in favore della partner Mancini s.r.l., non erano opponibili alla creditrice;
e concludeva chiedendo che l'avversa opposizione venisse respinta, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 9.11.2020, interveniva, quindi, in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la terza società in qualità di cessionaria del credito azionato in ragione dell'importo parziale di Controparte_2
€ 157.613,63, la quale, associandosi alle conclusioni formulate dalla ricorrente opposta, chiedeva la reiezione dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 2.8.2023, veniva dichiarata inammissibile l'istanza di ingiunzione ex art. 186- ter c.p.c, quale proposta dall'opposto società veniva assegnato alla Controparte_1 Controparte_1 società intervenuta termine perentorio per il deposito della procura alle liti munita di Controparte_2 apposita sottoscrizione, risultando di essa quella unita al ricorso per intervento del tutto priva.
All'udienza del 30.1.2025, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'inammissibilità dell'intervento della cessionaria società Controparte_2
Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l'intervento dalla cessionaria società CP_2 spiegato nel presente giudizio, quale introdotto anteriormente alla cd. riforma Cartabia, poiché
[...] il difensore di quest'ultima ha unito all'intervento stesso procura alle liti priva di sottoscrizione della parte, e, come tale, quindi inesistente;
essendo noto che, secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità recentemente consolidatasi “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del
2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza” (così, Cass. Civ. n. 28251/23; conf. Cass. Civ. S.U. n. 37434/22). Per cui rimane del tutto assorbita ogni ulteriore possibile questione relativa al fatto che la stessa interventrice non abbia tempestivamente ottemperato all'ordine contenuto nell'ordinanza del 2.8.2023, con la quale le veniva assegnato termine, perentorio ai sensi dell'art. 182, II co, c.p.c. previgente formulazione, fino alla successiva udienza del 13.9.2023, per il deposito di procura sottoscritta dalla parte, assolvendo, finalmente, l'incombente solo 18.12.2024, ben oltre la scadenza del termine stesso (v. procura alle liti allegata all'istanza di differimento, depositata in data 18.12.2024, in fascicolo di parte intervenuta).
II]- Del merito dell'opposizione
La presente opposizione, quale proposta dalla società nei confronti dell'opposta Parte_1
poi fallita, avverso il decreto ingiuntivo da quest'ultima ottenuto per il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 214.075,69 a titolo di corrispettivi relativi agli interventi di riparazione di autoveicoli indicati nelle fatture nn. 1D, 2D e 3D del 2013, è fondata nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
1)- Con la propria opposizione, l'opponente non contesta, nell'an o nel quantum, Parte_1 il credito fatto valere dalla ricorrente opposta ma, diversamente, assume che le somme CP_1 oggetto del credito stesso dovevano essere richieste, non a lei, ma alla Controparte_4 estranea al presente giudizio, che si era contrattualmente obbligata a pagarle ed alla quale aveva versato la necessaria provvista;
tanto che denuncia la falsità dei documenti di Autorizzazione ad emettere fattura per lavori in garanzia, all'apparenza riferibili al suo Controparte_5
seppure privi di autografa, quali dalla controparte prodotti con il ricorso monitorio, al solo
[...] scopo di escludere di essersi mai verso quest'ultima impegnata a pagare direttamente le somme oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, in luogo dello stesso Controparte_4
Le ulteriori eccezioni, per cui il credito dalla ricorrente opposta nei suoi confronti fatto valere, sarebbe estinto per mancato assolvimento da parte della stessa di oneri contrattualmente sanzionati con decadenza, quali quelli i)-di conservare le parti di ricambio sostituite e ii)- di richiedere al Partner il pagamento dei corrispettivi entro venti giorni dall'intervento di riparazione, sono CP_3 per contro, inammissibili, siccome tardivamente proposte, rispettivamente, con le memorie autorizzate in data 12.2.2020 e con le memorie di replica in data 22.4.2025. 2)- Il “Contratto di riparazione autorizzato”, su cui si fonda il credito riconosciuto coll'opposto decreto ingiuntivo, che si struttura quale accordo trilaterale, siccome concluso tra l'odierna opponente società nella sua qualità di Produttore, l'odierna ricorrente opposta società Parte_1 CP_1
poi fallita, nella sua qualità Riparatore autorizzato , e la società nella sua
[...] Pt_1 CP_3 qualità di Partner autorizzato della prima, disciplina gli interventi di autoriparazione in garanzia, che la stessa opposta società si obbliga ad eseguire in favore di essa opponente società CP_1
nonché la misura dei relativi corrispettivi e le modalità di pagamento degli stessi. Parte_1
Dal tenore testuale dell'art. 4.10 di detto accordo contrattuale, a mente del quale “i costi sostenuti dal
Riparatore per eseguire gli interventi richiesti dai Clienti, ovvero per sostituire o riparare parte di veicoli (…) sono a carico della , a condizione che il singolo intervento fosse stato eseguito e Pt_1 comunicato alla nel rispetto del Manuale delle garanzie della e delle procedure e nei Pt_1 Pt_1 tempi indicati di volta in volta dalla stessa. A tal fine la , direttamente, ove il Riparatore Pt_1 Pt_1 sottomettesse ogni anno un numero di richieste di interventi in garanzia non inferiore a 500, di cui almeno 35 mensili, ovvero, in caso contrario, per il tramite del Partner o di terzi autorizzati dalla
dovrà: a) corrispondere al Riparatore, a titolo di corrispettivo per le prestazioni lavorative, Pt_1 una somma da determinarsi sulla base del tempo indicato di volta in volta dalla a tutti i Pt_1
Riparatori Autorizzati come necessario per effettuare ciascun intervento di riparazione e della tariffa oraria periodicamente determinata per le varie zone dopo l'effettuazione di indagini di mercato al fine di determinarne la concorrenzialità, nonché b) rimborsare al i costi sostenuti per Parte_2 acquistare le parti di ricambio della necessarie per l'intervento di riparazione”, nonché dalle Pt_1 pattuizioni contenute nel successivo art. 10, I cpv, per cui “Il Partner verserà al riparatore eventuali incentivi, bonus o commissioni nonché tutte le somme dovute al riparatore in base a quanto disposto ai punti 4.10 a) e 4.10.b) del Contratto, che siano state accreditate dalla al Partner, entro 7 Pt_1
(sette) giorni dalla liquidazione delle medesime da parte della al Partner. In caso di ritardo, il Pt_1
Partner dovrà pagare al una penale in misura pari a 0,5% delle some dovute al riparatore Parte_2 per ciascun giorno di ritardo.”, emerge, con chiarezza i)- che, ove il numero degli interventi di autoriparazione superi il numero di 500 annue, di cui almeno 35 mensili, l'odierna opponente
[...]
sia tenuta a pagare i corrispettivi direttamente all'odierna opposta, e ii)- Parte_1 CP_1 che nel caso in cui il numero degli stessi interventi di autoriparazione sia, invece, inferiore al detto numero, il pagamento dei corrispettivi sia, diversamente, eseguito per il tramite del Partner, da identificarsi, nella specie, nella contraente che nel, contratto in esame, ha, appunto, CP_3 espressamente ed inequivocabilmente assunto la posizione di (v. contratto cit., p. 1 e 34), CP_4 ovvero da terzi all'uopo autorizzati. 3)- È documentato (v. ricorso per decreto ingiuntivo e documentazione ad esso allegata) e pacifico tra le parti, che, nella specie, si tratti di corrispettivi relativi a prestazioni di autoriparazione, quali dalla ricorrente opposta eseguite in numero inferiore di 500 annue;
per cui, in base alle CP_1 clausole contrattuali appena esposte, il pagamento dei corrispettivi stessi debba essere, dalla opponente eseguito, per il tramite del Parte_1 Controparte_4
4)- Deve, a questo punto, osservarsi che, avendo lo stesso partecipato al Controparte_4 contratto di cui si tratta, così evidentemente accettandone il contenuto, egli si è evidentemente obbligato a pagare i corrispettivi di siffatte prestazioni, tanto nei confronti della opponente
[...]
che di essi è debitrice, quanto nei confronti della ricorrente opposta poi Parte_1 Controparte_1 fallita, talché la pattuizione appena descritta sub 2) deve essere qualificata in termini di delegazione di debito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1268, I co, a mente del quale “Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo”, per cui il creditore delegatario ha diritto di agire direttamente nei confronti del delegato;
non ostando, all'uopo, il fatto che il delegato si sia, nella specie, obbligato nei limiti degli importi, quali, in Controparte_4 funzione di provvista, a lui versati dalla delegante poiché, secondo consolidato, Parte_1 seppur risalente, orientamento della giurisprudenza di legittimità, “non si oppone alla qualificazione di un rapporto giuridico come delegatio promittendi la circostanza che il soggetto incaricato di effettuare il pagamento per conto del debitore originario non abbia inteso assumere la medesima posizione incondizionata di quest'ultimo nei confronti del creditore, in quanto tale fatto attiene esclusivamente al contenuto ed all'estensione dell'obbligo assunto, mentre ciò che è rilevante ai fini dell'inquadramento del rapporto nello schema della delegazione è l'assunzione dell'obbligo di tradurre in atto la delegazione stessa entro i limiti, con le modalità ed al verificarsi dei presupposti enunziati nell'atto di accettazione. Sussiste, pertanto, un rapporto di delegazione anche nel caso in cui il delegato, in deroga alla norma di cui all'art 1268 cod civ, si sia impegnato a soddisfare il creditore entro i limiti dell'effettiva realizzazione, da parte sua, del rapporto di provvista.” (così,
Cass. Civ. n. 3947/74; conf. Cass. Civ. n. 1036/68). Mentre si deve escludere che diversamente si tratti di delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c. (“Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato”), che, al contrario, non consente al delegatario di agire nei confronti del delegato, poiché, con tale ultima delegazione, il delegato, diversamente rispetto al caso di specie, non si obbliga nei confronti del creditore, ma eventualmente, ove la delegazione stessa accetti, solo verso il debitore
(sulla distinzione tra i due tipi di delegazione qui considerati, v., da ultimo Cass. Civ. n. 7945/20:
“Nella "delegatio promittendi" ex art. 1268 c.c., il delegato è direttamente obbligato verso il delegatario e questi può agire direttamente verso il delegato, mentre nella "delegatio solvendi" ex art. 1269 c.c., è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato”, osservandosi, in motivazione, che “La delegazione di debito ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario.”.
5)- Trattandosi dunque di delegazione di debito ed avendo l'odierna opposta società CP_1 colla propria partecipazione al contratto di cui trattasi, a sua volta, accettato il relativo contenuto, e quindi l'obbligazione con esso assunta dal di pagare le somme, a lei, Controparte_4 dall'odierna opponente dovute a titolo di corrispettivo delle prestazioni di Parte_1 autoriparazione, come detto, eseguite in ragione di numero inferiore alle 500 annue, deve necessariamente trovare applicazione il secondo comma dello stesso art. 1268 c.c., a mente del quale
“Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante se prima non ha chiesto al delegato l'adempimento”; da intendersi nel senso che non sia necessario che il creditore proceda all'escussione del delegato prima di rivolgersi al delegante, essendo invece, all'uopo, sufficiente che il creditore stesso, diversamente, richieda preventivamente al delegato l'adempimento dell'obbligazione, per cui, solo qualora detta richiesta risulti infruttuosa, egli può rivolgersi senz'altro all'originario debitore delegante (così, Cass. Civ. n. 676/1973).
6)- Da quanto sin qui esposto discende che non è, allo stato, consentito riconoscere, in capo alla delegataria creditrice opposta società poi fallita, il diritto di agire nei confronti CP_1 dell'opponente società poiché essa non ha, nel presente giudizio, allegato nei Parte_1 propri atti, e quindi provato, di avere, come stabilito dall'art. 1268, II co, cit., già infruttuosamente richiesto il pagamento dei corrispettivi, di cui trattasi, al delegato (si osservi, Controparte_4
d'altronde che, all'udienza del 18.12.2024, quale specificamente, per quanto stabilito con l'ordinanza in data 16.11.2024, destinata a discutere della descritta circostanza, la stessa società opposta non è comparsa).
Mentre debbono essere disattese le deduzioni dell'opposto Fallimento della società CP_1 sul punto, con le quali esso sostiene i)- che il mancato rispetto del descritto beneficio dell'ordine, siccome costituente oggetto di eccezione in senso stretto, non può essere rilevato d'ufficio, e ii)- che esso sarebbe, comunque, venuto meno in conseguenza del fallimento del Partner Mancini Pt_1 quale intervenuto, in data 30.9.2014, prima della proposizione del ricorso monitorio, che implicando l'accertamento dello stato di insolvenza di quest'ultimo, avrebbe reso a priori manifesta l'infruttuosità della previa richiesta di pagamento allo stesso.
La prima perché l'opponente società fonda la propria opposizione proprio Parte_1 sull'assunto che la ricorrente opposta società poi fallita, non abbia titolo per pretendere, CP_1 da lei, le somme oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, dovendo, secondo la sua prospettazione, essere, appunto, esse richieste al detto che ha, per contratto, assunto l'obbligo Controparte_4 di pagarle;
con deduzione, quindi, che contiene anche l'eccezione di cui trattasi, che, all'evidenza, può essere semplicemente espressa come necessità, per il creditore delegatario – nella specie la ricorrente società opposta - , di rivolgersi al delegato – nella specie il -, il Controparte_4 quale è comunque, nell'ordine, primo obbligato, gravando, a questo punto, sullo stesso creditore delegatario l'onere di allegare e provare di avere già, allo stesso delegato, infruttuosamente richiesto il pagamento (ciò anche tenuto conto del fatto che il delegante, siccome ad esse estraneo, non conosce necessariamente le vicende dei rapporti correnti tra creditore delegatario e delegato).
La seconda perché essa si fonda su fatto – come detto, il fallimento del delegato Controparte_4
colla conseguente prevedibile infruttuosità di eventuale richiesta di pagamento nei suoi
[...] confronti -, intervenuto, si ripete, prima della proposizione del ricorso monitorio, quale, tuttavia, dall'opposto Fallimento della società per la prima volta, tardivamente dedotto col CP_1 proprio atto di costituzione nel giudizio proseguito, depositato in data 2.10.2019, dopo la maturazione delle preclusioni assertive;
non avendo l'opponente società poi fallita, il fatto stesso CP_1 allegato nel proprio ricorso monitorio (v. ricorso cit., in atti), né dopo, nel relativo giudizio di opposizione, nel quale, pur essendo stata essa regolarmente citata (v., in documentazione di notifica, via pec, allegata all'atto di citazione, in fascicolo di parte opponente), non si è mai costituita. Ché, come noto, quando il processo sia, come nella specie, interrotto, nel suo successivo corso, quale conseguente alla relativa prosecuzione o riassunzione a norma degli artt. 302 e 303 c.p.c., esso continua nel medesimo stato in cui si trovava prima dell'interruzione, e quindi colle preclusioni in precedenza già maturate.
7)- Rispetto alla descritta ricostruzione dei rapporti correnti tra le parti, non assumono, infine, rilevanza alcuna né i)- le contestazioni relative al versamento, da parte dell'opponente società
[...] in favore della delegata società di provvista corrispondente ai crediti Parte_1 CP_3 dall'opposta società maturati nei confronti della prima, secondo quanto previsto dall'art. CP_1
10 del contratto di riparazione di cui trattasi, a mente del quale: “Il Partner verserà al Riparatore (…) tutte le somme dovute al Riparatore in base a quanto disposto ai punti 4.10 a) e 4.10 b) del Contratto, che siano state accreditate dalla al Partner, entro 7 (sette) giorni dalla liquidazione delle Pt_1 medesime da parte della al Partner”; né ii)- l'eccezione con cui si intende far valere Pt_1 l'intervenuta risoluzione in data 26.4.2013 dei rapporti intercorrenti tra la e la Parte_1
Controparte_4
Non le prime perché, come attinenti al rapporto di provvista corrente tra la delegante società
[...] ed il delegato rispetto al quale la stessa delegataria creditrice Parte_1 Controparte_4 opposta è estranea, esse riguardano i limiti dell'obbligazione dal delegato stesso assunta, quali contrattualmente stabiliti nel suo esclusivo interesse, che, come tali, possono, all'evidenza, solo da quest'ultimo essere fatti valere.
Non la seconda perché, al di là di ogni altra possibile considerazione di merito, ancora una volta dall'opposto Fallimento della società per la prima volta, tardivamente formulata, col CP_1 proprio atto di costituzione nel giudizio proseguito, depositato in data 2.10.2029, dopo la maturazione delle preclusioni assertive.
III]- Della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, quale dalla opponente società proposta nei confronti della opposta società oggi Parte_1 CP_1 Controparte_1
Controparte_1
La domanda in esame non può essere accolta per l'assorbente ragione che l'opponente società
[...]
che la domanda stessa ha proposta, non ha allegato e provato di avere, in conseguenza Parte_1 dell'avversa azione, subito pregiudizio distinto e maggiore rispetto al costo del presente giudizio.
IV]- Del regolamento delle spese processuali
1)- Nei rapporti tra l'opponente società e la ricorrente opposta società Parte_1 CP_1 oggi le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate, come Controparte_1 in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
2)- Delle spese processuali relative ai rapporti tra la parte opponente e la cessionaria terza società
risponde, in astratto, l'Avv. Fiorella Testani, che, inammissibilmente, senza procura Controparte_2 alle liti, ha, per quest'ultima spiegato intervento (v. supra, sub I); essendo noto, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto
è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla
o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.”
(v. Cass. Civ. n. 29209/24; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 34638/21, n. 14474/19, n. 13055/18).
Tuttavia, esse non sono, in concreto, ripetibili poiché, sotto il descritto profilo, l'intervento dallo stesso Avv. Fiorella Testani spiegato non ha dato luogo ad attività difensive di alcun rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa;
-dichiara inammissibile l'intervento della terza società Controparte_2
-accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4930/2016 emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, in data 1.3.2016, quale dalla società proposta nei confronti Parte_1 della ricorrente società oggi e per l'effetto, CP_1 Controparte_1
-revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
-respinge la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, quale dalla opponente società proposta nei confronti della opposta società oggi Fallimento Parte_1 CP_1 della società CP_1
-condanna il Fallimento della società al rimborso, in favore dell'opponente CP_1 società delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 15.000,00, Parte_1 di cui € 379,50 per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
-dichiara non ripetibili le spese processuali nei rapporti tra l'opponente società Parte_1
e l'Avv. Fiorella Testani, che, senza procura, ha inammissibilmente spiegato intervento per la
[...] terza società Controparte_2
Così deciso in Roma, lì 2 agosto 2025 Il G.U. – dott. Luigi Argan Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo dott. , dott.ssa dott.ssa Claudia Simeoni e Controparte_6 Persona_1 dott.ssa Silvia Vetrano.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 40850/2016 del ruolo generale
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Laura Catapano elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 4, presso lo studio dell'Avv. Massimo
Manfredonia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti unita all'atto di citazione in opposizione.
-OPPONENTE-
E
Controparte_1 in persona del Curatore p.t. Avv. Massimiliano Fiorini, elettivamente domiciliato in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone n. 120, presso lo studio dell'Avv. Daniela Di Sora, che lo rappresenta e difende giusta procura unita alla comparsa di costituzione in giudizio.
-OPPOSTA-
E
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone n. 164, presso lo studio dell'Avv. Fiorella Testani, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti unita all'atto di intervento.
-INTERVENUTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di servizi di autoriparazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 4930/2016, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 1.3.2016 e notificato il 4.4.2016, veniva ingiunto alla società di pagare, in favore della Pt_1 Parte_1 ricorrente poi fallita, la complessiva somma di € 214.075,69 oltre interessi e spese, CP_1 quale, in forza di contratto di riparatore autorizzato n. 55941/30, concluso anche colla società
Mancini s.r.l., a lei dalla prima dovuta a, titolo di corrispettivi insoluti relativi ad interventi di sostituzione e riparazione di veicoli, esposti nelle fattura n. 1D del 29.06.2013 per € 57.710,67, n. 2D del 29.06.2013 per € 131.366,72 e n. 3D del 29.06.2013 per € 24.998,30.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.5.2016, l'ingiunta società Parte_1 proponeva tempestiva opposizione avverso il descritto decreto ingiuntivo.
Deduceva all'uopo a)- di avere effettivamente, in qualità di produttore, concluso con la ricorrente in qualità di riparatore autorizzato, e con la terza società in qualità di CP_1 CP_3 sua partner, il contratto di riparatore autorizzato n. 55941/30, posto a fondamento del credito nei suoi confronti azionato;
b)- che, tuttavia, l'art.
4.10 dello stesso contratto prevedeva che, “i costi sostenuti dal Riparatore per eseguire gli interventi richiesti dai Clienti, ovvero per sostituire o riparare parte di veicoli che siano viziati per difetti di materiale o di assemblaggio” sarebbero stati da lei opponente corrisposti “direttamente, ove il Riparatore sottomettesse ogni anno un Parte_1 numero di richieste di interventi in garanzia non inferiore a 500, di cui almeno 35 mensili, ovvero, in caso contrario, per il tramite del Partner o di terzi [da lei] autorizzati”; c)- che, pertanto, nei casi, quale quello di specie, in cui gli interventi in garanzia fossero stati dalla ricorrente opposta svolti in misura inferiore a 500 annui, di cui almeno 35 mensili, il riparatore non aveva titolo per CP_1 richiedere, a lei opponente, i corrispettivi del servizio prestato, dovendosi, diversamente, all'uopo rivolgere alla società Mancini s.r.l., nella sua qualità di Partner;
e)- che i documenti dai quali, suo dire, la ricorrente intendeva desumere una ricognizione di debito, quale da lei stessa opponente in ipotesi compiuta direttamente in suo favore, erano falsi. f)- che, comunque, lei stessa opponente aveva liquidato e, quindi direttamente o per delegazione, estinto, nei rapporti con la il debito CP_3 corrispondente a quello da quest'ultima maturato verso la Controparte_1
E concludeva pertanto chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
con condanna della ricorrente opposta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
La ricorrente società opposta non si costituiva nel presente giudizio. All'udienza dell'8.10.2018, stante l'intervenuto fallimento della ricorrente opposta, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Proseguito il giudizio ad iniziativa della società opponente, in data 2.10.2019, si costituiva in giudizio il Fallimento della società il quale assumeva i)- che il credito azionato non era CP_1 dall'opposta contestato per esistenza ed ammontare, ii)- che, diversamente rispetto a quanto da quest'ultima sostenuto, il contratto posto a fondamento del credito nei suoi confronti azionato in via monitoria prevedeva una semplice delegazione di pagamento, senza liberazione della stessa dalle obbligazioni da lei assunte;
iii)- che gli invocati pagamenti in favore della partner Mancini s.r.l., non erano opponibili alla creditrice;
e concludeva chiedendo che l'avversa opposizione venisse respinta, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 9.11.2020, interveniva, quindi, in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la terza società in qualità di cessionaria del credito azionato in ragione dell'importo parziale di Controparte_2
€ 157.613,63, la quale, associandosi alle conclusioni formulate dalla ricorrente opposta, chiedeva la reiezione dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 2.8.2023, veniva dichiarata inammissibile l'istanza di ingiunzione ex art. 186- ter c.p.c, quale proposta dall'opposto società veniva assegnato alla Controparte_1 Controparte_1 società intervenuta termine perentorio per il deposito della procura alle liti munita di Controparte_2 apposita sottoscrizione, risultando di essa quella unita al ricorso per intervento del tutto priva.
All'udienza del 30.1.2025, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'inammissibilità dell'intervento della cessionaria società Controparte_2
Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l'intervento dalla cessionaria società CP_2 spiegato nel presente giudizio, quale introdotto anteriormente alla cd. riforma Cartabia, poiché
[...] il difensore di quest'ultima ha unito all'intervento stesso procura alle liti priva di sottoscrizione della parte, e, come tale, quindi inesistente;
essendo noto che, secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità recentemente consolidatasi “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del
2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza” (così, Cass. Civ. n. 28251/23; conf. Cass. Civ. S.U. n. 37434/22). Per cui rimane del tutto assorbita ogni ulteriore possibile questione relativa al fatto che la stessa interventrice non abbia tempestivamente ottemperato all'ordine contenuto nell'ordinanza del 2.8.2023, con la quale le veniva assegnato termine, perentorio ai sensi dell'art. 182, II co, c.p.c. previgente formulazione, fino alla successiva udienza del 13.9.2023, per il deposito di procura sottoscritta dalla parte, assolvendo, finalmente, l'incombente solo 18.12.2024, ben oltre la scadenza del termine stesso (v. procura alle liti allegata all'istanza di differimento, depositata in data 18.12.2024, in fascicolo di parte intervenuta).
II]- Del merito dell'opposizione
La presente opposizione, quale proposta dalla società nei confronti dell'opposta Parte_1
poi fallita, avverso il decreto ingiuntivo da quest'ultima ottenuto per il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 214.075,69 a titolo di corrispettivi relativi agli interventi di riparazione di autoveicoli indicati nelle fatture nn. 1D, 2D e 3D del 2013, è fondata nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
1)- Con la propria opposizione, l'opponente non contesta, nell'an o nel quantum, Parte_1 il credito fatto valere dalla ricorrente opposta ma, diversamente, assume che le somme CP_1 oggetto del credito stesso dovevano essere richieste, non a lei, ma alla Controparte_4 estranea al presente giudizio, che si era contrattualmente obbligata a pagarle ed alla quale aveva versato la necessaria provvista;
tanto che denuncia la falsità dei documenti di Autorizzazione ad emettere fattura per lavori in garanzia, all'apparenza riferibili al suo Controparte_5
seppure privi di autografa, quali dalla controparte prodotti con il ricorso monitorio, al solo
[...] scopo di escludere di essersi mai verso quest'ultima impegnata a pagare direttamente le somme oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, in luogo dello stesso Controparte_4
Le ulteriori eccezioni, per cui il credito dalla ricorrente opposta nei suoi confronti fatto valere, sarebbe estinto per mancato assolvimento da parte della stessa di oneri contrattualmente sanzionati con decadenza, quali quelli i)-di conservare le parti di ricambio sostituite e ii)- di richiedere al Partner il pagamento dei corrispettivi entro venti giorni dall'intervento di riparazione, sono CP_3 per contro, inammissibili, siccome tardivamente proposte, rispettivamente, con le memorie autorizzate in data 12.2.2020 e con le memorie di replica in data 22.4.2025. 2)- Il “Contratto di riparazione autorizzato”, su cui si fonda il credito riconosciuto coll'opposto decreto ingiuntivo, che si struttura quale accordo trilaterale, siccome concluso tra l'odierna opponente società nella sua qualità di Produttore, l'odierna ricorrente opposta società Parte_1 CP_1
poi fallita, nella sua qualità Riparatore autorizzato , e la società nella sua
[...] Pt_1 CP_3 qualità di Partner autorizzato della prima, disciplina gli interventi di autoriparazione in garanzia, che la stessa opposta società si obbliga ad eseguire in favore di essa opponente società CP_1
nonché la misura dei relativi corrispettivi e le modalità di pagamento degli stessi. Parte_1
Dal tenore testuale dell'art. 4.10 di detto accordo contrattuale, a mente del quale “i costi sostenuti dal
Riparatore per eseguire gli interventi richiesti dai Clienti, ovvero per sostituire o riparare parte di veicoli (…) sono a carico della , a condizione che il singolo intervento fosse stato eseguito e Pt_1 comunicato alla nel rispetto del Manuale delle garanzie della e delle procedure e nei Pt_1 Pt_1 tempi indicati di volta in volta dalla stessa. A tal fine la , direttamente, ove il Riparatore Pt_1 Pt_1 sottomettesse ogni anno un numero di richieste di interventi in garanzia non inferiore a 500, di cui almeno 35 mensili, ovvero, in caso contrario, per il tramite del Partner o di terzi autorizzati dalla
dovrà: a) corrispondere al Riparatore, a titolo di corrispettivo per le prestazioni lavorative, Pt_1 una somma da determinarsi sulla base del tempo indicato di volta in volta dalla a tutti i Pt_1
Riparatori Autorizzati come necessario per effettuare ciascun intervento di riparazione e della tariffa oraria periodicamente determinata per le varie zone dopo l'effettuazione di indagini di mercato al fine di determinarne la concorrenzialità, nonché b) rimborsare al i costi sostenuti per Parte_2 acquistare le parti di ricambio della necessarie per l'intervento di riparazione”, nonché dalle Pt_1 pattuizioni contenute nel successivo art. 10, I cpv, per cui “Il Partner verserà al riparatore eventuali incentivi, bonus o commissioni nonché tutte le somme dovute al riparatore in base a quanto disposto ai punti 4.10 a) e 4.10.b) del Contratto, che siano state accreditate dalla al Partner, entro 7 Pt_1
(sette) giorni dalla liquidazione delle medesime da parte della al Partner. In caso di ritardo, il Pt_1
Partner dovrà pagare al una penale in misura pari a 0,5% delle some dovute al riparatore Parte_2 per ciascun giorno di ritardo.”, emerge, con chiarezza i)- che, ove il numero degli interventi di autoriparazione superi il numero di 500 annue, di cui almeno 35 mensili, l'odierna opponente
[...]
sia tenuta a pagare i corrispettivi direttamente all'odierna opposta, e ii)- Parte_1 CP_1 che nel caso in cui il numero degli stessi interventi di autoriparazione sia, invece, inferiore al detto numero, il pagamento dei corrispettivi sia, diversamente, eseguito per il tramite del Partner, da identificarsi, nella specie, nella contraente che nel, contratto in esame, ha, appunto, CP_3 espressamente ed inequivocabilmente assunto la posizione di (v. contratto cit., p. 1 e 34), CP_4 ovvero da terzi all'uopo autorizzati. 3)- È documentato (v. ricorso per decreto ingiuntivo e documentazione ad esso allegata) e pacifico tra le parti, che, nella specie, si tratti di corrispettivi relativi a prestazioni di autoriparazione, quali dalla ricorrente opposta eseguite in numero inferiore di 500 annue;
per cui, in base alle CP_1 clausole contrattuali appena esposte, il pagamento dei corrispettivi stessi debba essere, dalla opponente eseguito, per il tramite del Parte_1 Controparte_4
4)- Deve, a questo punto, osservarsi che, avendo lo stesso partecipato al Controparte_4 contratto di cui si tratta, così evidentemente accettandone il contenuto, egli si è evidentemente obbligato a pagare i corrispettivi di siffatte prestazioni, tanto nei confronti della opponente
[...]
che di essi è debitrice, quanto nei confronti della ricorrente opposta poi Parte_1 Controparte_1 fallita, talché la pattuizione appena descritta sub 2) deve essere qualificata in termini di delegazione di debito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1268, I co, a mente del quale “Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo”, per cui il creditore delegatario ha diritto di agire direttamente nei confronti del delegato;
non ostando, all'uopo, il fatto che il delegato si sia, nella specie, obbligato nei limiti degli importi, quali, in Controparte_4 funzione di provvista, a lui versati dalla delegante poiché, secondo consolidato, Parte_1 seppur risalente, orientamento della giurisprudenza di legittimità, “non si oppone alla qualificazione di un rapporto giuridico come delegatio promittendi la circostanza che il soggetto incaricato di effettuare il pagamento per conto del debitore originario non abbia inteso assumere la medesima posizione incondizionata di quest'ultimo nei confronti del creditore, in quanto tale fatto attiene esclusivamente al contenuto ed all'estensione dell'obbligo assunto, mentre ciò che è rilevante ai fini dell'inquadramento del rapporto nello schema della delegazione è l'assunzione dell'obbligo di tradurre in atto la delegazione stessa entro i limiti, con le modalità ed al verificarsi dei presupposti enunziati nell'atto di accettazione. Sussiste, pertanto, un rapporto di delegazione anche nel caso in cui il delegato, in deroga alla norma di cui all'art 1268 cod civ, si sia impegnato a soddisfare il creditore entro i limiti dell'effettiva realizzazione, da parte sua, del rapporto di provvista.” (così,
Cass. Civ. n. 3947/74; conf. Cass. Civ. n. 1036/68). Mentre si deve escludere che diversamente si tratti di delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c. (“Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato”), che, al contrario, non consente al delegatario di agire nei confronti del delegato, poiché, con tale ultima delegazione, il delegato, diversamente rispetto al caso di specie, non si obbliga nei confronti del creditore, ma eventualmente, ove la delegazione stessa accetti, solo verso il debitore
(sulla distinzione tra i due tipi di delegazione qui considerati, v., da ultimo Cass. Civ. n. 7945/20:
“Nella "delegatio promittendi" ex art. 1268 c.c., il delegato è direttamente obbligato verso il delegatario e questi può agire direttamente verso il delegato, mentre nella "delegatio solvendi" ex art. 1269 c.c., è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato”, osservandosi, in motivazione, che “La delegazione di debito ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario.”.
5)- Trattandosi dunque di delegazione di debito ed avendo l'odierna opposta società CP_1 colla propria partecipazione al contratto di cui trattasi, a sua volta, accettato il relativo contenuto, e quindi l'obbligazione con esso assunta dal di pagare le somme, a lei, Controparte_4 dall'odierna opponente dovute a titolo di corrispettivo delle prestazioni di Parte_1 autoriparazione, come detto, eseguite in ragione di numero inferiore alle 500 annue, deve necessariamente trovare applicazione il secondo comma dello stesso art. 1268 c.c., a mente del quale
“Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante se prima non ha chiesto al delegato l'adempimento”; da intendersi nel senso che non sia necessario che il creditore proceda all'escussione del delegato prima di rivolgersi al delegante, essendo invece, all'uopo, sufficiente che il creditore stesso, diversamente, richieda preventivamente al delegato l'adempimento dell'obbligazione, per cui, solo qualora detta richiesta risulti infruttuosa, egli può rivolgersi senz'altro all'originario debitore delegante (così, Cass. Civ. n. 676/1973).
6)- Da quanto sin qui esposto discende che non è, allo stato, consentito riconoscere, in capo alla delegataria creditrice opposta società poi fallita, il diritto di agire nei confronti CP_1 dell'opponente società poiché essa non ha, nel presente giudizio, allegato nei Parte_1 propri atti, e quindi provato, di avere, come stabilito dall'art. 1268, II co, cit., già infruttuosamente richiesto il pagamento dei corrispettivi, di cui trattasi, al delegato (si osservi, Controparte_4
d'altronde che, all'udienza del 18.12.2024, quale specificamente, per quanto stabilito con l'ordinanza in data 16.11.2024, destinata a discutere della descritta circostanza, la stessa società opposta non è comparsa).
Mentre debbono essere disattese le deduzioni dell'opposto Fallimento della società CP_1 sul punto, con le quali esso sostiene i)- che il mancato rispetto del descritto beneficio dell'ordine, siccome costituente oggetto di eccezione in senso stretto, non può essere rilevato d'ufficio, e ii)- che esso sarebbe, comunque, venuto meno in conseguenza del fallimento del Partner Mancini Pt_1 quale intervenuto, in data 30.9.2014, prima della proposizione del ricorso monitorio, che implicando l'accertamento dello stato di insolvenza di quest'ultimo, avrebbe reso a priori manifesta l'infruttuosità della previa richiesta di pagamento allo stesso.
La prima perché l'opponente società fonda la propria opposizione proprio Parte_1 sull'assunto che la ricorrente opposta società poi fallita, non abbia titolo per pretendere, CP_1 da lei, le somme oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, dovendo, secondo la sua prospettazione, essere, appunto, esse richieste al detto che ha, per contratto, assunto l'obbligo Controparte_4 di pagarle;
con deduzione, quindi, che contiene anche l'eccezione di cui trattasi, che, all'evidenza, può essere semplicemente espressa come necessità, per il creditore delegatario – nella specie la ricorrente società opposta - , di rivolgersi al delegato – nella specie il -, il Controparte_4 quale è comunque, nell'ordine, primo obbligato, gravando, a questo punto, sullo stesso creditore delegatario l'onere di allegare e provare di avere già, allo stesso delegato, infruttuosamente richiesto il pagamento (ciò anche tenuto conto del fatto che il delegante, siccome ad esse estraneo, non conosce necessariamente le vicende dei rapporti correnti tra creditore delegatario e delegato).
La seconda perché essa si fonda su fatto – come detto, il fallimento del delegato Controparte_4
colla conseguente prevedibile infruttuosità di eventuale richiesta di pagamento nei suoi
[...] confronti -, intervenuto, si ripete, prima della proposizione del ricorso monitorio, quale, tuttavia, dall'opposto Fallimento della società per la prima volta, tardivamente dedotto col CP_1 proprio atto di costituzione nel giudizio proseguito, depositato in data 2.10.2019, dopo la maturazione delle preclusioni assertive;
non avendo l'opponente società poi fallita, il fatto stesso CP_1 allegato nel proprio ricorso monitorio (v. ricorso cit., in atti), né dopo, nel relativo giudizio di opposizione, nel quale, pur essendo stata essa regolarmente citata (v., in documentazione di notifica, via pec, allegata all'atto di citazione, in fascicolo di parte opponente), non si è mai costituita. Ché, come noto, quando il processo sia, come nella specie, interrotto, nel suo successivo corso, quale conseguente alla relativa prosecuzione o riassunzione a norma degli artt. 302 e 303 c.p.c., esso continua nel medesimo stato in cui si trovava prima dell'interruzione, e quindi colle preclusioni in precedenza già maturate.
7)- Rispetto alla descritta ricostruzione dei rapporti correnti tra le parti, non assumono, infine, rilevanza alcuna né i)- le contestazioni relative al versamento, da parte dell'opponente società
[...] in favore della delegata società di provvista corrispondente ai crediti Parte_1 CP_3 dall'opposta società maturati nei confronti della prima, secondo quanto previsto dall'art. CP_1
10 del contratto di riparazione di cui trattasi, a mente del quale: “Il Partner verserà al Riparatore (…) tutte le somme dovute al Riparatore in base a quanto disposto ai punti 4.10 a) e 4.10 b) del Contratto, che siano state accreditate dalla al Partner, entro 7 (sette) giorni dalla liquidazione delle Pt_1 medesime da parte della al Partner”; né ii)- l'eccezione con cui si intende far valere Pt_1 l'intervenuta risoluzione in data 26.4.2013 dei rapporti intercorrenti tra la e la Parte_1
Controparte_4
Non le prime perché, come attinenti al rapporto di provvista corrente tra la delegante società
[...] ed il delegato rispetto al quale la stessa delegataria creditrice Parte_1 Controparte_4 opposta è estranea, esse riguardano i limiti dell'obbligazione dal delegato stesso assunta, quali contrattualmente stabiliti nel suo esclusivo interesse, che, come tali, possono, all'evidenza, solo da quest'ultimo essere fatti valere.
Non la seconda perché, al di là di ogni altra possibile considerazione di merito, ancora una volta dall'opposto Fallimento della società per la prima volta, tardivamente formulata, col CP_1 proprio atto di costituzione nel giudizio proseguito, depositato in data 2.10.2029, dopo la maturazione delle preclusioni assertive.
III]- Della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, quale dalla opponente società proposta nei confronti della opposta società oggi Parte_1 CP_1 Controparte_1
Controparte_1
La domanda in esame non può essere accolta per l'assorbente ragione che l'opponente società
[...]
che la domanda stessa ha proposta, non ha allegato e provato di avere, in conseguenza Parte_1 dell'avversa azione, subito pregiudizio distinto e maggiore rispetto al costo del presente giudizio.
IV]- Del regolamento delle spese processuali
1)- Nei rapporti tra l'opponente società e la ricorrente opposta società Parte_1 CP_1 oggi le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate, come Controparte_1 in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
2)- Delle spese processuali relative ai rapporti tra la parte opponente e la cessionaria terza società
risponde, in astratto, l'Avv. Fiorella Testani, che, inammissibilmente, senza procura Controparte_2 alle liti, ha, per quest'ultima spiegato intervento (v. supra, sub I); essendo noto, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto
è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla
o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.”
(v. Cass. Civ. n. 29209/24; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 34638/21, n. 14474/19, n. 13055/18).
Tuttavia, esse non sono, in concreto, ripetibili poiché, sotto il descritto profilo, l'intervento dallo stesso Avv. Fiorella Testani spiegato non ha dato luogo ad attività difensive di alcun rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa;
-dichiara inammissibile l'intervento della terza società Controparte_2
-accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4930/2016 emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, in data 1.3.2016, quale dalla società proposta nei confronti Parte_1 della ricorrente società oggi e per l'effetto, CP_1 Controparte_1
-revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
-respinge la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, quale dalla opponente società proposta nei confronti della opposta società oggi Fallimento Parte_1 CP_1 della società CP_1
-condanna il Fallimento della società al rimborso, in favore dell'opponente CP_1 società delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 15.000,00, Parte_1 di cui € 379,50 per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
-dichiara non ripetibili le spese processuali nei rapporti tra l'opponente società Parte_1
e l'Avv. Fiorella Testani, che, senza procura, ha inammissibilmente spiegato intervento per la
[...] terza società Controparte_2
Così deciso in Roma, lì 2 agosto 2025 Il G.U. – dott. Luigi Argan Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo dott. , dott.ssa dott.ssa Claudia Simeoni e Controparte_6 Persona_1 dott.ssa Silvia Vetrano.