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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 1690/2024, in materia di separazione e divorzio, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Gloria Biundo
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 2.8.2024.
Conclusioni del ricorrente: “voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile le dovute trascrizioni. Con vittoria di spese del giudizio in caso di opposizione”.
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.7.2024, la Sig.ra ha rappresentato: che, in Parte_1
data 16.9.2019, a Novi Ligure, ha contratto matrimonio civile col Sig. Controparte_1 che “dall'unione coniugale non sono nati figli” e che “a causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale, l'esponente, circa un anno e mezzo fa, decise, in accordo con il marito, di lasciare la casa coniugale”.
2. All'udienza del 6.11.2024, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo nelle Canarie, isola di Parte_1
Lanzarote, in Spagna. Convivo col mio nuovo compagno, siamo in affitto, dividiamo le spese, paghiamo Euro 600,00 mensili in tutto. Lavoro in un negozio di souvenir sull'isola, guadagno
Euro 1.235,00 mensili, lavoro lì, a tempo indeterminato, dal mese di maggio del 2024. Prima, ero un negozio di abbigliamento, dove mi hanno licenziata, all'esito della mutua, per infiammazione del nervo sciatico, era un contratto a tempo indeterminato, con retribuzione di
Euro 1.100,00 mensili netti. Ci ho lavorato poco più di un anno, dall'8.3.2023 all'aprile
2024. Prima dell'8.3.2023, ero in Italia. In Italia, ho sempre lavorato, da quando ho 18 anni, sempre con queste retribuzioni all'incirca. Nel 2022, facevo dei contratti mensili. Figli non ne ho mai avuti da nessuno. Non ho altri redditi oltre a quelli da lavoro. Non chiedo nessun mantenimento a mio marito, non se lo potrebbe permettere. So che sta lavorando per la
, l'ultimo messaggio che mi ha mandato è quando ha saputo del ricorso”. Il Giudice Pt_2
Delegato, come richiesto, ha concesso nuovi termini per la notifica del ricorso al resistente.
3. Parimenti, all'udienza del 12.2.2025, il Giudice Delegato, come richiesto, ha concesso nuovi termini per la notifica del ricorso al resistente.
4. All'udienza del 13.5.2025, il Giudice Delegato ha dichiarato la contumacia del resistente e ha rimesso la causa al Collegio, senza la concessione di ulteriori termini a difesa, rinunciati.
5. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le
2 altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
6. La causa, come richiesto, deve, poi, essere rimessa sul ruolo del Giudice Delegato, per la prosecuzione in punto divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Controparte_1 Parte_1
quali hanno contratto matrimonio, a Novi Ligure, il 16.9.2019;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 1690/2024, in materia di separazione e divorzio, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Gloria Biundo
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 2.8.2024.
Conclusioni del ricorrente: “voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile le dovute trascrizioni. Con vittoria di spese del giudizio in caso di opposizione”.
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.7.2024, la Sig.ra ha rappresentato: che, in Parte_1
data 16.9.2019, a Novi Ligure, ha contratto matrimonio civile col Sig. Controparte_1 che “dall'unione coniugale non sono nati figli” e che “a causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale, l'esponente, circa un anno e mezzo fa, decise, in accordo con il marito, di lasciare la casa coniugale”.
2. All'udienza del 6.11.2024, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo nelle Canarie, isola di Parte_1
Lanzarote, in Spagna. Convivo col mio nuovo compagno, siamo in affitto, dividiamo le spese, paghiamo Euro 600,00 mensili in tutto. Lavoro in un negozio di souvenir sull'isola, guadagno
Euro 1.235,00 mensili, lavoro lì, a tempo indeterminato, dal mese di maggio del 2024. Prima, ero un negozio di abbigliamento, dove mi hanno licenziata, all'esito della mutua, per infiammazione del nervo sciatico, era un contratto a tempo indeterminato, con retribuzione di
Euro 1.100,00 mensili netti. Ci ho lavorato poco più di un anno, dall'8.3.2023 all'aprile
2024. Prima dell'8.3.2023, ero in Italia. In Italia, ho sempre lavorato, da quando ho 18 anni, sempre con queste retribuzioni all'incirca. Nel 2022, facevo dei contratti mensili. Figli non ne ho mai avuti da nessuno. Non ho altri redditi oltre a quelli da lavoro. Non chiedo nessun mantenimento a mio marito, non se lo potrebbe permettere. So che sta lavorando per la
, l'ultimo messaggio che mi ha mandato è quando ha saputo del ricorso”. Il Giudice Pt_2
Delegato, come richiesto, ha concesso nuovi termini per la notifica del ricorso al resistente.
3. Parimenti, all'udienza del 12.2.2025, il Giudice Delegato, come richiesto, ha concesso nuovi termini per la notifica del ricorso al resistente.
4. All'udienza del 13.5.2025, il Giudice Delegato ha dichiarato la contumacia del resistente e ha rimesso la causa al Collegio, senza la concessione di ulteriori termini a difesa, rinunciati.
5. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le
2 altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
6. La causa, come richiesto, deve, poi, essere rimessa sul ruolo del Giudice Delegato, per la prosecuzione in punto divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Controparte_1 Parte_1
quali hanno contratto matrimonio, a Novi Ligure, il 16.9.2019;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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